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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9241 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 53270 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE BE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 53270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 26 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf e (cf , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma, via Lattanzio n 27 presso lo studio dell'avv. Stefano
Cruciani che li rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita in calce allatto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ), nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1 P.IVA_1
garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49 presso lo studio dell'avv. Sveva
IN che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti conferita per atto di notaio in Treviso in data 16 gennaio 2015, rep. 186905 racc. Persona_1
30367 in atti. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA
E
(cf ) in persona del legae rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Marco Fulvio Nobiliore n. 50 presso lo studio degli avv. Catia Tamagninoi e Cinzia Tamagnini che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti su foglim allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
E
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori avevano convenuto in giudizio innanzi al
Giudice di pace di Roma la società nella qualità di Impresa designata Controparte_1
dal Fondo d garanzia per le vittime della strada, la società la società CP_5 [...]
e rispettivamente designata e società che CP_6 Controparte_7 CP_8
gestiva il Fondo di garanzia per le vittime della strada, società proprietaria del veicoloVE
Targato DT814PY e conducente del veicolo stesso al fine di veder accertare la responsabilità del conducente di detto veicolo nella causazione dell'incidente avvenuto il giorno 3 giugno 2015 e per sentirli condannare al risarcimento dei danni rispettivamente subiti.
A fondamento della domanda hanno dedotto che il 3 giugno 2015, verso le ore 8,35
era alla guida del veicolo NAt Megane targato CK322DN di proprietà del Parte_3
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BE AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
marito che si trovava ferma all'altezza del semaforo posto all'intersezione Parte_4
tra via di Castel Fusano e la vua del Mare quando appena scattato il verde detto veicolo era stato urtato sulla fiancata laterale sinistra dal Veioclo VE dei convenutoiche si era immesso sulla strada senza rispettare il segnale di dare la precedenza esistente alla confluenza della strada percorsa con via di Castel Fusano.
Era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto il rapporto sull'incidente nel quale il veicolo aveva riportato danni quantificato in euro 1.050 come da preventivo oltre aql danno da fermo tecnico per la riparazione del veicolo. Inoltre la attrice aveva subito lesioni per le quali il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio aveva posto una prognosi di giorni 10.
Poiché era risultato che il veicolo non era coperto da assicurazione ial momento della verificazione del sinistro essendo scaduto il periodo di proroga il 30 maggio 2025 ed il premio risultava essere stato pagato solo il 3 giugno 2025 dopo la verificazione del sinistro,
avevano inviato la richiesta di risarcimento del danna alla società nella Controparte_1
qualità di Impresa designata ed alla società che gestiva il Fondo di garanzia per le CP_3
vittime della strada senza tuttavia ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto.
Avevano introdotto il giudizio per ottenere il risarcimento ritenuto dovut,o richiedendo anche il danno costituito dalle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute.
Si era costituita la società eccependo la improcedibilità del giudizio per Controparte_1
non essere stata inviata la richiesta di risarcimento del danno anche alla società . Pt_5
Nel merito ha contestato la prova delle modalità di verificazione del sinistro e dei danni dei quali era stato richiesto il risarcimento. Ha contestato in particolare la esistenza di un danno biologico sulla base di quanto diagnosticato al Pronto Soccorso ove la attrice si era recata dopo il sinistro tenuto conto della inesistenza di un supporto diagnostico,
Aveva contestato la risarcibilità del danno da fermo tecnico non avendo parte attrice dimostrato la necessita dell'utilizzo del veicolo durante tale periodo o il costo sostenuto per
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sopperire a tale esigenza né ha provato i costi fissi sostenuti derante il periodo nel quale il veicolo non era utilizzabile.
Si era costituita la società evidenziando come il proprio veicolo Controparte_9
VE fosse stato oggetto di un contratto di locazione finanziaria ad opera della
[...]
che era l'utilizzatore del veicolo per il periodo concordato con facoltà di Controparte_2
riscatto dello stesso alla fine del periodo e che il veicolo in questione era stato acquistato su richiesta di tale società che aveva sottoscritto il contratto di leasing traslativo.
Aveva dedotto, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva dovendo considerarsi responsabile della circolazione del veicolo la società che aveva Controparte_2
stipulato il contratto di leasing in relazione al veicolo.
