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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - P.zza Garibaldi 34 96019 Rosolini SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4093 IMU 2020
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - P.zza Garibaldi 34 96019 Rosolini SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2807 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso (collettivo) indicato in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato, (cumulativamente): a) l'avviso di accertamento IMU n. 4093 del 17/04/2024, intestato e notificato alla sig.ra Ricorrente_1); b) l'avviso di accertamento IMU n. 2807 del 17/04/2024, intestato e notificato al sig. Nominativo_1; tali due avvisi di accertamento sono stati notificati entrambi in data 14.01.2025 e sono relativi all'IMU, anno d'imposta 2020.
1.1.- In punto di fatto occorre precisare che l'impugnativa riguarda i soli immobili identificati: 1) al foglio 34, part. n. 327, sub. 1, che è un fabbricato per il quale si assume che i lavori non siano ancora ultimati;
2) foglio
34, part. n. 264, sub 2, cat. D10, che è un fabbricato rurale come tale classificato catastalmente.
Tuttavia, l'immobile di cui al foglio dati (che è un fabbricato per il quale si assume che i lavori non siano ancora ultimati), è intestato ad entrambi i ricorrenti, mentre l'altro immobile di cui al foglio
34, part. n. 264, sub 2, cat. D10 (che è un fabbricato rurale come tale classificato catastalmente) è di proprietà della sola sig.ra Ricorrente_1.
1.2.- In ricorso sono state dedotte le seguenti censure: a) Presenza di causa di esenzione IMU ex art. 3, co.
3 del D.M. n. 28 del 1998, in quanto fabbricato dati in corso di costruzione o di definizione;
b) Errata qualificazione dell'immobile.
I ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
2.- In data 16.04.2025 si è costituito il Comune di Rosolini il quale ha confutato le censure dei ricorrenti come segue: “da una semplice ma efficace verifica effettuata mediante le visure catastali (all. n. 1), emerga un quadro fattuale radicalmente difforme rispetto a quanto prospettato nel ricorso introduttivo. L'immobile in oggetto, identificato al Foglio 34, particella n. 327, subalterno 1 – categoria A/3, risulta regolarmente iscritto al catasto edilizio urbano, circostanza che, per consolidata giurisprudenza, costituisce presupposto sufficiente all'imposizione tributaria. Ne discende, pertanto, l'insussistenza dell'assunto difensivo, fondato su allegazioni che appaiono, a ben vedere, quanto meno imprecise, se non apertamente smentite dai dati ufficiali.
A conferma di quanto sopra, giova richiamare l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12221 del 14 aprile
2022, che ha cristallizzato il principio secondo cui, ai fini della debenza dell'ICI/IMU, “è sufficiente l'iscrizione dell'immobile nel catasto edilizio urbano, a prescindere dallo stato di ultimazione o dall'effettivo utilizzo dello stesso”.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indirizzo_1- Il ricorso è inammissibile.
Indirizzo_2.- Osserva questa Corte che ricorre il ricorso c.d. "collettivo" quando sussistono contemporaneamente i requisiti dell'identicità delle situazioni sostanziali e processuali, ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell'oggetto e di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (Indirizzo_3. St., III, 26.11.2025, n. 9302).
In altri termini, un ricorso "collettivo" è eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali;
è ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente
(Cons. St., II, 18.11.2025, n. 9017).
Nel giudizio tributario, che è parimenti a quello amministrativo un giudizio di natura “impugnatoria”, la Corte di Cassazione, sez. tributaria, ha di recente ribadito che «sussiste l'inammissibilità della proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d'imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, che ha natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l'atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall' articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria» (v. Cass. sez. tributaria, 29.04.2025, n. 11230).
3.2.- Trasponendo le superiori coordinate nel presente giudizio, è evidente che i due ricorrenti siano titolari di rapporti giuridici d'imposta diversi, perché l'immobile di cui al foglio dati è di proprietà della sola sig.ra Ricorrente_1, ed infatti tale immobile non è citato nell'avviso di accertamento IMU n. 2807 del 17/04/2024, intestato e notificato al sig. Nominativo_1.
Per l'effetto, anche le due censure formulate non sono comuni ad entrambe le posizioni dei ricorrenti, perché solo la prima (“Presenza di causa di esenzione IMU ex art. 3, co. 3 del D.M. n. 28 del 1998, in quanto riferita al fabbricato in corso di costruzione”, in catasto foglio dati ) è comune ad entrambi i soggetti, ma non la seconda (“Errata qualificazione dell'immobile, che riguarda il solo immobile in catasto al foglio 34, part. n. 264, sub 2, cat. D10”) che è, invece, esclusiva alla sig.ra Ricorrente_1.
Scaturisce, quindi, che nel caso in disamina difetta l'identicità delle questioni comuni, che infatti sono diverse non solo in diritto ma anche in fatto, ma difetta anche il presupposto dell'identicità del “fatto storico” da cui
è scaturita l'impugnazione (collettiva e cumulativa), caratterizzata dalla virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria;
cioè, difetta l'identicità delle situazioni sostanziali e processuali, ovvero l'identicità delle domande giudiziali sia nell'oggetto sia negli atti impugnati che non esibiscono il medesimo contenuto e gli stessi motivi.
3.3.- Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e possono essere assorbite tutte le eccezioni afferenti lo ius postulandi in capo ai ricorrenti rilevate con l'atto di costituzione in giudizio del Comune impositore.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 1, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente nella misura di euro 278,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del dott. Difensore_3 e dott.ssa Difensore_2.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - P.zza Garibaldi 34 96019 Rosolini SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4093 IMU 2020
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rosolini - P.zza Garibaldi 34 96019 Rosolini SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2807 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso (collettivo) indicato in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato, (cumulativamente): a) l'avviso di accertamento IMU n. 4093 del 17/04/2024, intestato e notificato alla sig.ra Ricorrente_1); b) l'avviso di accertamento IMU n. 2807 del 17/04/2024, intestato e notificato al sig. Nominativo_1; tali due avvisi di accertamento sono stati notificati entrambi in data 14.01.2025 e sono relativi all'IMU, anno d'imposta 2020.
1.1.- In punto di fatto occorre precisare che l'impugnativa riguarda i soli immobili identificati: 1) al foglio 34, part. n. 327, sub. 1, che è un fabbricato per il quale si assume che i lavori non siano ancora ultimati;
2) foglio
34, part. n. 264, sub 2, cat. D10, che è un fabbricato rurale come tale classificato catastalmente.
Tuttavia, l'immobile di cui al foglio dati (che è un fabbricato per il quale si assume che i lavori non siano ancora ultimati), è intestato ad entrambi i ricorrenti, mentre l'altro immobile di cui al foglio
34, part. n. 264, sub 2, cat. D10 (che è un fabbricato rurale come tale classificato catastalmente) è di proprietà della sola sig.ra Ricorrente_1.
1.2.- In ricorso sono state dedotte le seguenti censure: a) Presenza di causa di esenzione IMU ex art. 3, co.
3 del D.M. n. 28 del 1998, in quanto fabbricato dati in corso di costruzione o di definizione;
b) Errata qualificazione dell'immobile.
I ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
2.- In data 16.04.2025 si è costituito il Comune di Rosolini il quale ha confutato le censure dei ricorrenti come segue: “da una semplice ma efficace verifica effettuata mediante le visure catastali (all. n. 1), emerga un quadro fattuale radicalmente difforme rispetto a quanto prospettato nel ricorso introduttivo. L'immobile in oggetto, identificato al Foglio 34, particella n. 327, subalterno 1 – categoria A/3, risulta regolarmente iscritto al catasto edilizio urbano, circostanza che, per consolidata giurisprudenza, costituisce presupposto sufficiente all'imposizione tributaria. Ne discende, pertanto, l'insussistenza dell'assunto difensivo, fondato su allegazioni che appaiono, a ben vedere, quanto meno imprecise, se non apertamente smentite dai dati ufficiali.
A conferma di quanto sopra, giova richiamare l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12221 del 14 aprile
2022, che ha cristallizzato il principio secondo cui, ai fini della debenza dell'ICI/IMU, “è sufficiente l'iscrizione dell'immobile nel catasto edilizio urbano, a prescindere dallo stato di ultimazione o dall'effettivo utilizzo dello stesso”.
Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indirizzo_1- Il ricorso è inammissibile.
Indirizzo_2.- Osserva questa Corte che ricorre il ricorso c.d. "collettivo" quando sussistono contemporaneamente i requisiti dell'identicità delle situazioni sostanziali e processuali, ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell'oggetto e di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (Indirizzo_3. St., III, 26.11.2025, n. 9302).
In altri termini, un ricorso "collettivo" è eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali;
è ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente
(Cons. St., II, 18.11.2025, n. 9017).
Nel giudizio tributario, che è parimenti a quello amministrativo un giudizio di natura “impugnatoria”, la Corte di Cassazione, sez. tributaria, ha di recente ribadito che «sussiste l'inammissibilità della proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d'imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, che ha natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l'atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall' articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria» (v. Cass. sez. tributaria, 29.04.2025, n. 11230).
3.2.- Trasponendo le superiori coordinate nel presente giudizio, è evidente che i due ricorrenti siano titolari di rapporti giuridici d'imposta diversi, perché l'immobile di cui al foglio dati è di proprietà della sola sig.ra Ricorrente_1, ed infatti tale immobile non è citato nell'avviso di accertamento IMU n. 2807 del 17/04/2024, intestato e notificato al sig. Nominativo_1.
Per l'effetto, anche le due censure formulate non sono comuni ad entrambe le posizioni dei ricorrenti, perché solo la prima (“Presenza di causa di esenzione IMU ex art. 3, co. 3 del D.M. n. 28 del 1998, in quanto riferita al fabbricato in corso di costruzione”, in catasto foglio dati ) è comune ad entrambi i soggetti, ma non la seconda (“Errata qualificazione dell'immobile, che riguarda il solo immobile in catasto al foglio 34, part. n. 264, sub 2, cat. D10”) che è, invece, esclusiva alla sig.ra Ricorrente_1.
Scaturisce, quindi, che nel caso in disamina difetta l'identicità delle questioni comuni, che infatti sono diverse non solo in diritto ma anche in fatto, ma difetta anche il presupposto dell'identicità del “fatto storico” da cui
è scaturita l'impugnazione (collettiva e cumulativa), caratterizzata dalla virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria;
cioè, difetta l'identicità delle situazioni sostanziali e processuali, ovvero l'identicità delle domande giudiziali sia nell'oggetto sia negli atti impugnati che non esibiscono il medesimo contenuto e gli stessi motivi.
3.3.- Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e possono essere assorbite tutte le eccezioni afferenti lo ius postulandi in capo ai ricorrenti rilevate con l'atto di costituzione in giudizio del Comune impositore.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 1, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente nella misura di euro 278,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del dott. Difensore_3 e dott.ssa Difensore_2.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì