Decreto presidenziale 1 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2025, proposto dai Comuni di PA, Montagano, Petrella Tifernina, Matrice, Oratino, Lucito, Limosano, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , oltre che dalla sig.ra NA SA, quest’ultima nella qualità di madre di un’alunna frequentante l’I.C. “DA HI” di Ripamolisani e, altresì, di rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto, ricorrenti tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
la Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvana D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la Provincia di Isernia e l’Ufficio Comprensivo “F. D'Ovidio” di Campobasso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della Delibera del Consiglio regionale n. 1 del 14 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Piano per il dimensionamento regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’a.s. 2025-2026, limitatamente alla parte relativa alla soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto Scolastico “DA HI” del Comune di PA, e di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, inclusi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 27 dicembre 2024, avente ad oggetto “ Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’A.S. 2025/2026 ”;
- il Decreto Direttoriale prot. n. R.0000003.22-01-2025, con il quale la Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato attuazione alla delibera di Consiglio Regionale n. 1/2025;
- il parere formulato dall’U.S.R.M. con nota Reg. Uff. 14602/2024 e quello n. 10774/2024;
- la nota del Servizio politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università indirizzata all’U.S.R.M., di cui al prot.reg. n. 174587 del 19 dicembre 2024, menzionata nella D.G.R. n. 605/2024, di contenuto però sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. GI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consiglio regionale del Molise, con la delibera n. 1 del 20 gennaio 2025, ha approvato il “ Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’A.S. 2025/2026” proposto dalla Giunta regionale con la delibera n. 650 del 27 dicembre 2024.
2. Con l’odierna impugnativa, i Comuni in epigrafe e la sig. ra NA TO (nella qualità di genitore di un’alunna iscritta alla scuola DA HI di PA e, al tempo stesso, di rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto del medesimo Istituto scolastico) hanno contestato in giudizio le determinazioni che hanno portato alla soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo “DA HI” di PA, affidando il loro gravame ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - CARENZA DEI PRESUPPOSTI - ERORRE DI FATTO E DI DIRITTO; ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA DGR N. 473/2024 RECANTE “LINEE DI INDIRIZZO PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2024/2027. AGGIORNAMENTO A.S. 2025/2026”; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA »;
II- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA DGR N. 473/2024 SOTTO ALTRO PROFILO; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E LEALE COLLABORAZIONE FRA AMMINISTRAZIONI; - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ – TRAVISAMENTO - SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO; ILLEGITTIMITA’ DERIVATA »;
III- « VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ED ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. - DELLO SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO SOTTO ALTRO PROFILO ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del deficit istruttorio che avrebbe viziato l’azione amministrativa in contestazione sotto i seguenti profili.
2.1. Innanzitutto, le determinazioni che avevano condotto alla soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto “DA HI” di PA avrebbero violato i criteri espressi nelle linee di indirizzo regionali approvate con D.G.R. n. 359/2023 e aggiornate dalla stessa Regione Molise con la D.G.R. n. 473 del 2024 per l’a.s. 2025/2026, così reiterando -in tesi- le violazioni già accertate nella sentenza di questo Tribunale n. 74 del 12 marzo 2024.
Secondo parte ricorrente, le linee guida avrebbero disposto la necessità di tenere conto, tra le altre cose, anche “ della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani ” (cfr. il ricorso a pag. 7).
Sotto questo profilo, l’Istituto comprensivo DA HI di PA sarebbe stato però ancora da preservare almeno per due ragioni:
- da un lato, perché il numero di studenti ivi iscritti (526) risulterebbe maggiore rispetto al minimo (300) previsto per le scuole montane;
- dall’altro, perché sarebbero restate immutate le condizioni che avevano indotto questo stesso Tribunale ad annullare il precedente piano di dimensionamento scolastico con la citata sentenza n. 74 del 2024 (motivo I, pagine da 6 a 8 del ricorso).
2.2. Inoltre, al punto 2. par. c) dell’aggiornamento delle Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2025/2026 (approvato con DGR n. 473/2024) sarebbe stato stabilito che “ si sarebbe dovuta individuare una autonomia da dimensionare in luogo dell’Istituto Comprensivo “DA HI” il quale, pertanto, avrebbe dovuto essere preservato ” (cfr. il motivo I, al par. I.2, pag. 8 del ricorso): la soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto in questione si sarebbe quindi posta in contrasto con simile disposizione.
La Regione Molise avrebbe, poi, tenuto conto della sola proposta della Provincia di Campobasso confluita nella Delibera del Consiglio provinciale n. 55 del 27 novembre 2024 (“ la quale effettivamente faceva riferimento all’area geografica del Comune di Campobasso inserendovi anche il DA HI di PA ”, secondo il ricorso a pag. 10), la quale però era stata “ già rettificata e sostituita, da altra delibera del Consiglio Provinciale, la n. 67 del 20.12.2024, dalla quale il riferimento all’Istituto DA HI di PA era stato totalmente espunto ” (cfr. il ricorso a pag. 10, motivo I, par. I.2).
In altre parole, “ Tale ultima definitiva delibera con la quale la Provincia aveva formalizzato la volontà di preservare l’HI di PA, non è dunque mai entrata a far parte del corredo istruttorio delle delibere regionali di adozione e approvazione del piano di dimensionamento che poggia, pertanto, in parte qua, su presupposti errati e/o inesistenti ” (cfr. il ricorso a pag. 10, motivo I, par. I.2).
E “ Analogo vizio mina, peraltro, il parere dell’USR n. 14602/2024, pure menzionato quale atto presupposto alla delibera di giunta regionale 605/2024, nella parte in cui fa anch’esso riferimento alla sola delibera della Provincia di Campobasso n. 55/2024 di seguito sostituita dalla delibera n. 67/2024, illegittimamente coinvolgendo nel dimensionamento un istituto che la Provincia aveva inteso, invece, preservare ” (cfr. il ricorso a pag. 10).
In definitiva, il piano di dimensionamento scolastico regionale in contestazione sarebbe stato adottato, quindi, sulla sola scorta della Delibera del Consiglio Provinciale n. 55/2024, che però -nella prospettiva del ricorso- già al momento dell’adozione degli atti impugnati risultava superata dalla Delibera del Consiglio Provinciale n. 67/2024.
2.3. Sotto diversa angolazione, ancora, il nuovo piano di dimensionamento scolastico avrebbe violato la disciplina di favore per i Comuni delle aree interne desumibile dal vigente quadro normativo nazionale (L. n. 107/2015) e regionale (line guida regionali): disciplina in tesi ispirata alla finalità di evitare ulteriori disagi ai centri già soggetti al naturale spopolamento (motivo II, pagine 11 e ss. del ricorso): in questa prospettiva, dunque, la delibera della Giunta regionale n. 605/2024 impugnata avrebbe violato il punto 2, par. c), lett. d) delle linee guida regionali.
Inoltre vi sarebbe stato un travisamento dei fatti, poiché nel parere dell’USR n. 10774/2024 (posto a base delle determinazioni impugnate) sarebbe stata fraintesa la volontà espressa dai Sindaci dei Comuni interessati (cfr. il ricorso a pag. 13), i quali -al contrario- avrebbero manifestato le rispettive perplessità con una nota del 2 gennaio 2025 (cfr. il ricorso a pag. 15).
Nell’ottica della leale collaborazione fra Amministrazioni e del principio di sussidiarietà, l’azione amministrativa avrebbe dovuto poi essere sorretta da una motivazione più adeguata, tenendo conto delle posizioni contrarie manifestate dagli Enti locali nel corso del procedimento: invece, i “ provvedimenti impugnati ed in particolar modo la delibera di Consiglio regionale n. 1/2025 sono stati emessi … obliterando in toto gli esiti del confronto istruttorio sviluppatosi con l’apporto procedimentale che avevano fornito gli Enti locali coinvolti: confronto che aveva visto la netta opposizione dei comuni ricorrenti (cfr. nota del 2.1.2025) e la presa di posizione della Provincia di Campobasso che con propria delibera (C.P. n. 67/2024) aveva stralciato il DA HI dal novero degli istituti della provincia di Campobasso da sottoporre a dimensionamento ” (cfr. il ricorso a pag. 16).
2.4. Ne sarebbe conseguita anche “ l’illegittimità, sotto il profilo dell’illegittimità derivata, del Decreto Direttoriale prot. n. R.0000003.22-01-2025 con il quale la Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell’Istruzione e del Merito ” ha disposto i consequenziali accorpamenti delle autonomie scolastiche della Provincia di Campobasso (motivo III pagine 17 e 18 del ricorso).
3. In resistenza al ricorso si è costituita, per le Amministrazioni intimate, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della signora NA TO, oltre che l’infondatezza nel merito dell’impugnativa.
La difesa erariale, sul merito di causa, ha in particolare opposto:
- rispetto al primo motivo di ricorso, che le questioni portate all’odierno esame del Collegio non sarebbero state in realtà sovrapponibili a quelle precedentemente decise da questo Tribunale con la sentenza n. 74 del 2024, poiché, “ Nel caso di specie, gli organi deliberativi della Regione Molise si sono limitati a uniformarsi al parere tecnico dell’USR Molise, del tutto congruo e indenne da rilievi, come agevolmente desumibile dagli atti depositati… ” (cfr. pag. 11 della memoria della difesa erariale del 17 marzo 2025); l’Avvocatura Distrettuale aggiungendo pure che “ controparte surrettiziamente tenta di introdurre temi implicanti il sindacato di merito sulle scelte delle Amministrazioni …” (la memoria cit. alle pagine 12 e ss.);
- contro il secondo mezzo di gravame, che “ il parere tecnico USR, recepito integralmente dalla Regione Molise, non si è sottratto in alcun modo all’obbligo motivazionale rispetto a prospettazione contraria dell’Ente Locale; resta fermo che le scelte contenute nel piano di dimensionamento scolastico non necessitano di specifica motivazione ” (cfr. la citata memoria a pag. 12);
- “ Per quanto concerne la doglianza sub 3), di precipuo interesse regionale, ferma restando la sua inammissibilità in quanto non proposta dall’ente legittimato a sollevare questioni sull’atto asseritamente violato, ossia la Provincia di Campobasso, va precisato che la delibera consiliare n. 67/2024 di quest’ultima è stata formalmente acquisita dall’Amm.ne regionale l’8 gennaio 2025, in data successiva alla deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 27/12/2024, allorché l’esecutivo regionale, in fase di adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025-2026, ha formulato la proposta di propria competenza vagliando gli atti (tempestivamente) intervenuti, compresa la del. C.R. n. 55/2024 dell’ondivaga Provincia di Campobasso, ravvisando le condizioni per poter adottare, integralmente, le disposizioni tecniche contenuto nel parere dell’USR Molise n. 14602/2024 ...” (cfr. la memoria cit., pagine 20 e ss.).
Infine la difesa erariale ha rappresentato la tesi secondo la quale il Comune di Campobasso sarebbe stato un controinteressato rispetto all’odierno gravame, e, come tale, avrebbe dovuto essere convenuto nel presente giudizio (cfr. la memoria cit. a pag. 23).
3.1. Si è costituita altresì la Provincia di Campobasso, sostenendo dal canto suo le ragioni delle parti ricorrenti.
4. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2023 la trattazione dell’affare cautelare è stata rinviata, allo scopo di consentire alle parti di produrre elementi documentali idonei a far risultare la tempistica di trasmissione alla Regione, da parte della Provincia di Campobasso, della deliberazione n. 67 del 20 dicembre 2024 (cfr. il verbale d’udienza).
5. Nel corso immediatamente successivo del giudizio le parti hanno prodotto i seguenti documenti:
a) la difesa della parte ricorrente ha depositato la ricevuta di consegna, perfezionatasi in data 27 dicembre 2024, della PEC con la quale la Provincia di Campobasso aveva trasmesso alla Regione Molise la Delibera n. 67/2024, oltre che il documento di “ Conferma ricezione protocollo: REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE – 08-01-2025- 0002287 ” (cfr. la produzione della parte ricorrente del 28 marzo 2025);
b) la difesa erariale, dal canto suo, ha depositato documenti attestanti: - la trasmissione, da parte della Provincia di Campobasso, della PEC contenente la citata Delibera n. 67/2024 in data 27 dicembre 2024; la pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 27 dicembre 2024; - l’acquisizione a protocollo unico regionale della PEC della Provincia di Campobasso in data 8 gennaio 2025 prot. n. 2297.
6. Alla camera di consiglio del 2 aprile 2025, l’affare cautelare è stato abbinato al merito come da verbale d’udienza.
7. Nel successivo corso del giudizio ciascuna parte ha depositato una memoria, e la difesa erariale ha prodotto anche il Decreto n. 124 del 30 giugno 2025 di approvazione dei “ Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi a.s. 2026/2027 ” e delle “ Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi a.s. 2026/2027 ”.
8. All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, uditi i difensori presenti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. Il ricorso va respinto, le sue censure risultando tutte carenti di pregio: e tanto esonera il Collegio dall’intrattenersi sulle eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale.
Come si vedrà meglio nel prosieguo, le considerazioni svolte da questo Tribunale con la sentenza n.74 del 2024 non si possono pertinentemente invocare nella diversa fattispecie concreta di cui al presente giudizio; e, per il resto, l’istruttoria posta a base dell’azione amministrativa all’odierno esame del Collegio non risulta inficiata nei termini lamentati dal ricorso.
10. Prima di passare in rassegna le singole censure delle ricorrenti, è opportuno ricostruire il quadro di riferimento della controversia seguendo le coordinate tracciate in tema dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 14 marzo 2025, n. 2102).
10.1. Il piano di dimensionamento in questione rappresenta il primo, complesso processo di dimensionamento della rete scolastica a valle della riforma generale introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 " (LEGGE DI STABILITÀ 2023 - FINANZIARIA), in tema di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
10.2. In particolare, l'art. 1, comma 557, della predetta legge ha previsto che all'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5- ter , fossero inseriti i seguenti:
- " 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato ”;
- “ 5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato ”;
- “ 5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente ”.
10.3 . La riforma in questione si pone, come dichiarato obiettivo, quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR.
Come noto, la Commissione europea ha inserito nel PNRR una milestone europea (M4C1-5), al 31 dicembre 2022, per la definizione della normativa primaria, completa della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: questa milestone è stata raggiunta ed è stata già rendicontata alla Commissione europea, superando positivamente la valutazione nel periodo di assessment .
La Commissione ha poi fissato l'ulteriore milestone europea (M4C1-10), non derogabile, al 31 dicembre 2023, per l'entrata in vigore delle disposizioni attuative, da dimostrare con la "copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per la legislazione secondaria per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel CID e riferimento alle disposizioni pertinenti che indicano l'entrata in vigore ", accompagnata da un documento che giustifichi debitamente il rispetto dell'obiettivo.
10.4. La prefata riforma ha richiesto di adottare " (c)ome "parametro efficace" , al fine di identificare le istituzioni cui assegnare un DS e un DSGA, la " popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto come previsto dalla legislazione vigente ", con l'obiettivo del graduale decremento del numero delle sedi scolastiche attivabili nel territorio regionale, stante, come noto, il tendenziale decremento dello sviluppo demografico e, quindi, della complessiva popolazione studentesca.
La nuova disciplina si pone come obiettivo anche quello del superamento dell'istituto della reggenza, nella misura in cui, prima della riforma, si consentiva alle Regioni di istituire, o comunque mantenere in vita, autonomie scolastiche anche sottodimensionate rispetto alla soglia di 600 alunni, ovvero di 400 alunni se situate nelle piccole isole o in comuni montani o in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche: e questo attraverso l'assegnazione delle medesime, per l'appunto in reggenza, ai dirigenti scolastici già titolari di un incarico in una istituzione normodimensionata (art. 19, commi 5 e 5- bis , del cit. decreto-legge n. 98 del 2011).
Sul piano finanziario, la riforma mira a conseguire i descritti obiettivi senza introdurre ‘tagli lineari' alla spesa pubblica, tanto è vero che la nuova disciplina è stata annoverata non tra gli interventi di spending review , bensì tra quelli di cd. coordinamento dinamico della finanza pubblica, nell'ottica, cioè, di riorientare virtuosamente la spesa attraverso progressivi risparmi riferiti al complessivo contingente dei DS e dei DSGA, vincolando i risparmi così conseguiti alle destinazioni indicate nell'art. 1, comma 558, della citata legge di bilancio 2023, risorse che rimangono in tal modo all'interno del sistema scolastico, innescando un canale di autofinanziamento del sistema medesimo (in questi termini, Corte costituzionale n. 223/2023; alla stessa si è conformata Corte costituzionale, ordinanza n. 199/2024).
10.5. Tutto ciò detto, un punto va preliminarmente chiarito: la richiamata disciplina, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ha per oggetto solo la determinazione, secondo i criteri correlati alla popolazione scolastica regionale, del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in quanto dipendenti dello Stato, da impegnare presso le istituzioni scolastiche dislocate nelle singole Regioni: essa non comporta quindi l'effetto di imporre alle Regioni la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l'attività didattica ed educativa, essendo pienamente salvaguardata la possibilità per le Regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi.
