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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7773/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...], il [...], n.q. di amministratrice di Parte_1
sostegno di nato a [...], il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv.to Guido Rusciano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di frequenza spettante al proprio fratello, del quale è amministratrice di sostegno.
Nello specifico, ha dedotto: che era stato riconosciuto dall' invalido Parte_2 CP_1 al 100% con necessità di assistenza continua con verbale del 01.06.2018; che l' CP_1 non ha mai provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento;
di aver presentato domanda di ricostituzione per cambio di fascia INVCIV in data 01.06.2018; di aver ricevuto solo in data 04.05.2023 comunicazione di reiezione della domanda in
1 quanto “non presentata documentazione ricoveri richiesta il 29/03/2023”; di aver presentato ricorso amministrativo il 23.06.2023, rigettato dal Comitato Provinciale in data 08.11.2023; che è ricoverato dal presso una struttura di lungodegenza Parte_2
con obbligo di partecipazione alla spesa.
Ha, pertanto, chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di accompagnamento, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito di non aver provveduto al pagamento in ragione dell'insufficienza della documentazione inoltrata dalla ricorrente e dell'inerzia della stessa alla richiesta di integrazione del 29.03.2023, nonché in ragione del tenore contraddittorio della documentazione stessa, atteso che nel modello AP70 il ricovero è indicato come “gratuito con contributo proprio per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello base”.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudice vi provvede con sentenza.
La domanda è solo in parte fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha fornito prova del riconoscimento del requisito sanitario legittimante
CP_ l'indennità di accompagnamento (cfr. verbale del 01.06.2018 allegato al ricorso).
Vi è contestazione, invece, circa la sussistenza del requisito del mancato ricovero gratuito dell'inabile in istituto.
A norma dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 18/1980, che disciplina l'Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, infatti, “Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
Nel caso di specie, l' ha eccepito di aver rigettato la domanda di pagamento per CP_1
non aver la ricorrente inviato idonea documentazione attestante “la situazione relativa ai ricoveri dal 2018 all'attualità”, nonostante specifica richiesta del 29.03.2023.
Ha, inoltre, eccepito come la stessa ricorrente, nel modello AP70 inoltrato all' , CP_1
avesse indicato il ricovero come gratuito con contributo proprio per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello base”.
2 Parte ricorrente ha, invece, dedotto il ricovero presso struttura gestita dalla società in regime di partecipazione alla spesa, come da attestazioni allegate al Parte_3
ricorso, e ha, inoltre, versato in atti prova dei bonifici effettuati a tal fine.
Ciò premesso, deve rilevarsi in primo luogo che la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del godimento del beneficio assistenziale deve essere dedotta e provata dalla parte che agisce in giudizio per l'accertamento del proprio diritto e la conseguente condanna al pagamento della prestazione, secondo le generali regole di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, ritiene la scrivente che, anche a fronte delle eccezioni dell' e CP_1
della non univocità della documentazione prodotta (cfr. modello AP70 inoltrato da parte ricorrente, nel quale il ricovero è indicato come gratuito) la prova del requisito del mancato ricovero a titolo gratuito in istituto sussista unicamente per il periodo rispetto al quale vi è prova del pagamento di una somma alla società che gestisce la Pt_4
ossia a decorrere dal 16.12.2020 (cfr. bonifici in atti).
Con riferimento al periodo antecedente, infatti, non può assumere rilievo dirimente la sola certificazione emessa dalla in assenza di prova circa l'effettiva Parte_3 sopportazione della spesa e di ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'obbligo di compartecipazione (ad es. carta dei servizi relativa alla struttura di ricovero, verbale
UVI/AVD o contratto d'ingresso in struttura sanitaria).
La domanda va, pertanto, solo parzialmente accolta, con conseguente condanna CP_ dell' al pagamento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.12.2020.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16 l.412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
3 CP_ a) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente, n.q. di amministratrice di sostegno del sig. dell'indennità di accompagnamento a Parte_2 quest'ultimo spettante a decorrere dal 16.12.2020, oltre interessi come per legge;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 12.03.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7773/2024 avente ad oggetto: ratei
TRA
, nata a [...], il [...], n.q. di amministratrice di Parte_1
sostegno di nato a [...], il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv.to Guido Rusciano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Cristina Di
Caprio, elettivamente domiciliato come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 la ricorrente in epigrafe ha citato in giudizio
CP_ l' onde ottenere il pagamento dell'indennità di frequenza spettante al proprio fratello, del quale è amministratrice di sostegno.
Nello specifico, ha dedotto: che era stato riconosciuto dall' invalido Parte_2 CP_1 al 100% con necessità di assistenza continua con verbale del 01.06.2018; che l' CP_1 non ha mai provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento;
di aver presentato domanda di ricostituzione per cambio di fascia INVCIV in data 01.06.2018; di aver ricevuto solo in data 04.05.2023 comunicazione di reiezione della domanda in
1 quanto “non presentata documentazione ricoveri richiesta il 29/03/2023”; di aver presentato ricorso amministrativo il 23.06.2023, rigettato dal Comitato Provinciale in data 08.11.2023; che è ricoverato dal presso una struttura di lungodegenza Parte_2
con obbligo di partecipazione alla spesa.
Ha, pertanto, chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di accompagnamento, con vittoria di spese e attribuzione.
CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito di non aver provveduto al pagamento in ragione dell'insufficienza della documentazione inoltrata dalla ricorrente e dell'inerzia della stessa alla richiesta di integrazione del 29.03.2023, nonché in ragione del tenore contraddittorio della documentazione stessa, atteso che nel modello AP70 il ricovero è indicato come “gratuito con contributo proprio per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello base”.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudice vi provvede con sentenza.
La domanda è solo in parte fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha fornito prova del riconoscimento del requisito sanitario legittimante
CP_ l'indennità di accompagnamento (cfr. verbale del 01.06.2018 allegato al ricorso).
Vi è contestazione, invece, circa la sussistenza del requisito del mancato ricovero gratuito dell'inabile in istituto.
A norma dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 18/1980, che disciplina l'Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, infatti, “Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
Nel caso di specie, l' ha eccepito di aver rigettato la domanda di pagamento per CP_1
non aver la ricorrente inviato idonea documentazione attestante “la situazione relativa ai ricoveri dal 2018 all'attualità”, nonostante specifica richiesta del 29.03.2023.
Ha, inoltre, eccepito come la stessa ricorrente, nel modello AP70 inoltrato all' , CP_1
avesse indicato il ricovero come gratuito con contributo proprio per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello base”.
2 Parte ricorrente ha, invece, dedotto il ricovero presso struttura gestita dalla società in regime di partecipazione alla spesa, come da attestazioni allegate al Parte_3
ricorso, e ha, inoltre, versato in atti prova dei bonifici effettuati a tal fine.
Ciò premesso, deve rilevarsi in primo luogo che la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del godimento del beneficio assistenziale deve essere dedotta e provata dalla parte che agisce in giudizio per l'accertamento del proprio diritto e la conseguente condanna al pagamento della prestazione, secondo le generali regole di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, ritiene la scrivente che, anche a fronte delle eccezioni dell' e CP_1
della non univocità della documentazione prodotta (cfr. modello AP70 inoltrato da parte ricorrente, nel quale il ricovero è indicato come gratuito) la prova del requisito del mancato ricovero a titolo gratuito in istituto sussista unicamente per il periodo rispetto al quale vi è prova del pagamento di una somma alla società che gestisce la Pt_4
ossia a decorrere dal 16.12.2020 (cfr. bonifici in atti).
Con riferimento al periodo antecedente, infatti, non può assumere rilievo dirimente la sola certificazione emessa dalla in assenza di prova circa l'effettiva Parte_3 sopportazione della spesa e di ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'obbligo di compartecipazione (ad es. carta dei servizi relativa alla struttura di ricovero, verbale
UVI/AVD o contratto d'ingresso in struttura sanitaria).
La domanda va, pertanto, solo parzialmente accolta, con conseguente condanna CP_ dell' al pagamento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 16.12.2020.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16 l.412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
3 CP_ a) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente, n.q. di amministratrice di sostegno del sig. dell'indennità di accompagnamento a Parte_2 quest'ultimo spettante a decorrere dal 16.12.2020, oltre interessi come per legge;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 12.03.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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