Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 677
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per difetto di motivazione

    Il primo giudice ha ritenuto che la cartella contenesse, seppur in forma sintetica, l'indicazione delle somme pretese e la relativa causale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato che non sussiste un obbligo generalizzato di invio della comunicazione di irregolarità nei controlli automatici ex art. 36 bis DPR n. 600/73 ed ex art. 54 bis DPR n. 633/72, qualora non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per notifica via PEC

    Il primo giudice ha osservato che l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 consente la notifica a mezzo PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi INI-PEC. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato che non sussiste un obbligo generalizzato di invio della comunicazione di irregolarità nei controlli automatici ex art. 36 bis DPR n. 600/73 ed ex art. 54 bis DPR n. 633/72, qualora non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione di norme procedurali

    Il primo giudice ha ritenuto che la cartella contenesse, seppur in forma sintetica, l'indicazione delle somme pretese e la relativa causale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato che non sussiste un obbligo generalizzato di invio della comunicazione di irregolarità nei controlli automatici ex art. 36 bis DPR n. 600/73 ed ex art. 54 bis DPR n. 633/72, qualora non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto fondata la pretesa tributaria, poiché la somma di € 10.000,00 non poteva essere riportata a credito per l'anno d'imposta 2015, dato che alla data di presentazione della dichiarazione (28.09.2016) l'Agenzia delle Entrate aveva già comunicato l'archiviazione della richiesta di rimborso per una parte della somma e la restante parte era stata sospesa dall'Agente della riscossione. La società era a conoscenza di tale circostanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 677
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 677
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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