A questo proposito, anche la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 223/2023, ha rimarcato che al contingente organico dei DS e dei DSGA non deve necessariamente corrispondere lo stesso numero di istituzioni scolastiche (" non determina un numerus clausus "), ben potendo le singole Regioni discostarsene nell'ambito della propria programmazione del dimensionamento della rete scolastica.
Tuttavia va parimenti evidenziato, e in ciò si coglie il nesso di collegamento della riforma in questione con la decisione della odierna controversia, che la riforma stessa, fissando limiti inderogabili al contingente organico di DS e di DSGA, e precludendo gradualmente il ricorso all'istituto della reggenza, produce l'effetto di far diminuire progressivamente il numero delle istituzioni scolastiche autonome inducendo alcuni accorpamenti di plessi, per cui i plessi accorpati si configureranno quali sedi distaccate di quelli accorpanti, con l'obiettivo finale che nel tempo (nell'ordine di " sette anni scolastici ") il numero delle autonomie scolastiche sarà allineato al contingente organico dei DS e dei DSGA.
È in questo preciso contesto che va valutata la legittimità delle impugnate delibere regionali, nella misura in cui la Regione Molise ha dovuto fare i conti con l’entità delle dotazioni organiche a lei assegnate.
10.6. Tali dotazioni, in particolare, sono state determinate sulla base delle previsioni attuative recate dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023 (d'ora in avanti, il decreto interministeriale n. 127/2023).
Più nel dettaglio, l'art. 1 del decreto ha previsto che " A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell'articolo 2, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati " (comma 1).
Il comma 2 ha poi precisato che, " Per l'anno scolastico 2024/2025, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non può essere superiore a quello determinato mediante l'applicazione dell'articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) ".
Limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, il successivo comma 3 ha aggiunto che è " comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale previsto dall'articolo 19, comma 5 del richiamato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ", e, al fine di attuare questo obiettivo, al comma 4 ha stabilito che " si tiene conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi ".
Al comma 5 l’articolo ha individuato indi in concreto i coefficienti di calcolo da utilizzare ai fini della attivazione del numero di sedi scolastiche in ogni Regione, per anno scolastico, prevedendo che " Il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni: - per l'anno scolastico 2024-2025: 961 - per l'anno scolastico 2025-2026: 949 - per l'anno scolastico 2026-2027: 938 in ogni caso, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione ", ma facendo espressamente salvo, con il successivo comma 6, che " Il numero di sedi ottenuto utilizzando i criteri di cui al presente articolo viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione ".
Nell'ottica di raggiungere l'obiettivo del decremento del numero delle sedi scolastiche con gradualità, al comma 7 è stato previsto che il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027", con l'obiettivo finale, riguardante gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, che " il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente; eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente ".
10.7. Tale assetto è stato ulteriormente ‘mitigato' con l'emanazione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che, fra le varie disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha previsto modifiche all'art. 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel senso di consentire un incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025 rispetto al contingente DS e DSGA stabilito dal prefato decreto n. 127 del 30 giugno 2023 del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Più nel dettaglio, l'art. 5 - "Proroga di termini in materia di istruzione e merito", al comma 3, ha previsto: " 3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti: "83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5- quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. (...) ".
10.8. È stato per effetto della suddetta mitigazione che la Regione Molise aveva adottato la pregressa Delibera del Consiglio regionale n. 1/2024 con la quale, fra le altre cose, individuava l’Istituto Comprensivo “DA HI”, insistente sul territorio del Comune di PA, quale seconda autonomia scolastica da dimensionare per l’a.s. 2024/2025, in luogo delle ulteriori due istituzioni scolastiche decise dalla Giunta Regionale.
Va a questo proposito rammentato che l'adito T.A.R. Molise, con la sentenza n. 74 del 12 marzo 2024, ha recentemente annullato proprio la predetta Delibera del Consiglio regionale n. 1/2024, rilevandone l’irrimediabile deficit istruttorio e motivazionale. Sicché, anche in seguito a tale pronuncia di accoglimento, le autonomie scolastiche attive sul territorio regionale nell’a.s. 2024/2025 sono state 51, invece delle 49 previste.
Dopo di che, è avvenuto che la Regione Molise, con la Delibera del Consiglio regionale n. 1 del 2025, ha proceduto ad attuare l’autonomo dimensionamento scolastico previsto per il seguente a.s. 2025/2026 (per il quale, si noti, risultavano autorizzabili soltanto 45 autonomie scolastiche): e anche tale nuova Delibera, tuttavia, ha riconfermato la precedente decisione amministrativa di sopprimere l’autonomia scolastica esistente nel Comune di PA.
11. Ora, per sgomberare il campo da equivoci, va richiamato il reale contenuto della citata sentenza n. 74 del 12 marzo 2024, con la quale questo Tribunale ha -come detto- annullato la Delibera del Consiglio Regionale n. 1 del 4 gennaio 2024, di approvazione del Piano per il dimensionamento della rete scolastica con la programmazione dell'offerta formativa per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, con particolare riguardo alla soppressione, da essa prevista. dell'autonomia scolastica dell'Istituto Scolastico “DA HI” del Comune di PA, unitamente agli atti conseguenti e connessi.
In quella sede decisoria il Tribunale, lungi dall’affermare l’intangibilità dell’autonomia scolastica di detto Istituto, ha accolto il relativo ricorso n. 16/2024 R.G. solo per semplici ragioni procedimentali: i vizi allora riscontrati nell’azione amministrativa sono stati semplicemente quelli del difetto d’istruttoria e di motivazione della Delibera consiliare regionale n. 1/2024.
