CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente e Relatore
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2894/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0100048/2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Schema di atto notificato alla società Ricorrente_1 srl in data 18/19.12.2024 (prot. 301369), l'Agenzia delle Entrate di Caserta preannunciava il recupero dell'IVA ritenuta indebitamente compensata ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, attivando il contraddittorio ex art.
6-bis della L. 212/2000. La ricorrente depositava osservazioni e controdeduzioni in data 17/20.02.2025.
Con Atto di recupero n. TF7CR0100048/2025, notificato il 26.03.2025, l'Ufficio recuperava il credito IVA
2019 per euro 292.510,85, ritenuto indebitamente compensato, applicando la sanzione proporzionale del
30% ex art. 13 del D. Lgs. 471/1997 ed interessi.
La Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante, a mezzo difensore proponeva ricorso, regolarmente notificato con pec in data 26/5/2025 e pervenuto in Corte il 25/6/2025, deducendo, tra l'altro:
(a) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione rafforzata ex artt.
6-bis e 7- bis L. 212/2000;
(b) natura meramente formale della violazione da visto di conformità;
(c) regolarizzazione prima dell'atto con dichiarazione integrativa munita di visto regolare (prot.
14284064194-0000001 del 13.03.2025) e pagamento della sanzione fissa ex art. 8, co. 1, D. Lgs.
471/1997 in ravvedimento;
(d) profili su garanzie IVA di gruppo/esonero (art. 6 DM 13.12.1979 e art. 38-bis DPR 633/1972);
(e) in via subordinata, decadenza.
Si costituiva l'Agenzia in data 24.07.2025, eccependo la natura sostanziale della violazione (in particolare per visto apposto da soggetto non abilitato nel periodo 23.04.2017–19.03.2023), l'inidoneità della regolarizzazione e la necessità delle garanzie in IVA di gruppo;
veniva chiesta la reiezione del ricorso e, quanto alla cautelare, la reiezione o la subordinazione a garanzia fideiussoria.
In data 4/8/2025 la Corte, presenti le parti, concedeva la sospensiva e rinviava per il merito.
La ricorrente depositava memorie (18.10.2025), insistendo sui vizi di motivazione e sulla natura formale dell'irregolarità, nonché sulla correttezza della sanatoria e sull'esonero dalle garanzie in presenza di visto e autocertificazione.
All'odierna pubblica udienza, in presenza delle parti, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.
1) Sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'obbligo di motivazione rafforzata (artt.
6-bis e 7-bis L.
212/2000).
Dagli atti risulta che, a fronte dello schema di atto e delle osservazioni della società, l'atto di recupero ha recepito in larga parte il contenuto dello schema, limitandosi a menzionare le controdeduzioni e la presentazione della dichiarazione integrativa senza confutare specificamente: (a) la dedotta natura formale della violazione da visto;
(b) la regolarizzazione intervenuta il 13.03.2025 prima della notifica dell'atto;
(c) le argomentazioni su esonero garanzie.
Tale mancanza si pone in contrasto con l'art.
6-bis, co. 4, L. 212/2000, che impone un onere di motivazione rafforzata sulle osservazioni del contribuente, con conseguente annullabilità dell'atto ex art.
7-bis.
Il motivo è assorbente.
Nondimeno, per completezza, il Collegio esamina i profili sostanziali sottesi.
2) Sulla qualificazione della violazione da visto di conformità.
La pretesa erariale si fonda sulla mancanza/irregolarità del visto di conformità (apposto da professionista poi ritenuto non abilitato) che l'Ufficio qualifica come violazione sostanziale idonea a giustificare recupero integrale e sanzione proporzionale ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. Il Collegio non condivide detto assunto.
La Corte di Cassazione ha ribadito, con le ord. 17.03.2025 nn. 7153-7154-7160, che la mancanza del visto, in assenza di contestazioni sull'esistenza del credito, integra violazione meramente formale, inidonea a incidere sul versamento e sul diritto alla compensazione;
ne discende, l'inapplicabilità delle sanzioni proporzionali e dei regimi più afflittivi connessi ai crediti inesistenti.
Sulla tassonomia dei crediti, Cass., sez. III pen., 28.05.2025, n. 19868 ha tracciato una chiara distinzione tra 'credito non spettante' (credito esistente, ma non utilizzabile per regole/modi) e 'credito inesistente'
(mancanza del presupposto), affermando che la non spettanza incide sulle modalità di utilizzo, non sull'an del credito, con diverse conseguenze anche sanzionatorie.
Il solco è coerente con la giurisprudenza di merito: CGT II grado Lombardia, 16.12.2024, n. 3260 (testo integrale) ha ritenuto che il visto da non abilitato integri irregolarità formale e non comporti perdita del diritto alla compensazione né sanzioni proporzionali;
CGT II grado Campania, n. 1036/5/24 qualifica la mancanza del visto come violazione meramente formale se il credito non è contestato;
IO
CPGT – Lombardia, 22.11.2025, n. 2662: illegittimo il recupero del credito motivato solo sulla mancanza del visto.
Nel caso in oggetto, l'Ufficio non ha contestato l'esistenza sostanziale del credito IVA 2019 della ricorrente, ma solo le modalità di utilizzo;
pertanto, qualificare la fattispecie come omesso versamento con recupero integrale e sanzione del 30% non è coerente con l'orientamento di legittimità e di merito richiamato.
3) Sulla regolarizzazione ante atto: integrativa con visto regolare e ravvedimento.
È pacifico che la contribuente, prima della notifica dell'atto (13.03.2025 vs 26.03.2025), ha presentato dichiarazione integrativa con visto regolare (apposto dal dott. Difensore_1 e ha versato la sanzione fissa ex art. 8, co. 1, D. Lgs. 471/1997 in ravvedimento (art. 13, D. Lgs. 472/1997). Tale condotta, in linea con la natura meramente formale della violazione delineata dalla Cassazione, è idonea a sanare l'irregolarità (ferma l'esistenza del credito) e impone all'Ufficio un onere motivazionale qualificato per spiegare l'inefficacia della sanatoria, onere che non risulta assolto.
4) Sulle garanzie nella liquidazione IVA di gruppo e sul profilo formale dell'autocertificazione. In tema di IVA di gruppo, l'Agenzia ha chiarito (Risposta n. 191/2022) che le eccedenze di credito della controllante/controllate, utilizzate per compensare debiti intra-gruppo, non necessitano di garanzia, ove la dichiarazione rechi il visto di conformità e sia allegata una dichiarazione sostitutiva (art. 38-bis, co. 3,
DPR 633/1972) attestante i requisiti soggettivi;
il rinvio all'art. 6 del DM 13.12.1979 comporta l'applicazione di tale disciplina anche nel perimetro della liquidazione di gruppo.
Quanto al profilo formale della dichiarazione sostitutiva (asserita mancanza del documento d'identità), si osserva che la trasmissione Entratel non consente allegazioni e che la firma digitale del dichiarante sostituisce l'allegazione del documento in termini di identificazione del sottoscrittore (TAR Lazio, Roma,
III-ter, 5.3.2021, n. 2757; Cons. Stato n. 4676/2013). In assenza di prova della mancanza dei requisiti sostanziali per l'esonero, il mero vulnus formale non può giustificare il recupero dell'imposta già soddisfatta con credito esistente;
residua, al più, un'irregolarità sanabile, come in concreto avvenuto.
5) (Assorbita) Decadenza.
La società ha eccepito la decadenza sia con riferimento al termine quinquennale dall'utilizzo (2019 →
31.12.2024) sia con riguardo alla finestra dell'art. 26, co.
3-bis, DM 164/1999 sui controlli del visto;
stante l'accoglimento per i capi precedenti, il motivo è assorbito. Si rammenta, comunque, che il più rigoroso regime sanzionatorio/decadenziale 'esteso' è proprio dei crediti inesistenti, non già delle ipotesi di violazione meramente formale con credito esistente.
Avuto riguardo alle novità giurisprudenziali in materia (in particolare, gli approdi della Cassazione del
17.03.2025 e la recente Cass. 19868/2025 sulla distinzione tra credito non spettante e inesistente) si ravvisano le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte: 1) accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srl e, per l'effetto, annulla l'Atto di recupero n. TF7CR0100048/2025, notificato in data 26.03.2025;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Caserta, 3/11/2025 Il Presidente est.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente e Relatore
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2894/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF7CR0100048/2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Schema di atto notificato alla società Ricorrente_1 srl in data 18/19.12.2024 (prot. 301369), l'Agenzia delle Entrate di Caserta preannunciava il recupero dell'IVA ritenuta indebitamente compensata ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, attivando il contraddittorio ex art.
6-bis della L. 212/2000. La ricorrente depositava osservazioni e controdeduzioni in data 17/20.02.2025.
Con Atto di recupero n. TF7CR0100048/2025, notificato il 26.03.2025, l'Ufficio recuperava il credito IVA
2019 per euro 292.510,85, ritenuto indebitamente compensato, applicando la sanzione proporzionale del
30% ex art. 13 del D. Lgs. 471/1997 ed interessi.
La Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante, a mezzo difensore proponeva ricorso, regolarmente notificato con pec in data 26/5/2025 e pervenuto in Corte il 25/6/2025, deducendo, tra l'altro:
(a) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione rafforzata ex artt.
6-bis e 7- bis L. 212/2000;
(b) natura meramente formale della violazione da visto di conformità;
(c) regolarizzazione prima dell'atto con dichiarazione integrativa munita di visto regolare (prot.
14284064194-0000001 del 13.03.2025) e pagamento della sanzione fissa ex art. 8, co. 1, D. Lgs.
471/1997 in ravvedimento;
(d) profili su garanzie IVA di gruppo/esonero (art. 6 DM 13.12.1979 e art. 38-bis DPR 633/1972);
(e) in via subordinata, decadenza.
Si costituiva l'Agenzia in data 24.07.2025, eccependo la natura sostanziale della violazione (in particolare per visto apposto da soggetto non abilitato nel periodo 23.04.2017–19.03.2023), l'inidoneità della regolarizzazione e la necessità delle garanzie in IVA di gruppo;
veniva chiesta la reiezione del ricorso e, quanto alla cautelare, la reiezione o la subordinazione a garanzia fideiussoria.
In data 4/8/2025 la Corte, presenti le parti, concedeva la sospensiva e rinviava per il merito.
La ricorrente depositava memorie (18.10.2025), insistendo sui vizi di motivazione e sulla natura formale dell'irregolarità, nonché sulla correttezza della sanatoria e sull'esonero dalle garanzie in presenza di visto e autocertificazione.
All'odierna pubblica udienza, in presenza delle parti, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.
1) Sul contraddittorio endoprocedimentale e sull'obbligo di motivazione rafforzata (artt.
6-bis e 7-bis L.
212/2000).
Dagli atti risulta che, a fronte dello schema di atto e delle osservazioni della società, l'atto di recupero ha recepito in larga parte il contenuto dello schema, limitandosi a menzionare le controdeduzioni e la presentazione della dichiarazione integrativa senza confutare specificamente: (a) la dedotta natura formale della violazione da visto;
(b) la regolarizzazione intervenuta il 13.03.2025 prima della notifica dell'atto;
(c) le argomentazioni su esonero garanzie.
Tale mancanza si pone in contrasto con l'art.
6-bis, co. 4, L. 212/2000, che impone un onere di motivazione rafforzata sulle osservazioni del contribuente, con conseguente annullabilità dell'atto ex art.
7-bis.
Il motivo è assorbente.
Nondimeno, per completezza, il Collegio esamina i profili sostanziali sottesi.
2) Sulla qualificazione della violazione da visto di conformità.
La pretesa erariale si fonda sulla mancanza/irregolarità del visto di conformità (apposto da professionista poi ritenuto non abilitato) che l'Ufficio qualifica come violazione sostanziale idonea a giustificare recupero integrale e sanzione proporzionale ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. Il Collegio non condivide detto assunto.
La Corte di Cassazione ha ribadito, con le ord. 17.03.2025 nn. 7153-7154-7160, che la mancanza del visto, in assenza di contestazioni sull'esistenza del credito, integra violazione meramente formale, inidonea a incidere sul versamento e sul diritto alla compensazione;
ne discende, l'inapplicabilità delle sanzioni proporzionali e dei regimi più afflittivi connessi ai crediti inesistenti.
