Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2024, proposto da
Associazione Cenpas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l’annullamento
- del (nuovo) diniego adottato dall’Assessorato regionale della Salute, prot. 31041 del 02.07.2024, pervenuto a mezzo p.e.c. in data 05.07.2024, avente ad oggetto l’esito negativo della verifica di compatibilità – ex art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 – per la realizzazione di una “Comunità Terapeutica Assistita” (C.T.A.) per 20 pazienti adulti, parzialmente non autosufficienti, affetti da patologie psichiatriche, nel comune di Mazara del Vallo (Tp), via G. Toniolo, 55/57/61.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 23 settembre 2024 l’associazione Cempas ha impugnato il diniego adottato dall’Assessorato regionale della Salute, prot. 31041 del 02.07.2024, avente ad oggetto l’esito negativo della verifica di compatibilità – ex art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 – per la realizzazione di una “Comunità Terapeutica Assistita” (C.T.A.) per 20 pazienti adulti, parzialmente non autosufficienti, affetti da patologie psichiatriche, nel comune di Mazara del Vallo, articolando le censure di:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-ter, c. 3, d.lgs. 30.12.1992, n. 502. Eccesso di potere per insufficiente e lacunosa istruttoria nonché per errore di fatto e travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 3 legge 241/1990 ed eccesso di potere per motivazione falsa e contraddittoria, confutata da atto pubblico promanante dalla stessa A. intimata che fa fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) circa la sussistenza di posti letto di C.T.A. “attivabili” alla data del 31.10.2022”.
2) “Violazione e falsa applicazione di norme statali e regionali, primarie e secondarie: d.P.R. 07.04.1994, pubbl. sulla G.U. n. 93 del 22.04.1994, e successive mod. ed integraz. di cui al d.P.R. 10.11.1999; Decreto dell’Assessore della Salute 31.01.1997 n. 21238; Decreto Inter-assessoriale della Salute e della Famiglia del 31.07.2017 n. 1539; D.p.c.m. 12.01.2017 relativo ai c.d. L.E.A.”.
Per resistere al ricorso di è costituito l’Assessorato regionale della salute che, con memoria, ha replicato a quanto dedotto in ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con il quale l’associazione ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego adottato dall’Assessorato regionale della Salute, prot. 31041 del 02.07.2024, avente ad oggetto l’esito negativo della verifica di compatibilità – ex art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 – per la realizzazione di una “Comunità Terapeutica Assistita” (C.T.A.) per 20 pazienti adulti, parzialmente non autosufficienti, affetti da patologie psichiatriche, nel comune di Mazara del Vallo.
Il provvedimento impugnato fa seguito ad un primo diniego dell’Assessorato, annullato per difetto di motivazione da questa Sezione con la sentenza n. 2772/2023 a sua volta seguita, stante l’intervenuta inottemperanza al giudicato, dalla sentenza n. 1663/2024.
Il nuovo provvedimento di diniego è motivato “in considerazione della saturazione dei posti rispetto alla prevista programmazione di settore, non è possibile per questa Amministrazione esprimere parere di compatibilità positivo laddove propedeutico ad un eventuale successivo accreditamento di tale iniziativa all’interno del servizio Sanitario Regionale” .
Il diniego è stato (nuovamente) opposto all’originaria istanza della ricorrente del 31.10.2022 perché, a seguito di rinnovata istruttoria, è stato accertato che a quella data si era già verificata la “saturazione” dei posti letto nell’intero territorio regionale per l’intera programmazione regionale del settore dell’assistenza sanitaria residenziale per malati psichiatrici.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che - sebbene il nuovo diniego spieghi come alla data del 31.10.2022 si fosse già verificata la “saturazione” dei posti letto per malati psichiatrici nell’ambito dell’intero territorio regionale - l’Assessorato continuerebbe a rilasciare ad altri operatori sanitari privati che intendono realizzare C.T.A. per malati psichiatrici favorevoli pareri di compatibilità, tenuto conto che, in particolare, nella sola provincia di Messina, sarebbero ancora “attivabili” (almeno) 60 posti letto: la motivazione del diniego sarebbe sotto tale profilo frutto di un errato ed inattendibile accertamento istruttorio.
La censura è infondata.
Giova premettere che l’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 prescrive che “Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture” .
La verifica di compatibilità introduce, com’ è noto, un subprocedimento che si caratterizza per il fatto che la Regione è chiamata ad esprimersi sulla compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria e ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (ovvero sulla positiva o negativa incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (e quindi sulla sua coerenza rispetto alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie, pubbliche e private, in ambito questa volta solo locale), sia pure anche (ma non solo) in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
Trattasi, all’evidenza, di una valutazione discrezionale alquanto ampia, che si correla a quella visione unitaria e globale che soltanto la Regione, titolare primaria dei poteri di programmazione sanitaria regionale, può esprimere naturalmente in funzione dello specifico momento temporale “puntuale” nel quale essa viene estrinsecata.
Il parere del settembre 2024, prodotto dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, non è idoneo a dimostrare inattendibilità dell’istruttoria dell’Assessorato poiché, come dedotto dalla difesa erariale, è stato reso con specifico riferimento alla peculiare situazione della provincia di Messina risultata deficitaria rispetto al parametro del fabbisogno riferito al rapporto tra la popolazione residente e il numero di posti attivabili; e tale carenza di CC.T.T.A.A. che erogano servizi in tale specifico ambito, ha determinato il ricorso alle strutture abitative riabilitative (S.T.A.R.), che non rientrano nel computo della CC.TT.AA., per garantire i L.E.A. alla popolazione.
L’aver reso in quel caso parere positivo, sebbene successivo al parere negativo oggi impugnato, trova la sua logica nell’applicazione dei principi regolatori della materia e nell’esigenza di sopperire alla richiesta di salute della provincia di Messina.
Le due situazioni venute in considerazione in momenti diversi – ossia l’aver reso parere negativo in un caso (provincia di Trapani, arrivata a saturazione già alla data del 31.10.2022) e positivo nell’altro (provincia di Messina) – sono dunque compatibili tra loro ed in linea con i parametri normativi di riferimento e con le specifiche esigenze dei territori in considerazione.
In definitiva le ragioni del diniego sono correttamente riferite alla valutazione del fabbisogno, della localizzazione territoriale e della programmazione sanitaria.
La circostanza che tra le ragioni addotte ve ne sia almeno una delle ragioni che resiste alle censure della ricorrente rende superfluo l’esame del secondo motivo con cui parte ricorrente censura - solo ove possa essere qualificata come un motivo di diniego - la seconda parte del provvedimento che suggerisce l’alternativa modalità di gestione della struttura sanitaria in “regime libero-professionale”.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato.
Nondimeno sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO