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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/11/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Pietro Caré ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2702 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nata l'[...] in [...], residente a [...], SP, Parte_1 Brasile alla Rua Doutor Augusto de Miranda n. 1071 (C.F.: ); C.F._1
nato il [...] in [...], residente a [...], SP, Parte_2 Brasile alla Rua Luis Correia de Melo n. 148 (C.F.: ) in proprio e C.F._2 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
nata il [...] in [...], ivi residente, e Persona_1 Persona_2
nata il [...] in [...], ivi residente;
[...]
, nato il [...] in [...], residente a [...]Parte_3 do Campo, SP, Brasile alla Rua Piraquaras n. 96 (C.F.: ) in proprio C.F._3 e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] in [...], ivi residente;
Persona_3
, nato il [...] in [...], residente a [...], SP, Parte_4 Brasile alla Rua Franco da Rocha n. 305 (C.F.: ) in proprio e nella C.F._4 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato il [...] in [...], ivi residente;
Persona_4
nata il [...] in [...], residente a [...], SP, Brasile alla Parte_5 Rua do Retiro n. 2251 (C.F.: ), in proprio e nella qualità di genitore C.F._5 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_5 nato il [...] in [...], ivi residente;
nato il [...] in [...], residente a [...], SP, Brasile alla Parte_6 Rua Filomena Fongaro n. 480 (C.F.: ); C.F._6
, nata il [...] in [...], residente a [...]Parte_7 do Sul, SP, Brasile alla Rua Dr. Manoel de Abreu n. 127 (C.F.: C.F._7 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato l'[...] in [...], ivi residente, Persona_6 [...]
, nato il [...] in [...], ivi residente, e , CP_1 Parte_8 nata il [...] in [...], ivi residente;
nato il [...] in [...], residente a [...], SP, Parte_9 Brasile alla Rua Dina ES Jordao n. 257 (C.F.: ; C.F._8
, nata il [...] in [...], residente a [...], Parte_10 Sao Caetano do Sul, Brasile alla Rua Espirito Santo n. 352 (C.F.:
); C.F._9
nata il [...] in [...], residente a [...], SP, Brasile, Parte_11 Avenida Doutor Olindo Dartora n. 4040 (C.F.: ); C.F._10
nata il [...] in [...], residente a [...], SP, Brasile, Parte_12 Avenida Doutor Olindo Dartora n. 4040 (C.F.: , in proprio e nella C.F._11 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato il [...] in [...], ivi residente;
Persona_7
1 , nato il [...] in [...], residente a [...], Parte_13 SP, Brasile alla Rua Bonnard n. 132 (C.F.: ; C.F._12
, nata il [...] in [...], residente a [...], SP, Brasile Parte_14 alla Rua Doutor Augusto de Miranda n. 1071 (C.F.: ; C.F._13
nato il [...] in [...], residente a [...]Parte_15 Paolo, SP, Brasile alla Rua CE Lopes n. 42 (C.F.: ; C.F._14
nata il [...] in [...], residente a [...], SP, Parte_16 Brasile alla Rua Luiz Crispim de Godoy n. 303 (C.F.: in proprio C.F._15 e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata l'[...] in [...], ivi residente;
Persona_8
nato l'[...] in [...], residente a [...]Parte_17 Bernardo do Campo, SP, Brasile alla Rua Gordon Fox Rule n. 72 (C.F.:
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._16 genitoriale sul figlio minore nato il [...] in [...], Persona_9 ivi residente;
nata il [...] in [...], residente a [...]Parte_18 do Sul, SP, Brasile, Avenida Doutor Augusto de Toledo n. 741 (C.F.: ; C.F._17 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alfiero Costantini del Foro di Velletri, anche disgiuntamente dall'avv. Ana Paula Bezerra Santos entrambi del Foro di Velletri, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 5 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_2 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano (o o , Persona_10 Persona_11 Per_12 nato il [...] nel Comune di San Nicola da Crissa, provincia di Vibo Valentia (all.to n. 1), figlio di e di , successivamente emigrato in Persona_13 Persona_14 Brasile, il quale non aveva perduto la cittadinanza italiana e non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all.to n. 2), potendo così trasmettere la cittadinanza italiana validamente ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. In particolare, i ricorrenti espongono che in data 9.05.1908 Parte_19 contraeva matrimonio con (all.to n. 3) e dall'unione coniugale CP_3 nascevano l'8.04.1914 (all.to n. 4), il 06.09.1916 Persona_15 Persona_16 (all.to n. 5) e il 25.08.1925 (all.to n. 6). Persona_17 A) Discendenza Persona_15 In data 17.09.1951 sposava (all.to n. 7) e dall'unione Persona_15 Persona_18 coniugale nasceva il 31.10.1951 (all.to n. 8). In data 18.12.1976 Persona_19 sposava (all.to n. 9). Persona_19 Parte_20 Dall'unione coniugale nascevano il 2.12.1980 (all.to n. 10) e il Parte_4 23.06.1984 (all.to n. 11). Pt_7 Parte_4
2 A.1) sposava da e dall'unione coniugale Parte_4 Per_20 Persona_21 nasceva il 30.10.2009 (all.to n. 12). Persona_4 A.2) In data 16.06.2012 sposava Parte_21 Controparte_4 (all.to n. 13) e dall'unione coniugale nasceva l'8.10.2015 (all.to Persona_6 n. 14), il 28.04.2019 (all.to n. 15) e il 06.03.2023 Controparte_1 Parte_8
(all.to n. 16).
[...] B) Discendenza Persona_16 In data 15.12.1932 sposava (all.to n. 17) e Persona_16 Persona_22 dall'unione coniugale nasceva il 3.11.1933 (all.to n. 18) e il Persona_23
31.01.1941 (all.to n. 19). Persona_24 B.1) sposava in data 20.06.1959 Persona_23 Persona_25
(all.to n. 20). Dall'unione coniugale nasceva l'1.04.1961 Parte_1
(all.to n. 21), la quale in data 29.06.1985 sposava Persona_26
(all.to n. 22).
[...]
Dall'unione coniugale nascevano il 12.06.1988 (all.to n. Parte_10
23) e il 3.06.1991 (all.to n. 24). Parte_14
B.1.1) sposava in data 20.11.2015 Parte_10 Persona_27
(all.to n. 25).
[...]
B.2) sposava in data 30.01.1965 (all.to Persona_24 Persona_28 n. 26) dalla quale divorziava in data 11.11.1983. Dall'unione coniugale nasceva il 06.11.1965 (all.to n. 27) e il 26.10.1970 Persona_29 [...] (all.to n. 28). Parte_2 B.2.1) sposava in data 31.01.1987 Persona_29 [...] (all.to n. 29). Dall'unione coniugale nasceva il Persona_30 11.08.1992 (all.to n. 30), il quale si univa Parte_17 con e aveva un figlio, Controparte_5 Persona_9
nato il [...] (all.to n. 31).
[...] B.2.2.) si univa con e Pt_2 Persona_23 Controparte_6 aveva un figlio, nato il [...] Parte_15 (all.to n. 32). In data 24.01.2002 contraeva matrimonio con Parte_2
(all.to n. 33). Persona_31 Dall'unione coniugale nasceva il 14.11.2009 Persona_1 (all.to n. 34) e il 12.02.2014 (all.to n. 35). Persona_2 In data 29.07.2017 sposava in seconde nozze Persona_24
(all.to n. 36) ma prima del matrimonio, il Persona_32 23.06.1975, era nato (all.to n. 37 e n 37 bis). Parte_3 B.2.3) si univa a e aveva Parte_3 Controparte_7 una figlia, nata il [...] (all.to n. 38). Parte_18 In data 06.06.2009 sposava Parte_3 Persona_33
(all.to n. 39). Dall'unione coniugale nasceva il 18.11.2015
[...] (all.to n. 40). Persona_3 C) Discendenza CE Per_12 In data 04.08.1956 CE sposava (all.to n. 41). Per_12 Persona_34 Dall'unione coniugale nasceva il 15.05.1948 (all.to n. 42), il Persona_35 21.04.1954 (all.to n. 43), il 25.02.1956 (all.to n. Parte_22 Parte_23 44) e il 25.08.1958 (all.to n. 45). Persona_36 C.1) sposava in data 21.11.1970 (all.to n. Persona_35 Persona_37 46). Dall'unione coniugale nasceva il 07.03.1982 (all.to n. 47). Parte_6
3 C.2) sposava in data 25.02.1982 Parte_22 Persona_38 (all.to n. 48). Dall'unione coniugale nasceva il 19.08.1987 (all.to Parte_9 n. 49) e il 06.03.1992 (all.to n. 50), la quale si univa Parte_16 con Dalla relazione nasceva l'8.03.2021 Persona_39 [...] (all.to n. 51). Persona_8 C.3) sposava in data 31.07.1982 Parte_23 Persona_40 (all.to n. 52). Dall'unione coniugale nasceva il 04.05.1991 Parte_13
(all.to n. 53). C.4) sposava in data 22.11.1980 (all.to n. Persona_36 CP_8
54). Dall'unione coniugale nasceva il 24.02.1982 (all.to n. 55), il Parte_5
22.07.1989 (all.to n. 56) e il 10.04.1991 Parte_11 Parte_12 il 10.04.1991 (all.to n. 57). C.4.1) si univa a e in data Parte_5 Persona_41
03.12.2007 nasceva il minore (all.to n. 58). Persona_5
C.4.2.) si univa a e aveva Parte_12 Persona_42 un figlio, , nato il [...] (all.to n. 59 e Persona_7 n. 60). Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_2 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede non si è opposto all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione d'udienza.
**** 2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Nicola da Crissa, provincia di Vibo Valentia, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Sempre in via preliminare, con riguardo alla richiesta di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, si deve anzitutto evidenziare che, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di sospensione necessaria del processo. Ciò precisato, in ogni caso si deve dare atto della sopravvenienza della sentenza n. 142/2025 del 24/06/2025, depositata il 31.7.2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale felsineo. Quanto poi all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
4 In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_24 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Pt_25 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008). I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San Paolo (Brasile) producendo documentazione dalla quale risulta che al momento, come visibile dalla lista di attesa, sono in evasione le richieste del 2015 (cfr. doc. da n. 61 a n. 72). Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). 3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di Persona_10 nascita dei discendenti, fino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati. Va, però, esaminata una criticità. Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza ai figli nato Persona_15 l'8.04.1914, a , nata il [...] e nato il [...]. Persona_16 Persona_17 Con riferimento alla posizione di , occorre mettere in evidenza che tale Persona_16 circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare
5 l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista
- salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero). Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta
o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso
o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. La mancata opposizione da parte del e la complessità delle Controparte_2 questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 20.11.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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