CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APPIERTO GAETANO, Presidente
PICCIN RODOLFO, RE
PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 TASI 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Come sopra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 settembre 2024, Ricorrente_1 ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamneto con vittoria di spese.
Costituitasi tempestiovamente in giudizio, AdER ha richiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 27.08.2024 era notificata al ricorrente Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 091.2020.9002060237.000 per l'importo di € 18.362,37, relativa a diversi tributi (TA.RI., Tassa automobilistica, IVA, IRPEF), che il contribuente impugna con ricorso del 24 settembre 2024 – a esclusione della parte inerente la sanzione per violazione Codice della Strada patri a € 114,86).
Assume Ricorrente_1 che :
le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione non gli siano mai state regolarmente notificate.:
gli estratti di ruolo sono privi di efficacia probatoria, poiché in atti non sono state riversate le copie integrali delle cartelle di pagamento: tanto che l'intimazione di pagamento rappresenta il primo atto attraverso il quale egli è venuto a conoscenza dei presunti debiti erariali, ciò che giustifica l'impugnazione congiunta anche dei titoli sottesi.
è intervenuta la prescrizione triennale per quanto riguarda le quote relative alla tassa automobilistica (cd. bollo auto), nonché la prescrizione quinquennale per la TA.RI. (tassa sui rifiuti);
la nullità o illegittimità della maggiorazione semestrale applicata, sostenendo che sia di importo superiore alla misura del 10% prevista dall'art. 27 l. 689/1981;
l'assenza di criteri chiari e analitici nella determinazione e nel calcolo degli interessi di mora applicati sulle somme iscritte a ruolo.
AdER sostiene che le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate e mai impugnate nei termini di legge, divenendo pertanto titoli definitivi;
a tal fine, AdER comprova le notifiche effettuate per le dieci specifiche cartelle presupposte: 09120130000467015 000 – Comune di Frisanco Ufficio Tributi. Ruolo n. 2012/000226 reso esecutivo in data 02.08.2011 e recante data consegna 10.01.2013 per TA.RI. 2009. La cartella è stata notificata in data 06.07.2013 per irreperibilità relativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 140 c.p.c. e 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presso la residenza del contribuente in Frisanco PN, Indirizzo_1, così come attestato dall'anagrafe del predetto Comune.
09120140008546165 000 - Comune di Frisanco Ufficio Tributi. Ruolo n. 2013/000431 reso esecutivo il
25.09.2012 e recante data consegna 25.12.2014 per TA.RI. 2010 e ruolo n. 2013/001532 reso esecutivo il 18.02.2013 e recante data consegna 25.12.2014 per TA.RI. 2011 e 2012. La cartella è stata notificata il
17.04.2015 per irreperibilità relativa.
09120170004666903 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2017/000271 reso esecutivo il 10.07.2017 e recante data consegna 10.08.2017 per tasse automobilistiche 2013. La cartella è stata notificata il 19.03.2018 per irreperibilità relativa.
09120180005649547 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 3 NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2018/000323 reso esecutivo in data 09.10.2018 e recante data consegna
10.11.2018 per tasse automobilistiche 2014. La cartella è stata notificata in data 11.03.2019 per irreperibilità relativa.
09120190005878083 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2019/250250 reso esecutivo il 22.05.2019 e recante data consegna 25.06.2019 per I.V.A. 2017 sanzioni e interessi. La cartella è stata notificata il 14.11.2019 per irreperibilità relativa.
09120200004404121 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2020/000184 reso esecutivo in data 02.07.2020 e recante data consegna
10.08.2020 per imposta di registro 2018 e accessori. La cartella è stata notificata il 19.01.2022 a mezzo pec all'indirizzo risultante dall'allegata consultazione dell'indice nazionale INI-PEC.
09120200004654615 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2020/250142 reso esecutivo in data 11.06.2020 e recante data consegna
10.07.2020 per I.R.PE.F. 2016 e accessori. La cartella è stata notificata il 19.01.2022 a mezzo pec.
09120210000630930 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2021/000036 reso esecutivo in data 05.01.2021 e recante data consegna
10.02.2021 per tasse automobilistiche 2015 e accessori. La cartella è stata notificata il 18.03.2022 a mezzo pec.
09120210004688356 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2021/000127 reso esecutivo in data 07.04.2021 e recante data consegna
10.05.2021 per tasse automobilistiche 2016 e accessori. La cartella è stata notificata il 20.06.2022 a mezzo pec.
09120220002306327 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2022/250026 reso esecutivo il 14.02.2022 e recante data consegna 10.03.2022 per I.R.PE.F. 2017 e accessori. La cartella è stata notificata in data 03.06.2022 a mezzo pec.
Inoltre, correttamente AdER contesta il decorso della prescrizione attraverso due leve:
sussistenza di atti interruttivi: sono stati notificati atti intermedi che hanno interrotto il termine prescrizionale, e segnatamente:
preavviso di fermo amministrativo n. 09180201700000429000, Fascicolo n. 2017/000033531, notificato il 19.03.2018 a valere sull'autovettura DA US 1.6 GPL targata
EK242RB di iscritta proprietà dell'odierno ricorrente ed associato alle cartelle di pagamento n.
09120130000467015 000, 09120140007182810 000, 4 09120140008546165 000 e ad altri titoli;
non essendosi il debitore attenuto a quanto intimatogli, AdER ha provveduto a iscrivere il gravame con R.P.
A042449M del 04.07.2018.
intimazione di pagamento n. 09120189000476721/000 notificata il 22.07.2019 a valere sulle cartelle di pagamento n. 09120140007182810 000, 09120140008546165 000 ed altro titolo;
intimazione di pagamento n. 09120199001742615/000 notificata il 14.11.2019 a valere sulle cartelle di pagamento n. 09120130000467015 000, 09120140007182810 000, 09120140008546165 000,
09120170004666903 000 ed altri titoli;
intimazione di pagamento n. 09120229000898882/000 notificata in data 07.06.2022 a valere sulle cartelle di pagamento n. 09120130000467015 000, 09120140007182810 000, 09120140008546165 000,
09120170004666903 000, 09120180005649547 000, 09120190005878083 000 ed altri titoli sospensione ex lege in ragione di:
art. 1, comma 623, l. 147/2013 (cd. legge stabilità 2014) : dal 01.01.2014 al 15.06.2014.
art. 68 del d.l. n. 18/2020 (cd. emergenza COVID-19): dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
art. 1, comma 230, l. 197/2022 (cd. tregua fiscale): dal 01.01.2023 al 30.04.2023.
Ne consegue che, in relazione all'eccepita prescrizione triennale delle tasse automobilistiche
2013-2014-2015-2016 e quinquennale della TA.RI., si ha quanto segue:
Cartella n. 09120130000467015 000 – TA.RI. 2009 06.07.2013: notifica della cartella;
dal 01.01.2014 al
15.06.2014: sospensione legge di stabilità 2014; 19.03.2018: notifica preavviso di fermo n.
09180201700000429000; 14.11.2019: notifica intimazione n. 09120199001742615/000; dall'08.03.2020 al 31.08.2021: sospensione Covid;
07.06.2022: notifica intimazione n. 09120229000898882/000; dal
01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale cartella n. 09120170004666903 000 – Tassa automobilistica 2013: 19.03.2018: notifica della cartella
14.11.2019: notifica intimazione n. 09120199001742615/00; dall'08.03.2020 al 31.08.2021: sospensione
COVID; 07.06.2022: notifica intimazione n. 09120229000898882/000; dal 01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale
Cartella n. 09120180005649547 000 – Tassa automobilistica 2014: 11.03.2019: notifica della cartella dall'08.03.2020 al 31.08.2021: sospensione Covid;
07.06.2022: notifica intimazione n.
09120229000898882/000; da 01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale
Cartella n. 09120210000630930 000 – Tassa automobilistica 2015: 9 18.03.2022: notifica della cartella;
dal 01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale
Cartella n. 09120210004688356 000 – Tassa automobilistica 2016: 20.06.2022: notifica della cartella dal
01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale. In merito alla maggiorazione nella misura del 10% semestrale prevista ex art. 27 L. 689/1981, AdER condivisibilmente afferma che l'Ufficio non è legittimato a contraddire, trattandosi di accessori del credito iscritto a ruolo dall'Ente impositore e, in ogni caso, la materia, che è regolata dalla Legge 689/81 relativa alle sanzioni amministrative, non è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.
Per quanto attiene alla eccepita mancata indicazione analitica del compiuto degli interessi moratorio,
AdER giustamente richiama la costante giurisprudenza per la quale la censura coinvolge AdER limitatamente agli interessi posteriori alla notificazione della cartella, atteso che quelli precedenti sono calcolati direttamente dall'Ente impositore.
In proposito, si ricorda il principio per il quale la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. (Cass.
Sez. U., 14/07/2022, n. 22281, Rv. 665273 – 01; Cass. Sez. 5, 09/03/2025, n. 6288, Rv. 674359 – 01).
Tale onere è stato soddisfatto con la menzione in cartella: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Quanto al preteso difetto di notifica delle cartelle sottese all'intimazione, si ricorda che sussiste la fattispecie dell'irreperibilità “relativa” (anche detta “temporanea”) se non è possibile procedere alla notifica dell'atto all'indirizzo di domicilio fiscale in quanto il destinatario risulta temporaneamente assente e i soggetti legittimati a ricevere l'atto in sua vece sono assenti o rifiutino di riceverlo.
In tal caso, a tenore di quanto previsto dagli artt. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 140 c.p.c. e 60 D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il messo deve dare atto del tentativo esperito, del luogo in cui ciò è avvenuto e delle relative risultanze;
successivamente, deve depositare l'atto nella casa del Comune in cui la notificazione è da eseguirsi;
affiggere alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata, con la precisazione che, a tutela della riservatezza del soggetto iscritto a ruolo, la busta deve recare esclusivamente le generalità o la denominazione del destinatario dell'atto e il numero identificativo di ciascun atto interessato dalla notifica;
inviare tempestivamente una raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati;
l'avviso di ricevimento riporterà il numero dell'atto depositato presso la Casa
Comunale; attestare gli adempimenti svolti (inclusa la circostanza di non aver potuto effettuare la notifica per incapacità/rifiuto dei consegnatari rivenuti) e sottoscriverla. La notificazione si perfeziona, per il destinatario, dal momento in cui quest'ultimo riceve la raccomandata contenente il citato avviso.
Qualora la raccomandata non possa essere recapitata dal postino, anche in questo caso per assenza temporanea del destinatario o di persona idonea a ricevere l'atto, il regolamento postale di cui al D.M. del
9.4.2001 prevede, ai sensi degli art. 32 e 37, che il postino dovrà depositare la raccomandata presso l'ufficio postale dandone avviso in cassetta al destinatario;
la notificazione potrà ritenersi perfezionata: trascorsi dieci giorni dall'invio di detta raccomandata, qualora il destinatario non si presenti all'ufficio postale per il ritiro della stessa entro tale termine;
ovvero nel giorno in cui il destinatario ritirerà la raccomandata presso l'ufficio postale, qualora il ritiro avvenga entro dieci giorni dall'invio; la notifica si perfezionerà , occorrerà che l'Agente della riscossione disponga dell'avviso di ricevimento.
A tale riguardo l'AdER ha allegato alle controdeduzioni del 12 dicembre 2024 sub docc. da n. 3 a n. 16 le relate di notifica che attestano la completezza delle attività effettuate;
si evidenzia, altresì, come l'operatività sia stata validamente esperita presso la residenza del ricorrente - suo domicilio fiscale ex art. 58 del D.P.R. 600/73 come attestato dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Frisanco
(all. n. 17 di AdER).
Infine, in merito all'inefficacia probatoria degli estratti di ruolo depositati in luogo delle cartelle di pagamento, non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre la copia integrale della cartella stessa (C. Cass., Sez. 6, ord. n. 3212 del12.01.2017 (dep. 07.02.2017), Società_1 SPA
contro
NA L., non massimata, e giurisprudenza ivi richiamata).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è rigettato con aggravio di spese, liquidate come in dispostivo in conformità alle richieste della resistente ex DM 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1
a rifondere alla resistente Agenzia delle Entrate – RI le spese del giudizio, che liquida in € 1.516,80, oltre rimborso spese forfetario e oneri di legge.
Il Presidente dott. GAETANO APPIERTO
Il relatore dott. RODOLFO PICCIN
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APPIERTO GAETANO, Presidente
PICCIN RODOLFO, RE
PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 TASI 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 091.2020.9002060237.000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Come sopra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 settembre 2024, Ricorrente_1 ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamneto con vittoria di spese.
