Ordinanza cautelare 19 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 4 agosto 2022
Sentenza 26 agosto 2024
Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/04/2026, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03226/2026REG.PROV.COLL.
N. 02378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2025, proposto da LE NI, AR AN MO, GI CA, GI CA, TT Di AC, LE UA, GI ER, AN LI, TE PI, RG LO, NA EN LL, ZI MA, GI RE, DJ RG PA, SI NO, GI IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Ermanno Martusciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15934/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. LI LL e udito per parte appellante l’avv. Ermanno Martusciello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado, i ricorrenti, quali dipendenti della Polizia di Stato transitati nell’area tecnica ai sensi dell’art. 2 lett. aaaa- bis d.lgs. n. 95/2017, hanno impugnato:
- il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 27 aprile 2020, avente ad oggetto “modalità attuative per il transito e l’accesso, mediante concorso interno, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera aaaa- bis ), aaaa- ter ), aaaa- quater ) e aaaa- quinquies )”, limitatamente all’art. 8 , comma 1, nella parte in cui dispone che al personale transitato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera aaaa- bis ), d.lgs. n. 95/2017, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di progressione in carriera per il personale della Polizia di Stato;
- la circolare del 9 febbraio 2021 del Dipartimento della pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane, avente ad oggetto, limitatamente alla parte in cui viene precisato “che al personale transitato ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. aaaa- bis ) del d. lgs. 95/2017 non si applicano le disposizioni vigenti in materia di progressione in carriera per il personale della Polizia di Stato, così come previsto dall’ art. 8 co. 1 del decreto del Capo della Polizia del 27 aprile 2020”.
Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno poi impugnato il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 3 febbraio 2022, con cui è stato disposto il transito nel ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica limitatamente alla parte in cui viene precisato che “ ad essi non si applicano le disposizioni vigenti in materia di progressione di carriera per il personale della Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 27 aprile 2020 ”.
Con sentenza n. 15934 del 26 agosto 2024 il Tar Lazio, dopo avere richiamato le disposizioni di legge applicabili ed il contenuto degli atti impugnati, ha evidenziato che il legislatore, con la disciplina in esame, ha inteso perseguire diverse finalità, tra cui: accompagnare alla quiescenza un elevato numero di operatori con anzianità anagrafica (con problematicità all’impiego nei servizi di ordine e sicurezza pubblica) mediante l’espletamento di impieghi più confacenti all’età (compiti amministrativi/gestionali); coprire le consistenti diminuzioni delle dotazioni del personale dell’Amministrazione civile registrata negli ultimi dieci anni, anche per effetto del blocco del turn over ; poter procedere all’assunzione di nuovo personale nelle qualifiche di base, per corrispondere alle oggettive esigenze di disporre di personale più giovane per le attività operative.
Il Tar ha quindi respinto il ricorso ritenendo che l’amministrazione si sia uniformata al dettato e alla ratio delle norme di legge, escludendo non irragionevolmente la progressione in carriera per i soggetti transitati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. aaaa- bis , d.lgs. n. 95/2017. Ha inoltre ritenuto che gli atti impugnati non determinano alcuna disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di cui alle lett. aaaa- ter ) e aaaa- quater ), che riguardano fattispecie diverse (un’ipotesi di transito rivolta a personale per il quale non è prevista una specifica età anagrafica e un passaggio di qualifica conseguente ad un concorso interno per titoli).
Avverso la predetta sentenza gli interessati hanno proposto appello, chiedendo preliminarmente di sollevare le seguenti questioni di costituzionalità:
1) questione di costituzionalità dell’art. 2, lett. aaaa- quinquies , d.lgs. n. 95/2017, nella parte in cui sembra vietare l’avanzamento di carriera ai dipendenti della Polizia di Stato transitati nel ruolo tecnico: eccesso di delega rispetto alla l. n. 124/2015; violazione dell’art. 76 Cost.;
2) questione di costituzionalità per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 97 Cost.; manifesta irragionevolezza.
Gli appellanti hanno quindi formulato i seguenti motivi di appello:
1) errata interpretazione e applicazione della normativa primaria in relazione al punto 11 della sentenza impugnata. Al riguardo gli interessati rilevano che l’art. aaaa- quinquies d.lgs. n. 95/2017, nella parte in cui consente che non decreto del Capo della Polizia sia individuata “la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa- bis )”, va interpretato nel senso di escludere che il transito determini una progressione automatica e non di impedire un successivo avanzamento di carriera;
2) irragionevolezza e disparità di trattamento; violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. in relazione al punto 11 della sentenza. Al riguardo gli appellanti evidenziano che l’art. 8, comma 1, del decreto del Capo della Polizia crea una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti di cui alla lett. aaaa- bis ) e quelli di cui alla lett. aaaa- ter );
3) omessa motivazione in relazione al punto 11 della sentenza. In particolare, secondo gli appellanti, il Tar non ha affrontato la questione relativa all’adeguatezza della motivazione in ordine all’esclusione della progressione in carriera, affermando erroneamente che il lamentato vincolo alla progressione era conosciuto dai ricorrenti che hanno partecipato alla procedura, accettandone le condizioni senza una immediata contestazione. Gli appellanti osservano, inoltre, che non sussisteva un interesse all’immediata contestazione, sorto solo a seguito dell’accoglimento della domanda di transito.
4) omesso esame del contesto emergenziale Codiv-19 e transitorietà del decreto. Sul punto gli appellanti evidenziano che il decreto del Capo della Polizia è stato adottato durante l’emergenza sanitaria, senza tuttavia prevedere una clausola di durata temporanea;
5) ingiustizia manifesta; violazione dei diritti fondamentali e violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione di cui agli artt. 2 e 97 Cost., in relazione al punto 11 della sentenza. Sul punto gli appellanti rilevano: con la negazione del diritto di progressione in carriera l’amministrazione ha violato i diritti fondamentali dei dipendenti nonché il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.; inoltre, l’amministrazione ha violato il principio di buon andamento in quanto ha omesso di contemperare gli interessi pubblici e privati coinvolti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione dell’appello.
Con ordinanza dell’11 aprile 2025, questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare e ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami.
Integrato il contraddittorio, all’udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata assunta in decisione.
2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
2.1. Al riguardo va premesso che l’art. 2, d.lgs. n. 95/2017, adottato in attuazione dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge delega n. 125/2025, prevede tra l’altro quanto segue:
“ aaaa-bis) negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;aaaa-ter) entro l’anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo.Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;aaaa-quater) entro il 30 giugno 2020, è bandito un concorso interno, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l’impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative delle procedure di cui alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), compresa l’individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonché la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis) ”.
Gli odierni appellanti, i quali hanno ottenuto il transito nei ruoli tecnici ai sensi della sopra citata lett. aaaa- bis ), hanno impugnato i provvedimenti amministrativi che disciplinano il transito, nella parte in cui escludono l’applicazione della progressione in carriera ai soggetti transitati ai sensi della lett. aaaa- bis ).
2.2. Ciò premesso, il collegio ritiene che tutte le censure sollevate dagli interessati siano infondate in quanto i provvedimenti impugnati, nella parte in cui escludono la progressione in carriera per i soggetti transitati ai sensi della lett. aaaa- bis ), sono riproduttivi e quindi conformi alla disciplina di rango primario.
L’art. 2, lett. aaaa- quinquies ), sopra richiamato, demanda infatti ad un apposito decreto del Capo della Polizia la disciplina applicabile alla progressione in carriera espressamente “ esclusa per il transito di cui alla lett. aaaa-bis ”.
È quindi lo stesso d.lgs., avente forza di legge ordinaria e pertanto idoneo a derogare norme anteriori di pari grado, che esclude specificamente la progressione in carriera ai soggetti transitati ai sensi della lett. aaaa- bis ).
Né è condivisibile la soluzione ermeneutica proposta dagli appellanti, secondo i quali la citata norma escluderebbe solamente l’applicazione di una progressione in carriera quale automatica conseguenza del transito di cui alla lett. aaaa- bis ), non impedendo invece l’ordinaria progressione futura. Al riguardo deve infatti evidenziarsi che l’interpretazione fornita dagli interessati non ha un fondamento testuale, dal momento che la disposizione di legge non fa alcun riferimento all’automaticità della progressione che si intende escludere, richiamando invece la progressione in carriera in generale. Inoltre, dalla prospettazione degli appellanti non emerge neanche la ragione per la quale i transiti in esame dovrebbero o potrebbero comportare una progressione in carriera automatica, che il legislatore avrebbe invece inteso escludere solo per i transitati di cui alla lett. aaaa- bis ).
2.3. Da quanto sopra esposto emerge, quindi, che ai fini della decisione della controversia, l’unica questione rilevante è quella relativa alla costituzionalità o meno del citato art. 2, lett. aaaa- quinquies , d.lgs. n. 95/2017.
A parere del collegio le questioni di legittimità costituzionale prospettate non sono “non manifestatamente infondate”.
Quanto alla violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega, va evidenziato che le lettere dalla aaaa- bis ) alla aaaa- quinquies ) del d.lgs. n. 95/2017 sono state introdotte dal d.lgs. n. 126/2018, adottato in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge delega n. 124/2015, secondo il quale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Le predette disposizioni sono state poi modificate dal d.lgs. n. 172/2019, adottato in attuazione della legge delega n. 132/2018, che ha delegato il Governo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124/2015, ad adottare uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Ciò premesso, il potere esercitato dal legislatore delegato, il quale già nel decreto correttivo del 2018 aveva escluso la progressione in carriera per il transito di cui alla lett. aaaa- bis ), non ha ecceduto rispetto alla delega conferita. Infatti, l’art. 8, comma 1, lett. a, della legge delega n. 124/2015, richiamato anche dalla legge delega n. 132/2018, consente tra l’altro “la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data”.
La legge delega ha quindi espressamente attribuito al Governo il potere di incidere sulle modalità di reclutamento nonché sullo stato giuridico e sulla progressione in carriera degli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.
Per quanto attiene invece alla violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, va osservato quanto segue:
- come già evidenziato dal Tar, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 95/2017, che è utile in tale sede richiamare, ha evidenziato che la disposizione in esame “ è finalizzata a corrispondere alla duplice esigenza di funzionalità che discende, da un lato, dall’attuale situazione in cui un elevato numero di operatori appartenenti alla Polizia di Stato ha un’anzianità anagrafica tale da renderne problematico l’impiego nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e, dall’altro, dalla considerazione che una considerevole gamma di compiti amministrativi/gestionali sono svolti, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, da personale del ruolo che espleta funzioni di polizia in relazione alle consistenti diminuzioni delle dotazioni del personale dell’Amministrazione civile registrata negli ultimi dieci anni, anche per effetto del blocco del turn over. La soluzione proposta consente quindi, per un verso di accompagnare alla quiescenza mediante l’espletamento di impieghi più confacenti all’età operatori che per lungo tempo hanno svolto attività lavorativa in settori operativi e, per altro verso, di poter procedere all’assunzione di nuovo personale nelle qualifiche di base, per corrispondere alle oggettive esigenze di disporre di personale più giovane per le attività operative ”;
- la circostanza che il predetto transito sia previsto per soggetti già vicini all’età pensionabile, in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei ruoli tecnici di destinazione e per ben quattro anni consecutivi (dal 2020 al 2023) rende ragionevole l’esclusione della progressione in carriera a seguito del transito, avendo il legislatore adeguatamente contemperato: l’interesse dell’amministrazione a disporre di personale, attualmente carente, adibito a mansioni amministrativo gestionali; l’interesse dei dipendenti che hanno svolto per lungo tempo compiti operativi ad espletare mansioni più confacenti alla loro età; l’interesse dei soggetti già appartenenti ai ruoli di destinazione a non vedersi ulteriormente pregiudicati dal transito, non esiguo ed in soprannumero, di personale che già al momento del transito si trovava in uno stato avanzato della carriera (i soggetti transitati hanno tutti un’età superiore ai 50 anni);
- inoltre, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale deve escludersi in radice in ragione della circostanza che si è in presenza non di un transito obbligatorio bensì di un transito su richiesta del dipendente, del quale viene pertanto pienamente rispettato il diritto di progressione in carriera nel ruolo di appartenenza in cui è stato originariamente assunto; la limitazione del diritto alla progressione deriva da una scelta degli interessati i quali, essendo pienamente a conoscenza della disciplina applicabile al transito, hanno preferito comunque beneficiarne in ragione della prevalenza dell’interesse “ad essere impiegati in ambiti amministrativi/gestionali più confacenti e meno gravosi data la loro età anagrafica non inferiore a 50 anni” (v. in particolare pagine 24 e 28 dell’atto di appello);
- infine, la disposizione contestata non crea alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti di cui alla lett. aaaa- bis ) e quelli di cui alle lett. aaaa- ter ), trattandosi di fattispecie molto diverse tra di loro che hanno imposto al legislatore un diverso contemperamento dei contrapposti interessi in gioco, già sopra descritti: in particolare, il transito di cui alla lett. aaaa- bis ) è consentito ai soggetti di età superiore a 50 anni, senza la necessità di pregresse specifiche esperienze nel settore sanitario, e la relativa istanza può essere presentata nell’arco temporale di ben quattro anni (dal 2020 al 2023); il transito di cui alla lett. aaaa- ter ) è consentito al personale in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario e di età anche inferiore a 50 anni e la relativa istanza può essere presentata solamente entro l’anno 2020.
3. Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello deve essere quindi respinto.
4. La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RG De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
LI LL, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LI LL | RG De Felice |
IL SEGRETARIO