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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 326/2021 promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Michele Perruzza Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) in persona del e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Roberto e Francesco M.
Danesi De Luca
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, quantificati in complessivi € 25.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre il rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, ed oltre rivalutazione monetaria e interessi, in conseguenza del sinistro occorsogli il giorno 16/01/2020. Deduceva l'attrice che alle ore 12:00 del 16/01/2020 rimaneva vittima di una caduta mentre camminava sulla Via Martiri;
nello specifico di essere inciampata e caduta rovinosamente a terra a causa di una crepa ampia e profonda ivi presente, non segnalata e non visibile.
Inoltre l'attrice deduceva che a seguito della caduta subiva lesioni personali, tra cui la frattura del setto nasale e la frattura di due costole, come refertato dal P.S. dell'Ospedale di Avezzano e che a seguito della caduta erano intervenuti altresì gli Agenti della Polizia Locale.
L'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, accertata la responsabilità del
[...]
, in persona del pro tempore, nella verificazione del sinistro CP_1 CP_2 de quo, quale Ente proprietario della pubblica strada, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ex art 2043
c.c. e/o secondo la qualificazione giuridica che l'Adito Giudice Vorrà adottare, condannare l'Ente pubblico convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni alla persona subiti, come sopra descritti, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere in futuro. Il tutto nella misura di € 25.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre la valutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro (16 gennaio 2020) al soddisfo, il cui tasso, a far data dalla notifica del presente atto, andrà determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. Voglia, altresì, condannare il , visti gli artt. 4, comma Controparte_1
1 del dl 132/2014 e 96 comma 3 c.p.c., alla somma che riterrà adeguata a sanzionare la suddetta condotta. Con vittoria di spese e onorari di causa”
2) Si costituiva in giudizio il deducendo la Controparte_1 responsabilità esclusiva in capo alla stessa danneggiata e per l'effetto chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in subordine la responsabilità concorrente di essa danneggiata;
in ogni caso con contestazione del quantum debeatur richiesto dall'attrice perché non dovuto e comunque perché ingiustificato ed abnorme rispetto alle lesioni subite.
Il chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE insistendo per l' integrale rigetto della domanda avanzata dall' attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso.
IN VIA SUBORDINATA per l' ipotesi in cui l' adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi Controparte_1 titolo, chiediamo che il magistrato giudicante voglia, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della SI.ra
, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che Parte_1 riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l' effetto, CP_1 respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del
[...]
; in questo caso con compensazione delle spese e competenze di CP_1 giudizio”.
3) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, l'assunzione della prova testimoniale, l'interrogatorio formale dell'attrice e l'espletamento di CTU medico-legale del dott. Per_1 cui venivano conferiti i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti di causa e
[...] sottoposta a visita l'interessata, descriva le condizioni attuali di salute di PT
, con riferimento all'infortunio per cui è causa b) Stabilisca se i postumi
[...] evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
c) Indichi il grado di percentuale di invalidità permanente nonché di inabilità temporanea totale e parziale precisandone i criteri di determinazione o il metodo eseguito;
d) Dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; e) Valuti la congruità delle spese sanitarie sostenute”.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
6) Ciò premesso in estrema sintesi, in primo luogo va rilevato di come alla fattispecie in esame vada applicata la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
Per consolidata giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, infatti, l'Ente proprietario (e/o custode) della strada è tenuto a mantenerla in condizioni tali da non costituire per l'utilizzatore una situazione di pericolo occulto (cd trabocchetto e/o insidia) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia richiede, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del solo verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate dette circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (cfr. Cass. Civ. n. 2660/2013).
Per la ricorrenza del caso fortuito occorre che il fattore causale, estraneo al soggetto danneggiante, abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta tale da determinare l'evento (cfr. Cass.
Civ. n. 5658/2010).
Dalla sua qualità di proprietario e custode, pertanto, discende per il
[...]
il potere-dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e CP_1 sorveglianza della pubblica via.
7) Tanto premesso in estrema sintesi, si rileva che la domanda attorea risulta fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
8) I fatti descritti dall'attrice hanno trovato conferma nel corso del presente giudizio. All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che la caduta dell'attrice è riconducibile alla crepa presente sulla pubblica via.
Anche i testi escussi, le cui dichiarazioni risultano credibili perché precise e concordanti con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, hanno confermato sostanzialmente oltre che la dinamica dell'incidente descritta dall'attrice altresì la causa (cfr testimonianza resa da Testimone_1
).
[...]
Non coglie nel segno la doglianza del inerente la circostanza che CP_1
“l'attrice non sia riuscita a dimostrare la dinamica della caduta perché
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
nessuno l'ha vista cadere o che il fatto di essere stata trovata a terra vicino ad una buca non dimostra affatto che sia caduta proprio a causa di quella buca, ben potendo essere caduta per una storta, un gira-mento di testa o altre diverse e numerose ipotesi”.
Risulta, infatti, consolidato in giurisprudenza l'applicabilità, anche in ambito di responsabilità civile da cose in custodia, del principio del "più probabile che no", secondo cui in presenza di varie ipotesi alternative, va scelta "quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre", pure se di non elevata probabilità (cfr. Cass. Civ. n. 10978/2023).
L'attrice hanno dunque assolto al proprio onere probatorio concernente l'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la verificazione di una caduta.
9) Il invece, ai fini dell'esclusione della responsabilità, non ha CP_1 fornito alcun elemento di prova da cui poter ricavare l'adozione di azioni dirette alla corretta manutenzione e/o eliminazione del pericolo, né tantomeno da poter ricavare una situazione di pericolo causata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
10) Con riguardo ad eventuali profili di responsabilità della danneggiata, non è stata data prova circa un'eventuale imprudenza nel comportamento della stessa. Per altro la mera disattenzione del soggetto danneggiato e/o dell'accompagnatore, non sarebbe sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode, né può reputarsi, nel caso di specie, abnorme il contegno della danneggiata che camminando sulla pubblica via non si è avveduta della crepa. Solo la conoscibilità dello specifico stato di pericolo avrebbe al più potuto consentire di addossare in capo alla stessa danneggiata un dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso.
Nel caso di specie non è stato provato che la danneggiata conoscesse la crepa detta, né vi sono altri elementi presuntivi tali da desumerlo.
Ne discende che la caduta dell'attrice è addebitabile unicamente all
[...] convenuto, per non aver questi fatto in modo che la pubblica via CP_3
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
fosse priva di pericolo per gli utilizzatori sicché appare evidente l'esclusiva responsabilità in capo allo stesso ex art. 2051 c.c.
11) Quanto al quantum del danno subito dall'attrice, si rinvia integralmente alla relazione del CTU dott. le cui conclusioni si ritengono Persona_1 pienamente condivisibili, perché sorrette da adeguate e congrue indagini medico-legali svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logiche e razionali motivazioni.
All'attrice, pertanto, deve essere riconosciuto un risarcimento del danno biologico conseguente alla dedotta caduta, come accertato e quantificato nella CTU medico-legale del dott. quindi con un'invalidità Persona_1 permanente del 4,5%, con un periodo di invalidità temporanea per 15 giorni al 100%, per 20 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%.
Danni da liquidarsi alla stregua delle tabelle del Tribunale di Milano (2019) vigenti alla data della domanda (2020), cui si presta adesione.
Sicché avuto riguardo all'età della danneggiata alla data del sinistro (75 anni), si ritiene dovuto un risarcimento complessivo di importo pari ad €
6.711,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche accertate dal CTU.
12) Ogni ulteriore questione viene assorbita dalla presente decisione.
13) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. valori minimi, attesa la consistente riduzione del quantum in concreto accertato
14) Le spese di CTU, invece, devono essere poste interamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore a CP_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
corrispondergli, a titolo di risarcimento di tutti i danni come in motivazione specificati, l'importo complessivo di € 6.711,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche accertate dal CTU
- condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in € 264,00 per esborsi ed in € 2.540,00 per compensi oltre oneri di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Avezzano il 25/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestbile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 326/2021 promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Michele Perruzza Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) in persona del e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Roberto e Francesco M.
Danesi De Luca
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, quantificati in complessivi € 25.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre il rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, ed oltre rivalutazione monetaria e interessi, in conseguenza del sinistro occorsogli il giorno 16/01/2020. Deduceva l'attrice che alle ore 12:00 del 16/01/2020 rimaneva vittima di una caduta mentre camminava sulla Via Martiri;
nello specifico di essere inciampata e caduta rovinosamente a terra a causa di una crepa ampia e profonda ivi presente, non segnalata e non visibile.
Inoltre l'attrice deduceva che a seguito della caduta subiva lesioni personali, tra cui la frattura del setto nasale e la frattura di due costole, come refertato dal P.S. dell'Ospedale di Avezzano e che a seguito della caduta erano intervenuti altresì gli Agenti della Polizia Locale.
L'attrice chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, accertata la responsabilità del
[...]
, in persona del pro tempore, nella verificazione del sinistro CP_1 CP_2 de quo, quale Ente proprietario della pubblica strada, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ex art 2043
c.c. e/o secondo la qualificazione giuridica che l'Adito Giudice Vorrà adottare, condannare l'Ente pubblico convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni alla persona subiti, come sopra descritti, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere in futuro. Il tutto nella misura di € 25.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre la valutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro (16 gennaio 2020) al soddisfo, il cui tasso, a far data dalla notifica del presente atto, andrà determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. Voglia, altresì, condannare il , visti gli artt. 4, comma Controparte_1
1 del dl 132/2014 e 96 comma 3 c.p.c., alla somma che riterrà adeguata a sanzionare la suddetta condotta. Con vittoria di spese e onorari di causa”
2) Si costituiva in giudizio il deducendo la Controparte_1 responsabilità esclusiva in capo alla stessa danneggiata e per l'effetto chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in subordine la responsabilità concorrente di essa danneggiata;
in ogni caso con contestazione del quantum debeatur richiesto dall'attrice perché non dovuto e comunque perché ingiustificato ed abnorme rispetto alle lesioni subite.
Il chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE insistendo per l' integrale rigetto della domanda avanzata dall' attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso.
IN VIA SUBORDINATA per l' ipotesi in cui l' adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi Controparte_1 titolo, chiediamo che il magistrato giudicante voglia, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della SI.ra
, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che Parte_1 riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto e, per l' effetto, CP_1 respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del
[...]
; in questo caso con compensazione delle spese e competenze di CP_1 giudizio”.
3) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, l'assunzione della prova testimoniale, l'interrogatorio formale dell'attrice e l'espletamento di CTU medico-legale del dott. Per_1 cui venivano conferiti i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti di causa e
[...] sottoposta a visita l'interessata, descriva le condizioni attuali di salute di PT
, con riferimento all'infortunio per cui è causa b) Stabilisca se i postumi
[...] evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
c) Indichi il grado di percentuale di invalidità permanente nonché di inabilità temporanea totale e parziale precisandone i criteri di determinazione o il metodo eseguito;
d) Dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; e) Valuti la congruità delle spese sanitarie sostenute”.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
6) Ciò premesso in estrema sintesi, in primo luogo va rilevato di come alla fattispecie in esame vada applicata la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
Per consolidata giurisprudenza, cui questo giudice non intende discostarsi, infatti, l'Ente proprietario (e/o custode) della strada è tenuto a mantenerla in condizioni tali da non costituire per l'utilizzatore una situazione di pericolo occulto (cd trabocchetto e/o insidia) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia richiede, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del solo verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate dette circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (cfr. Cass. Civ. n. 2660/2013).
Per la ricorrenza del caso fortuito occorre che il fattore causale, estraneo al soggetto danneggiante, abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta tale da determinare l'evento (cfr. Cass.
Civ. n. 5658/2010).
Dalla sua qualità di proprietario e custode, pertanto, discende per il
[...]
il potere-dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e CP_1 sorveglianza della pubblica via.
7) Tanto premesso in estrema sintesi, si rileva che la domanda attorea risulta fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
8) I fatti descritti dall'attrice hanno trovato conferma nel corso del presente giudizio. All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso che la caduta dell'attrice è riconducibile alla crepa presente sulla pubblica via.
Anche i testi escussi, le cui dichiarazioni risultano credibili perché precise e concordanti con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, hanno confermato sostanzialmente oltre che la dinamica dell'incidente descritta dall'attrice altresì la causa (cfr testimonianza resa da Testimone_1
).
[...]
Non coglie nel segno la doglianza del inerente la circostanza che CP_1
“l'attrice non sia riuscita a dimostrare la dinamica della caduta perché
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
nessuno l'ha vista cadere o che il fatto di essere stata trovata a terra vicino ad una buca non dimostra affatto che sia caduta proprio a causa di quella buca, ben potendo essere caduta per una storta, un gira-mento di testa o altre diverse e numerose ipotesi”.
Risulta, infatti, consolidato in giurisprudenza l'applicabilità, anche in ambito di responsabilità civile da cose in custodia, del principio del "più probabile che no", secondo cui in presenza di varie ipotesi alternative, va scelta "quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre", pure se di non elevata probabilità (cfr. Cass. Civ. n. 10978/2023).
L'attrice hanno dunque assolto al proprio onere probatorio concernente l'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile la verificazione di una caduta.
9) Il invece, ai fini dell'esclusione della responsabilità, non ha CP_1 fornito alcun elemento di prova da cui poter ricavare l'adozione di azioni dirette alla corretta manutenzione e/o eliminazione del pericolo, né tantomeno da poter ricavare una situazione di pericolo causata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
10) Con riguardo ad eventuali profili di responsabilità della danneggiata, non è stata data prova circa un'eventuale imprudenza nel comportamento della stessa. Per altro la mera disattenzione del soggetto danneggiato e/o dell'accompagnatore, non sarebbe sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode, né può reputarsi, nel caso di specie, abnorme il contegno della danneggiata che camminando sulla pubblica via non si è avveduta della crepa. Solo la conoscibilità dello specifico stato di pericolo avrebbe al più potuto consentire di addossare in capo alla stessa danneggiata un dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso.
Nel caso di specie non è stato provato che la danneggiata conoscesse la crepa detta, né vi sono altri elementi presuntivi tali da desumerlo.
Ne discende che la caduta dell'attrice è addebitabile unicamente all
[...] convenuto, per non aver questi fatto in modo che la pubblica via CP_3
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
fosse priva di pericolo per gli utilizzatori sicché appare evidente l'esclusiva responsabilità in capo allo stesso ex art. 2051 c.c.
11) Quanto al quantum del danno subito dall'attrice, si rinvia integralmente alla relazione del CTU dott. le cui conclusioni si ritengono Persona_1 pienamente condivisibili, perché sorrette da adeguate e congrue indagini medico-legali svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logiche e razionali motivazioni.
All'attrice, pertanto, deve essere riconosciuto un risarcimento del danno biologico conseguente alla dedotta caduta, come accertato e quantificato nella CTU medico-legale del dott. quindi con un'invalidità Persona_1 permanente del 4,5%, con un periodo di invalidità temporanea per 15 giorni al 100%, per 20 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%.
Danni da liquidarsi alla stregua delle tabelle del Tribunale di Milano (2019) vigenti alla data della domanda (2020), cui si presta adesione.
Sicché avuto riguardo all'età della danneggiata alla data del sinistro (75 anni), si ritiene dovuto un risarcimento complessivo di importo pari ad €
6.711,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche accertate dal CTU.
12) Ogni ulteriore questione viene assorbita dalla presente decisione.
13) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. valori minimi, attesa la consistente riduzione del quantum in concreto accertato
14) Le spese di CTU, invece, devono essere poste interamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore a CP_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
corrispondergli, a titolo di risarcimento di tutti i danni come in motivazione specificati, l'importo complessivo di € 6.711,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dell'evento sino al soddisfo, cui vanno aggiunte le spese mediche accertate dal CTU
- condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in € 264,00 per esborsi ed in € 2.540,00 per compensi oltre oneri di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Così deciso in Avezzano il 25/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestbile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 7