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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1810/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadinanza: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. BONGO TIZIANA
e
CP_1 nata a [...], il [...] cittadinanza: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] B con l'Avv. BONGO TIZIANA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CARBONIA, in data 30.7.2005 (anno 2005, atto n. 4, parte II, serie C) e si sono separati consensualmente come da decreto del 21.1.2021 emesso dal Tribunale di
NZ
□ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 8.7.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi autonomi
2) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi si danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3) Spese legali per il presente procedimento da corrispondersi in ragione del 50% ciascuno.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare. +
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza presidenziale nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 30.7.2005, in CARBONIA (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di CARBONIA - anno 2005, atto n. 4, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARBONIA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, in camera di consiglio, il 16.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadinanza: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. BONGO TIZIANA
e
CP_1 nata a [...], il [...] cittadinanza: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] B con l'Avv. BONGO TIZIANA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CARBONIA, in data 30.7.2005 (anno 2005, atto n. 4, parte II, serie C) e si sono separati consensualmente come da decreto del 21.1.2021 emesso dal Tribunale di
NZ
□ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 8.7.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi autonomi
2) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi si danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3) Spese legali per il presente procedimento da corrispondersi in ragione del 50% ciascuno.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare. +
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza presidenziale nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 30.7.2005, in CARBONIA (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di CARBONIA - anno 2005, atto n. 4, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARBONIA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, in camera di consiglio, il 16.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao