TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7580
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Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
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Sentenza 27 aprile 2026

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    Adesione procedura di estinzione del giudizio

    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e pagato la quota ridotta, manca il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, come l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Adesione procedura di estinzione del giudizio

    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e pagato la quota ridotta, manca il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, come l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e pagato la quota ridotta, manca il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, come l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e pagato la quota ridotta, manca il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, come l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e pagato la quota ridotta, manca il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dal comportamento delle parti e dai fatti sopravvenuti, come l'adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7580
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7580
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo