Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2022, proposto dalla società Aseco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Ceraolo e Daniela Jouvenal, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comune di Bari, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (Ager), Annamaria Violante, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito indicata come “Delibera”) e del suo Allegato A (di seguito indicato come “Allegato A”) datati 3 agosto 2021 e pubblicati in data 4 agosto 2021 ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 sul sito dell'Autorità www.arera.it e, segnatamente, dell'art. 23 dell'Allegato; nonché, per quanto rilevante, degli artt. 2.1, 2.2 e 5.2 della Delibera in combinato con lo stesso;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, annesso o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera;
Vista la memoria del 17 novembre 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. FE SE RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
con il ricorso in epigrafe la società Aseco S.p.a. ha impugnato la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e del suo Allegato A datati 3 agosto 2021, pubblicati in data 4 agosto 2021 ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 sul sito dell’Autorità www.arera.it;
- ha resistito in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del gravame;
Osservato che, in prossimità dell’udienza pubblica, con memoria notificata il 17 novembre 2025 alla resistente e a tutte le altre parti non costituite, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai sensi dell’art. 84 cod.proc.amm. al ricorso introduttivo del presente giudizio;
Dato atto che all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 le parti hanno insistito sulla rinunzia; la causa è stata, infine, trattenuta in decisione;
Ritenuto, alla luce della suddetta esplicita rinuncia e sussistendone i presupposti, di dover dichiarare conseguentemente estinto il presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, altresì, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in ragione dell’esito meramente processuale della controversia le spese di lite devono essere compensate tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’avvenuta estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON VI, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
FE SE RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE SE RU | ON VI |
IL SEGRETARIO