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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa -Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4826/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 02/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Venere De Parte_1
Brasi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Marilena Controparte_1
Desca, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SU (VA) il 05.12.2015 tra il signor e la Parte_2
signora , iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n.19, Parte_1
Parte II, serie C anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere pagina 1 di 3 all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
disporre la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, ad eccezione dell'adozione delle modalità di visita indicate nel ricorso e dell'incremento del contributo al mantenimento della minore a € 400 complessivi mensili rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
attribuire il 100% dell'assegno unico alla madre;
disporre la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data
05/12/2015 in SU è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio avvenuta il 02/01/2023 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 03/01/2023 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso ed il vano espletamento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che all'udienza del 02/04/2025, su impulso del Giudice delegato, le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della minore e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Possono, infatti, confermarsi le disposizioni pattuite in sede di separazione in ordine all'affidamento
Per_ condiviso con il collocamento presso la madre della minore non essendo emersi elementi di pregiudizio per la figlia dagli accertamenti dei Servizi Sociali.
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di visita paterno, può reputarsi conforme
Per_ all'interesse di la riformulazione della relativa regolamentazione limitandola alla domenica a settimane alterne dalle ore 12 alle ore 16, con possibilità di ampliamento in base alle richieste della ragazza, tenuto conto della sua età, 16 anni, che consente di attribuire un peso significativo alla sua opinione, avuto riguardo, peraltro, alla sua condizione di disagio psicologico, che ha reso necessario il suo accesso ad un percorso terapeutico.
Per_ In effetti, dalla relazione dei Servizi Sociali emerge come stia proseguendo il suo percorso di sostegno psicologico presso il Consultorio Territoriale a Sesto Calende con la Dott.ssa di cui Tes_1
la ragazza appare molto soddisfatta, poiché si sente accolta e compresa dalla dottoressa.
Ora la minore si descrive serena e riporta di stare meglio rispetto al passato, quando trascorreva due giorni a settimana e i fine settimana alternati con il padre;
attualmente gli incontri con lui avvengono ogni quindici giorni di domenica, organizzazione che la fa sentire tranquilla, sebbene a volte provi un pagina 2 di 3 senso di colpa nei confronti del padre per la riduzione della frequentazione.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 05/12/2015 in SU, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 19, parte II, serie C, anno 2015; Per_
2) affida ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé secondo le disposizioni indicate in motivazione;
3) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate, che qui si intendono recepiti ed omologati;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa -Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4826/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 02/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Venere De Parte_1
Brasi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Marilena Controparte_1
Desca, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SU (VA) il 05.12.2015 tra il signor e la Parte_2
signora , iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n.19, Parte_1
Parte II, serie C anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere pagina 1 di 3 all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
disporre la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, ad eccezione dell'adozione delle modalità di visita indicate nel ricorso e dell'incremento del contributo al mantenimento della minore a € 400 complessivi mensili rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
attribuire il 100% dell'assegno unico alla madre;
disporre la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data
05/12/2015 in SU è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio avvenuta il 02/01/2023 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 03/01/2023 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso ed il vano espletamento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che all'udienza del 02/04/2025, su impulso del Giudice delegato, le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della minore e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Possono, infatti, confermarsi le disposizioni pattuite in sede di separazione in ordine all'affidamento
Per_ condiviso con il collocamento presso la madre della minore non essendo emersi elementi di pregiudizio per la figlia dagli accertamenti dei Servizi Sociali.
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di visita paterno, può reputarsi conforme
Per_ all'interesse di la riformulazione della relativa regolamentazione limitandola alla domenica a settimane alterne dalle ore 12 alle ore 16, con possibilità di ampliamento in base alle richieste della ragazza, tenuto conto della sua età, 16 anni, che consente di attribuire un peso significativo alla sua opinione, avuto riguardo, peraltro, alla sua condizione di disagio psicologico, che ha reso necessario il suo accesso ad un percorso terapeutico.
Per_ In effetti, dalla relazione dei Servizi Sociali emerge come stia proseguendo il suo percorso di sostegno psicologico presso il Consultorio Territoriale a Sesto Calende con la Dott.ssa di cui Tes_1
la ragazza appare molto soddisfatta, poiché si sente accolta e compresa dalla dottoressa.
Ora la minore si descrive serena e riporta di stare meglio rispetto al passato, quando trascorreva due giorni a settimana e i fine settimana alternati con il padre;
attualmente gli incontri con lui avvengono ogni quindici giorni di domenica, organizzazione che la fa sentire tranquilla, sebbene a volte provi un pagina 2 di 3 senso di colpa nei confronti del padre per la riduzione della frequentazione.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 05/12/2015 in SU, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 19, parte II, serie C, anno 2015; Per_
2) affida ad entrambi i genitori con il suo collocamento prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e di tenerla con sé secondo le disposizioni indicate in motivazione;
3) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate, che qui si intendono recepiti ed omologati;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 02/04/2025
Il Presidente Estensore
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