Articolo 607 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 606Articolo 608
Versione
12 maggio 1963
Art. 607.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1947-48, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accerta-
te per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1947-48 (articolo 603)............ L. 2.218.376,7 6
Somme rimaste da pagare sui residui degli e-
sercizi precedenti (articolo 605)............. " 981.464,9 1
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Residui passivi al 30 giugno 1948... L. 3.199.841,6 7
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963