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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 704/2024 del ruolo generale, promossa da
in persona del Presidente pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Boskowitz in forza di procura speciale in calce all'atto di appello APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Rusconi e Francesco Rusconi in CP_1 forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante: riformare la sentenza n. 709/2024 emessa dal tribunale di Firenze e pubblicata l'8 luglio 2024, e per gli effetti,
- in via principale, rigettare la domanda avversaria di accertamento del diritto alla rivalutazione dei redditi personali dell'avv. per la determinazione del CP_1 trattamento pensionistico di vecchiaia, a partire dal 1980 sulla base della svalutazione del 21,10% verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/1981, del 16,30% per il periodo 1981/1982 e del 15% per il periodo 1982/1983, e secondo i successivi indici Istat fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia, e rigettare la relativa domanda di condanna della al pagamento degli importi conseguenti nonché Parte_1 degli arretrati, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, e per gli effetti, condannare l'avv. alla restituzione in favore della dell'0intera CP_1 Parte_1 somma a lui quest'ultima corrisposta in esecuzione della sentenza n. 709/2024 del Tribunale di Firenze;
- in via riconvenzionale subordinata, nel denegato caso di conferma della pronuncia del Tribunale di Firenze in merito all'accoglimento della domanda dell'avv. in CP_1 relazione alla rideterminazione della rivalutazione dei redditi con le modalità e la decorrenza da questi indicarti nel ricorso, accertare e dichiarare che essendo da considerarsi inefficaci ai fini pensionistici gli anni non coperti da integrale contribuzione, sussiste un indebito pensionistico in capo al ricorrente per tali anni, e per gli effetti condannare l'avv. CP_1
al pagamento in favore della dell'indebito pensionistici percepito;
[...] Parte_1
- in via riconvenzionale in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che, essendo l'eventuale maggior contribuzione prescritta, l'emolumento pensionistico corrisposto all'avv. gustavo deve rimanere invariato, dovendosi prendere in considerazione i soli redditi CP_1 sui quali i contributi sono stati effettivamente corrisposti per le ragioni di cui in narrativa (sub b). In ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'appello proposto dalla o, in Parte_1 ipotesi, ridimensionare il conteggio di causa in conformità ai criteri riassunti nei punti 3.2 e 3.4 di quest'atto, con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
L'avv. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Firenze la CP_1 [...]
esponendo di essere andato in pensione di Controparte_2 vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2013. Ha lamentato che la sua pensione (calcolata col metodo “retributivo”) è stata determinata dall'ente previdenziale in misura inferiore a quella dovuta, non essendo stata aggiornato il reddito annuale rilevante, né il tetto massimo dello stesso, né gli scaglioni delle medie di reddito cui applicare le percentuali di rendimento in base all'indice Istat di variazione dei prezzi per i periodi 1979/1980, 1980/1981 e 1981/1982; tale rivalutazione è ripresa solo a partire dalla variazione dei prezzi per gli anni 1982/1983.
Ciò, secondo il ricorrente, in violazione degli artt. 15 e 16 della legge 576/1980, ed anche in violazione dell'art. 27, applicabile a coloro che, come , versavano i contributi alla CP_1 già prima dell'entrata in vigore della legge. Ha evidenziato, producendo un apposito Pt_1 conteggio, che tale omessa rivalutazione ha comportato complessivamente una differenza, rispetto alla giusta liquidazione, di euro 23.376,71, limitatamente ai ratei non prescritti.
Ha concluso chiedendo la condanna della al pagamento di tali differenze, oltre Pt_1 all'adeguamento periodico del rateo ex art. 16 comma 1 lege 576/1980.
Costituitasi, la si è opposta alla pretesa del ricorrente ribadendo la Parte_1 legittimità del proprio operato, basato sull'ultimo comma dell'art. 26 della legge 576/1980, secondo cui ” Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo [cioè sino al 1° gennaio 1982] le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975 n. 319”. La ha quindi operato la prima Pt_1 rivalutazione dei redditi “pensionabili” applicando l'indice Istat di variazione dei prezzi
1980/1981, rilevata dall'Istat nel corso del 1982, con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Del resto, anche l'art. 27 stabilisce all'ultimo comma che “Per la prima applicazione dell'art. 16
[della legge stessa] si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”, cioè l'indice Istat del 1980”. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 15 comma II la ha redatto l'apposita tabella di rivalutazione adottata poi dal Pt_1
Ministero del lavoro e dal ministero della giustizia con decreto del 30 settembre 1982, ai sensi del quale, appunto, è stato rivalutato il limite del reddito “pensionabile”, e del contributo soggettivo, a partire dal 1° gennaio 1983. La variazione dei prezzi del 1980 sull'anno 1979 non poteva essere presa in considerazione, ha sostenuto la perché era stata già Pt_1 utilizzata per la rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente all'entrata in vigore della legge 576/1980.
