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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/12/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 453/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 453/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Emiliano Goracci, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto,
Via Inghilterra, n. 75, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Roberto Scalabrini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Colle di
Val d'Elsa (SI), Via Oberdan, n. 33A, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 10.12.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2024, con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 10.461,00 Controparte_1 per la fornitura di vino.
I motivi di opposizione si basavano sostanzialmente sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e sulla contestazione della fattura azionata per non aver, parte opposta, consegnato la merce con le qualità promesse.
Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, premessi gli incombenti di Legge:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare il mancato avvio della negoziazione assistita e dichiarare la improcedibilità del Decreto Ingiuntivo n. 50/2024 emesso il 08.2.2024 dal Tribunale di Grosseto, notificato in data 08.2.2024, RG n. 201/2024;
NEL MERITO
“Disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 50/2024 emesso il 08.2.2024 dal Tribunale di Grosseto, notificato in data 08.2.2024, RG n. 201/2024 e in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare che
[...]
non ha adempiuto alla fornitura e per l'effetto che Parte_2 la Società ha subito danni per l'importo corrispondente all'importo di € CP_2
10.000,00 o come verrà meglio quantificato a seguito di CTu.
Accertata la sussistenza del danno pari ad € 10.000,00 o quella somma che verrà accertata a seguito di ctu in favore della si chiede che il Tribunale di Grosseto di CP_2 porre detta somma in compensazione con il credito eventualmente accertato in corso di causa in relazione alla fatture azionate nel Decreto Ingiuntivo quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia , accertando la mancata consegna della merce di cui alla fattura oggi azionata”
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 50/2024 del 08/02/2024 del
Tribunale di Grosseto di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- In via principale: Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2024 del 08/02/2024 del Tribunale di Grosseto perché infondata in fatto ed in diritto;
- 2 -
- In via subordinata: condannare (c.f. ) con Controparte_3 P.IVA_1 sede in Largo Garibaldi 9 Roccastrada (GR) in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore di Parte_2 della somma di euro 10.401,58= o della diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia e di ragione, oltre interessi di mora come maggiorati ex D.LGS 198/2021 con decorrenza 01.12.2023 al saldo;
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa e valutando, altresì,
l'opposizione di controparte alla luce dell'art. 96 c.p.c.
Salvis iuribus”.
Con ordinanza del 20.11.2024 il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
Dopo una serie di rinvii disposti al fine di tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia, all'udienza del 10.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., veniva espletata la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Quanto al merito dell'opposizione la stessa è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, bisogna mettere in rilievo l'evidente pretestuosità e strumentalità della contestazione dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Ed infatti, così come risulta chiaramente dal tenore letterale dell'art. 3, comma 3, del D.L.
n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, la condizione di procedibilità del previo esperimento della negoziazione assistita non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, ragion per cui il primo motivo di opposizione è del tutto infondato.
Quanto al secondo motivo di opposizione l'opponente contesta la fattura azionata, sostenendo che la merce ivi indicata non corrisponde all'effettiva qualità promessa e consegnata, facendo operare il principio di non contestazione in merito alla sussistenza dei rapporti tra le parti.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009,
- 3 -
con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., Sez. III, del 29.04.2020, n. 8376, Cass. Civ., S.S.U.U., del 23.01.2002, n. 761).
Parte opposta ha, infatti, fornito piena prova del credito vantato producendo, oltre alla fattura, l'estratto autentico delle scritture contabili, il documento di accompagnamento e il sollecito di pagamento (all.ti 3, 4 e 5 al fascicolo monitorio).
A tal proposito, dunque, deve richiamarsi il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., del 30.10.2001, la n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, del 26.01.2007, la n.
1743; Cass. Civ., Sez. II, del 19.04.2007, la n. 9351).
Di contro, invece, parte opposta si è limitata a generiche contestazioni, sostenendo vizi delle forniture, senza specificarne la natura e senza provare di averli contestati nei termini decadenziali previsti dall'art. 1495 c.c..
A fronte della produzione documentale di parte opposta, pienamente idonea a fornire la prova del credito, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell'onere probatorio delineati (2697 c.c.).
- 4 -
Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria e per quella decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti, con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 50/2024 emesso dal Tribunale di Grosseto il
08.02.2024, già provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € 4.403,10 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Grosseto l'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 453/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Emiliano Goracci, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto,
Via Inghilterra, n. 75, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Roberto Scalabrini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Colle di
Val d'Elsa (SI), Via Oberdan, n. 33A, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 10.12.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2024, con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 10.461,00 Controparte_1 per la fornitura di vino.
I motivi di opposizione si basavano sostanzialmente sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e sulla contestazione della fattura azionata per non aver, parte opposta, consegnato la merce con le qualità promesse.
Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, premessi gli incombenti di Legge:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare il mancato avvio della negoziazione assistita e dichiarare la improcedibilità del Decreto Ingiuntivo n. 50/2024 emesso il 08.2.2024 dal Tribunale di Grosseto, notificato in data 08.2.2024, RG n. 201/2024;
NEL MERITO
“Disporre la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 50/2024 emesso il 08.2.2024 dal Tribunale di Grosseto, notificato in data 08.2.2024, RG n. 201/2024 e in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare che
[...]
non ha adempiuto alla fornitura e per l'effetto che Parte_2 la Società ha subito danni per l'importo corrispondente all'importo di € CP_2
10.000,00 o come verrà meglio quantificato a seguito di CTu.
Accertata la sussistenza del danno pari ad € 10.000,00 o quella somma che verrà accertata a seguito di ctu in favore della si chiede che il Tribunale di Grosseto di CP_2 porre detta somma in compensazione con il credito eventualmente accertato in corso di causa in relazione alla fatture azionate nel Decreto Ingiuntivo quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia , accertando la mancata consegna della merce di cui alla fattura oggi azionata”
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 50/2024 del 08/02/2024 del
Tribunale di Grosseto di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- In via principale: Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2024 del 08/02/2024 del Tribunale di Grosseto perché infondata in fatto ed in diritto;
- 2 -
- In via subordinata: condannare (c.f. ) con Controparte_3 P.IVA_1 sede in Largo Garibaldi 9 Roccastrada (GR) in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore di Parte_2 della somma di euro 10.401,58= o della diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia e di ragione, oltre interessi di mora come maggiorati ex D.LGS 198/2021 con decorrenza 01.12.2023 al saldo;
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa e valutando, altresì,
l'opposizione di controparte alla luce dell'art. 96 c.p.c.
Salvis iuribus”.
Con ordinanza del 20.11.2024 il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
Dopo una serie di rinvii disposti al fine di tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia, all'udienza del 10.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., veniva espletata la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Quanto al merito dell'opposizione la stessa è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, bisogna mettere in rilievo l'evidente pretestuosità e strumentalità della contestazione dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Ed infatti, così come risulta chiaramente dal tenore letterale dell'art. 3, comma 3, del D.L.
n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, la condizione di procedibilità del previo esperimento della negoziazione assistita non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, ragion per cui il primo motivo di opposizione è del tutto infondato.
Quanto al secondo motivo di opposizione l'opponente contesta la fattura azionata, sostenendo che la merce ivi indicata non corrisponde all'effettiva qualità promessa e consegnata, facendo operare il principio di non contestazione in merito alla sussistenza dei rapporti tra le parti.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009,
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con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., Sez. III, del 29.04.2020, n. 8376, Cass. Civ., S.S.U.U., del 23.01.2002, n. 761).
Parte opposta ha, infatti, fornito piena prova del credito vantato producendo, oltre alla fattura, l'estratto autentico delle scritture contabili, il documento di accompagnamento e il sollecito di pagamento (all.ti 3, 4 e 5 al fascicolo monitorio).
A tal proposito, dunque, deve richiamarsi il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., del 30.10.2001, la n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, del 26.01.2007, la n.
1743; Cass. Civ., Sez. II, del 19.04.2007, la n. 9351).
Di contro, invece, parte opposta si è limitata a generiche contestazioni, sostenendo vizi delle forniture, senza specificarne la natura e senza provare di averli contestati nei termini decadenziali previsti dall'art. 1495 c.c..
A fronte della produzione documentale di parte opposta, pienamente idonea a fornire la prova del credito, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell'onere probatorio delineati (2697 c.c.).
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Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria e per quella decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti, con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 50/2024 emesso dal Tribunale di Grosseto il
08.02.2024, già provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in € 4.403,10 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Grosseto l'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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