Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00706/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2025, proposto da Rodolfo Barsi, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Barsi, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
Comune di Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Sapienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 808 del 2025, e quindi sul decreto ingiuntivo n. 376/2018 del 30.01.2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa SI AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 16/10/2025 e depositato in data 21/10/2025) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata al decreto ingiuntivo n. 376/2018 del 30 gennaio 2018, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e reso esecutivo dalla sentenza n. 808/2025, pubblicata in data 6 marzo 2025.
Il predetto decreto n. 376/2018 ha ingiunto al “ Comune di Fisciano di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di 28.505,33, oltre interessi legali dalla domanda e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 259,00, per spese ed euro 500,00 per compenso, oltre accessori per legge .”
Il decreto ingiuntivo n. 376/2018 è stato reso esecutivo dalla sentenza n. 808/2025 pubblicata il 06/03/2025, a conclusione del giudizio di opposizione.
Con la suddetta sentenza, difatti, il giudice dell’opposizione ha così deciso “ 1) Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo. Compensa le spese di giudizio ”.
Il ricorrente ha evidenziato:
- l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta, per mancata proposizione dell’appello nel termine breve ed ha, all’uopo allegato:
a) la prova di avvenuta notifica del titolo di cui si chiede l’esecuzione all’intimato comune;
b) la copia della Sentenza n. 808/2025;
c) l’attestazione del passaggio in giudicato della stessa emesso dalla competente cancelleria in data 19/09/2025.
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Comune di Fisciano di dare piena ed integrale esecuzione al decreto corrispondendo le somme suindicate, entro un termine congruo, non superiore a trenta giorni, nominando sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza del Comune medesimo oltre il termine suddetto, e con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari in relazione alla presente fase del giudizio.
In particolare, ha chiesto la corresponsione della somma dovuta nel decreto ingiuntivo n. 376/2018 per come confermato dalla Sentenza n. 808/2025 – di cui ha riportato conteggio analitico – specificando la richiesta di applicazione degli interessi di mora ex art. 1284, comma 4 c.c..
2. Il Comune intimato si è costituito in giudizio evidenziando di aver regolarmente ottemperato a quanto disposto dalla sentenza e dal decreto ingiuntivo, riconoscendo il debito fuori bilancio per € 33.697,69, come deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 44/2025 e successiva determina di impegno n. 302/2025.
La civica amministrazione ha assunto che il mancato pagamento della somma dovuta troverebbe causa nel mancato invio, da parte del ricorrente, della fattura elettronica, asseritamente necessaria ai fini dell’adempimento da parte del Comune, pena la violazione dell’art. 1, comma 210 della legge finanziaria n. 244/2007.
Infine, ha sostenuto l’inapplicabilità degli interessi moratori al caso di specie e la spettanza dei soli interessi legali espressamente riconosciuti nel titolo azionato.
3. Alla camera di consiglio del 24.03.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Osserva il Collegio che non è fondata l’eccezione sollevata dal Comune resistente circa la mancata emissione di fattura elettronica: trattandosi di obbligazione derivante da titolo giudiziale, il diritto di credito è perfettamente determinato ed esigibile indipendentemente da tale formalità.
4.1. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- il decreto ingiuntivo è stato notificato, a mezzo posta, al Comune di Fisciano che l’ha ricevuto in data 23 febbraio 2018;
- la sentenza n. 808/2025 pubblicata il 06/03/2025, rigettando l’opposizione, ha reso esecutivo il decreto ingiuntivo azionato nel presente giudizio, ex art. 653 cpc, ed è passata in giudicato, per decorrenza del termine breve prescritto dalla legge, decorrente dalla notifica della sentenza avvenuta in data 6 marzo 2025, come risultante dalla relativa attestazione datata 17 settembre 2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- come evidenziato, la sentenza che ha reso esecutivo il decreto ingiuntivo azionato è stata notificata in data 6 marzo 2025 (cfr. attestazione passaggio in giudicato) e il ricorso è stato notificato in data 16 ottobre 2025 con conseguente rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”;
- in conclusione, il Collegio ritiene soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997;
- le statuizioni contenute nel dispositivo del decreto ingiuntivo risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, come riconosciuto dalla stessa amministrazione intimata che ha sinora riconosciuto il debito fuori bilancio per € 33.697,69 - come deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 44/2025 e successiva determina di impegno n. 302/2025 - ma non ha proceduto al pagamento di quanto liquidato nel titolo, con conseguente accoglimento del ricorso in parte qua .
4.2. Quanto alla richiesta del ricorrente di applicazione degli interessi moratori ex art. 1482, comma 4 cc, essendovi contestazione sul punto, il Collegio, aderendo alla costante giurisprudenza, evidenzia che gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore e una specifica pronuncia del giudice;
- in mancanza di tali elementi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali interessi e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva (Consiglio di Stato, sez. 5, Sentenza n. 10143 del 22 dicembre 2025; Cass., Sez. Un., sentenza 7 maggio 2024 n. 12449 e, in senso conforme, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11 febbraio 2025, n. 3499);
- nel caso di specie pur sussistendo nel ricorso per decreto ingiuntivo la domanda del creditore di corrispondere il quantum “ oltre interessi legali ed oltre interessi di mora ”, il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto al “ Comune di Fisciano di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di 28.505,33, oltre interessi legali dalla domanda e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in 259,00 per spese ed auro 500,00 per compenso, oltre accessori come per legge ” (vd. decreto ingiuntivo n. 376/2018 del 30/01/2018);
- per costante giurisprudenza, a cui il Collegio intende aderire, invero, se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex articolo 1284, comma 4, del codice civile), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'articolo 1284, comma 1, del codice civile, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo (Cassazione civile sez. lav., 1/12/2025, n. 31362).
- a ciò consegue l’applicabilità dei soli interessi al tasso legale, ex art. 1284 comma 1 cc.
4.2.1. Né vale a contraddire le superiori considerazioni il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di compensi dovuti agli esercenti la professione forense atteso che il titolo azionato (decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo a seguito di rigetto dell’opposizione) ha disposto la condanna del Comune di Fisciano al pagamento di una somma in favore dell’interessato, non a titolo di onorario dovuto in qualità di avvocato, bensì, come compenso dovutogli per l’attività svolta come Presidente, nominato dalla Camera Arbitrale presso l’ANAC, di un collegio arbitrale per la definizione di una controversia insorta tra Edil.Sar.Tom e il Comune di Fisciano (giudizio arbitrale conclusosi con lodo sottoscritto in data 21.07.2016 e depositato il 26.07.2016).
4.2.2. Neppure può ritenersi pertinente il richiamo alla sentenza n. 3830/2019 del Consiglio di Stato, Sez. V, in quanto evidentemente riferita ad un giudizio instaurato (in primo grado dinanzi al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina) per l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal g.o. nella materia dei contratti pubblici (nel caso di specie, di appalto per opere di edilizia scolastica), la cui disciplina, mutuando una previsione speciale originariamente introdotta per sanzionare i ritardi nei pagamenti del corrispettivo nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/2002, prevede l’automatica applicazione degli interessi moratori.
Come rammentato dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza, “ La Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza (Cass. II, 27 febbraio 2019, 5734), ha avuto modo di chiarire che la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2002 trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, per tale intendendosi “i contratti, comunque, denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, nel cui novero va incluso anche l’appalto: ciò in quanto, come statuito nella decisione richiamata, “la definizione adottata nell’art. 2 del citato decreto, comprensiva dei contratti, comunque denominati, che comportano in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo è, invero, compatibile con la definizione dell’appalto specificata dall’art. 1655 c.c., dovendosi intendere l’espressione prestazione di servizi come riferibile a tutte le prestazioni di fare (e quindi anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento di denaro ”.
Non vi è plausibile ragione per non applicare tali principi, affermati con riguardo ad un appalto tra privati, anche agli appalti pubblici, sottraendoli ad una disciplina che regola in via generale i ritardi nei pagamenti e che “illustra un’evoluzione tendenziale della legislazione che mira ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell’ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegna di merci ovvero a prestazioni di servizi (Cass., II, 27 febbraio 2019, 5734) .”
4.3. Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche va escluso che possa applicarsi lo stesso principio alla fattispecie per cui è causa, esulando la stessa fattispecie sia dal generale paradigma delle transazioni commerciali sia da quello dei contratti pubblici.
4.4. Il Collegio, quanto alle ulteriori voci, ritiene che la pretesa del ricorrente, come articolata con l’atto introduttivo del giudizio, sia meritevole di favorevole valutazione, limitatamente alle somme liquidate nel decreto ingiuntivo a titolo di spese di procedura (pari ad euro 259,00 per spese ed euro 500,00 per compenso oltre accessori come per legge) ed ai documentati costi di registrazione della sola sentenza n. 808/2025 pubblicata il 06/03/2025 (pari ad euro 200,00).
Non può invece essere riconosciuta la somma di euro 578,38 per la registrazione del decreto ingiuntivo, in mancanza di idonea documentazione di prova, non potendo a tal fine valere il prospetto allegato al ricorso, verosimilmente riferito a cartella notificata al contribuente in data 24.07.2017 e, dunque, anteriore all’emissione del decreto ingiuntivo.
5. In conclusione alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore del ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme derivanti dal decreto ingiuntivo da ottemperare e delle ulteriori somme come sopra individuate.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
6. Stante la peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Compensa le spese di lite.
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI RU, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
SI AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AC | PI RU |
IL SEGRETARIO