Art. 3.
All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni 1980 e 1981 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui ai capitoli 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni 1980 e 1981 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui ai capitoli 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.