Ha peraltro evidenziato che la rivalutazione richiesta dal ricorrente non troverebbe corrispondenza in una contribuzione adeguata, corrispondenza che invece è obbligatoria, dato che l' indice Istat di rivalutazione dei redditi annuali pensionabili è il medesimo previsto dall'art. 16 per la rivalutazione del contributo soggettivo, in modo che ci sia equilibro nella gestione.
Insomma, l'aumento della pensione rivendicato da , determinando un aumento CP_1 del tetto di reddito considerabile, porterebbe ad un aumento del contributo soggettivo, che si calcola in percentuale su di esso;
sicchè egli si troverebbe a dover integrare la contribuzione, limitatamente però a quella non ancora prescritta, stante il divieto generale di pagare – e di incassare – i contributi prescritti. Per gli anni per i quali la prescrizione è ormai compiuta, resterebbe comunque una scopertura contributiva che, ai sensi del
“Regolamento sulla rendita vitalizia” adottato dalla nel 2006, comporterebbe Pt_1
l'inefficacia degli anni di pensione percepiti, nel senso che non concorrerebbero a formare l'anzianità contributiva, con la conseguenza che avrebbe percepito una pensione più CP_1 elevata del dovuto;
sicchè, in via riconvenzionale subordinata, la ha chiesto Pt_1 condannarsi l'avv. a restituire la parte di pensione percepita indebitamente. In CP_1 alternativa, ed in ulteriore subordine, la ha chiesto dichiararsi che la pensione Pt_1 dovrebbe comunque rimanere dello stesso importo liquidatogli.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza dell'8 luglio 2024 n. 709, il Tribunale ha accolto il ricorso dell'avv.
, condannando la a pagargli le differenze pensionistiche domandate. Il giudice CP_1 Pt_1 si è posto in continuità con il precedente orientamento di questa Corte d'Appello, secondo cui per gli iscritti alla da epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 576/1980, Pt_1 vige l'art. 27 ultimo comma della stessa, sopra riportato, e quindi si deve rivalutare il reddito del 1980 in base all' “indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”, ossia l'indice Istat del 1980; secondo il giudice, invece, l'art. 26 penultimo comma non riguarda la materia della rivalutazione dei redditi annui, né del tetto massimo, ma solo la decorrenza della rivalutazione delle pensioni, una volta costituite.
Il giudice inoltre ha rigettato le domanda riconvenzionali subordinate, sull'assunto che l'eventuale scopertura contributiva verificatasi in conseguenza della rivalutazione dei redditi pensionabili anche per il periodo 1980/1982 non costituisce inadempimento contributivo, ma deriva da un errore della che non può andare a discapito del pensionato. Pt_1
Contro la sentenza propone appello la Cassa Forense. L'avv. ritualmene CP_1 costituito ne chiede il rigetto.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello, la si duole dell'interpretazione adottata dal Pt_1
Tribunale sulla decorrenza della prima rivalutazione da operare, una volta entrata in vigore la legge n. 576/1980, sui redditi annui pensionabili, decorrenza che secondo l'ente va fissata al 1° gennaio 1983, utilizzando l'indice Istat pubblicato nel 1982 relativo all'aumento dei prezzi verificatosi tra il 1980 ed il 1981; e ciò in base al combinato disposto dell'art. 16, dell'art. 26 ultimo comma e dell'art. 27 ultimo comma. Sostiene che, secondo l'interpretazione del Tribunale, la avrebbe dovuto, incongruamente, procedere alla Pt_1 prima rivalutazione dei redditi, come anche del “tetto” di reddito e degli scaglioni, nello stesso anno in cui per la prima volta il tetto veniva istituito, con l'art. 2 legge 576/1980: ma in tal caso, il legislatore lo avrebbe indicato già rivalutato.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia trascurato che l'accoglimento della domanda di comporta una parziale scopertura contributiva per CP_1 tutti gli anni a partire dal 1980. Infatti, il “tetto” di reddito pensionabile previsto dall'art. 2 comma 2 della legge si rivaluta insieme al tetto di reddito entro cui si paga il contributo soggettivo;
rivalutando il primo, aumenta anche il secondo, quindi aumenta la contribuzione.
Nel caso in esame, il conseguente debito contributivo di si è interamente prescritto. CP_1
Perciò gli anni in cui si verifica la scopertura contributiva dovrebbero essere ritenuti inefficaci, ai fini della anzianità contributiva;
ed in alternativa, a volerli ritenere efficaci, comunque la sua pensione resterebbe dello stesso importo liquidatogli dalla Pt_1 Con il terzo motivo, l'appellante denuncia che il Tribunale ha considerato non contestato il conteggio prodotto da mentre in realtà era stato criticato nel merito dalla CP_1
Pt_1
L'appello è fondato in parte.
Deve rigettarsi il primo motivo.
La pensione di vecchiaia, nell'ordinamento della previdenza forense, è calcolata, sulla base dell'art. 2 della L. 576/1980 e del regolamento della in una percentuale Pt_1 del reddito annuo medio dei dieci redditi migliori prodotti dal professionista nei quindici anni precedenti alla maturazione del diritto a pensione;
se tale media supera un determinato limite, però, la percentuale diminuisce progressivamente secondo un sistema di scaglioni.
Limite che è peraltro quello, ai sensi dell'art. 10 lett. a) entro il quale l'avvocato paga ogni anno il contributo soggettivo nella percentuale del dieci per cento;
se il reddito annuo supera quel limite, la percentuale scende al tre per cento.
Orbene, è chiaro che i redditi annui da prendere in considerazione ai fini pensionistici devono essere rivalutati, dato che il loro valore nominale è destinato inevitabilmente a diminuire nel tempo. Sicchè l'art. 2 citato dispone poi che “i redditi annuali dichiarati, escluso
l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge”.
L'art. 15 (“Rivalutazione dei redditi”) prevede appunto che “Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni (…), nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 Pt_1 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. (…)”.
A sua volta, l'art. 16 (“Rivalutazione delle pensioni e dei contributi”) si occupa, al primo comma, della rivalutazione delle pensioni già in godimento (“Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei Pt_1 prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero Pt_1 di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.”)
La norma passa poi ad occuparsi della rivalutazione del suddetto tetto alla media dei redditi, nonché degli scaglioni di reddito eccedenti che cambiano la percentuale di determinazione della pensione;
dispone altresì la rivalutazione del limite di reddito entro il quale si paga il contributo soggettivo nella misura del 10%. E sono queste, osserva la Corte, le rivalutazioni che interessano il ricorrente, perché si ripercuotono via via nel tempo fino al quindicennio rilevante per la determinazione della sua pensione (mentre la rivalutazione dei redditi pensionabili prodotti tra il 1979 ed il 1982 non ha rilievo a tal fine, appunto perché sono di molto anteriori al quindicennio). Orbene, tali rivalutazioni vengono disposte con la stessa delibera di cui ai primi tre commi, e con la stessa decorrenza (“
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi, nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10 secondo comma (…)”.
L'art. 26 disciplina poi la decorrenza delle pensioni regolate dal nuovo regime, nei seguenti termini: “1. Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore [cioè dal 1° gennaio 1982]. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente (…)”. Ed ancora: “Sino alla data in cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975 n. 319”.
Infine l'art. 27, dedicato alla “Decorrenza delle rivalutazioni” prevede che “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma sono rivalutate, ai sensi dell'art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge.
La prima tabella di cui all'art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.
Le entità dei redditi di cui agli artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10 primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”. Alla luce di questo quadro normativo, l'errore commesso dalla è di ritenere Pt_1 applicabile alla rivalutazione dei redditi nel periodo 1980/1982 l'art. 26, ed in particolare il suo penultimo comma, cioè il blocco dell'importo delle pensioni fino al 1° gennaio 1982. Ciò
è sbagliato perché tale norma non ha a che vedere con la controversia in esame, in cui, come detto sopra, non si discute della rivalutazione di una pensione già in godimento, ma della rivalutazione dei redditi conseguiti durante la vita lavorativa dell'avvocato, del tetto massimo della media di essi e degli scaglioni delle medie di reddito. Si applica invece l'art. 27 sopra citato, ed in particolare l'ultimo comma dedicato a chi, come l'odierno appellato, era già iscritto alla alla data di entrata in vigore dell'art. 576/1980: “Per la prima Pt_1 applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”, che è l'indice Istat relativo al 1980 (la legge infatti è entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta in G.U. 27 settembre
1980), cioè l'indice che misura l'aumento dei prezzi verificatosi dal 1979 al 1980.
La sostiene di aver rispettato anche l'art. 27, perché l'anno di riferimento da Pt_1 cui ha iniziato a calcolare la rivalutazione sarebbe il 1980. Ma non è così: l'art 27 ult. comma stabilisce con chiarezza che dell'anno 1980 va considerato l' “indice medio annuo” (cioè il tasso di svalutazione della moneta), non il livello dei prezzi di quell'anno. Né vale osservare che l'anno 1979 non poteva essere preso a base per la prima rivalutazione perché era stato già utilizzato per le rivalutazioni delle pensioni maturate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regime: si è già detto che non si discute qui della rivalutazione delle pensioni, ma dei redditi pensionabili e dei parametri da utilizzare per il calcolo delle pensioni.
L'opinione di questa Corte, secondo cui la rivalutazione deve essere continua anno per anno senza interruzioni, è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata. ormai affermatasi in materia. Si legga per esempio Cass. 3 settembre 2025 n. 24441, che cita diversi precedenti: “In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia (… ) in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 16 co. 1), questa Corte (Cass. 9698/10, Cass. 16585/23,
Cass. 27609/24) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell'art. 27, co. 4, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell'indice Istar registrata nell'anno precedente, ovvero nel 1979 (…)”.
Questa sentenza precisa poi che, diversamente da quanto opinato dall'appellante, non può prendersi a conferma della tesi della la sentenza a Sezioni unite n. Pt_1
7281/2004, nella parte in cui assume invece a riferimento l'indice Istat del 1981 relativo al 1980: “Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 16 co. 1, non già la rivalutazione dei redditi (art. 15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla l. n. 576/1980 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le Sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell'indice del
1981 relativo al 1980 (ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente.” Ed ancora: “Conferma della presente lettura degli artt. 15, 26 e 27 l. n. 576 80 si rinviene nel secondo comma dell'art.
27, in base al quale la prima tabella di cui all'art 15, co.
2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della entro il 31 Pt_1 maggio di ogni anno sulla base dei dati Istat - è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro quattro mesi decorrenti dal 12 ottobre 1980, ovvero entro il 12 febbraio 1981, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio Istat registrato nel 1980 sulla base del svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l'indice Istat del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno
1981, anziché già dal 12 febbraio 1981.
Nello stesso senso si veda anche Cass. 7 agosto 2025 n. 22850, Cass. 9 settembre
2025 n. 24927 e le numerose altre pronunce citate nelle note autorizzate depositate dalle parti.
E' fondato invece il secondo motivo di appello. Sempre la Corte di Cassazione, nelle suddette sentenze ha osservato che la rivalutazione dei redditi da porre a base del calcolo della pensione comporta un aumento complessivo della pensione stessa e tale aumento deve essere sorretto da un incremento della contribuzione, tanto è vero che il contributo soggettivo è una percentuale del reddito, ai sensi dell'art. 10 primo comma della legge
576/1980. invece ha versato i contributi in relazione al reddito che ha prodotto e CP_1 denunciato anno per anno, non rivalutato. Ne consegue che, affermando il diritto di CP_1 alla rivalutazione anche per il periodo 1979-1981, si verifica una parziale scopertura contributiva;
e, non operando il principio di automaticità delle prestazioni per i lavoratori autonomi, tale scopertura comporta delle conseguenze a carico del pensionato.
Queste conseguenze, ad avviso della Corte, non possono consistere nell'
“azzeramento” degli anni contributivi non coperti da contribuzione integrale, diversamente da quanto richiesto dalla cassa nella domanda riconvenzionale subordinata. Tale inefficacia non si desume, invero, dall'art. 2 della legge 576 ed in particolare dal disposto “La pensione di vecchiaia è corrisposta a color che abbiano compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno
30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione”, perché l'espressione “effettiva contribuzione” non può significare “integrale contribuzione”, come pure ha ritenuto la Corte di Cassazione in più sentenze (cfr. Cass. 15 aprile 2015 n. 7621; Cass. 21 novembre 2019 n. 30421); né può ricavarsi dall'art. 1 del “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi peri quali sia intervenuta la prescrizione”; tale disposto, che effettivamente “annulla” gli anni con scoperture contributive ai fini sia del diritto a pensione che del suo ammontare – pur applicabile astrattamente all'odierno appellato, che
è andato in pensione dopo la sua entrata in vigore – sembra doversi riferire solo agli inadempimenti retributivi veri e propri, cioè al mancato pagamento di contributi dovuti anche all'epoca, e non alle scoperture contributive risultanti dalla corretta applicazione della legge, come nel caso in esame.
E' da accogliere invece la domanda riconvenzionale formulata dalla in ulteriore Pt_1 subordine. non può più versare i contributi mancanti, perchè sono tutti prescritti, per CP_1 decorso del termine decennale – per i contributi dovuti fino al 1995 – e poi del termine quinquennale - per i contributi dovuti dall'entrata in vigore dell'art. 3 legge n. 335/1995, che ha appunto dimezzato il termine precedente fino a tutto l'anno 2012 (solo dall'anno successivo, infatti, cioè quando era ormai in pensione, l'art. 66 legge 31 dicembre CP_1
2012 n. 247 ha ripristinato il termine decennale). Pertanto, nell'impossibilità dell'integrazione dei contributi mancanti, la sua pensione resta dell'importo liquidatogli dalla per Pt_1 quanto errato.
Il terzo motivo di appello, avente ad oggetto il conteggio delle differenze sulla pensione, resta assorbito dall'accoglimento del secondo.
In definitiva, ferma restando la correttezza della sentenza impugnata sul punto del diritto di alla rivalutazione richiesta, la sentenza va tuttavia riformata accogliendo la CP_1 domanda riconvenzionale subordinata della che è appunto nel senso di dichiarare Pt_1
l'invariabilità dell'importo della pensione.
E' giustificato compensare le spese del giudizio in considerazione della soccombenza reciproca e del consolidamento solo recente dell'orientamento della Corte di Cassazione qui applicato.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, dell'8 luglio
[...]