Sulla tassonomia dei crediti, Cass., sez. III pen., 28.05.2025, n. 19868 ha tracciato una chiara distinzione tra 'credito non spettante' (credito esistente, ma non utilizzabile per regole/modi) e 'credito inesistente'
(mancanza del presupposto), affermando che la non spettanza incide sulle modalità di utilizzo, non sull'an del credito, con diverse conseguenze anche sanzionatorie.
Il solco è coerente con la giurisprudenza di merito: CGT II grado Lombardia, 16.12.2024, n. 3260 (testo integrale) ha ritenuto che il visto da non abilitato integri irregolarità formale e non comporti perdita del diritto alla compensazione né sanzioni proporzionali;
CGT II grado Campania, n. 1036/5/24 qualifica la mancanza del visto come violazione meramente formale se il credito non è contestato;
IO
CPGT – Lombardia, 22.11.2025, n. 2662: illegittimo il recupero del credito motivato solo sulla mancanza del visto.
Nel caso in oggetto, l'Ufficio non ha contestato l'esistenza sostanziale del credito IVA 2019 della ricorrente, ma solo le modalità di utilizzo;
pertanto, qualificare la fattispecie come omesso versamento con recupero integrale e sanzione del 30% non è coerente con l'orientamento di legittimità e di merito richiamato.
3) Sulla regolarizzazione ante atto: integrativa con visto regolare e ravvedimento.
È pacifico che la contribuente, prima della notifica dell'atto (13.03.2025 vs 26.03.2025), ha presentato dichiarazione integrativa con visto regolare (apposto dal dott. Difensore_1 e ha versato la sanzione fissa ex art. 8, co. 1, D. Lgs. 471/1997 in ravvedimento (art. 13, D. Lgs. 472/1997). Tale condotta, in linea con la natura meramente formale della violazione delineata dalla Cassazione, è idonea a sanare l'irregolarità (ferma l'esistenza del credito) e impone all'Ufficio un onere motivazionale qualificato per spiegare l'inefficacia della sanatoria, onere che non risulta assolto.
4) Sulle garanzie nella liquidazione IVA di gruppo e sul profilo formale dell'autocertificazione. In tema di IVA di gruppo, l'Agenzia ha chiarito (Risposta n. 191/2022) che le eccedenze di credito della controllante/controllate, utilizzate per compensare debiti intra-gruppo, non necessitano di garanzia, ove la dichiarazione rechi il visto di conformità e sia allegata una dichiarazione sostitutiva (art. 38-bis, co. 3,
DPR 633/1972) attestante i requisiti soggettivi;
il rinvio all'art. 6 del DM 13.12.1979 comporta l'applicazione di tale disciplina anche nel perimetro della liquidazione di gruppo.
Quanto al profilo formale della dichiarazione sostitutiva (asserita mancanza del documento d'identità), si osserva che la trasmissione Entratel non consente allegazioni e che la firma digitale del dichiarante sostituisce l'allegazione del documento in termini di identificazione del sottoscrittore (TAR Lazio, Roma,
III-ter, 5.3.2021, n. 2757; Cons. Stato n. 4676/2013). In assenza di prova della mancanza dei requisiti sostanziali per l'esonero, il mero vulnus formale non può giustificare il recupero dell'imposta già soddisfatta con credito esistente;
residua, al più, un'irregolarità sanabile, come in concreto avvenuto.
5) (Assorbita) Decadenza.
La società ha eccepito la decadenza sia con riferimento al termine quinquennale dall'utilizzo (2019 →
31.12.2024) sia con riguardo alla finestra dell'art. 26, co.
3-bis, DM 164/1999 sui controlli del visto;
stante l'accoglimento per i capi precedenti, il motivo è assorbito. Si rammenta, comunque, che il più rigoroso regime sanzionatorio/decadenziale 'esteso' è proprio dei crediti inesistenti, non già delle ipotesi di violazione meramente formale con credito esistente.
Avuto riguardo alle novità giurisprudenziali in materia (in particolare, gli approdi della Cassazione del
17.03.2025 e la recente Cass. 19868/2025 sulla distinzione tra credito non spettante e inesistente) si ravvisano le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte: 1) accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srl e, per l'effetto, annulla l'Atto di recupero n. TF7CR0100048/2025, notificato in data 26.03.2025;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Caserta, 3/11/2025 Il Presidente est.