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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/12/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
Ufficio Procedure Concorsuali, Crisi d'Impresa ed insolvenza
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari, Presidente del Collegio concorsuale;
Dott. Alessandro Pellegri, Giudice delegato, relatore ed estensore
Dott. Valentina Prudente, Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, udita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII) nel sub-procedimento, iscritto a ruolo, in data 29.09.2025, al n. 104-1 dell'anno 2025
R.G.P.U.,
promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA, con ricorso depositato in data 29.09.2025;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
“ ”, con sede legale in ZE (MS), C. F. e Partita Controparte_1 I.V.A.: , P.IVA_1
AVV. LAMBERTO SCATENA
AVV. LUCA TRONCONI
AVV. SERGIO MENCHINI * * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
RILEVATO CHE
- in data 26.11.2025 “ ”, con sede legale in Controparte_1
ZE (MS), C. F. e Partita I.V.A.: depositava ricorso ex artt. 84 ss.CCII, P.IVA_1 accettato ed iscritto a ruolo in data 27.11.2025 dalla Cancelleria;
RILEVATO ULTERIORMENTE CHE:
- anteriormente, a carico del medesimo debitore, erano state instaurate le seguenti, differenti, procedure concorsuali:
1) N. 33-1/2025 R.G.P.U., assegnata parimenti a questo G.D. avente ad oggetto domanda prenotativa di concordato preventivo dichiarata improcedibile con decreto collegiale depositato in data 23.06.2025;
2) N. 104-1/2025 R.G.P.U., assegnata parimenti a questo G.D., avente ad oggetto domanda per la dichiarazione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, a carico del medesimo debitore, formulata dalla locale , con ricorso Parte_1 depositato in data 29.09.2025, sulla quale l'udienza per la costituzione del contraddittorio è stata celebrata in data 27.11.2025 ossia in data coincidente con l'iscrizione a ruolo del ricorso per concordato preventivo c.d. “pieno”, sopra citato;
Nel verbale dell'udienza celebrata in data 27.11.2025 si legge testualmente quanto segue:
<<All'udienza del giorno 27/11/2025, in presenza, davanti al G.D. Dott. Alessandro Pellegri, compare/compaiono: per parte ricorrente PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA IL P.M. DR.SSA Parte_1
CLARISSA BERNO;
per parte resistente l'avv. ANTONIO MENCHINI in sostituzione Controparte_1 dell'avv. SERGIO itato, ieri sera, ossia in data 26.11.2025, proposta piena di concordato preventivo e chiede quindi che ai sensi dell'art. 7 CCII sia trattata con priorità la domanda di concordato rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale”. IL P.M. chiede un rinvio per esaminare la proposta concordataria e valutare che non si tratti di proposta manifestamente inammissibile a norma dell'art. 7 comma secondo lettere a), b), c). L'AVV. MENCHINI si oppone al rinvio e chiede che siano presi i provvedimenti conseguenti. Il G.D. Rilevata l'istanza di rinvio motivatamente formulata dal PUBBLICO MINISTERO, come sopra verbalizzata;
rilevato che il ricorso per concordato preventivo pieno dedotto dall'AVV. ANTONIO MENCHINI è stato depositato, come dal medesimo dichiarato a verbale, solamente in data 26.11.2025, ossia in data di ieri e precisamente ieri sera (momento in cui era oggettivamente impossibile la sua accettazione e lavorazione da parte della cancelleria), circostanza cronologica che ha reso oggettivamente impossibile, per mancanza anche solo di un tempo materiale minimo, essendo la presente udienza fissata per le ore 09.00, per il P.M. prendere adeguatamente visione del ricorso e dei relativi allegati per le valutazioni di competenza;
rilevato che, presumibilmente per disguido informatico, pur avendo la cancelleria informalmente confermato l'avvenuta lavorazione del ricorso, neppure attualmente risulta visibile, nel fascicolo informatico d'ufficio, il testo integrale del menzionato ricorso per concordato preventivo con il testo integrale dei relativi allegati;
RINVIA, la trattazione del presente procedimento all'udienza in presenza del giorno 29.01.2026 ore 08.50.>>.
Con successivo decreto depositato in pari data (27.11.2025) era disposta “L'ANTICIPAZIONE DELL'UDIENZA al giorno 18.12.2025 ore 08.30”.
Con decreto collegiale depositato in data 28.11.2025 nel sub-procedimento n. 104-2/2025 R.G.P.U. relativo alla procedura di concordato preventivo c.d. “pieno”, il Tribunale provvedeva interlocutoriamente come segue:
<quale Ausiliario a norma dell'art. 68 comma primo c.p.c., l'Avv. Davide CAGETTI, iscritto nell'Elenco dei Gestori della crisi d'impresa;
2) concede all'Ausiliario, di cui al punto n. 1 che immediatamente precede, termine sino al giorno 16.12.2025 per il deposito del proprio elaborato valutativo su quanto indicato in parte motiva;
3) autorizza l'Ausiliario, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, all'accesso all'intero fascicolo d'ufficio;>>
Nella parte motiva del suddetto decreto, l'incarico all'Ausiliario era delineato come segue:
< ammissibilità con l'apporto valutativo di un Ausiliario nominato dal Tribunale a norma dell'art. 68 comma primo c.p.c. tale da coadiuvare il Tribunale nelle valutazioni di competenza relative ai seguenti profili: 1) profili di cui all'art. 7, comma 2°, lettere a), b), c) C.C.I.I.;
2) misure protettive;
3) ammissibilità della domanda concordataria.>>
In data 16.12.2025, nella piena osservanza del termine assegnato, l'Ausiliario depositava, nel sub-procedimento n. 104-2/2025 R.G.P.U. relativo alla procedura di concordato preventivo c.d. “pieno”, l'elaborato valutativo costituente oggetto dell'incarico.
Nel verbale della successiva udienza, celebrata in data 18.12.2025 nel sub-procedimento
n. 104-1/2025 R.G.P.U., si legge quanto segue:
<18/12/2025 in presenza, davanti al G.D. Dott. Alessandro Pellegri, compare/compaiono:
per parte ricorrente PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA, LA DR.SSA CLARISSA BERNO che, essendo in ferie dal 22.12.2025 e sapendo che le misure protettive chieste hanno efficacia provvisoria per 30 giorni, chiede un rinvio ad horas per prendere visione del parere, depositato in data 16.12.2025, che non ha potuto visionare per concomitanti impegni istituzionali ed altresì
per prendere visione della memoria di replica di parte resistente, depositata ieri sera;
per parte resistente L'AVV. ANTONIO MENCHINI IN Controparte_1 P.IVA_1 SOSTITUZIONE DE ATENA il quale segnala di aver depositato in data di ieri memoria di replica alle osservazioni dell'ausiliario. Il G.D. RINVIA l'udienza ad horas alle ore 13.00. Successivamente, alle ore 13.19 circa compaiono:
per la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Massa la che, Parte_2 presa visione della relazione presentata in data 16.12.2025 dall'Avv. Cagetti e rit zioni ivi esposte in ordine al carattere abusivo della reiterazione della domanda concordataria, chiede che la domanda di concordato sia rigettata per manifesta inammissibilità e insiste nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale. PER IL DEBITORE L'AVV. ANTONIO MENCHINI che replica come segue:
In primo luogo, nell'interesse di si insiste come da memoria depositata in data 17.12.2025 circa CP_1 l'infondatezza dei rilievi svolti dall' erito alla manifesta inammissibilità della domanda concordataria;
- In secondo luogo, circa la mancanza dei requisiti di ammissibilità del concordato, chiede l'assegnazione di un termine di 15 giorni ex articolo 47 comma 4° CCII per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
- Insiste come in atti sia per l'apertura della procedura concordataria sia per i provvedimenti conseguenti. IL GIUDICE DELEGATO Visto l'art. 41 comma 5° C.C.I.I., RIMETTE la causa al Collegio per la decisione>>.
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, sancisce la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di imprenditore societario (persona giuridica) – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (art. 27, comma 3, lett. c) CCII).
Nel caso di specie, la società resistente risulta avere sede legale in ZE (MS) come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Dall'informativa A.D.E.R. risulta un “totale residuo al netto dell'importo sospeso” pari ad Euro 281.264,34 (su cui, alla data dell'informativa, non risultano rateizzazioni, colonna “O”, né definizioni agevolate, colonna “Q”).
Dall'informativa A.D.E. (Certificazione dei crediti tributari) risultano “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di complessivi € 29.517,86, inclusi gli interessi maturati e maturandi alla data di omesso versamento”.
Dall'informativa I.N.P.S. (Certificazione dei debiti contributivi) non risultano “esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili”. Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII [nella specie: “commercio al dettaglio casalinghi, prodotti per la casa, prodotti per la persona, prodotti per lo sport ed il tempo libero, prodotti per l'edilizia, prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature) come da visura camerale in atti, aggiornata al 23.10.2025].
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie:
- Dalla “Situazione economico patrimoniale al 31.08.2025” allegata quale doc. 2 alla domanda concordataria depositata in data 27.11.2025 nel sub-procedimento n. 104- 2/2025R.G.P.U. risultano un totale attivo pari ad Euro 1.586.324,19, un totale passivo pari ad Euro 1.605.951,61;
- risultano pertanto superate due delle tre soglie sopra richiamate (è sufficiente il superamento di una sola delle tre soglie nel triennio ai fini della qualificazione in termini di impresa maggiore);
- la società debitrice, avendo depositato, in data 26.11.2025, domanda di concordato preventivo pieno (iscritta quale sub procedimento n. 2 del procedimento unitario), ha riconosciuto ed anzi ha espressamente dichiarato di superare le soglie sopra richiamate e pertanto di essere imprenditore maggiore, in quanto tale soggetto a liquidazione giudiziale;
- grava pacificamente sul debitore l'onere di provare di essere al di sotto delle soglie ossia di essere impresa “minore” non assoggettabile a liquidazione giudiziale (da ultimo Cass. 18141/2024), onere che nella specie il debitore non ha assolto;
- tali oneri si desumono dalle seguenti norme:
o art. 121 CCII (Presupposti della liquidazione giudiziale): “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
o art. 41.4 CCII: “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attivo” come risulta dalla visura camerale aggiornata al 23.10.2025.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività (come risulta da visura camerale aggiornata come da informativa Registro Imprese).
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti rilevanti quali indici sintomatici di stato di insolvenza.
Dall'informativa A.D.E.R. risulta un “totale residuo al netto dell'importo sospeso” pari ad Euro 281.264,34 (su cui, alla data dell'informativa, non risultano rateizzazioni, colonna “O”, né definizioni agevolate, colonna “Q”).
Dall'informativa A.D.E. (Certificazione dei crediti tributari) risultano “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di complessivi € 29.517,86, inclusi gli interessi maturati e maturandi alla data di omesso versamento”.
Tali informative evidenziano, mediante i dati ivi rappresentati, plurimi inadempimenti protratti nel tempo.
Dalla “Situazione economico patrimoniale al 31.08.2025” allegata quale doc. 2 alla domanda concordataria depositata in data 27.11.2025 nel sub-procedimento n. 104- 2/2025R.G.P.U. emerge una perdita di esercizio in misura pari ad Euro 19.578,23.
Dallo “Elaborato valutativo” depositato in data 16.12.2025 dall'Ausiliario ex art. 68 c.p.c. nel sub-procedimento n. 104-2/2025 R.G.P.U., emerge un patrimonio netto negativo per Euro 462.117,56 (Elaborato, cit., pag. 30).
Nel ricorso formulato dalla locale Procura della Repubblica si legge quanto segue: <<per quanto concerne la situazione debitoria, per l'anno 2022 era pari ad euro 779.117,05, per l'anno 2023 pari ad euro 763.265,46, per il 2024 pari ad euro 774.229,00, e per il 2025 (fino al 30 aprile) pari ad euro 858.593,31, pertanto superiore alla soglia di € 500.000 (ex art. 1, comma 2, lettera c) della legge fallimentare, ora art. 121, in correlazione all'art. 2, comma 1, lett. d), punto 3), del D.lgs 12.01.2019 n. 14);
- sempre per ciò che concerne la situazione debitoria, in particolare verso gli istituti bancari è emerso quanto segue: nell'anno 2022 risultavano passività di conto corrente pari ad euro 40.100,00, nell'anno 2023 passività di conto corrente per euro 38.671,36, nell'anno 2024 passività di conto corrente per euro 110.995,52 e nell'anno 2025 passività per euro 149.727,06;
- la società risulta avere due mutui ipotecari con un residuo, al 30 aprile 2025, pari ad euro 309.954,48;>>
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza della società convenuta.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società.
Separazione della posizione del socio accomandatario.
L'art. 256 C.C.I.I. prevede testualmente quanto segue:
“La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”.
Conseguentemente, la procedura della liquidazione giudiziale – in astratto – appare suscettibile di estendersi di diritto anche alla persona del socio accomandatario CP_1 in quanto tale “illimitatamente responsabile” per le obbligazioni sociali.
[...]
Tuttavia, in concreto, tale estensione non può essere dichiarata nella presente sentenza, per ragioni di tutela del diritto di difesa del predetto socio accomandatario e dunque per ragioni di osservanza del principio del contraddittorio (consacrati nell'art. 24 Cost., nell'art. 111 Cost, in tema di “giusto processo” e nell'art. 101 c.p.c.).
Infatti:
- la ricorrente, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Massa, si è limitata a formulare, nel ricorso, conclusioni relative alla sola società, non anche specificamente e segnatamente estese al socio accomandatario in quanto tale (ivi menzionato solo nella qualità di rappresentante legale della società);
- in calce al ricorso si leggono infatti le seguenti conclusioni: < Fallimentare di Massa dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, codice fiscale e p.iva n. e numero di Controparte_1 P.IVA_1
R.E.A MS-101676, con sede a ZE (MS), frazione Coloretta, in persona del rappresentante dell'impresa nonché socio accomandatario, .>>: Controparte_1
- conseguentemente, il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati, a cura della cancelleria (avendo la relativa notifica avuto esito positivo) alla p.e.c. della società, mentre alcuna notifica è stata effettuata alla persona del socio accomandatario in quanto soggetto suscettibile di essere sottoposto ex art. 256 CCII a liquidazione giudiziale in estensione;
- non risulta dunque rispettato l'art. 256 comma terzo CCII che dispone testualmente: “Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti di soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41”.
Per tali ragioni, fattuali e giuridiche, allo stato non può essere pronunciata l'estensione della liquidazione giudiziale a carico del socio accomandatario, poiché non ne sarebbe pienamente rispettato il diritto di difesa.
Il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza di merito ritiene che la presentazione della domanda di concordato preventivo della società, di cui il socio accomandatario è rappresentante legale, sia suscettibile di sanare il vizio del contraddittorio in questione, in relazione alla possibilità di estendere la procedura liquidatoria anche al socio accomandatario personalmente.
Tuttavia, il Collegio deve altresì considerare che la Corte di Cassazione appare ferrea nel ritenere la nullità parziale della sentenza nella parte in cui estende la procedura liquidatoria a qualsiasi socio illimitatamente responsabile che non sia stato previamente convocato personalmente in tale specifica qualità.
In ogni caso, l'art. 256.4 CCII non esclude la possibilità che la suddetta estensione sia dichiarata successivamente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società: “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel sub-procedimento n. 104-1 dell'anno 2025 R.G.P.U. meglio specificato in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 C.C.I.I. (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di “
[...]
”, con sede legale in ZE (MS), C. F. e Partita I.V.A.: Controparte_1
, segnalando alla locale Procura della Repubblica la possibilità di valutare P.IVA_1
l'opportunità di domandare, a norma dell'art. 256.4 C.C.I.I., l'estensione della liquidazione giudiziale a carico personalmente di , se ed in quanto socio Controparte_1 accomandatario, in tale qualità personalmente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, in solido con la società;
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatore un organo collegiale composto dai seguenti professionisti):
a. Avv. Davide CAGETTI, iscritto allo “Ordine degli avvocati di Massa Carrara” ed iscritto altresì, a decorrere dal giorno 18.05.2023, al n. 10134, presso la sede di Massa dello “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti” previsto dall'art. 356 C.C.I.I., come corretto ed integrato dal D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, istituito presso il Ministero della Giustizia, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. CP_2
b. Dr. iscritto allo “Ordine dei dottori commercialisti e Persona_1 degli esperti contabili di Massa Carrara” ed iscritto altresì, a decorrere dal giorno 13.04.2023, al n. 8441, presso la sede di Massa dello “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti” previsto dall'art. 356 C.C.I.I., come corretto ed integrato dal D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, istituito presso il Ministero della Giustizia;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in concreto Pt_3 giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt. 752 ss. c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
6. FISSA al giorno 16.04.2026 ore 09.00 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
8. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
10. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 23.12.2025 nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa nella composizione specificata in epigrafe. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore Dott. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Collegio concorsuale Dott. Michele Fornaciari
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
Ufficio Procedure Concorsuali, Crisi d'Impresa ed insolvenza
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari, Presidente del Collegio concorsuale;
Dott. Alessandro Pellegri, Giudice delegato, relatore ed estensore
Dott. Valentina Prudente, Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, udita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII) nel sub-procedimento, iscritto a ruolo, in data 29.09.2025, al n. 104-1 dell'anno 2025
R.G.P.U.,
promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA, con ricorso depositato in data 29.09.2025;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
“ ”, con sede legale in ZE (MS), C. F. e Partita Controparte_1 I.V.A.: , P.IVA_1
AVV. LAMBERTO SCATENA
AVV. LUCA TRONCONI
AVV. SERGIO MENCHINI * * * * * * * * * * * *
OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
RILEVATO CHE
- in data 26.11.2025 “ ”, con sede legale in Controparte_1
ZE (MS), C. F. e Partita I.V.A.: depositava ricorso ex artt. 84 ss.CCII, P.IVA_1 accettato ed iscritto a ruolo in data 27.11.2025 dalla Cancelleria;
RILEVATO ULTERIORMENTE CHE:
- anteriormente, a carico del medesimo debitore, erano state instaurate le seguenti, differenti, procedure concorsuali:
1) N. 33-1/2025 R.G.P.U., assegnata parimenti a questo G.D. avente ad oggetto domanda prenotativa di concordato preventivo dichiarata improcedibile con decreto collegiale depositato in data 23.06.2025;
2) N. 104-1/2025 R.G.P.U., assegnata parimenti a questo G.D., avente ad oggetto domanda per la dichiarazione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, a carico del medesimo debitore, formulata dalla locale , con ricorso Parte_1 depositato in data 29.09.2025, sulla quale l'udienza per la costituzione del contraddittorio è stata celebrata in data 27.11.2025 ossia in data coincidente con l'iscrizione a ruolo del ricorso per concordato preventivo c.d. “pieno”, sopra citato;
Nel verbale dell'udienza celebrata in data 27.11.2025 si legge testualmente quanto segue:
<<All'udienza del giorno 27/11/2025, in presenza, davanti al G.D. Dott. Alessandro Pellegri, compare/compaiono: per parte ricorrente PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA IL P.M. DR.SSA Parte_1
CLARISSA BERNO;
per parte resistente l'avv. ANTONIO MENCHINI in sostituzione Controparte_1 dell'avv. SERGIO itato, ieri sera, ossia in data 26.11.2025, proposta piena di concordato preventivo e chiede quindi che ai sensi dell'art. 7 CCII sia trattata con priorità la domanda di concordato rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale”. IL P.M. chiede un rinvio per esaminare la proposta concordataria e valutare che non si tratti di proposta manifestamente inammissibile a norma dell'art. 7 comma secondo lettere a), b), c). L'AVV. MENCHINI si oppone al rinvio e chiede che siano presi i provvedimenti conseguenti. Il G.D. Rilevata l'istanza di rinvio motivatamente formulata dal PUBBLICO MINISTERO, come sopra verbalizzata;
rilevato che il ricorso per concordato preventivo pieno dedotto dall'AVV. ANTONIO MENCHINI è stato depositato, come dal medesimo dichiarato a verbale, solamente in data 26.11.2025, ossia in data di ieri e precisamente ieri sera (momento in cui era oggettivamente impossibile la sua accettazione e lavorazione da parte della cancelleria), circostanza cronologica che ha reso oggettivamente impossibile, per mancanza anche solo di un tempo materiale minimo, essendo la presente udienza fissata per le ore 09.00, per il P.M. prendere adeguatamente visione del ricorso e dei relativi allegati per le valutazioni di competenza;
rilevato che, presumibilmente per disguido informatico, pur avendo la cancelleria informalmente confermato l'avvenuta lavorazione del ricorso, neppure attualmente risulta visibile, nel fascicolo informatico d'ufficio, il testo integrale del menzionato ricorso per concordato preventivo con il testo integrale dei relativi allegati;
RINVIA, la trattazione del presente procedimento all'udienza in presenza del giorno 29.01.2026 ore 08.50.>>.
Con successivo decreto depositato in pari data (27.11.2025) era disposta “L'ANTICIPAZIONE DELL'UDIENZA al giorno 18.12.2025 ore 08.30”.
Con decreto collegiale depositato in data 28.11.2025 nel sub-procedimento n. 104-2/2025 R.G.P.U. relativo alla procedura di concordato preventivo c.d. “pieno”, il Tribunale provvedeva interlocutoriamente come segue:
<
2) concede all'Ausiliario, di cui al punto n. 1 che immediatamente precede, termine sino al giorno 16.12.2025 per il deposito del proprio elaborato valutativo su quanto indicato in parte motiva;
3) autorizza l'Ausiliario, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, all'accesso all'intero fascicolo d'ufficio;>>
Nella parte motiva del suddetto decreto, l'incarico all'Ausiliario era delineato come segue:
< ammissibilità con l'apporto valutativo di un Ausiliario nominato dal Tribunale a norma dell'art. 68 comma primo c.p.c. tale da coadiuvare il Tribunale nelle valutazioni di competenza relative ai seguenti profili: 1) profili di cui all'art. 7, comma 2°, lettere a), b), c) C.C.I.I.;
2) misure protettive;
3) ammissibilità della domanda concordataria.>>
In data 16.12.2025, nella piena osservanza del termine assegnato, l'Ausiliario depositava, nel sub-procedimento n. 104-2/2025 R.G.P.U. relativo alla procedura di concordato preventivo c.d. “pieno”, l'elaborato valutativo costituente oggetto dell'incarico.
Nel verbale della successiva udienza, celebrata in data 18.12.2025 nel sub-procedimento
n. 104-1/2025 R.G.P.U., si legge quanto segue:
<18/12/2025 in presenza, davanti al G.D. Dott. Alessandro Pellegri, compare/compaiono:
per parte ricorrente PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA, LA DR.SSA CLARISSA BERNO che, essendo in ferie dal 22.12.2025 e sapendo che le misure protettive chieste hanno efficacia provvisoria per 30 giorni, chiede un rinvio ad horas per prendere visione del parere, depositato in data 16.12.2025, che non ha potuto visionare per concomitanti impegni istituzionali ed altresì
per prendere visione della memoria di replica di parte resistente, depositata ieri sera;
per parte resistente L'AVV. ANTONIO MENCHINI IN Controparte_1 P.IVA_1 SOSTITUZIONE DE ATENA il quale segnala di aver depositato in data di ieri memoria di replica alle osservazioni dell'ausiliario. Il G.D. RINVIA l'udienza ad horas alle ore 13.00. Successivamente, alle ore 13.19 circa compaiono:
per la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Massa la che, Parte_2 presa visione della relazione presentata in data 16.12.2025 dall'Avv. Cagetti e rit zioni ivi esposte in ordine al carattere abusivo della reiterazione della domanda concordataria, chiede che la domanda di concordato sia rigettata per manifesta inammissibilità e insiste nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale. PER IL DEBITORE L'AVV. ANTONIO MENCHINI che replica come segue:
In primo luogo, nell'interesse di si insiste come da memoria depositata in data 17.12.2025 circa CP_1 l'infondatezza dei rilievi svolti dall' erito alla manifesta inammissibilità della domanda concordataria;
- In secondo luogo, circa la mancanza dei requisiti di ammissibilità del concordato, chiede l'assegnazione di un termine di 15 giorni ex articolo 47 comma 4° CCII per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
- Insiste come in atti sia per l'apertura della procedura concordataria sia per i provvedimenti conseguenti. IL GIUDICE DELEGATO Visto l'art. 41 comma 5° C.C.I.I., RIMETTE la causa al Collegio per la decisione>>.
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, sancisce la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di imprenditore societario (persona giuridica) – si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (art. 27, comma 3, lett. c) CCII).
Nel caso di specie, la società resistente risulta avere sede legale in ZE (MS) come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del ricorso di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Dall'informativa A.D.E.R. risulta un “totale residuo al netto dell'importo sospeso” pari ad Euro 281.264,34 (su cui, alla data dell'informativa, non risultano rateizzazioni, colonna “O”, né definizioni agevolate, colonna “Q”).
Dall'informativa A.D.E. (Certificazione dei crediti tributari) risultano “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di complessivi € 29.517,86, inclusi gli interessi maturati e maturandi alla data di omesso versamento”.
Dall'informativa I.N.P.S. (Certificazione dei debiti contributivi) non risultano “esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili”. Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII [nella specie: “commercio al dettaglio casalinghi, prodotti per la casa, prodotti per la persona, prodotti per lo sport ed il tempo libero, prodotti per l'edilizia, prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature) come da visura camerale in atti, aggiornata al 23.10.2025].
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale
“l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie:
- Dalla “Situazione economico patrimoniale al 31.08.2025” allegata quale doc. 2 alla domanda concordataria depositata in data 27.11.2025 nel sub-procedimento n. 104- 2/2025R.G.P.U. risultano un totale attivo pari ad Euro 1.586.324,19, un totale passivo pari ad Euro 1.605.951,61;
- risultano pertanto superate due delle tre soglie sopra richiamate (è sufficiente il superamento di una sola delle tre soglie nel triennio ai fini della qualificazione in termini di impresa maggiore);
- la società debitrice, avendo depositato, in data 26.11.2025, domanda di concordato preventivo pieno (iscritta quale sub procedimento n. 2 del procedimento unitario), ha riconosciuto ed anzi ha espressamente dichiarato di superare le soglie sopra richiamate e pertanto di essere imprenditore maggiore, in quanto tale soggetto a liquidazione giudiziale;
- grava pacificamente sul debitore l'onere di provare di essere al di sotto delle soglie ossia di essere impresa “minore” non assoggettabile a liquidazione giudiziale (da ultimo Cass. 18141/2024), onere che nella specie il debitore non ha assolto;
- tali oneri si desumono dalle seguenti norme:
o art. 121 CCII (Presupposti della liquidazione giudiziale): “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
o art. 41.4 CCII: “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo “stato attività”
“attivo” come risulta dalla visura camerale aggiornata al 23.10.2025.
Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore attivo ossia almeno formalmente in stato dinamico di attività (come risulta da visura camerale aggiornata come da informativa Registro Imprese).
Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:
“In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”. (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti rilevanti quali indici sintomatici di stato di insolvenza.
Dall'informativa A.D.E.R. risulta un “totale residuo al netto dell'importo sospeso” pari ad Euro 281.264,34 (su cui, alla data dell'informativa, non risultano rateizzazioni, colonna “O”, né definizioni agevolate, colonna “Q”).
Dall'informativa A.D.E. (Certificazione dei crediti tributari) risultano “passività fiscali non ancora cartellizzate, per un credito erariale di complessivi € 29.517,86, inclusi gli interessi maturati e maturandi alla data di omesso versamento”.
Tali informative evidenziano, mediante i dati ivi rappresentati, plurimi inadempimenti protratti nel tempo.
Dalla “Situazione economico patrimoniale al 31.08.2025” allegata quale doc. 2 alla domanda concordataria depositata in data 27.11.2025 nel sub-procedimento n. 104- 2/2025R.G.P.U. emerge una perdita di esercizio in misura pari ad Euro 19.578,23.
Dallo “Elaborato valutativo” depositato in data 16.12.2025 dall'Ausiliario ex art. 68 c.p.c. nel sub-procedimento n. 104-2/2025 R.G.P.U., emerge un patrimonio netto negativo per Euro 462.117,56 (Elaborato, cit., pag. 30).
Nel ricorso formulato dalla locale Procura della Repubblica si legge quanto segue: <<per quanto concerne la situazione debitoria, per l'anno 2022 era pari ad euro 779.117,05, per l'anno 2023 pari ad euro 763.265,46, per il 2024 pari ad euro 774.229,00, e per il 2025 (fino al 30 aprile) pari ad euro 858.593,31, pertanto superiore alla soglia di € 500.000 (ex art. 1, comma 2, lettera c) della legge fallimentare, ora art. 121, in correlazione all'art. 2, comma 1, lett. d), punto 3), del D.lgs 12.01.2019 n. 14);
- sempre per ciò che concerne la situazione debitoria, in particolare verso gli istituti bancari è emerso quanto segue: nell'anno 2022 risultavano passività di conto corrente pari ad euro 40.100,00, nell'anno 2023 passività di conto corrente per euro 38.671,36, nell'anno 2024 passività di conto corrente per euro 110.995,52 e nell'anno 2025 passività per euro 149.727,06;
- la società risulta avere due mutui ipotecari con un residuo, al 30 aprile 2025, pari ad euro 309.954,48;>>
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza della società convenuta.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società.
Separazione della posizione del socio accomandatario.
L'art. 256 C.C.I.I. prevede testualmente quanto segue:
“La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”.
Conseguentemente, la procedura della liquidazione giudiziale – in astratto – appare suscettibile di estendersi di diritto anche alla persona del socio accomandatario CP_1 in quanto tale “illimitatamente responsabile” per le obbligazioni sociali.
[...]
Tuttavia, in concreto, tale estensione non può essere dichiarata nella presente sentenza, per ragioni di tutela del diritto di difesa del predetto socio accomandatario e dunque per ragioni di osservanza del principio del contraddittorio (consacrati nell'art. 24 Cost., nell'art. 111 Cost, in tema di “giusto processo” e nell'art. 101 c.p.c.).
Infatti:
- la ricorrente, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Massa, si è limitata a formulare, nel ricorso, conclusioni relative alla sola società, non anche specificamente e segnatamente estese al socio accomandatario in quanto tale (ivi menzionato solo nella qualità di rappresentante legale della società);
- in calce al ricorso si leggono infatti le seguenti conclusioni: < Fallimentare di Massa dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, codice fiscale e p.iva n. e numero di Controparte_1 P.IVA_1
R.E.A MS-101676, con sede a ZE (MS), frazione Coloretta, in persona del rappresentante dell'impresa nonché socio accomandatario, .>>: Controparte_1
- conseguentemente, il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati, a cura della cancelleria (avendo la relativa notifica avuto esito positivo) alla p.e.c. della società, mentre alcuna notifica è stata effettuata alla persona del socio accomandatario in quanto soggetto suscettibile di essere sottoposto ex art. 256 CCII a liquidazione giudiziale in estensione;
- non risulta dunque rispettato l'art. 256 comma terzo CCII che dispone testualmente: “Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti di soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41”.
Per tali ragioni, fattuali e giuridiche, allo stato non può essere pronunciata l'estensione della liquidazione giudiziale a carico del socio accomandatario, poiché non ne sarebbe pienamente rispettato il diritto di difesa.
Il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza di merito ritiene che la presentazione della domanda di concordato preventivo della società, di cui il socio accomandatario è rappresentante legale, sia suscettibile di sanare il vizio del contraddittorio in questione, in relazione alla possibilità di estendere la procedura liquidatoria anche al socio accomandatario personalmente.
Tuttavia, il Collegio deve altresì considerare che la Corte di Cassazione appare ferrea nel ritenere la nullità parziale della sentenza nella parte in cui estende la procedura liquidatoria a qualsiasi socio illimitatamente responsabile che non sia stato previamente convocato personalmente in tale specifica qualità.
In ogni caso, l'art. 256.4 CCII non esclude la possibilità che la suddetta estensione sia dichiarata successivamente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società: “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel sub-procedimento n. 104-1 dell'anno 2025 R.G.P.U. meglio specificato in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 C.C.I.I. (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di “
[...]
”, con sede legale in ZE (MS), C. F. e Partita I.V.A.: Controparte_1
, segnalando alla locale Procura della Repubblica la possibilità di valutare P.IVA_1
l'opportunità di domandare, a norma dell'art. 256.4 C.C.I.I., l'estensione della liquidazione giudiziale a carico personalmente di , se ed in quanto socio Controparte_1 accomandatario, in tale qualità personalmente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, in solido con la società;
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. NOMINA quale curatore un organo collegiale composto dai seguenti professionisti):
a. Avv. Davide CAGETTI, iscritto allo “Ordine degli avvocati di Massa Carrara” ed iscritto altresì, a decorrere dal giorno 18.05.2023, al n. 10134, presso la sede di Massa dello “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti” previsto dall'art. 356 C.C.I.I., come corretto ed integrato dal D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, istituito presso il Ministero della Giustizia, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. CP_2
b. Dr. iscritto allo “Ordine dei dottori commercialisti e Persona_1 degli esperti contabili di Massa Carrara” ed iscritto altresì, a decorrere dal giorno 13.04.2023, al n. 8441, presso la sede di Massa dello “Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti” previsto dall'art. 356 C.C.I.I., come corretto ed integrato dal D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, istituito presso il Ministero della Giustizia;
4. alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in concreto Pt_3 giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli artt. 752 ss. c.p.c. e dell'art. 193 CCII: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
6. FISSA al giorno 16.04.2026 ore 09.00 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
8. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
10. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 23.12.2025 nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa nella composizione specificata in epigrafe. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore Dott. Alessandro Pellegri
Il Presidente del Collegio concorsuale Dott. Michele Fornaciari