Costituitasi tempestiovamente in giudizio, AdER ha richiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 27.08.2024 era notificata al ricorrente Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 091.2020.9002060237.000 per l'importo di € 18.362,37, relativa a diversi tributi (TA.RI., Tassa automobilistica, IVA, IRPEF), che il contribuente impugna con ricorso del 24 settembre 2024 – a esclusione della parte inerente la sanzione per violazione Codice della Strada patri a € 114,86).
Assume Ricorrente_1 che :
le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione non gli siano mai state regolarmente notificate.:
gli estratti di ruolo sono privi di efficacia probatoria, poiché in atti non sono state riversate le copie integrali delle cartelle di pagamento: tanto che l'intimazione di pagamento rappresenta il primo atto attraverso il quale egli è venuto a conoscenza dei presunti debiti erariali, ciò che giustifica l'impugnazione congiunta anche dei titoli sottesi.
è intervenuta la prescrizione triennale per quanto riguarda le quote relative alla tassa automobilistica (cd. bollo auto), nonché la prescrizione quinquennale per la TA.RI. (tassa sui rifiuti);
la nullità o illegittimità della maggiorazione semestrale applicata, sostenendo che sia di importo superiore alla misura del 10% prevista dall'art. 27 l. 689/1981;
l'assenza di criteri chiari e analitici nella determinazione e nel calcolo degli interessi di mora applicati sulle somme iscritte a ruolo.
AdER sostiene che le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate e mai impugnate nei termini di legge, divenendo pertanto titoli definitivi;
a tal fine, AdER comprova le notifiche effettuate per le dieci specifiche cartelle presupposte: 09120130000467015 000 – Comune di Frisanco Ufficio Tributi. Ruolo n. 2012/000226 reso esecutivo in data 02.08.2011 e recante data consegna 10.01.2013 per TA.RI. 2009. La cartella è stata notificata in data 06.07.2013 per irreperibilità relativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 140 c.p.c. e 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presso la residenza del contribuente in Frisanco PN, Indirizzo_1, così come attestato dall'anagrafe del predetto Comune.
09120140008546165 000 - Comune di Frisanco Ufficio Tributi. Ruolo n. 2013/000431 reso esecutivo il
25.09.2012 e recante data consegna 25.12.2014 per TA.RI. 2010 e ruolo n. 2013/001532 reso esecutivo il 18.02.2013 e recante data consegna 25.12.2014 per TA.RI. 2011 e 2012. La cartella è stata notificata il
17.04.2015 per irreperibilità relativa.
09120170004666903 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2017/000271 reso esecutivo il 10.07.2017 e recante data consegna 10.08.2017 per tasse automobilistiche 2013. La cartella è stata notificata il 19.03.2018 per irreperibilità relativa.
09120180005649547 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 3 NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2018/000323 reso esecutivo in data 09.10.2018 e recante data consegna
10.11.2018 per tasse automobilistiche 2014. La cartella è stata notificata in data 11.03.2019 per irreperibilità relativa.
09120190005878083 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2019/250250 reso esecutivo il 22.05.2019 e recante data consegna 25.06.2019 per I.V.A. 2017 sanzioni e interessi. La cartella è stata notificata il 14.11.2019 per irreperibilità relativa.
09120200004404121 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2020/000184 reso esecutivo in data 02.07.2020 e recante data consegna
10.08.2020 per imposta di registro 2018 e accessori. La cartella è stata notificata il 19.01.2022 a mezzo pec all'indirizzo risultante dall'allegata consultazione dell'indice nazionale INI-PEC.
09120200004654615 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2020/250142 reso esecutivo in data 11.06.2020 e recante data consegna
10.07.2020 per I.R.PE.F. 2016 e accessori. La cartella è stata notificata il 19.01.2022 a mezzo pec.
09120210000630930 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2021/000036 reso esecutivo in data 05.01.2021 e recante data consegna
10.02.2021 per tasse automobilistiche 2015 e accessori. La cartella è stata notificata il 18.03.2022 a mezzo pec.
09120210004688356 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2021/000127 reso esecutivo in data 07.04.2021 e recante data consegna
10.05.2021 per tasse automobilistiche 2016 e accessori. La cartella è stata notificata il 20.06.2022 a mezzo pec.
09120220002306327 000 – Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di NO Ufficio Territoriale di NO. Ruolo n. 2022/250026 reso esecutivo il 14.02.2022 e recante data consegna 10.03.2022 per I.R.PE.F. 2017 e accessori. La cartella è stata notificata in data 03.06.2022 a mezzo pec.
Inoltre, correttamente AdER contesta il decorso della prescrizione attraverso due leve:
sussistenza di atti interruttivi: sono stati notificati atti intermedi che hanno interrotto il termine prescrizionale, e segnatamente:
preavviso di fermo amministrativo n. 09180201700000429000, Fascicolo n. 2017/000033531, notificato il 19.03.2018 a valere sull'autovettura DA US 1.6 GPL targata
EK242RB di iscritta proprietà dell'odierno ricorrente ed associato alle cartelle di pagamento n.
09120130000467015 000, 09120140007182810 000, 4 09120140008546165 000 e ad altri titoli;
non essendosi il debitore attenuto a quanto intimatogli, AdER ha provveduto a iscrivere il gravame con R.P.
A042449M del 04.07.2018.
intimazione di pagamento n. 09120189000476721/000 notificata il 22.07.2019 a valere sulle cartelle di pagamento n. 09120140007182810 000, 09120140008546165 000 ed altro titolo;
intimazione di pagamento n. 09120199001742615/000 notificata il 14.11.2019 a valere sulle cartelle di pagamento n. 09120130000467015 000, 09120140007182810 000, 09120140008546165 000,
09120170004666903 000 ed altri titoli;
intimazione di pagamento n. 09120229000898882/000 notificata in data 07.06.2022 a valere sulle cartelle di pagamento n. 09120130000467015 000, 09120140007182810 000, 09120140008546165 000,
09120170004666903 000, 09120180005649547 000, 09120190005878083 000 ed altri titoli sospensione ex lege in ragione di:
art. 1, comma 623, l. 147/2013 (cd. legge stabilità 2014) : dal 01.01.2014 al 15.06.2014.
art. 68 del d.l. n. 18/2020 (cd. emergenza COVID-19): dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
art. 1, comma 230, l. 197/2022 (cd. tregua fiscale): dal 01.01.2023 al 30.04.2023.
Ne consegue che, in relazione all'eccepita prescrizione triennale delle tasse automobilistiche
2013-2014-2015-2016 e quinquennale della TA.RI., si ha quanto segue:
Cartella n. 09120130000467015 000 – TA.RI. 2009 06.07.2013: notifica della cartella;
dal 01.01.2014 al
15.06.2014: sospensione legge di stabilità 2014; 19.03.2018: notifica preavviso di fermo n.
09180201700000429000; 14.11.2019: notifica intimazione n. 09120199001742615/000; dall'08.03.2020 al 31.08.2021: sospensione Covid;
07.06.2022: notifica intimazione n. 09120229000898882/000; dal
01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale cartella n. 09120170004666903 000 – Tassa automobilistica 2013: 19.03.2018: notifica della cartella
14.11.2019: notifica intimazione n. 09120199001742615/00; dall'08.03.2020 al 31.08.2021: sospensione
COVID; 07.06.2022: notifica intimazione n. 09120229000898882/000; dal 01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale
Cartella n. 09120180005649547 000 – Tassa automobilistica 2014: 11.03.2019: notifica della cartella dall'08.03.2020 al 31.08.2021: sospensione Covid;
07.06.2022: notifica intimazione n.
09120229000898882/000; da 01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale
Cartella n. 09120210000630930 000 – Tassa automobilistica 2015: 9 18.03.2022: notifica della cartella;
dal 01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale
Cartella n. 09120210004688356 000 – Tassa automobilistica 2016: 20.06.2022: notifica della cartella dal
01.01.2023 al 30.04.2023: sospensione Tregua fiscale. In merito alla maggiorazione nella misura del 10% semestrale prevista ex art. 27 L. 689/1981, AdER condivisibilmente afferma che l'Ufficio non è legittimato a contraddire, trattandosi di accessori del credito iscritto a ruolo dall'Ente impositore e, in ogni caso, la materia, che è regolata dalla Legge 689/81 relativa alle sanzioni amministrative, non è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.
Per quanto attiene alla eccepita mancata indicazione analitica del compiuto degli interessi moratorio,
AdER giustamente richiama la costante giurisprudenza per la quale la censura coinvolge AdER limitatamente agli interessi posteriori alla notificazione della cartella, atteso che quelli precedenti sono calcolati direttamente dall'Ente impositore.
In proposito, si ricorda il principio per il quale la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. (Cass.
Sez. U., 14/07/2022, n. 22281, Rv. 665273 – 01; Cass. Sez. 5, 09/03/2025, n. 6288, Rv. 674359 – 01).
Tale onere è stato soddisfatto con la menzione in cartella: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Quanto al preteso difetto di notifica delle cartelle sottese all'intimazione, si ricorda che sussiste la fattispecie dell'irreperibilità “relativa” (anche detta “temporanea”) se non è possibile procedere alla notifica dell'atto all'indirizzo di domicilio fiscale in quanto il destinatario risulta temporaneamente assente e i soggetti legittimati a ricevere l'atto in sua vece sono assenti o rifiutino di riceverlo.
In tal caso, a tenore di quanto previsto dagli artt. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 140 c.p.c. e 60 D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il messo deve dare atto del tentativo esperito, del luogo in cui ciò è avvenuto e delle relative risultanze;
successivamente, deve depositare l'atto nella casa del Comune in cui la notificazione è da eseguirsi;
affiggere alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata, con la precisazione che, a tutela della riservatezza del soggetto iscritto a ruolo, la busta deve recare esclusivamente le generalità o la denominazione del destinatario dell'atto e il numero identificativo di ciascun atto interessato dalla notifica;
inviare tempestivamente una raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati;
l'avviso di ricevimento riporterà il numero dell'atto depositato presso la Casa
Comunale; attestare gli adempimenti svolti (inclusa la circostanza di non aver potuto effettuare la notifica per incapacità/rifiuto dei consegnatari rivenuti) e sottoscriverla. La notificazione si perfeziona, per il destinatario, dal momento in cui quest'ultimo riceve la raccomandata contenente il citato avviso.
Qualora la raccomandata non possa essere recapitata dal postino, anche in questo caso per assenza temporanea del destinatario o di persona idonea a ricevere l'atto, il regolamento postale di cui al D.M. del
9.4.2001 prevede, ai sensi degli art. 32 e 37, che il postino dovrà depositare la raccomandata presso l'ufficio postale dandone avviso in cassetta al destinatario;
la notificazione potrà ritenersi perfezionata: trascorsi dieci giorni dall'invio di detta raccomandata, qualora il destinatario non si presenti all'ufficio postale per il ritiro della stessa entro tale termine;
ovvero nel giorno in cui il destinatario ritirerà la raccomandata presso l'ufficio postale, qualora il ritiro avvenga entro dieci giorni dall'invio; la notifica si perfezionerà , occorrerà che l'Agente della riscossione disponga dell'avviso di ricevimento.
A tale riguardo l'AdER ha allegato alle controdeduzioni del 12 dicembre 2024 sub docc. da n. 3 a n. 16 le relate di notifica che attestano la completezza delle attività effettuate;
si evidenzia, altresì, come l'operatività sia stata validamente esperita presso la residenza del ricorrente - suo domicilio fiscale ex art. 58 del D.P.R. 600/73 come attestato dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Frisanco
(all. n. 17 di AdER).
Infine, in merito all'inefficacia probatoria degli estratti di ruolo depositati in luogo delle cartelle di pagamento, non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre la copia integrale della cartella stessa (C. Cass., Sez. 6, ord. n. 3212 del12.01.2017 (dep. 07.02.2017), Società_1 SPA
contro
NA L., non massimata, e giurisprudenza ivi richiamata).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è rigettato con aggravio di spese, liquidate come in dispostivo in conformità alle richieste della resistente ex DM 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NO rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1
a rifondere alla resistente Agenzia delle Entrate – RI le spese del giudizio, che liquida in € 1.516,80, oltre rimborso spese forfetario e oneri di legge.
Il Presidente dott. GAETANO APPIERTO
Il relatore dott. RODOLFO PICCIN