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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1061/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031874540000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6188/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00318745 40 000, notificata in data 23 ottobre 2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto la quota consortile
2022 (importo complessivo di € 33,88) del Consorzio_1 per terreni ricadenti nel Comune di Taurianova.
Censura la cartella, con un primo motivo di gravame, in quanto l'atto richiama norma regionale (l'art. 23, comma 1, lett. a della legge della Regione Calabria n. 11) dichiarata costituzionalmente illegittima dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 2018.
Con riferimento, poi, al piano di classifica consortile evidenzia un difetto di motivazione inerente l'iter di approvazione dell'atto, tenuto conto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 58 del 19 giugno 2017 non viene pubblicato il Piano di Classifica del Consorzio_1, bensì viene indicata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 199 del 5 giugno 2017, con la quale è stato approvato il piano di classifica di altro Consorzio (Ionio Catanzarese).
Rappresenta, di seguito, la manifesta la incompatibilità di un Piano di Classifica adottato nel 2014, elaborato sulla base delle linee guida stabilite in materia dalla Regione Calabria nel 2014, con la normativa positiva del 2017 oggi vigente, che ha radicalmente innovato sulla medesima materia (sul punto, perciò, il contribuente evidenzia alcune discrasie).
Argomenta, quindi, anche esemplificando in termini percentuali con riferimento al territorio complessivamente interessato dall'attività consortile, che nessun beneficio DIRETTO e SPECIFICO derivante dall'attività del Consorzio di Bonifica può interessare i terreni agricoli oggetto del tributo richiesto.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 14, comma 6 bis del d.lgs n. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
In ogni caso l'Agenzia deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione riferita al comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992: la cartella, infatti, è il primo atto di esercizio della pretesa, per cui non si pongono problemi di notifica di atti presupposti.
Nel merito ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la chiamata in causa del Consorzio, operata dalla parte resistente, non ha prodotto la costituzione in giudizio dello stesso, ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031874540000 CONTR. BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6188/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00318745 40 000, notificata in data 23 ottobre 2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto la quota consortile
2022 (importo complessivo di € 33,88) del Consorzio_1 per terreni ricadenti nel Comune di Taurianova.
Censura la cartella, con un primo motivo di gravame, in quanto l'atto richiama norma regionale (l'art. 23, comma 1, lett. a della legge della Regione Calabria n. 11) dichiarata costituzionalmente illegittima dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 2018.
Con riferimento, poi, al piano di classifica consortile evidenzia un difetto di motivazione inerente l'iter di approvazione dell'atto, tenuto conto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 58 del 19 giugno 2017 non viene pubblicato il Piano di Classifica del Consorzio_1, bensì viene indicata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 199 del 5 giugno 2017, con la quale è stato approvato il piano di classifica di altro Consorzio (Ionio Catanzarese).
Rappresenta, di seguito, la manifesta la incompatibilità di un Piano di Classifica adottato nel 2014, elaborato sulla base delle linee guida stabilite in materia dalla Regione Calabria nel 2014, con la normativa positiva del 2017 oggi vigente, che ha radicalmente innovato sulla medesima materia (sul punto, perciò, il contribuente evidenzia alcune discrasie).
Argomenta, quindi, anche esemplificando in termini percentuali con riferimento al territorio complessivamente interessato dall'attività consortile, che nessun beneficio DIRETTO e SPECIFICO derivante dall'attività del Consorzio di Bonifica può interessare i terreni agricoli oggetto del tributo richiesto.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 14, comma 6 bis del d.lgs n. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
In ogni caso l'Agenzia deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione riferita al comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992: la cartella, infatti, è il primo atto di esercizio della pretesa, per cui non si pongono problemi di notifica di atti presupposti.
Nel merito ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la chiamata in causa del Consorzio, operata dalla parte resistente, non ha prodotto la costituzione in giudizio dello stesso, ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.