2024 n. 709 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla in via di ulteriore subordine;
Pt_1 per l'effetto dichiara che l'importo della pensione dell'avv. deve rimanere CP_1 invariato per l'insufficienza dei contributi versati rispetto ai redditi pensionabili rivalutati anche per gli anni 1980, 1981 e 1982;
condanna l'avv. a restituire alla la somma corrispostagli in CP_1 Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Firenze, 25 novembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 704/2024 del ruolo generale, promossa da
in persona del Presidente pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Boskowitz in forza di procura speciale in calce all'atto di appello APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Rusconi e Francesco Rusconi in CP_1 forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante: riformare la sentenza n. 709/2024 emessa dal tribunale di Firenze e pubblicata l'8 luglio 2024, e per gli effetti,
- in via principale, rigettare la domanda avversaria di accertamento del diritto alla rivalutazione dei redditi personali dell'avv. per la determinazione del CP_1 trattamento pensionistico di vecchiaia, a partire dal 1980 sulla base della svalutazione del 21,10% verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/1981, del 16,30% per il periodo 1981/1982 e del 15% per il periodo 1982/1983, e secondo i successivi indici Istat fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia, e rigettare la relativa domanda di condanna della al pagamento degli importi conseguenti nonché Parte_1 degli arretrati, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, e per gli effetti, condannare l'avv. alla restituzione in favore della dell'0intera CP_1 Parte_1 somma a lui quest'ultima corrisposta in esecuzione della sentenza n. 709/2024 del Tribunale di Firenze;
- in via riconvenzionale subordinata, nel denegato caso di conferma della pronuncia del Tribunale di Firenze in merito all'accoglimento della domanda dell'avv. in CP_1 relazione alla rideterminazione della rivalutazione dei redditi con le modalità e la decorrenza da questi indicarti nel ricorso, accertare e dichiarare che essendo da considerarsi inefficaci ai fini pensionistici gli anni non coperti da integrale contribuzione, sussiste un indebito pensionistico in capo al ricorrente per tali anni, e per gli effetti condannare l'avv. CP_1
al pagamento in favore della dell'indebito pensionistici percepito;
[...] Parte_1
- in via riconvenzionale in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che, essendo l'eventuale maggior contribuzione prescritta, l'emolumento pensionistico corrisposto all'avv. gustavo deve rimanere invariato, dovendosi prendere in considerazione i soli redditi CP_1 sui quali i contributi sono stati effettivamente corrisposti per le ragioni di cui in narrativa (sub b). In ogni caso con vittoria di spese e competenze di avvocato.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'appello proposto dalla o, in Parte_1 ipotesi, ridimensionare il conteggio di causa in conformità ai criteri riassunti nei punti 3.2 e 3.4 di quest'atto, con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
L'avv. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Firenze la CP_1 [...]
esponendo di essere andato in pensione di Controparte_2 vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2013. Ha lamentato che la sua pensione (calcolata col metodo “retributivo”) è stata determinata dall'ente previdenziale in misura inferiore a quella dovuta, non essendo stata aggiornato il reddito annuale rilevante, né il tetto massimo dello stesso, né gli scaglioni delle medie di reddito cui applicare le percentuali di rendimento in base all'indice Istat di variazione dei prezzi per i periodi 1979/1980, 1980/1981 e 1981/1982; tale rivalutazione è ripresa solo a partire dalla variazione dei prezzi per gli anni 1982/1983.
Ciò, secondo il ricorrente, in violazione degli artt. 15 e 16 della legge 576/1980, ed anche in violazione dell'art. 27, applicabile a coloro che, come , versavano i contributi alla CP_1 già prima dell'entrata in vigore della legge. Ha evidenziato, producendo un apposito Pt_1 conteggio, che tale omessa rivalutazione ha comportato complessivamente una differenza, rispetto alla giusta liquidazione, di euro 23.376,71, limitatamente ai ratei non prescritti.
Ha concluso chiedendo la condanna della al pagamento di tali differenze, oltre Pt_1 all'adeguamento periodico del rateo ex art. 16 comma 1 lege 576/1980.
Costituitasi, la si è opposta alla pretesa del ricorrente ribadendo la Parte_1 legittimità del proprio operato, basato sull'ultimo comma dell'art. 26 della legge 576/1980, secondo cui ” Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo [cioè sino al 1° gennaio 1982] le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975 n. 319”. La ha quindi operato la prima Pt_1 rivalutazione dei redditi “pensionabili” applicando l'indice Istat di variazione dei prezzi
1980/1981, rilevata dall'Istat nel corso del 1982, con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Del resto, anche l'art. 27 stabilisce all'ultimo comma che “Per la prima applicazione dell'art. 16
[della legge stessa] si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”, cioè l'indice Istat del 1980”. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 15 comma II la ha redatto l'apposita tabella di rivalutazione adottata poi dal Pt_1
Ministero del lavoro e dal ministero della giustizia con decreto del 30 settembre 1982, ai sensi del quale, appunto, è stato rivalutato il limite del reddito “pensionabile”, e del contributo soggettivo, a partire dal 1° gennaio 1983. La variazione dei prezzi del 1980 sull'anno 1979 non poteva essere presa in considerazione, ha sostenuto la perché era stata già Pt_1 utilizzata per la rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente all'entrata in vigore della legge 576/1980.
Ha peraltro evidenziato che la rivalutazione richiesta dal ricorrente non troverebbe corrispondenza in una contribuzione adeguata, corrispondenza che invece è obbligatoria, dato che l' indice Istat di rivalutazione dei redditi annuali pensionabili è il medesimo previsto dall'art. 16 per la rivalutazione del contributo soggettivo, in modo che ci sia equilibro nella gestione.
Insomma, l'aumento della pensione rivendicato da , determinando un aumento CP_1 del tetto di reddito considerabile, porterebbe ad un aumento del contributo soggettivo, che si calcola in percentuale su di esso;
sicchè egli si troverebbe a dover integrare la contribuzione, limitatamente però a quella non ancora prescritta, stante il divieto generale di pagare – e di incassare – i contributi prescritti. Per gli anni per i quali la prescrizione è ormai compiuta, resterebbe comunque una scopertura contributiva che, ai sensi del
“Regolamento sulla rendita vitalizia” adottato dalla nel 2006, comporterebbe Pt_1
l'inefficacia degli anni di pensione percepiti, nel senso che non concorrerebbero a formare l'anzianità contributiva, con la conseguenza che avrebbe percepito una pensione più CP_1 elevata del dovuto;
sicchè, in via riconvenzionale subordinata, la ha chiesto Pt_1 condannarsi l'avv. a restituire la parte di pensione percepita indebitamente. In CP_1 alternativa, ed in ulteriore subordine, la ha chiesto dichiararsi che la pensione Pt_1 dovrebbe comunque rimanere dello stesso importo liquidatogli.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza dell'8 luglio 2024 n. 709, il Tribunale ha accolto il ricorso dell'avv.
, condannando la a pagargli le differenze pensionistiche domandate. Il giudice CP_1 Pt_1 si è posto in continuità con il precedente orientamento di questa Corte d'Appello, secondo cui per gli iscritti alla da epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 576/1980, Pt_1 vige l'art. 27 ultimo comma della stessa, sopra riportato, e quindi si deve rivalutare il reddito del 1980 in base all' “indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”, ossia l'indice Istat del 1980; secondo il giudice, invece, l'art. 26 penultimo comma non riguarda la materia della rivalutazione dei redditi annui, né del tetto massimo, ma solo la decorrenza della rivalutazione delle pensioni, una volta costituite.
Il giudice inoltre ha rigettato le domanda riconvenzionali subordinate, sull'assunto che l'eventuale scopertura contributiva verificatasi in conseguenza della rivalutazione dei redditi pensionabili anche per il periodo 1980/1982 non costituisce inadempimento contributivo, ma deriva da un errore della che non può andare a discapito del pensionato. Pt_1
Contro la sentenza propone appello la Cassa Forense. L'avv. ritualmene CP_1 costituito ne chiede il rigetto.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello, la si duole dell'interpretazione adottata dal Pt_1
Tribunale sulla decorrenza della prima rivalutazione da operare, una volta entrata in vigore la legge n. 576/1980, sui redditi annui pensionabili, decorrenza che secondo l'ente va fissata al 1° gennaio 1983, utilizzando l'indice Istat pubblicato nel 1982 relativo all'aumento dei prezzi verificatosi tra il 1980 ed il 1981; e ciò in base al combinato disposto dell'art. 16, dell'art. 26 ultimo comma e dell'art. 27 ultimo comma. Sostiene che, secondo l'interpretazione del Tribunale, la avrebbe dovuto, incongruamente, procedere alla Pt_1 prima rivalutazione dei redditi, come anche del “tetto” di reddito e degli scaglioni, nello stesso anno in cui per la prima volta il tetto veniva istituito, con l'art. 2 legge 576/1980: ma in tal caso, il legislatore lo avrebbe indicato già rivalutato.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia trascurato che l'accoglimento della domanda di comporta una parziale scopertura contributiva per CP_1 tutti gli anni a partire dal 1980. Infatti, il “tetto” di reddito pensionabile previsto dall'art. 2 comma 2 della legge si rivaluta insieme al tetto di reddito entro cui si paga il contributo soggettivo;
rivalutando il primo, aumenta anche il secondo, quindi aumenta la contribuzione.
Nel caso in esame, il conseguente debito contributivo di si è interamente prescritto. CP_1
Perciò gli anni in cui si verifica la scopertura contributiva dovrebbero essere ritenuti inefficaci, ai fini della anzianità contributiva;
ed in alternativa, a volerli ritenere efficaci, comunque la sua pensione resterebbe dello stesso importo liquidatogli dalla Pt_1 Con il terzo motivo, l'appellante denuncia che il Tribunale ha considerato non contestato il conteggio prodotto da mentre in realtà era stato criticato nel merito dalla CP_1
Pt_1
L'appello è fondato in parte.
Deve rigettarsi il primo motivo.
La pensione di vecchiaia, nell'ordinamento della previdenza forense, è calcolata, sulla base dell'art. 2 della L. 576/1980 e del regolamento della in una percentuale Pt_1 del reddito annuo medio dei dieci redditi migliori prodotti dal professionista nei quindici anni precedenti alla maturazione del diritto a pensione;
se tale media supera un determinato limite, però, la percentuale diminuisce progressivamente secondo un sistema di scaglioni.
Limite che è peraltro quello, ai sensi dell'art. 10 lett. a) entro il quale l'avvocato paga ogni anno il contributo soggettivo nella percentuale del dieci per cento;
se il reddito annuo supera quel limite, la percentuale scende al tre per cento.
Orbene, è chiaro che i redditi annui da prendere in considerazione ai fini pensionistici devono essere rivalutati, dato che il loro valore nominale è destinato inevitabilmente a diminuire nel tempo. Sicchè l'art. 2 citato dispone poi che “i redditi annuali dichiarati, escluso
l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge”.
L'art. 15 (“Rivalutazione dei redditi”) prevede appunto che “Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni (…), nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 Pt_1 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. (…)”.
A sua volta, l'art. 16 (“Rivalutazione delle pensioni e dei contributi”) si occupa, al primo comma, della rivalutazione delle pensioni già in godimento (“Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei Pt_1 prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero Pt_1 di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.”)
La norma passa poi ad occuparsi della rivalutazione del suddetto tetto alla media dei redditi, nonché degli scaglioni di reddito eccedenti che cambiano la percentuale di determinazione della pensione;
dispone altresì la rivalutazione del limite di reddito entro il quale si paga il contributo soggettivo nella misura del 10%. E sono queste, osserva la Corte, le rivalutazioni che interessano il ricorrente, perché si ripercuotono via via nel tempo fino al quindicennio rilevante per la determinazione della sua pensione (mentre la rivalutazione dei redditi pensionabili prodotti tra il 1979 ed il 1982 non ha rilievo a tal fine, appunto perché sono di molto anteriori al quindicennio). Orbene, tali rivalutazioni vengono disposte con la stessa delibera di cui ai primi tre commi, e con la stessa decorrenza (“
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi, nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10 secondo comma (…)”.
L'art. 26 disciplina poi la decorrenza delle pensioni regolate dal nuovo regime, nei seguenti termini: “1. Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore [cioè dal 1° gennaio 1982]. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente (…)”. Ed ancora: “Sino alla data in cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975 n. 319”.
Infine l'art. 27, dedicato alla “Decorrenza delle rivalutazioni” prevede che “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma sono rivalutate, ai sensi dell'art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge.
La prima tabella di cui all'art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.
Le entità dei redditi di cui agli artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10 primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”. Alla luce di questo quadro normativo, l'errore commesso dalla è di ritenere Pt_1 applicabile alla rivalutazione dei redditi nel periodo 1980/1982 l'art. 26, ed in particolare il suo penultimo comma, cioè il blocco dell'importo delle pensioni fino al 1° gennaio 1982. Ciò
è sbagliato perché tale norma non ha a che vedere con la controversia in esame, in cui, come detto sopra, non si discute della rivalutazione di una pensione già in godimento, ma della rivalutazione dei redditi conseguiti durante la vita lavorativa dell'avvocato, del tetto massimo della media di essi e degli scaglioni delle medie di reddito. Si applica invece l'art. 27 sopra citato, ed in particolare l'ultimo comma dedicato a chi, come l'odierno appellato, era già iscritto alla alla data di entrata in vigore dell'art. 576/1980: “Per la prima Pt_1 applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”, che è l'indice Istat relativo al 1980 (la legge infatti è entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta in G.U. 27 settembre
1980), cioè l'indice che misura l'aumento dei prezzi verificatosi dal 1979 al 1980.
La sostiene di aver rispettato anche l'art. 27, perché l'anno di riferimento da Pt_1 cui ha iniziato a calcolare la rivalutazione sarebbe il 1980. Ma non è così: l'art 27 ult. comma stabilisce con chiarezza che dell'anno 1980 va considerato l' “indice medio annuo” (cioè il tasso di svalutazione della moneta), non il livello dei prezzi di quell'anno. Né vale osservare che l'anno 1979 non poteva essere preso a base per la prima rivalutazione perché era stato già utilizzato per le rivalutazioni delle pensioni maturate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regime: si è già detto che non si discute qui della rivalutazione delle pensioni, ma dei redditi pensionabili e dei parametri da utilizzare per il calcolo delle pensioni.
L'opinione di questa Corte, secondo cui la rivalutazione deve essere continua anno per anno senza interruzioni, è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata. ormai affermatasi in materia. Si legga per esempio Cass. 3 settembre 2025 n. 24441, che cita diversi precedenti: “In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia (… ) in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 16 co. 1), questa Corte (Cass. 9698/10, Cass. 16585/23,
Cass. 27609/24) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell'art. 27, co. 4, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell'indice Istar registrata nell'anno precedente, ovvero nel 1979 (…)”.
Questa sentenza precisa poi che, diversamente da quanto opinato dall'appellante, non può prendersi a conferma della tesi della la sentenza a Sezioni unite n. Pt_1
7281/2004, nella parte in cui assume invece a riferimento l'indice Istat del 1981 relativo al 1980: “Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 16 co. 1, non già la rivalutazione dei redditi (art. 15), su cui calcolare l'ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla l. n. 576/1980 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le Sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell'indice del
1981 relativo al 1980 (ovvero dell'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell'indice precedente all'anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell'anno ancora precedente.” Ed ancora: “Conferma della presente lettura degli artt. 15, 26 e 27 l. n. 576 80 si rinviene nel secondo comma dell'art.
27, in base al quale la prima tabella di cui all'art 15, co.
2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della entro il 31 Pt_1 maggio di ogni anno sulla base dei dati Istat - è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro quattro mesi decorrenti dal 12 ottobre 1980, ovvero entro il 12 febbraio 1981, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio Istat registrato nel 1980 sulla base del svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l'indice Istat del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno
1981, anziché già dal 12 febbraio 1981.
Nello stesso senso si veda anche Cass. 7 agosto 2025 n. 22850, Cass. 9 settembre
2025 n. 24927 e le numerose altre pronunce citate nelle note autorizzate depositate dalle parti.
E' fondato invece il secondo motivo di appello. Sempre la Corte di Cassazione, nelle suddette sentenze ha osservato che la rivalutazione dei redditi da porre a base del calcolo della pensione comporta un aumento complessivo della pensione stessa e tale aumento deve essere sorretto da un incremento della contribuzione, tanto è vero che il contributo soggettivo è una percentuale del reddito, ai sensi dell'art. 10 primo comma della legge
576/1980. invece ha versato i contributi in relazione al reddito che ha prodotto e CP_1 denunciato anno per anno, non rivalutato. Ne consegue che, affermando il diritto di CP_1 alla rivalutazione anche per il periodo 1979-1981, si verifica una parziale scopertura contributiva;
e, non operando il principio di automaticità delle prestazioni per i lavoratori autonomi, tale scopertura comporta delle conseguenze a carico del pensionato.
Queste conseguenze, ad avviso della Corte, non possono consistere nell'
“azzeramento” degli anni contributivi non coperti da contribuzione integrale, diversamente da quanto richiesto dalla cassa nella domanda riconvenzionale subordinata. Tale inefficacia non si desume, invero, dall'art. 2 della legge 576 ed in particolare dal disposto “La pensione di vecchiaia è corrisposta a color che abbiano compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno
30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione”, perché l'espressione “effettiva contribuzione” non può significare “integrale contribuzione”, come pure ha ritenuto la Corte di Cassazione in più sentenze (cfr. Cass. 15 aprile 2015 n. 7621; Cass. 21 novembre 2019 n. 30421); né può ricavarsi dall'art. 1 del “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi peri quali sia intervenuta la prescrizione”; tale disposto, che effettivamente “annulla” gli anni con scoperture contributive ai fini sia del diritto a pensione che del suo ammontare – pur applicabile astrattamente all'odierno appellato, che
è andato in pensione dopo la sua entrata in vigore – sembra doversi riferire solo agli inadempimenti retributivi veri e propri, cioè al mancato pagamento di contributi dovuti anche all'epoca, e non alle scoperture contributive risultanti dalla corretta applicazione della legge, come nel caso in esame.
E' da accogliere invece la domanda riconvenzionale formulata dalla in ulteriore Pt_1 subordine. non può più versare i contributi mancanti, perchè sono tutti prescritti, per CP_1 decorso del termine decennale – per i contributi dovuti fino al 1995 – e poi del termine quinquennale - per i contributi dovuti dall'entrata in vigore dell'art. 3 legge n. 335/1995, che ha appunto dimezzato il termine precedente fino a tutto l'anno 2012 (solo dall'anno successivo, infatti, cioè quando era ormai in pensione, l'art. 66 legge 31 dicembre CP_1
2012 n. 247 ha ripristinato il termine decennale). Pertanto, nell'impossibilità dell'integrazione dei contributi mancanti, la sua pensione resta dell'importo liquidatogli dalla per Pt_1 quanto errato.
Il terzo motivo di appello, avente ad oggetto il conteggio delle differenze sulla pensione, resta assorbito dall'accoglimento del secondo.
In definitiva, ferma restando la correttezza della sentenza impugnata sul punto del diritto di alla rivalutazione richiesta, la sentenza va tuttavia riformata accogliendo la CP_1 domanda riconvenzionale subordinata della che è appunto nel senso di dichiarare Pt_1
l'invariabilità dell'importo della pensione.
E' giustificato compensare le spese del giudizio in considerazione della soccombenza reciproca e del consolidamento solo recente dell'orientamento della Corte di Cassazione qui applicato.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, dell'8 luglio
[...]
2024 n. 709 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla in via di ulteriore subordine;
Pt_1 per l'effetto dichiara che l'importo della pensione dell'avv. deve rimanere CP_1 invariato per l'insufficienza dei contributi versati rispetto ai redditi pensionabili rivalutati anche per gli anni 1980, 1981 e 1982;
condanna l'avv. a restituire alla la somma corrispostagli in CP_1 Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Firenze, 25 novembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait