TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 706
TAR
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Accolto
    Ottemperanza al decreto ingiuntivo

    Il Collegio ritiene soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Le statuizioni contenute nel dispositivo del decreto ingiuntivo risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione.

  • Rigettato
    Applicazione degli interessi moratori

    Gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza di tali elementi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali interessi. Nel caso di specie, il titolo esecutivo dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione. Pertanto, si applicano i soli interessi al tasso legale, ex art. 1284 comma 1 cc.

  • Accolto
    Richiesta di rimborso spese di procedura e registrazione

    La pretesa del ricorrente è meritevole di favorevole valutazione, limitatamente alle somme liquidate nel decreto ingiuntivo a titolo di spese di procedura (pari ad euro 259,00 per spese ed euro 500,00 per compenso oltre accessori come per legge) ed ai documentati costi di registrazione della sola sentenza n. 808/2025 pubblicata il 06/03/2025 (pari ad euro 200,00). Non può invece essere riconosciuta la somma di euro 578,38 per la registrazione del decreto ingiuntivo, in mancanza di idonea documentazione di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 706
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 706
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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