Articolo 3 della Legge 29 luglio 1981, n. 405
Articolo 2
Versione
16 agosto 1981
Art. 3.
All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni 1980 e 1981 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui ai capitoli 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 16 agosto 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente