Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7998/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7998 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 riservata in decisione con ordinanza del 20.3.2025 avente ad oggetto divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Via Principe di Napoli, 21 presso lo studio dell'avv. Arnaldo Todisco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Grumo Nevano CP_1 C.F._2
al Viale A. Manzoni, 20 presso lo studio degli avv.ti LA ND e RO CA che la rappresentano e difendono, unitamente e/o disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 13 settembre 2023, il ricorrente (nato a [...]
Nevano l'11.5.1965), premesso di aver contratto matrimonio in Grumo Nevano in data 26 luglio
1994 con la resistente (nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati tre figli
1
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) ed (nato a Per_1 Per_2 Per_3
Marcianise l'1.10.2008)- ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, deducendo un peggioramento della propria situazione economica, chiedeva, a modifica di quanto statuito nel giudizio di separazione conclusosi con accordo di negoziazione assistita del
28.12.2020, dichiararsi non più dovuto l'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente essendo la stessa economicamente autonoma ed avendo intrapreso una relazione stabile, continuativa con un altro uomo;
dichiararsi il mancato pagamento da parte della resistente delle spese straordinarie dovute per i figli per un importo di € 7.800,00 nonché il risarcimento dei danni a carico della resistente per un importo pari ad €. 50.000,00; per il resto la conferma delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, deduceva il reiterato inadempimento del ricorrente rispetto all'obbligo di mantenimento nei suoi confronti tanto da essere stata costretta ad intraprendere una procedura esecutiva;
evidenziava, altresì, che da giugno
2022 il minore si era trasferito stabilmente a vivere con lei a causa di incomprensioni con il Per_3
padre e con la sua nuova NA mentre le due figlie maggiorenni erano andate a vivere da sole.
Chiedeva, pertanto, la conferma dell'assegno mensile di mantenimento in suo favore di € 800,00; il riconoscimento a carico del ricorrente dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore nella misura di € 500,00; la conferma della ripartizione delle spese straordinarie, così come Per_3
prevista con convenzione di negoziazione assistita, ovvero 80% a carico del padre e 20% a carico della madre;
l'affido del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso di lei in
Sant'Arpino alla via Pappus, 36; la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario predisposto in comparsa;
l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dal ricorrente;
la condanna alle spese di lite.
Con istanza del 28 novembre 2023 la difesa della resistente chiedeva in via provvisoria ed urgente riconoscersi l'assegno di mantenimento in favore del minore a far data da giugno 2022, nella Per_3 misura di € 500,00.
Il Giudice delegato, non ravvisando gli estremi per provvedere inaudita altera parte non essendo neanche dedotte le ragioni di urgenza ed evidenziando l'efficacia retroattiva delle statuizioni economiche, rigettava l'istanza confermando per la comparizione delle parti l'udienza già fissata del
20-12-2023.
All'udienza del 20 dicembre 2023 entrambi comparivano dinanzi al Giudice Delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, sentite le parti alla presenza dei difensori, ritenuta l' opportunità disponeva ex artt.
473-bis.4 e ss. c.p.c. l'ascolto del minore ( nato a [...] l'[...]). Per_3
2 R.G. n. 7998/2023
All'udienza del 19.1.2024, ascoltato il minore, il Giudice delegato, su richiesta delle parti, rinviava per un bonario componimento.
Con ordinanza dell'11.2.2024, fallito il tentativo di bonario componimento, il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473-bis.22 c.p.c.: dichiarava ai sensi dell' art. 40 c.p.c. inammissibili, in tale sede, le domande di risarcimento danni e di pagamento delle spese straordinarie avanzate dal ricorrente;
affidava il figlio minore (nato l' 1/10/2008) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_3
collocamento presso la madre alla quale veniva affidata la gestione ordinaria;
prevedeva l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale;
disciplinava il diritto di visita del padre con il minore tenuto conto degli impegni, come indicati e salvo diversi accordi tra le parti;
poneva a carico del ricorrente in favore della resistente a titolo di suo mantenimento un assegno mensile pari ad € 250,00
(duecentocinquanta,00), da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici
Istat; determinava in euro 350,00 (trecentocinquanta,00) l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà versare in favore della resistente per il mantenimento del minore entro il giorno cinque Per_3
di ciascun mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-
10-2019; in assenza di richieste istruttorie negli atti introduttivi;
non essendo state depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. da parte ricorrente;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata in comparsa da parte resistente, fissava l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in precedenza.
All'udienza del 19 marzo 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 20.3.2025 comunicata il 26.3.2025).
In via preliminare nulla va disposto in ordine all'affido ed al diritto di visita delle figlie (nata Per_1
a Napoli il 9.6.1995) e (nata a [...] il [...]) essendo maggiorenni. Per_2
Parimenti nulla va a disposto a titolo di mantenimento delle figlie (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nata a [...] il [...]) in difetto di domanda e dei presupposti di legge. Per_2
Infine nulla va disposto sulla casa familiare in assenza di domanda e dei presupposti ex art. 337 sexies
c.c..
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 R.G. n. 7998/2023
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dal giudizio di separazione conclusosi con accordo di negoziazione assistita del
28.12.2020 autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord con N.1/2021; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido del figlio minore (nato a [...] l' 1.10.2008). Per_3
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
4 R.G. n. 7998/2023
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per il minore tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori;
del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso del minore.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, essendosi il minore trasferitosi a vivere stabilmente con lei ( cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 20.12.2023)
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire al minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia del figlio che della madre.
Il minore, in sede di ascolto, ha dichiarato di non avere più un rapporto con il padre a causa principalmente della NA (PA non lo vedo da maggio 2023 da quando sono andato via. Non mi trovo bene con lui, non mi piace come mi tratta. Ad esempio per i pasti, mi dava 1 o 2 euro per fare colazione. I problemi sono nati quando PA è andato a vivere a Sessa Aurunca. Io sono andato con lui. PA mi trascurava. Non c'era quasi mai. Io rimanevo da solo a casa. PA vive con la NA, non sono mai andato d'accordo con lei. Sia PA che la NA litigavano spesso e mi dicevano parole volgari. I litigi erano contro di me. Non sono mai stato aggredito fisicamente però da nessuno dei due. Mi dicevano parolacce, non sei buono. A maggio 2023 sono andato via,.
Da allora l'ho visto una volta sola per chiedergli la firma per il cambio di residenza. Una sola volta ci siamo sentiti 2 mesi fa, lui ha mandato un messaggio che voleva vedere la mia partita. Io gli ho riposto ma lui alla fine non è venuto. Per le feste di natale e per il mio compleanno non ci siamo visti ma ci siamo sentiti per messaggi. A me non interessa più di tanto avere un rapporto con lui. Lui si fa molto condizionare dalla NA Se mi chiamasse per uscire mi farebbe piacere… PA non mi manca. Se cambiasse PA allora mi piacerebbe ricucire un rapporto. Vorrei che lui capisse quello che sta facendo e quello che ha fatto. I rapporti tra me e PA sono cambiati da quando c'è la NA. Da solo con lui non avrei problemi).
In ordine alle modalità del diritto di visita tenuto conto dell'età del minore (che ha 17 anni) si prevedono visite libere, rimesse all'autonomia delle parti.
In via indicativa si suggerisce il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, tenuto conto degli impegni del predetto (come indicati in atti), un pomeriggio a settimana
(tendenzialmente il martedì) dalle ore 18.30 alle ore 21.00; il secondo ed il quarto week end del mese
5 R.G. n. 7998/2023
dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno della festa del PA, il tutto compatibilmente alle esigenze del figlio e salvo diversi accordi tra le parti.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui il minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato a [...] l'[...].). Per_3
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento del figlio, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 17), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
6 R.G. n. 7998/2023
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato;
è proprietario di diversi immobili (di cui uno locato per il canone mensile di €. 400,00 per il quale è stata proposta intimazione di sfratto per morosità) e di terreni pro quota; vive con la NA che è una designer a Sessa Aurunca;
possiede un trattore mentre la resistente vive con il figlio in una casa condotta in locazione, pagando un canone di 300,00 euro;
lavora saltuariamente come signora delle pulizie;
ha percepito una pensione di invalidità di 400,00 euro sospesa dal mese di febbraio 2024 per assenza della stessa alla visita di revisione;
ha dedotto un'attività del ricorrente come coltivatore diretto;
aveva unitamente al ricorrente un negozio di cui era amministratrice all' 80%, attività chiusa, senza sua preventiva comunicazione, come da lei dichiarato;
dispone di un'auto; è affetta da problematiche di salute (cfr. dichiarazioni rese all'udienza nonché doc in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo fissare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore che vive con la madre e si occupa delle sue esigenze, la somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta,00) da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso.
Va, altresì, previsto l'obbligo di contribuire, a carico del ricorrente, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
.Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota
7 R.G. n. 7998/2023
sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali
8 R.G. n. 7998/2023
ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, valutando tutti i predetti elementi in rapporto alla durata del matrimonio (contratto nel 1994); considerata l'età della resistente (54 anni) ed il titolo di studio (licenza media); le condizioni di salute;
l'impegno volontariamente assunto in sede di separazione dal ricorrente nella misura di 800,00 euro per la sola coniuge indice di una capacità reddituale non modesta;
del divario reddituale esistente tra le parti, il Collegio stima equa la somma mensile di € 200,00 (duecento,00) da corrispondersi alla resistente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente ed annualmente rivalutata secondo gli indici Istat
Sulle ulteriori domande
Le ulteriori domande avanzate dal ricorrente (relative al pagamento delle spese straordinarie e al risarcimento dei danni) non sono ammissibili in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, l'' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domande avanzate (pagamento delle spese straordinarie arretrate e risarcimento danni ) con quella di divorzio è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n.
18870)
9 R.G. n. 7998/2023
Ne consegue che sono inammissibili in questa sede le domande avanzate da parte ricorrente.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50% mentre il residuo 50% è posto a carico del ricorrente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite nella misura del 50% sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisione con attribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grumo Nevano il 26 luglio 1994 (atto n. 82, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 1994) tra (nato a [...] l' 11-5-1965) Parte_1
e (nata a [...] il [...]) ; CP_1
b) nulla dispone in ordine all'affido ed al diritto di visita delle figlie (nata a [...] il Per_1
9.6.1995) e (nata a [...] il [...]) essendo maggiorenni;
Per_2
c) nulla va dispone a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni (nata a [...] il Per_1
9.6.1995) e (nata a [...] il [...])in difetto di domanda e dei presupposti Per_2
di legge;
d) nulla dispone sulla casa familiare in assenza di domanda e dei presupposti ex art. 337 sexies
c.c.;
e) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato a [...] l' 1.10.2008) ad entrambi Per_3
i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
f) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
g) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 CP_1
10 R.G. n. 7998/2023
cinque di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta,00) per il mantenimento del figlio minore (nato a [...] Per_3
l'1.10.2008 ) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
e straordinarie per il figlio purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del
25-10-2019, . Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non Parte_1 CP_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento, con decorrenza dalla pronuncia. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
i) Dichiara inammissibili, in tale sede, le ulteriori domande avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 40 c.p.c.;
j) Ordina che la presente sentenza ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grumo
Nevano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
k) compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna a Parte_1
pagare le spese di lite in favore della resistente liquidandole complessivamente CP_1
in euro 1.904,50 (millenovecentoquattro,50) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e
CPA se dovute, come per legge con attribuzione ai difensori LA ND e RO CA
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
11