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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13.3.2025 promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
A. Iurlaro
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti F. Leone e M. Rando CP_1
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2021, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il verbale ispettivo n. 2021003270 del 23.4.2021 con il quale CP_1
aveva disposto l'iscrizione dell'istante nella gestione artigiani e la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 36 giornate nell'anno 2015, 23 giornate nell'anno 2016, 46 giornate nell'anno 2017, 64 giornate per l'anno 2018 prestate alle dipendenze della nonché per 114 giornate nell'anno 2019 e per Controparte_2
104 giornate nell'anno 2020 denunciate dalla società agricola Ulivi del Salento srls.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva:
1) la violazione dell'art 12 del codice comportamentale avendo gli ispettori acquisito le dichiarazioni del ricorrente senza avvertirlo che non aveva l'obbligo di rispondere;
2) l'illegittima cancellazione delle giornate denunciate dalla Ulivi del Salento Srls in quanto società non oggetto di ispezione;
3) l'illegittima iscrizione nella gestione artigiani poiché nel periodo attenzionato l'istante aveva prestato attività lavorativa anche per altri datori;
4) la reale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi secondo le modalità
descritte in ricorso;
5) l'erronea iscrizione nella gestione artigiani atteso che all'imprenditore agromeccanico si applicherebbe il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale.
Chiedeva pertanto che fosse accertata la nullità del verbale impugnato.
In via di subordine rassegnava le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che
l'iscrizione nella gestione autonoma e la conseguente cancellazione come lavoratore subordinato
OTD venga disposta solo nei confronti dell'attività prestata alle dipendenze della per CP_2 tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo
- accertare e dichiarare che l'iscrizione nella gestione dei lavoratori autonomi sia disposta solo
e solamente per le giornate cancellate quale OTD alle dipendenze della con CP_2 conseguente condanna a pagare i contributi solo per tale periodo ,
-accertare e dichiarare l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani agro meccanica solo e solamente per il numero delle giornate denunciate dalla non per i periodi risultanti dai modelli per tutte le motivazioni CP_2 Pt_2 rassegnate nel presente atto difensivo
- accerti e dichiari l'iscrizione nella gestione previdenziale autonoma del settore agricolo e non artigiano per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo sempre nel merito e in via subordinata.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle risultanze del verbale di accertamento n.
2021003375/DDL del 28/04/2021 voglia :
-accertare e dichiarare l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi artigiani agro meccanica solo e solamente per il numero delle giornate denunciate dalla , dal società agricola e non per i periodi risultanti dai modelli CP_2 Parte_3
UNILAV per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo,
- accertare e dichiarare l'iscrizione nella gestione previdenziale autonoma del settore agricolo e non artigiano per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo”.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti richiamando gli esiti CP_1 dell'accertamento condotto nei confronti della Insisteva per il rigetto del CP_2
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, preliminarmente occorre rilevare che nella relazione prodotta da (all. 1) si dà atto che “i periodi dal 2015 al 2017 sono stati CP_1 calcolati per mero errore di trascrizione e, pertanto, non sono da considerare e tantomeno da addebitare” con conseguente ricalcolo del debito contributivo in € 8.913,60
(importo indicato anche nella memoria di costituzione dell' ) in luogo di quello CP_1 originariamente determinato in € 20.147,33.
In parte qua, deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, rimanendo la controversia circoscritta agli anni 2018, 2019 e 2020 e alla pretesa contributiva sì come ricalcolata nella suddetta relazione.
Tanto chiarito, la domanda – per i suindicati anni in contestazione- non può essere accolta.
Il verbale impugnato (n. 2021003270 del 23.4.2021) ha tratto scaturigine dall'accertamento compiuto nei confronti della e della CP_2 Parte_4
e le cui risultanze sono state trasfuse nel verbale ispettivo n. 2016023196/DDL del
13.4.2021 (all. 2 fascicolo ). CP_1
Dal contenuto di detto verbale, emerge che l'ispezione venne effettuata “a seguito di segnalazione da parte dell' relativamente al numero spropositato di Controparte_3
giornate agricole denunciate rispetto al fabbisogno dichiarato e dal completo mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti all' . CP_1
Dopo una dettagliata analisi delle vicende caratterizzanti l'evoluzione della società
(pag. 1- 7 verbale ispettivo) e dopo aver evidenziato l'esistenza di un insoluto CP_2 contributivo pari ad € 312.527,25, ovvero al 92% delle somme dovute, gli ispettori hanno rilevato che “Dagli accertamenti svolti è emerso come la sin dall'origine, non CP_2
abbia mai svolto attività agricola, bensì è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad
hoc al fine di fare eludere la contribuzione ai reali datori di lavoro avviando al lavoro soggetti in qualità di operai agricoli a tempo determinato che in realtà hanno prestato attività lavorativa in forma “autonoma” direttamente sui propri terreni, a volte coadiuvati dai loro familiari, anch'essi assunti formalmente alle dipendenze della Il tutto simulato da CP_2
“contratti di affitto” dei terreni nonché di “contratti di comodato” dei mezzi, che in realtà sono rimasti – come accertato– nella disponibilità dei proprietari.
In alcuni casi, inoltre, proprio in virtù dei contratti di affitto dei terreni, gli stessi titolari dell'azienda agricola hanno cessato solo formalmente l'impresa agricola individuale e sono stati avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla Così facendo, hanno eluso la CP_2 contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta e a loro carico se- come da normativa –
avessero continuato ovvero si fossero correttamente iscritti negli Elenchi della Gestione
Previdenziale dei Lavoratori Autonomi in agricoltura e, dall'altro di fatto beneficiato-
fraudolentemente – delle prestazioni a sostegno del reddito (..) E' stato accertato, inoltre, che i “contratti di appalto” stipulati dalla per CP_2
l'esecuzione di lavori agricoli come “conto terzista” (così definiti dallo Rag. Parte_5 nell'ultima denuncia aziendale) sono risultati non “genuini”.
I soggetti avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla sono dotati individualmente di CP_2 mezzi meccanici propri e hanno svolto l'attività di agro meccanica conto terzi (aratura, trebbiatura, potatura) in totale autonomia.
La società infatti, non possiede le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali CP_2
attività (motoseghe, scale, trattori, cernitrici e scopatrici).
Tutto ciò è emerso chiaramente nel corso dell'accertamento e dall'analisi della documentazione fiscale della società, dalla quale è stato rilevato che non vi sono né acquisti
dei mezzi e delle attrezzature necessarie né acquisti relativi a carburanti, se non per quei mezzi agricoli dichiarati nel libretto UMA e relativi ai contratti di “prestito gratuito” per i quali, come è stato accertato, sono rimasti nella piena disponibilità dei proprietari.
Per i lavori di contoterzismo è da escludere- di fatto- che la sia dotata di mezzi CP_2 agricoli necessari a svolgere le fasi colturali richieste.
Il personale impegnato, anziché essere qualificato come “lavoratore autonomo”, con tutte le conseguenti obbligazioni previdenziali, assistenziali e fiscali, è risultato avviato al lavoro
dalla in qualità di O.T.D. CP_2
Anche le motoseghe e tutta l'attrezzatura occorrente per la “potatura” sono risultati di proprietà dei singoli “potatori”.
Tale circostanza trova riscontro dall'analisi delle fatture di acquisto della dalle CP_2 quali non risultano acquisti di attrezzature né di macchinari.
Dall'accertamento è, altresì, emerso che alcuni committenti si sono rivolti direttamente -per conoscenza diretta- a taluni dei soggetti avviati al lavoro dalla in qualità di Operaio, CP_2
il quale, una volta effettuato il sopralluogo, da solo oppure riunita la squadra di lavoro,
organizzavano autonomamente per svolgere le operazioni richieste ed a fine lavoro
quantificava il numero di giornate lavorate, e una volta comunicate al , questi Parte_5 provvedeva all'emissione della fattura.
A volte lo stesso proprietario provvedeva a pagare le giornate direttamente a chi aveva
eseguito i lavori, trattenendo solo la parte che spettava al e che veniva pagata e Parte_5
fatturata successivamente presso il suo studio.
Tale circostanza è emersa dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai singoli
“committenti” (…)
Le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori – escussi dai sottoscritti nel corso dell'accertamento- nonché per quanto stabilito in ogni singolo “contratto” evidenziando come l'attività reale della sia stata quella di fornire manodopera ai CP_2 diversi soggetti con i quali ha formalmente stipulato contratti di appalto, facendo seguire poi
la fattura.
Il “modus operandi” accertato evidenzia la mancanza del rischio di impresa da parte della
la quale si limita alla mera somministrazione della manodopera necessaria CP_2 all'esecuzione dei lavori”.
A pag. 10 e seguenti del verbale, gli ispettori hanno descritto in maniera puntuale tale modus operandi e a pag.25 hanno dato atto del contenuto della dichiarazione resa dal Rag.
, del seguente tenore: “la scrivente società ritiene di dover aderire in pieno alla Parte_5
interpretazione dei fatti che Codesto I.T.L. di Brindisi ha conclusivamente tratto tanto da farne oggetto di notizia di reato, per cui ritiene di dover dare corso alla seguente dichiarazione, a valere ad ogni effetto di legge, di inesistenza dei rapporti di lavoro a suo tempo denunciati e relativi a persone di seguito elencate le cui prestazioni lavorative sono riferibili ai terreni la cui conduzione è stata assunta come formale mentre erano nella gestione effettiva dei proprietari”.
Risultano poi esaminate le posizioni di coloro che- come il ricorrente- “svolgono l'attività di “potatori” in forma autonoma (dotati ciascuno di mezzi quali le motoseghe e le attrezzature tipo scale)” (pag. 38 del verbale) nonché quelle relative ai “soggetti “fittizi” avviati al lavoro in qualità di otd”(pag. 40).
A seguito di tale accertamento, è stato emesso il verbale ispettivo impugnato nell'ambito del presente giudizio nel quale gli ispettori – oltre a ribadire i rilievi innanzi trascritti, anche in relazione alla società che, secondo quanto Parte_4
evidenziato nel verbale del 28.4.2021, osservava il medesimo modus operandi della hanno riportato il contenuto della dichiarazione resa dal ricorrente in fase CP_2
ispettiva.
Sulla scorta delle citate emergenze, hanno pertanto disposto la cancellazione delle giornate di lavoro effettuate dal ricorrente quale otd, denunciate sia dalla che dalla CP_2
Ulivi del Salento, procedendo nel contempo all'iscrizione dell'istante nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del settore artigiano “agro meccanica” “per
l'attività stagionale svolta nei periodi risultanti dai modelli UNILAV sopra indicati a prescindere dal numero delle giornate denunciate”.
Come dunque emerge dal contenuto dei verbali in atti, è in contestazione il fatto che il ricorrente abbia lavorato, nelle giornate denunciate tanto dalla che dalla ULIVI CP_2
del Salento, in qualità di otd.
In ordine a tale questione e con specifico riferimento alle giornate dichiarate dalle predette società (64 giornate nell'anno 2018, 114 nell'anno 2019 e 104 nell'anno 2020), reputa il Tribunale che i dettagliati esiti dell'accertamento ispettivo non possano ritenersi adeguatamente scalfiti dal contributo orale fornito dai testi escussi.
Ed invero, se da un lato il teste ha confermato, con specifico riferimento alla Tes_1
posizione lavorativa che occupa, che il ricorrente “ha prestato attività lavorativa in favore di terzi utilizzando i propri mezzi di lavoro” (circostanza n. 2 della memoria di costituzione) e tanto sulla scorta di quanto riscontrato in sede ispettiva (anche in relazione al mancato possesso da parte delle società delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività richieste), dall'altro il generico contributo orale fornito dai testi addotti dal ricorrente risulta inidoneo a dimostrare l'espletamento di attività lavorativa in regime di subordinazione.
Ed invero, la teste ha riferito che “se mal non ricordo nell'anno 2020 ho avuto Tes_2
rapporti con il sig. , titolare della Ulivi del Salento, al quale ho chiesto Parte_6 di gestire l'ampio giardino che circonda la struttura. Lui si doveva occupare del verde
Ricordo che nel giardino ho visto lavorare il ricorrente…non so di chi fossero gli strumenti di lavoro”.
Il teste che ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente “alle dipendenze Tes_3 della , non ha fornito elementi sufficientemente precisi ed idonei a qualificare il CP_2 rapporto intercorso tra l'istante e la suddetta società in termini di subordinazione.
Né alcun elemento può trarsi dalla deposizione del teste , secondo Testimone_4 cui “nell'anno 2019 la Fondazione ha commissionato lavori agricoli per il verde alla società in merito al rapporto tra la fondazione e i dipendenti Parte_7 della cooperativa”.
Anche con riferimento alle giornate di lavoro denunciate dalla Parte_4
deve giungersi alle medesime conclusioni in quanto nel verbale impugnato nell'ambito del presente giudizio gli ispettori hanno rilevato come “le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori ..nonchè per quanto stabilito in ogni singolo “contratto” evidenziando come l'attività reale della prima e della poi sia CP_2 Parte_4
stata quella di fornire un punto di riferimento al solo fine delle formalità burocratiche e assicurative, da una parte per i “committenti” e dall'altra per gli esecutori delle prestazioni…dagli accertamenti svolti non sono stati rilevati gli elementi della subordinazione bensì l'attività è stata svolta in totale autonomia ed organizzazione, pertanto il rapporto di lavoro dipendente è fittizio”.
D'altronde, incontestata la circostanza che anche tale società fosse riconducibile a
[...]
, il fatto che la Ulivi del Salento adottasse lo stesso modus operandi della Parte_6
(come evidenziato nel verbale impugnato) risulta confermato dalle stesse allegazioni CP_2 formulate in ricorso, riferibili indistintamente anche agli anni 2019/2020 (in tale senso depone anche il contenuto dei relativi capitoli di prova).
In definitiva deve ritenersi legittima la determinazione assunta in sede ispettiva e concernente l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le giornate denunciate dalle predette società.
A ciò consegue peraltro la legittimità del verbale in esame nella parte in cui ha disposto l'iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi, settore agro-meccanica, che comprende- come deve ritenersi incontestato all'esito della costituzione dell'Ente- le attività di aratura, trebbiatura e i lavori agricoli presso terzi, laddove non si ravvisano i presupposti per qualificare il ricorrente quale “IAP”, tale essendo a norma dell'art. 1
D.Lgs. n. 99 del 2004 “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. (…) Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro,
l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito,
è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale".
Fermo restando che l'istante, nel chiedere in via di subordine di accertare e dichiarare l'iscrizione nella gestione previdenziale autonoma del settore agricolo e non artigiano, non ha fornito alcun elemento per ritenere che l'iscrizione quale IAP -in relazione ai periodi calcolati da - potrebbe determinato una minore contribuzione, in ogni caso CP_1
difettano in ricorso specifiche allegazioni (ed elementi di riscontro) che inducano a ravvisare in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento di tale qualifica per gli anni in contestazione.
Con riferimento infine al periodo in relazione al quale è stata richiesta la contribuzione come lavoratore autonomo, le eccezioni formulate in ricorso non possono essere condivise in quanto – come evidenziato dall' – sussiste la possibilità del doppio CP_3
versamento per attività (di differente natura) svolta in un determinato periodo. Tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, trattasi di lavoro stagionale e che la contribuzione è stata correttamente richiesta (come si evince dal dettaglio delle somme dovute accluso alla relazione amministrativa prodotta da ) in relazione alle rate CP_1
relative ai periodi di assunzione risultanti dai modelli unilav.
Per le ragioni che precedono, non potendosi attribuire alcun rilievo – ai fini dell'accertamento del diritto in contestazione- alle asserite violazioni di natura procedimentale eccepite in ricorso (che in ogni caso, anche ove ravvisabili, non determinerebbero la nullità del verbale posto a fondamento dell'accertamento compiuto nei confronti del ricorrente, dovendo il Tribunale adito valutare il merito della pretesa), il ricorso va respinto.
La reciproca soccombenza, tenuto conto del fatto che solo in sede di costituzione in giudizio ha ricalcolato l'imponibile contributivo per il periodo 2018-2020, CP_1
giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
visto l' art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli anni 2015, 2016 e 2017; rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 13.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere