CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 677/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4873/2022 depositato il 19/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 21/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720190000215582 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: assente
Appellata: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento n. 29720190000215582, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 relativo al Modello Unico/2016 periodo d'imposta 2015, per complessivi euro 14.145,29.
La ricorrente con un primo motivo eccepiva la nullità della cartella per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge n. 212/2000, dell'art. 8 D.Lgs. n. 32/2001 nonché dell'art. 24 della Costituzione.
Con un secondo motivo eccepiva la nullità della cartella perchè la notifica era stata effettuata via Pec, che non garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, in quanto in questo caso non vi è alcun soggetto abilitato ad effettuare la notifica come quelli indicati nell' art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Con un terzo motivo eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6, comma 1 e 5, Legge
n. 212/2000, dell'art. 36 bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/1972.
Con un quarto motivo deduceva l'inesistenza giuridica della pretesa tributaria perché la cartella di pagamento potrebbe riferirsi ad un presunto minor credito Iva anno 2015, causato dalla mancata elargizione del credito Iva di € I0.000,00 richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva per l'anno 2014.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia S.p.a., costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 57/2/2022, depositata il 21/01/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di
Ragusa rigettava il ricorso e compensava fra le parti le spese processuali.
Il primo giudice osservava che l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 consente la notifica degli atti esattoriali a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge (INI-PEC). La cartella era predisposta in conformità al modello approvato con il Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999 e conteneva, sia pure in forma sintetica, l'indicazione delle somme pretese e la relativa causale. Inoltre, in materia di controlli automatici ex art. 36 bis Dpr 600/1973 e art. 54 bis Dpr 633/1972, l'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità sussiste solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non ravvisabile nelle ipotesi di omessi o tardivi versamenti delle imposte dichiarate dallo stesso contribuente. La pretesa tributaria era fondata, in quanto la somma di € 10.000,00 non poteva essere riportata a credito per l'anno d'imposta 2015. Avverso la sentenza n. 57/2/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, con il quale chiede l'accoglimento del ricorso originario con la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Secondo l'appellante l'invito di cui all'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 si configura quale atto prodromico rispetto alle iscrizioni dirette a ruolo dei tributi riscossi mediante versamento diretto ed il mancato invito vizia il procedimento di formazione del ruolo inficiando di nullità l'intero procedimento di riscossione. Nel merito della pretesa tributaria si afferma che al momento della presentazione della dichiarazione
(28.09.2016) la procedura della richiesta di rimborso era stata già archiviata e l'unico modo per il contribuente di recuperare ciò che era stato negato era soltanto quello di indicarlo nella dichiarazione immediatamente successiva alla data di comunicazione dell'archiviazione della domanda di rimborso.
Agenzia delle Entrate – Riscossione in questo grado non si è costituita.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. Invero, come correttamente affermato dal primo giudice, non ricorre un obbligo generalizzato all'invio della comunicazione di irregolarità nel caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/73 ed ex art. 54 bis DPR n. 633/72. L'obbligo di inviare la comunicazione sussiste solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ipotesi non ravvisabile nel caso di omessi o tardivi versamenti delle imposte dichiarate dallo stesso contribuente.
Nel merito la pretesa tributaria appare fondata, contrariamente a quanto affermato dall'appellante.
Infatti, dagli atti si evince – come sostenuto nel ricorso in appello - che alla data di presentazione della dichiarazione avvenuta in data 28.09.2016 l'Agenzia delle Entrate aveva già comunicato l'archiviazione della richiesta di rimborso per euro 5.833,00 a seguito della mancata definizione dei carichi pendenti o presentazione di idonea garanzia senza vincoli temporali e che la rimanente somma di euro 4.167,00 era stata a sua volta sospesa dall'Agente della riscossione. La circostanza era nota alla società e, quindi, la somma di euro 10.000,00 non poteva essere portata a credito per l'anno d'imposta 2015, salva la possibilità di impugnare il rigetto della domanda di rimborso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Poiché Agenzia delle Entrate – Riscossione in questo grado non si è costituita, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 57/2/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Nulla sulle spese giudiziali di questo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. SO Francola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4873/2022 depositato il 19/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 21/01/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720190000215582 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: assente
Appellata: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento n. 29720190000215582, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 relativo al Modello Unico/2016 periodo d'imposta 2015, per complessivi euro 14.145,29.
La ricorrente con un primo motivo eccepiva la nullità della cartella per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge n. 212/2000, dell'art. 8 D.Lgs. n. 32/2001 nonché dell'art. 24 della Costituzione.
Con un secondo motivo eccepiva la nullità della cartella perchè la notifica era stata effettuata via Pec, che non garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, in quanto in questo caso non vi è alcun soggetto abilitato ad effettuare la notifica come quelli indicati nell' art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Con un terzo motivo eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6, comma 1 e 5, Legge
n. 212/2000, dell'art. 36 bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/1972.
Con un quarto motivo deduceva l'inesistenza giuridica della pretesa tributaria perché la cartella di pagamento potrebbe riferirsi ad un presunto minor credito Iva anno 2015, causato dalla mancata elargizione del credito Iva di € I0.000,00 richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva per l'anno 2014.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia S.p.a., costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 57/2/2022, depositata il 21/01/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di
Ragusa rigettava il ricorso e compensava fra le parti le spese processuali.
Il primo giudice osservava che l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 consente la notifica degli atti esattoriali a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge (INI-PEC). La cartella era predisposta in conformità al modello approvato con il Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999 e conteneva, sia pure in forma sintetica, l'indicazione delle somme pretese e la relativa causale. Inoltre, in materia di controlli automatici ex art. 36 bis Dpr 600/1973 e art. 54 bis Dpr 633/1972, l'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità sussiste solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non ravvisabile nelle ipotesi di omessi o tardivi versamenti delle imposte dichiarate dallo stesso contribuente. La pretesa tributaria era fondata, in quanto la somma di € 10.000,00 non poteva essere riportata a credito per l'anno d'imposta 2015. Avverso la sentenza n. 57/2/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, con il quale chiede l'accoglimento del ricorso originario con la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Secondo l'appellante l'invito di cui all'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 si configura quale atto prodromico rispetto alle iscrizioni dirette a ruolo dei tributi riscossi mediante versamento diretto ed il mancato invito vizia il procedimento di formazione del ruolo inficiando di nullità l'intero procedimento di riscossione. Nel merito della pretesa tributaria si afferma che al momento della presentazione della dichiarazione
(28.09.2016) la procedura della richiesta di rimborso era stata già archiviata e l'unico modo per il contribuente di recuperare ciò che era stato negato era soltanto quello di indicarlo nella dichiarazione immediatamente successiva alla data di comunicazione dell'archiviazione della domanda di rimborso.
Agenzia delle Entrate – Riscossione in questo grado non si è costituita.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. Invero, come correttamente affermato dal primo giudice, non ricorre un obbligo generalizzato all'invio della comunicazione di irregolarità nel caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/73 ed ex art. 54 bis DPR n. 633/72. L'obbligo di inviare la comunicazione sussiste solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ipotesi non ravvisabile nel caso di omessi o tardivi versamenti delle imposte dichiarate dallo stesso contribuente.
Nel merito la pretesa tributaria appare fondata, contrariamente a quanto affermato dall'appellante.
Infatti, dagli atti si evince – come sostenuto nel ricorso in appello - che alla data di presentazione della dichiarazione avvenuta in data 28.09.2016 l'Agenzia delle Entrate aveva già comunicato l'archiviazione della richiesta di rimborso per euro 5.833,00 a seguito della mancata definizione dei carichi pendenti o presentazione di idonea garanzia senza vincoli temporali e che la rimanente somma di euro 4.167,00 era stata a sua volta sospesa dall'Agente della riscossione. La circostanza era nota alla società e, quindi, la somma di euro 10.000,00 non poteva essere portata a credito per l'anno d'imposta 2015, salva la possibilità di impugnare il rigetto della domanda di rimborso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Poiché Agenzia delle Entrate – Riscossione in questo grado non si è costituita, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, rigetta l'appello proposto da
Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 57/2/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Nulla sulle spese giudiziali di questo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. SO Francola