Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9241
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Sentenza 19 giugno 2025

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Il Tribunale di Roma, Sezione Dodicesima Civile, in funzione di giudice d'appello, ha esaminato la controversia originata da un incidente stradale occorso il 3 giugno 2015. Gli attori, conducente e proprietario di un veicolo Renault Megane, avevano convenuto in primo grado dinanzi al Giudice di Pace la società designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (Controparte_1), la società che gestiva il Fondo (CP_3), la società proprietaria del veicolo Iveco (Controparte_9) e il conducente di quest'ultimo (Persona_2), chiedendo il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti. La dinamica dell'incidente, secondo gli attori, era attribuibile all'immissione senza rispettare la precedenza del veicolo Iveco, condotto da Persona_2, sulla strada percorsa dalla Renault Megane ferma al semaforo. La Controparte_1 aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata richiesta di risarcimento alla CP_3 e contestato la prova dei danni. La Controparte_9 aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo la responsabilità della Controparte_2 quale utilizzatrice del veicolo in leasing. La Controparte_2 aveva confermato il leasing, ammesso un disguido assicurativo temporaneo e sollevato eccezioni di prescrizione, mancata prova delle modalità del sinistro e dei danni. Le società CP_3 e Controparte_4 erano state dichiarate contumaci. Il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile la domanda per asserita mancanza di prova della spedizione della richiesta di risarcimento alla CP_3. Gli attori hanno proposto appello, lamentando l'erroneità della decisione di primo grado per non aver considerato la prova della trasmissione via PEC della richiesta di risarcimento alla CP_3 e riproponendo le domande di merito. La Controparte_1 ha ribadito la mancanza di prova della PEC, mentre la Controparte_2 ha reiterato le proprie difese, inclusa la prescrizione e la contestazione dei danni.

Il Tribunale di Roma ha accolto l'appello, riformando la sentenza del Giudice di Pace. Ha ritenuto provata la trasmissione via PEC della richiesta di risarcimento alla CP_3 in data 5 aprile 2017, elemento che ha reso erronea la dichiarazione di improcedibilità del primo giudice, il quale aveva erroneamente basato la sua decisione sulla mancata spedizione di una raccomandata postale anziché sulla prova della PEC. Esaminando il merito, il Tribunale ha accertato la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Iveco (Persona_2) nella causazione del sinistro, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, dei danni riportati dai veicoli e della segnaletica stradale. Ha liquidato il danno al veicolo in € 1.552,00 (rivalutato), escludendo il fermo tecnico per mancanza di prova della necessità e del costo. Per quanto riguarda il danno alla salute, ha riconosciuto un danno biologico temporaneo al 50% per dieci giorni, quantificato in € 276,20, oltre a € 182,00 per spese sanitarie e € 900,00 per spese stragiudiziali. Ha infine liquidato il maggior danno da ritardo, applicando i criteri giurisprudenziali consolidati, determinando complessivamente € 2.231,50 per un attore e € 1.112,30 per l'altro. Le spese legali dei due gradi di giudizio sono state poste a carico delle parti soccombenti, liquidate in € 3.374,00 per il giudizio di appello e € 1.725,00 per il primo grado.

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    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9241
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 9241
    Data del deposito : 19 giugno 2025

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