Art. 6. Promozione della ricerca e della diffusione
di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili 1. Le attivita' di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonche' le attivita' di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 , con modalita' stabilite nel medesimo accordo di programma.
Nota all'art. 6:
- L'art. 9 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003 , cosi' recita:
«Art. 9 (Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unita' di prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunita' offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
3. Le priorita', gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalita' di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2000, n. 32, reca: «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».
di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili 1. Le attivita' di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonche' le attivita' di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 , con modalita' stabilite nel medesimo accordo di programma.
Nota all'art. 6:
- L'art. 9 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003 , cosi' recita:
«Art. 9 (Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unita' di prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunita' offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
3. Le priorita', gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalita' di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2000, n. 32, reca: «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».