Ordinanza collegiale 28 novembre 2025
Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 01/04/2026, n. 6090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6090 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12109 del 2025 - integrato da motivi aggiunti - proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Sunino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
- previa tutela cautelare -
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 26944 del 4/8/2025 - notificato in data 14/8/2025 - con il quale il Consolato Generale d’Italia a Istanbul ha respinto la domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata in data 28/7/2025 dal destinatario;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, proposti il 12\2\2026;
− del provvedimento n. 20250026944 del 15/1/2026, notificato in data 19/1/2026, con il quale il Consolato Generale d’Italia a Istanbul, in ottemperanza all’Ordinanza del TAR del Lazio, sede di Roma, n. 21479/2025 del 28/11/2025, ha provveduto al riesame della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata in data 28/7/2025, nuovamente respingendola;
− di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RT MA OR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con Ordinanza n. 21479/2025, il Collegio - considerando plausibili le documentate deduzioni del ricorrente - ha disposto il riesame dell’impugnato provvedimento di diniego del visto per motivi di lavoro , impugnato con il ricorso introduttivo , sostanzialmente motivato – dalla Rappresentanza Diplomatica a Istanbul - prospettando il cd. rischio migratorio . Nondimeno la competente Sede Diplomatica - in esito al remand - ha confermato il precedente rifiuto , con provvedimento n. 20250026944 del 15/1/2026. A sua volta, impugnato - in sede di motivi aggiunti - dal ricorrente, denunciando - in sintesi - il difetto d’istruttoria e di motivazione congrua sia del provvedimento confermato che di quello confermativo.
Considerato che
- ad avviso del Collegio, il provvedimento negativo, da ultimo, emesso dall’ BA a Istanbul costituisce una mera conferma del precedente diniego, in base a una pseudo- istruttoria, efficacemente confutata dal ricorrente, laddove evidenzia l’omissione di una valutazione nuova, effettiva e non meramente apparente della documentazione prodotta. Nel caso di specie, l’ BA si è limitata a ribadire le precedenti valutazioni, senza svolgere alcuna istruttoria ulteriore né spiegare per quali ragioni la documentazione prodotta sarebbe inidonea. Pertanto, il Collegio annulla entrambi i provvedimenti impugnati e dispone che le spese di lite vengano liquidate - in misura forfettaria - conformemente all’ordinario criterio della soccombenza. Né -in sede di riesercizio del potere - la competente Sede di Istanbul potrà reiterare il rifiuto del visto in base alle attuali risultanze istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso - come integrato da motivi aggiunti - in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla i provvedimenti impugnati.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, ove versato - in
€ 2.000 (duemila), a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LO, Presidente
RT MA OR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MA OR | CE LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.