Quel Piano di dimensionamento scolastico, nella versione a suo tempo originariamente proposta dalla Giunta regionale, non contemplava, infatti, alcuna incisione dell’autonomia dell’I.C. “DA HI”, mentre il Consiglio regionale, con la propria conclusiva Delibera n. 1/2024, aveva inopinatamente modificato il Piano di dimensionamento proposto dall’organo giuntale introducendo la nuova previsione della soppressione dell’autonomia dell’I.C. “DA HI”, in luogo di quella, precedente, per cui la misura avrebbe colpito invece, scuole ubicate nei centri urbani di Termoli, Campobasso e Venafro: ed è stato sotto questo profilo che la sentenza n. 74 del 2024 ha rilevato il deficit istruttorio - motivazionale lamentato dal ricorso, per essere stati dal Consiglio regionale disattesi i criteri elaborati dalla stessa Giunta regionale, oltre che i precedenti pareri espressi dalla competente commissione consiliare (cfr. la sentenza del T.A.R. Molise n. 74/2024).
Più nel dettaglio, la citata sentenza n. 74/2024 aveva in proposito rilevato, in particolare, che:
- « la nuova previsione in contestazione è stata emessa in difformità dalle risultanze della precedente complessa istruttoria, condotta anche col pieno coinvolgimento degli altri Enti locali interessati. Laddove in occasione della propria delibera n. 398/2023 la Giunta Regionale aveva ricordato la necessità di attenersi all’iter procedimentale previsto, tenendo conto altresì dei principi cui si doveva ispirare il dimensionamento scolastico, i quali sono stati qui già in precedenza richiamati. Tutti gli atti dell’istruttoria precedente - di competenza del MIUR, della Provincia (in particolare, quella di Campobasso), dei Comuni e della stessa Regione - erano dunque fisiologicamente confluiti nella Delibera di G.R. n. 398/2023: ma nessuno di essi contemplava – o, comunque, avrebbe potuto logicamente condurre a - la soppressione dell’autonomia dell’Istituto “DA HI” di Ripalomosani. Non erano difatti emersi elementi di criticità di sorta, neanche sotto il profilo dimensionale, in ordine al mantenimento dell’autonomia dell’I.C. DA HI, tali, in astratto, da renderne possibile e prevedibile la soppressione (l’Istituto risulta rientrare anche pienamente nei parametri dimensionali previsti, da ultimo, dall’art. 1, comma 978, della L. n. 178/2020 -300 alunni per le scuole montane (il dato che qui rileva) e 500 in via generale-. giacché accoglie, come risulta dalla già richiamata tabella allegata alla Delibera n. 359/2023, ben 544 alunni provenienti dai Comuni ricorrenti. La soppressione dell’autonomia dell’Istituto è stata invece ex abrupto prevista, senza rinvenire alcuna base nella pregressa istruttoria, con l’emendamento proposto da 11 consiglieri regionali, e con la sua approvazione consiliare è infine penetrata nei contenuti della delibera del Consiglio Regionale n. 1/2024 oggi impugnata » (cfr. il par. K.1.1. della citata sentenza n. 74/2024);
- «… l’ampia discrezionalità e la limitata sindacabilità che connotano gli atti impugnati non possano che recedere “in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali” (Consiglio di Stato, Sez. VII n. 3374/2022; Sez. VI, n. 661/2007). Il provvedimento impugnato è stato emesso, infatti, obliterando in toto gli esiti del confronto istruttorio, fino a quel punto correttamente svolto e fisiologicamente sviluppatosi con l’apporto procedimentale che avevano fornito gli Enti locali coinvolti: confronto che aveva visto la deliberazione giuntale n. 398/2023 tenere invece buon conto, nella propria elaborazione, dei principi e criteri già enunciati nella sua precedente delibera n. 359/2023, con particolare riferimento ai seguenti: “Contesto territoriale - caratteristiche demografiche, orografiche e socio-culturali, agibilità delle vie di comunicazione, presenza di analoga offerta formativa nell'ambito territoriale di riferimento; 2. Sostenibilità - consistenza della popolazione scolastica e disponibilità della edilizia scolastica, richiesta di implementazione dell'offerta formativa e coerenza del percorso con l'offerta formativa dell'istituzione scolastica; 3. Efficacia: tutela delle aree interne a rischio spopolamento e delle istituzioni con status giuridico particolare, reti di collegamento e di trasporto pubblico, incentivazione dei poli tecnico-professionali, eliminazione della duplicazione di indirizzi nelle secondarie di secondo grado” » (cfr. il par. K.2. della citata sentenza n. 74/2024);
- «… il fatto che le contestate determinazioni regionali fossero strutturalmente connotate da un ampio margine di apprezzamento discrezionale non le sottraeva certo al generale obbligo di motivazione, in presenza di un contrasto con la gran parte degli elementi risultanti dalla precedente istruttoria, che conducevano invece a una scelta conservativa dell’I.C. DA HI. L’improvviso e non giustificato revirement della Regione ha reso dunque non percepibile la ratio e lo stesso iter logico seguito per determinare la modificazione del Piano di dimensionamento, che era stato già vagliato da tutte le Amministrazioni partecipanti al procedimento » (cfr. il par. K.3. della citata sentenza n. 74/2024).
Se ne desume che l’annullamento della versione dell’anno precedente del Piano di dimensionamento scolastico d’interesse è stato da questo Tribunale pronunciato per essersi il Consiglio regionale, allora, inopinatamente e immotivatamente discostato dalla pregressa istruttoria, e, in particolare, dalla proposta approvata dalla Giunta regionale.
In definitiva, si è trattato dunque di una sentenza di accoglimento per ragioni puramente procedimentali, senza che vi fosse alcun accertamento sostanziale sul fatto che l’autonomia scolastica di PA dovesse essere o meno preservata. Nulla escludeva, quindi, che l’anno successivo, all’esito di un nuovo procedimento correttamente istruito, l’autonomia scolastica in questione potesse essere essa stessa oggetto di soppressione.
12. Tutto ciò posto, e venendo all’odierno thema decidendum , il Collegio ritiene -come si è sopra anticipato- che i motivi del nuovo e corrente ricorso siano tutti destituiti di fondamento.
12.1. Il richiamo alla sentenza n. 74/2024, sopra svolto, già avvia a disattendere la doglianza secondo la quale la Delibera del Consiglio regionale n. 1/2025 sarebbe inficiata da vizi analoghi a quelli che la citata sentenza aveva riscontrato nella precedente Delibera dello stesso Consiglio n. 1/2024.
A differenza della Delibera n. 1/2024, la quale si era -come detto- posta inopinatamente in contrasto con gli esiti della relativa istruttoria, e, in particolare, con la proposta della Giunta regionale all’uopo approvata, la odierna Delibera del Consiglio n. 1 del 14 gennaio 2025 risulta del tutto coerente con la precedente Delibera giuntale di proposta n. 605 del 27 dicembre 2024, nonché -come sta per dirsi meglio- con gli altri atti istruttori posti a base della scelta discrezionale di sopprimere l’autonomia scolastica dell’Istituto “DA HI” di PA.
La Delibera della Giunta regionale n. 605 del 27 dicembre 2024, infatti, ha approvato il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026 facendo proprio il parere tecnico dell’U.S.R. per il Molise, il quale, relativamente all’area geografica del Comune di Campobasso, aveva proposto la fusione dell’I.C. “DA HI” di PA con la sua aggregazione all’I.C. “Iovine” di Campobasso (cfr. il parere dell’U.S.R. n. 14602 del 2024 in all. n. 5 alla produzione della parte ricorrente del 28 febbraio 2025).
E siffatto parere tecnico dell’U.S.R. era stato reso tenendo conto anche della Delibera del Consiglio Provinciale di Campobasso n. 55 del 27 novembre 2024, la quale, pur proponendo la diversa soluzione finale della “ soppressione dell’autonomia scolastica dell’I.C. “Colozza” nel Comune di Campobasso con aggregazione all’I.C. “D’Ovidio” di Campobasso, quali scuole che insistono sullo stesso comune ”, aveva però pur sempre valutato favorevolmente, quale premessa, l’impostazione di partenza tesa alla “ Soppressione di una autonomia scolastica nel Comune di Campobasso tenuto conto che nell’area geografica del comune insistono n. 6 Istituti Comprensivi di cui uno nel Comune di PA (“Colozza”, dell’I.C. “Petrone”, “D’Ovidio”, “Montini”, “Iovine” in Campobasso e “HI” in PA) ridistribuendo i plessi dei paesi limitrofi sulle cinque autonomie scolastiche residuali ”, (cfr. la Delibera del Consiglio Provinciale n. 55/2024; all. n. 9 alla citata produzione della parte ricorrente).
L’U.S.R., più in particolare, ha preso in esame la proposta operativa della Provincia di Campobasso reputando, però, di non poterla condividere per le seguenti ragioni: “ Non si condivide in quanto priva di motivazione e manifestamente illogica la proposta espressa dalla Provincia di Campobasso con delibera n° 55 del 27/11/24, di aggregazione dell’I.C. “Colozza” da parte dell’I.C. “D’Ovidio”; da tale aggregazione, che in realtà dovrebbe costituire più puntualmente una “fusione”, si origina un Istituto comprensivo sovradimensionato di 1400 alunni, residuando invece l’autonomia dell’I.C. “Jovine” con 575 alunni e dell’I.C. “DA HI” di PA con 526 alunni. Si evidenzia come entrambi gli Istituti risultino al di sotto del valore medio cittadino, con il rischio di conservare, nel medesimo contesto urbano, istituzioni scolastiche marginali e soggette a significativa contrazione di iscritti nel breve e medio periodo ” (cfr. il parere dell’U.S.R. n. 14602 del 2024; all. n. 5 alla produzione della parte ricorrente del 28 febbraio 2025).
Nel discostarsi dalla relativa proposta, tuttavia, l’U.S.R. ha tenuto puntuale conto, per quanto reputato possibile, delle indicazioni pervenute dalla Provincia, l’Ufficio avendo proposto pur sempre il ridimensionamento di una delle autonomie scolastiche indicate dalla stessa Delibera del Consiglio Provinciale come appartenenti all’area geografica del Comune di Campobasso, tra le quali figurava, appunto, anche l’Istituto di PA (così la Delibera provinciale n. 55/2024: “ tenuto conto che nell’area geografica del comune insistono n. 6 Istituti Comprensivi di cui uno nel Comune di PA (“Colozza”, dell’I.C. “Petrone”, “D’Ovidio”, “Montini”, “Iov ine” in Campobasso e “HI” in PA) ridistribuendo i plessi dei paesi limitrofi sulle cinque autonomie scolastiche residuali ” (cfr. la Delibera del Consiglio Provinciale n. 55/2024).
In altre parole l’U.S.R., pur discostandosi dalla specifica proposta della Provincia, in coerenza con la medesima ha individuato un’autonomia scolastica da dimensionare scegliendola tra gli Istituti riportati nella rosa indicata dalla stessa Delibera n. 55/2024, la quale aveva optato per una impostazione per la quale l’Istituto “DA HI” di PA apparteneva alla medesima area territoriale del Comune di Campobasso: impostazione, questa, che il presente ricorso ha lasciato incontestata.
Ѐ su queste coerenti e incontestate basi, quindi, che la Delibera della Giunta regionale n. 605 del 27 dicembre 2024 ha proposto al Consiglio regionale il Piano di dimensionamento scolastico oggetto di causa
Onde la censura in esame, basata sul richiamo alla sentenza n. 74/2024, deve essere disattesa.
12.2. Nessun pregio possiede, poi, la doglianza secondo la quale l’azione amministrativa sarebbe stata viziata per non aver tenuto conto della ulteriore Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 23 dicembre 2024, con la quale la Provincia - res melius perpensa - avrebbe voluto fornire all’Amministrazione regionale indicazioni diverse rispetto a quelle già espresse nella Delibera n. 55 del 27 novembre 2024.
Come è stato dimostrato nel corso del giudizio, la trasmissione alla Regione, da parte della Provincia, della citata Delibera n. 67 del 20 dicembre 2024 è stata effettuata solamente a mezzo di PEC del 27 dicembre 2024, del tutto coeva all’adozione della Delibera della Giunta regionale n. 605 del 27 dicembre 2024 di chiusura dell’istruttoria, in guisa tale da non poter formare oggetto del relativo corredo istruttorio; e questo anche a prescindere dal fatto che presso la Regione Molise la comunicazione sia stata protocollata in ingresso addirittura in data 8 gennaio 2025 (cfr. la produzione della parte ricorrente del 28 marzo 2025).
Né la Delibera provinciale n. 67/2025 avrebbe potuto essere valutata direttamente dal Consiglio regionale, per saltum , in occasione dell’adozione della sua Delibera n. 1 del 14 gennaio 2025, perché la prima rappresentava un documento del tutto estraneo all’attività istruttoria già posta in essere, in seno alla quale la Provincia si era comunque già espressa. Senza dire che non vi erano neppure estremi tali da giustificare un defatigante ritorno del complesso procedimento alla fase istruttoria.
Va pertanto disattesa anche la censura di cui al primo motivo I, par. I.2, di cui a pag. 10 del ricorso ( supra sub par. 2.2).
12.3. Carenti di pregio si presentano, poi, le ulteriori doglianze ricorsuali appuntate sulla presunta violazione delle linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 359/2023, come aggiornate dalla stessa Regione Molise con la D.G.R. n. 473 del 2024 per l’a.s. 2025/2026 (si tratta di censure avanzate sia nel primo che nel secondo motivo, supra sub parr. 2.1 e 2.3).
In proposito, va osservato che è pur vero che le linee guida regionali sul tema “ forniscono innanzitutto un metodo di elaborazione del Piano, prevedendo che in vista della sua approvazione la Regione si avvalga “della concertazione e della collaborazione di Comuni, Province, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali di categoria e Istituzioni scolastiche” (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 74/2024 cit.); ma è altrettanto vero che si tratta pur sempre di atti di indirizzo dalla natura non vincolante, e come tali inidonei a fungere da autonomo parametro di legittimità dell’azione amministrativa.
E comunque, per quanto le linee guida in questione risultino tendenzialmente attente alle esigenze di tutela di comunità locali collocate in aree interne più svantaggiate e a rischio spopolamento, è pur vero che in nessun punto delle stesse si escludono a priori dal Dimensionamento scolastico Istituti versanti in posizione quale quella propria del “DA HI” di PA (rispetto al quale la ricorrente stessa non ha contestato, come si è sopra visto, l’assunto della stessa Provincia per cui l’Istituto a tutela del quale è proposto il ricorso figurava, in pratica, nell’area geografica del comune capoluogo di Regione).
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, inoltre, l’inciso “ una autonomia da dimensionare in luogo dell’Istituto Comprensivo “DA HI” insistente sul territorio del Comune di PA ”, contenuto a pag. 10 delle linee guida aggiornate (cfr. pag. 10 dell’all. n. 7 alla citata produzione della parte ricorrente), non era diretto ad escludere la suddetta autonomia scolastica dal dimensionamento relativo al 2025/2026, ma solo a costatare che per raggiungere il numero delle 45 autonomie scolastiche autorizzabili per l’a.s. 2025/2026 occorreva procedere a sei riduzioni complessive, invece delle quattro originariamente previste per l’a.s. 2025/2026 in base al Decreto interministeriale n. 127/2023.
E questo perché al conteggio da farsi si dovevano aggiungere le due riduzioni (previste dal medesimo Decreto) “ rimaste ancora da definire relativamente all’a.s. 2024/2025 ”, vale a dire: “ - una autonomia da dimensionare in luogo dell’Istituto Comprensivo “DA HI” insistente sul territorio del Comune di PA, che, benché contemplato nel Piano della rete scolastica approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1/2024, è stato successivamente ripristinato per le ragioni espresse dal TAR Molise con sentenza n. 74/2024; - una autonomia da dimensionare poiché ricompresa nella percentuale di salvaguardia del 2,5% introdotta dal Consiglio dei Ministri con Decreto Legge n. 215/2023 ” (cfr. le linee guida aggiornate, a pag. 10 dell’all. n. 7 alla citata produzione della parte ricorrente).
Così correttamente ricostruito il significato delle linee guida regionali aggiornate, emerge dunque l’inconsistenza in parte qua del primo motivo di gravame ( supra sub par. 2.1).
12.4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata censurata non soltanto la violazione delle linee guida regionali, ma anche quella della normativa statale di riferimento, deve invece essere disatteso alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale: « Il D.I. n. 127/2023 ha previsto, all'art. 1, un meccanismo inderogabile di determinazione dell'organico dei dirigenti scolastici, che tiene conto, su base regionale, della popolazione scolastica e dell'organico di diritto, integrato dall'applicazione di un parametro connesso alla densità degli abitanti per km/q e di ulteriori parametri perequativi connessi alla specificità delle istituzioni scolastiche nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Le Regioni non possono quindi derogare ai criteri statali, mentre resta salvaguardata la facoltà delle medesime di procedere al proprio dimensionamento, eventualmente decidendo che un istituto divenga un plesso di una istituzione più grande, senza però che ciò comporti il venire meno del presidio scolastico sul territorio.
In tale ottica, va condiviso l'assunto secondo cui "perde di valore" il criterio della maggior tutela precedentemente prestata alle istituzioni scolastiche site in Comuni montani, atteso che il presidio territoriale è sempre garantito, ma la sede centrale dell'istituzione scolastica potrà essere altrove.
L'interesse nazionale è infatti rivolto al perseguimento di soluzioni strutturali idonee a rimediare all'annoso problema della carenza di dirigenti scolastici con titolarità di sede e non, con plurimi incarichi di contemporanea copertura (reggenza) di sedi scoperte. Fenomeno tanto più frequente, come noto, proprio nei comuni montani, che anzi, con l'attuazione della nuova normativa, potranno essere maggiormente garantiti con l'effettiva titolarità di un dirigente scolastico.
Va inoltre condiviso l'assunto secondo cui la tutela delle zone montane, riconosciuta dall'art. 44, Cost. e perseguita con una complessa normativa di settore sviluppatasi nel corso degli anni [legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (BASSANINI); decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59"; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"] è stata affrontata a monte dal D.I. n. 127/2023, attraverso la definizione del contingente di DS e di DSGA assegnati al totale delle istituzioni scolastiche, nello Stato e in ciascuna Regione, prevedendo l'applicazione di parametri perequativi per salvaguardare le specificità » (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 marzo 2025, n. 2102).
Sotto altra angolazione, del resto, lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito altresì come « irragionevole e difficilmente giustificabile sul piano della logica ” risulterebbe l’esito “ che gli obiettivi nazionali alla base del complesso disegno di ridimensionamento delle sedi scolastiche andrebbero fatti gravare quasi esclusivamente sui centri urbani più popolosi, con una popolazione scolastica già assai consistente e complessa, e negli istituti di più grandi dimensioni. La riprova che la valutazione delle specialità è collocata a monte, e non a valle, del piano di dimensionamento scolastico, è un dato che si evince poi dal fatto che il prefato D.I. n. 127/2023, sotto il profilo numerico, ha introdotto un criterio per la definizione delle dotazioni organiche incentrato sulla popolazione scolastica e sull'organico di diritto, considerando a priori la densità degli abitanti per km/q, nonché, poi, ulteriori parametri perequativi strettamente collegati alle peculiarità delle istituzioni scolastiche nei comuni montani e nelle piccole isole » (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 marzo 2025, n. 2102).
Le coordinate ermeneutiche appena tracciate conducono pertanto a ritenere infondata, in definitiva, anche la estrema tesi patrocinata dal ricorso secondo la quale l’autonomia scolastica di PA andava in ogni caso salvaguardata.
A ben guardare, infatti, si tratta qui di sindacare, con tutti i limiti del caso, la legittimità della scelta, da parte della Regione, di procedere ad un accorpamento piuttosto che ad un altro.
E anche sotto questo profilo il Consiglio di Stato ha chiarito che: « in linea generale, gli obiettivi nazionali alla base del complesso disegno di ridimensionamento delle sedi scolastiche non andrebbero fatti gravare quasi esclusivamente sui centri urbani più popolosi, con una popolazione scolastica già assai consistente e complessa, e negli istituti di più grandi dimensioni.
Inoltre, la clausola di salvaguardia per la tutela delle specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani contenuta al citato comma 5-quater, dell'art. 19, decreto-legge n. 98/2011, e replicata dal decreto interministeriale n. 127 del 2023 all'art. 1, non può essere letta nel senso prospettato dal Comune ricorrente, ossia nel senso che la Regione sia obbligatoriamente tenuta a mantenere in vita talune sedi scolastiche solo perché ubicate in comuni montani, ancorché le stesse non raggiungano numeri tali da essere considerate tuttora istituzioni autonome, tenuto conto che la riforma, dando prevalenza alle esigenze di risparmio di spesa, ha inteso superare l'istituto della reggenza e, quindi, in buona sostanza, di tutti i meccanismi che consentivano al previgente sistema di tutelare la specialità ‘a qualsiasi costo' » (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 marzo 2025, n. 2102).
12.5. Il Tribunale deve infine passare a rammentare che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 241/1990, " (l)a motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale ", mentre, ai sensi del successivo art. 13 della stessa legge, " (l)e disposizioni contenute nel presente capo (n.d.r., Capo III, sulla partecipazione) non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norma che ne regolano la formazione ".
Quanto al primo aspetto, va rimarcato che l'assenza dell'obbligo di motivazione non si traduce, ovviamente, nell'affermazione che gli atti amministrativi a contenuto generale possano sottrarsi, in considerazione della loro particolare natura, al sindacato di legittimità, che va anzi riaffermato, ma comporta soltanto che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, i provvedimenti di dimensionamento scolastico non richiedono una particolare motivazione, trattandosi di scelte ampiamente discrezionali dell'Amministrazione regionale riguardanti la programmazione della rete scolastica: scelte che risultano già ex se motivate sulla base dei criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella predisposizione del singolo piano di dimensionamento scolastico.
Trattandosi di atti connotati da ampia discrezionalità, gli stessi sono pertanto censurabili in giudizio solo se affetti da errori palesi o da profili di manifesta irrazionalità o irragionevolezza.
Il Collegio non ravvisa però sussistenti nella fattispecie i suddetti vizi.
In particolare, né nella legge n. 197/2022, né nel decreto legislativo n. 112/1998, è stato previsto che la Regione debba specificamente motivare sulle ragioni del mancato recepimento di una singola richiesta proveniente da alcuno degli organi istituzionali interpellati (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 marzo 2025, n. 2102); e tantomeno un obbligo siffatto è configurabile a carico di una deliberazione conclusiva assunta dall’organo consiliare regionale in piena coerenza con la proposta di Giunta regionale, e con l’avviso del competente organo tecnico statale (U.S.R.).
Il che induce a disattendere anche le residue doglianze veicolate dal secondo motivo di ricorso.
12.6. L’integrale infondatezza, così acclarata, del primo e del secondo mezzo di gravame reca con se il superamento anche del terzo motivo di ricorso, appuntato sulla mera prospettazione di un’illegittimità derivata che, per tutto quanto sopra illustrato, deve ritenersi insussistente.
13. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere integralmente respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi d’impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
GI LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LL | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO