Art. 4.
Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali e' a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.
Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali.
Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali e' a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.
Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali.