Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 30/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2025, proposto da
Agriworks Toscana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessio Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, non costituiti in giudizio;
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- dei sette provvedimenti emessi in data 16.9.2025 dalla Prefettura di Perugia - Sportello Unico per l’Immigrazione, recanti revoche dei nulla osta all’ingresso rilasciati, su istanza della Agriworks Toscana S.r.l., in favore di altrettanti cittadini extracomunitari in data 7.1.2024 (codici pratiche: P-PG/L/Q/2023/103274; P-PG/L/Q/2023/103271; P-PG/L/Q/2023/103275; P-PG/L/Q/2023/103278; P-PG/L/Q/2023/103280; P-PG/L/Q/2023/103283; P-PG/L/Q/2023/103285);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. SC NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia trae origine dalla revoca in data 16 settembre 2025 – motivata con la mancanza della capacità economica datoriale, tenuto conto dei lavoratori già assunti – di sette dei nulla osta ottenuti dalla società ricorrente in data 7 gennaio 2024 per l’ingresso in Italia e l’assunzione come lavoratori stagionali di altrettanti cittadini extracomunitari.
2. In data 5 gennaio 2026 la società ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti avvenuto in data 29 dicembre 2025, in ogni caso con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.
3. Con memoria in data 9 gennaio 2026, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto a sua volta la condanna alle spese di controparte, sottolineando che da parte della ricorrente vi è stata violazione dei doveri di correttezza e buona fede, in quanto la documentazione comprovante la capacità economica è stata prodotta solo in giudizio.
4. Il Collegio ritiene di dare atto della cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., posto che la rimozione dei provvedimenti impugnati soddisfa l’interesse azionato.
5. Quanto alle spese, dagli atti acquisiti al fascicolo processuale si desume che, effettivamente, sulla base della documentazione introdotta nel procedimento amministrativo, la originaria sussistenza dei presupposti per il rilascio di tutti i sette nulla osta era dubbia, alla luce della circolare I.N.L. n. 2066/2023 e dei criteri interpretativi individuati da questo Tribunale nella sentenza n. 609/2024.
Pertanto, anche tenuto conto della natura della controversia, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SC NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC NG |
IL SEGRETARIO