Integrato il contraddittorio con la società la stessa si è costituita Controparte_2
in giudizio confermando il contratto di leasing e la circostanza che per un disguido il veicolo era rimasto alcuni giorni privo di assicurazione, proprio quando si era verificato il sinistro e che alla scadenza del contatto di leasing aveva acquistato il veicolo in questione ed eccependo la prescrizione, avendo ricevuto la richiesta di risarcimento del danno solo decorsi cinque anni dal sinistro.
Nel merito ha dedotto la mancata prova delle modalità di verificazione del sinistro e della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo VE nella causazione del sinistro.
Aveva contestato il danno riportato dal veicolo deducendo che il preventivo non costituiva prova del costo della riparazione e la richiesta del risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo incidentato, delle spese stragiudiziali sostenute e la esistenza di un danno biologico da risarcire. Aveva ritenuto sussistere la responsabilità solidale anche della società che aveva concesso il veicolo in leasing.
Non si erano costituiti la e venendo dichiarati contumaci. CP_3 Controparte_4
, ù
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Il giudice di pace alla prima udienza in cui parte attrice aveva ribadito di aver depositato il documento comprovante la avvenuta richiesta del risarcimento del danno inviata e ricevua anche dalla ha dichiarato la contumacia della e dopo aver espletato la CP_3 CP_3
istruttoria a seguito della integrazione del contraddittorio, a seguito della quale parte attrice aveva rinunziato alla domanda proposta nei confrotni della società con CP_10
accettazione della rinunzia da parte della stessa, il giudice disponeva la estromissione dal giudizio di tale società senza adottare il necessario provvedimento decisorio, escusso un teste, il giudice di pace di Roma ha pronunziato la sentenza 1126/2022 con la quale ha dichiarato improcedibile la domanda in quanto l'attore, a differenza di quanto affermato alla prima udienza, non avrebbe fornito la prova della spedizione della raccomandata di richiesta del risarcimento del danno anche alla CP_3
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli attori lamentando la erroneità della decisione del giudice di primo grado che non aveva tenuto conto che in atti era presenta la prova della avvenuta trasmissione e consegna a mezzo pec in data 5 aprile 2017 della richiesta di risarcimento del danno alla CP_3
Nel merito ha riproposto le domande sulle quali il giudice di primo grado non si era pronunziato.
Si è costituita la società nella qualità di impresa designata deducnedo Controparte_1
come in atti non vi fosse la prova della presenza della pec indicata da parte attrice.
Nel merito ha riproposto le difese già svolte nel giudizio di primo grado in relazione alla domanda degli attori.
Si è costituita la società .ribadendo le proprie deduzioni Controparte_2
introdotte nel giudizio di primo grado in relazione alla avvenuta prescrizioen del credito,,
sulla indeterminatezza della modalità di svolgimento del sinistro, la mancata indicazione dei danni riportati dal veicolo degli attori e la responsabilità della società proprietaria del veicolo
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estriomessa dal giudizio di primo grado. Ha dedotto la incapacità a testimoniare del teste escusso ai sensi dell'articolo 246 cpc in quanto trasportato e non avesse riportato lesioni nell'incidente, benchè non avesse dedotto la nullità della della ordinanza ammissiva al termine della depositzione del teste e non avesse reiterato tale questione nelle conclusioni precisate, ed ha contestato i danni dei quali veniva richiesto il risarcimento.
Non si sono costituiti la e venendo dichiarati contumaci. CP_3 Controparte_4
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 26 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Nel fascicolo di primo grado dell'attore, che reca un indice timbrato dall'Ufficio del giudice di pace in 18 dicembre 2018, risulta indicata la presenza della documentazione relativa all'invio della richiesta alla Impresa designata e detto documento risulta indirizzato alla
Imprsa designata, alla consap alla società datrice di leasing ed alla società utilizzatrice del veicolo in leasing con allegata la prova della avvenuta consegna a mezzo pec nei confronti della impresa designata, e della in data 5 aprile 2017. CP_3
In fatto che detta documentazione fosse presente nel fascioclo di parte attrice trova lteriore riscontro nel fatto che in presenza della specifica contestazione ribadita nella udienza di comparizione il giudice di pace aveva dichiarato la contumacia della CP_3
D'altra parte il giudice di pace nella sentenza ha indicato di essere giunto alla conclusione della improcedibilità in quanto non vi era in atti la prova della spedizione della raccomandata della prova che non poteva trovare non essendo stata spedita una CP_3
raccomandata postale ma una pec avente la identica efficacia.
Di conseguenza la decisione del giudice di primo grado appare visziata da un errore di fatto e deve essere annullata.
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Di conseguenza devono essere esaminati gli elementi disponibili acquisiti nel giudizio di primo grado al fine della decisione nel merito della domanda attrice.
L'incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto circa venti minuti dopo la verificazione dell'incidente avvenuto all'altezza della intersezione tra via di Castel
Fusano e la via del Mare
Al momento dell'arrivo della Polizia Municipale ha indicato che i veicoli che i veicoli erano stati spostati ma che la posizione in cui gli stessi di si trovavano alla fine dell'incidente era stata rilevata da una pattuglia già intervenuta sul posto e che aveva redatto lo schizzo allegato al verbale prima di far spostare i mezzi coinvolti nell'incidente per motivi di viabilità
In particolare il veicolo VE aveva riportato la rottura della freccia direzionale anteriore e laterale destra, abrasioni sul paraurti anteriore destro, la rottura con distacco del sotto paraurti anteriore destro, e rottura della pedana di salita in cabina.
Il veicolo NAt Megane aveva riportato la introflessione del parafango posteriore sinistro, degli sporelli anteriore e posteriore sinistro, del parafando anteriore sinistro, la rottura dello specchietto retrovisivo laterale sinistro oltre a difficoltà di funzionamento degli sportelli del lato sinistro e l'avvenuto bloccaggio del movimento del vetro laterale sinistro dello sportello.
Hanno confermato la presenza di segnale di dare la precedenda sia orizzontale che verticale nella direzione precorsa dal veicolo VE.
In particolare dal grafico emerge che dsa via di Castel fisano vi erano svincoli separati a senda della direzione per raggiungere l'incrocio semaforizzato con la via del Mare.
Il veicolo NAt si trovava nella corsia di destra, giuardando il grafico, mentre il veicolo
VE proveniva dallo svoncolo di sinistra, senre guardando il grafico che confluiva nello svoncolo di destra nei pressi del semaforo con la via del Mare. Detta corsia presentava,
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come rilevato dalla Polizia Municipale il segnale di dare la precedenza sia verticale che orizzontale ed era quella dalla quale proveniva il veicolo VE.
La conducente del veicolo NAt Megane ha dichiarato alla Polizia Municpale xhe Pt_2
era ferma al semaforo posto all'incrocio con la via del Mare in quanto lo stesso proiettava luce rossa. Allo scattare del verde era ripartita ed era stata urtatada un autocarro che proveniva dalla sua sinistra e non le aveva dato la precedenza e che malgrado il fatto che avesse suonato il clacson l'autocarro aveva proseguito la marcia.
CP_ E' stata sentito il il quale ha confermato che percorreva la svincolo di sinistra –
guardando lo schizzo allegato al verbale – e si era fermato al segnale di dare la precedenza ed aveva fatot passare le vetture che percorrevano la strada nella quale si doveva immettere e non avendo visto arrivare altri veicoli, si era immesso nella strada ma essendo alla giuda di un autotreno con rimorchio si era allargato troppo per effettuare la manovra ed in quel momento era sopraggiunto il veicolo NA Megane che lo aveva urtato sul lato anteriore laterale destro.
Nel corso del giudizio + stato sentito figlio dell'attoree trasportato nel Testimone_1
veicolo NAt Megane la cui presenza risulta indicata nel verbale della Polizia
Municipale che ha dichiarato di non aver subito lesioni nell'incidente.
Il teste ha dichiarato che sedeva sul sedile anteriore destro accanto alla madre che guidava ed ha confermato che quando avevano ripreso la marcia erano stati urtati sulla fiancata sinistra dalla pare anteriore sinistra di un camion che proveniva da una strada dove era presente la segnaletica di dare la precedenza.
Al termine della prova le parti che avevano eccepito la incapacità del teste a testimoniare non hanno dedotto la nullità della ordinanza ammissiva del teste adottata dal giudice a seguito della contestazione né ha riproposto tale deduzione in sede di precisazione delle conclusioni come formulate nelle note conclusive depositate.
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Infatti, la nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.
(salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa, ed assunta nonostante la previa opposizione.,
l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. (Cass.
Sez. III, 21 maggio 2024, n. 14178; Cass. Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358).
Nel caso di specie tale censura non avrebbe potuto essere riproposta in appello.
Non vi è dubbio che il veicolo VE avesse l'obbligo di dare la precedenza e l'incidente per sua stessa immissione, si è verificato mentre si stava immettendo nella corsia di marcia percorsa dal veicolo degli attori e che nell'operare la manovra, trattandosi di un veicolo cn rimorchio, si era allargato per poter procedere alla manovra.
Il contatto tra i veicoli risulta dimostrato dalla stessa dichiarazione del conducente e delle tracce dei danni rinvenuti dalla Polizia Municipale sulla intera fiancata sinistra del veicolo
NAt Megane e sulla parte anteriore laterale sinistra del veicolo VE che, quindi, stava ancora compiendo la manovra di immissione.
Nessun riscontro è emerso il giudizio nel senso che fosse stato il veicolol LT ad urtare il veicolo VE mentre l'urto da parte del veicolo stesso contro la fiancata sinistra del veicolo NAt risulta confermata dal teste escusso – che non ha riportato danni nell'incidente e non ha quindi, alcun interesse che ne legittimerebbe la costituzione in giudizio anche quale interveniente - e dalla stessa tipologia dei danni presenti sulla
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fiancata del veicolo NAt.
Deve, pertanto, essere affermata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo
VE nella verificazione del sinistro.
Per quanto riguarda il danno al veicolo il verbale redatto dalla Polizia Municipale mosta sostanzialmente i medesimi danni che sono visibili nelle fotografie allegate da parte attrice.
Per quanto rigarda la valutazione degli stessi, premesso che in atti non è presente la fattura relativa alla avvenuta riparazione del veicolo stesso.
Osserva il giudicante che il preventivo presentato indica la necessità di spostituire delle parti di ricambio che, oggettivamente risultano danneggiate, indicando un tempo di riparazione di sole sei ore con un costo orario sicuramente competitivo rispetto alla media presente nel 2015 nel mercato romano della riparazione dei veicoli.
Non risulta neppure calcolato il costo di verniciatura delle parti sostituito ed il costo forfettario del materiale utilizzato per compiere la riparazione.
Deve, pertanto essere riconosciuto l'importo di euro 1.272,03, oltre IVA pari ad euro,
279,97 per un totale di euro 1.552 ad oggi rivalutato.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di fermo tecnico considerato che non solo nella richiesta attrice risulta indicato che la riparazione avrebbe comportato un periodo inferiore alla giornata lavorativa, nessuna prova è stata fornita in relazione al fatto che l'attore avesse necessità dell'uso del veicolo ogni giorno e che tale necessità non potesse essere risolta mediante il noleggio di un veicolo o utilizzando sistemi di trasporto pubblici quali il taxi.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno alla salute richiesto dalla attrice osserva il giudicante che in atti è stata depositata la cartella clinica del Pronto Pt_2
Soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio nella quale la stessa risulta essere stata dimessa con la diagnosi di trauma contusivo alla spalla sinistra, all'emicostato sinistro ed all'anca
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sinistra, con una prognosi di dieci giorni salvo complicazioni con indicazione di utilizzo di antidolorifici e borsa di ghiaccio al bisogno.
Alla scadenza di detta prognosi non è stata depositata documentazione che la abbia prorogata né che la attrice si sia recata da altri sanitari e di conseguenza si deve ritenere che nel tempo previsto dai sanitari dell'Ospedale il trauma si era risolti senza postumi.
Tale circostanza appare confermata dal fatto che l'11 giugno 2015 la attrice si era recata,
di propria iniziativa ad effettuate una radiografica all'emitorace sinistro ed una ecografia alla spalla sinistra che evidentemente non hanno messo in evidenza alcun pregiudizio, non risultano depositati non solo i referti dei sanitari in relazione agli accertamenti effettuato ma neppure le certificazioni dei sanitari che, visionati gli accertamenti diagnostici avessero rilevato patologie permanenti consolidate o patologie che necessitavano cure.
Nulla può essere quindi riconosciuto a titolo di danno biologico ma unicamente la somma corrispondete al danno da incapacità temporanea per dieci giorni che il giudicante valuta al
50% in quanto il tipo di trauma e la localizzazione dello stesso, non era in grado di impedire del tutto la possibilità di estrinsecazione della personalità individuale postulata nella scelta operata dall'articolo 139 c.a. di individuare una scala centesimale per individuare il pregiudizio alla capacità biologica conseguente al periodo di guarigione delle lesioni.
Considerato l'importo da corrispondente per la incapacità biologica per le lesioni di lieve entità aggiornato con il dm di luglio 2024, deve essere riconosciuto l'importo di euro 276,2.
A detta somma deve aggiungersi anche l'importo di euro 182 per spese sanitarie in relazione alla fattura per accertamenti diagnostici effettuati dopo l'incidente.
Risulta la attività svolta dal legale per ottenere il risarcimento del danno in favore degli attori che deve essere riconosciuto nella misura di euro 900.
Sulle somme riconosciute sono dovuti interessi calcolati come di seguito.
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Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno
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dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,25% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di stato a fronte dello
0,57% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il 3 giugno 2015, e la decisione, che è pronunziata il giorno 18
giugno 2025, che riconosce un risarcimento di euro 2.002 in favore del e di euro Pt_1
708,2 in favore della Pt_2
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Di conseguenza relativamente al l'importo di euro 2.002 devalutato alla data del Pt_1
giorno 3 giugno 2015 equivale a € 1.561,81 facendo applicazione del coefficiente Istat
per la trasformazione di una somma rilevato ad aprile del 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,212 (2.002 : 1,212 = 1.561,81) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 1.826,90
determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al giorno 3 giugno 2015 e dividendo il totale per 2 [(2.002 + 1.651,81): 2] = 1826,90. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della sentenza in data 18 giugno 2025, interessi al tasso annuo dello 1,25%,
determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del CP_11 CP_11
medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 229,50=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 1.826.90=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (3.668) * tasso di interesse giornaliero applicato (1,25%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 229.60.
Relativamente al l'importo di euro 908,2 devalutato alla data del giorno 3 giugno Pt_2
2015 equivale a € 739,40 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato ad aprile del 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,212 (908,2 : 1,212 = 739,40) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 828,77 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al giorno 3 giugno
2015 e dividendo il totale per 2 [(908,2 + 739,40): 2] = 828,77. Su tale ultima somma
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vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della sentenza in data 18 giugno 2025, interessi al tasso annuo dello 1,25%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero
dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 104,10=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 826.77=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (3.668) * tasso di interesse giornaliero applicato (1,25%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 104,10.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate coem in
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 1126/2022 ed in riforma della stessa dichiara che l'incidente è avvenuto per colpa esclusiva del convenuto Persona_2
Condanna la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1
garanzia per le vittime della strada, la società e Controparte_2 CP_4
questi ultimi due in solido tra loro, a pagare a la somma compressiva
[...] Parte_1
di euro 2.231,50 considerati gli interessi per il maggior danno calcolati come in parte motiva, e a la somma complessiva di euro 1.112,30 compresi gli interessi Parte_2
liquidati a titolo di maggior danno calcolati come in parte motiva;
condanna la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1
garanzia per le vittime della strada, la società e Controparte_2 CP_4
questi ultimi due in solido tra loro a rimborsare agli attori le spese del presente
[...]
giudizio, spese che liquida in euro 3.374 di cui euro 3.200 per gli onorari delle fasi
RGAC 53270 ANNO 2022 Pag. 16 di 17 G.U. BE AL
BE AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
processuali considerato il numero delle parti difese, euro 174 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
condanna la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di CP_1 CP_1
garanzia per le vittime della strada, la società e Controparte_2 CP_4
questi ultimi due in solido tra loro a rimborsare agli attori le spese del primo grado
[...]
giudizio, spese che liquida in euro 1.725 di cui euro 1.600 per gli onorari delle fasi processuali considerato il numero delle parti difese, euro 125 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 18 giugno 2025.
Il Giudice
(BE AL)
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BE AL