Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 23253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23253 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11236 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
Commissione Territoriale di Roma per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso inviata a mezzo PEC in data 31/7/2025 alla Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla
Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, concernente la documentazione inerente al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale iniziato in data 17.9.2024;
per l’accertamento
- del diritto di accesso a prendere visione ed estrarre copia della documentazione indicata nell’istanza di accesso del 14/6/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RT GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2025, il ricorrente ha introdotto il presente giudizio ex art. 116 c.p.a., deducendo in punto di fatto:
- di essere un cittadino della Guinea che in data 17 settembre 2024 presentava domanda di riconoscimento della protezione internazionale alla Questura di Roma, Ufficio immigrazione;
- che, nonostante fossero trascorsi i termini di cui all’art. 27 del D.Lg. n. 25 del 2008, non veniva emesso alcun provvedimento conclusivo della procedura;
- che, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha esercitato il diritto di accesso nei confronti della Questura di Roma e della Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale, tramite PEC del suo difensore, inviata in data 31 luglio 2025, onde chiedere l’estrazione ed il rilascio della seguente documentazione: “ 1) il provvedimento con il quale è stata stabilita la data del colloquio personale presso la competente C.T. di Roma ex art. 27, comma 2 del D.Lgs n. 25 del 2008 e s.m.i.; 2) tutti gli atti relativi al processo notificatorio del suddetto provvedimento; 3) il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale, se adottato; 4) tutti gli atti relativi al processo notificatorio del suddetto provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale, se posto in essere ”;
- che alla predetta istanza di accesso forniva riscontro la Questura di Roma, la quale dopo aver informato l’odierno ricorrente che “ da visura in SUA risulta emesso il decreto da parte della Commissione, inviato il 3 luglio scorso a Poste Italiane per il successivo inoltro al suo assistito ”, evidenziava che “ I documenti dei quali chiede copia sono documenti emessi dalla Commissione e non da questo ufficio ”.
In punto di diritto, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale sull’istanza di accesso e ha chiesto la condanna di quest’ultima all’ostensione dei documenti richiesti.
2. – Il Ministero dell’Interno si è costituto in giudizio con atto formale.
3. – Con memoria depositata il 9 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di voler limitare la richiesta di accesso agli atti ai seguenti documenti: “ 1) provvedimento con il quale è stata stabilita la data del colloquio personale presso la competente C.T. di Roma ex art. 27, comma 2 del D.Lgs n. 25 del 2008 e s.m.i.; 2) tutti gli atti relativi al processo notificatorio del suddetto provvedimento ”.
4. – Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Il Collegio rileva che la Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale, ancorché destinataria della domanda di accesso, abbia omesso di fornire ad essa riscontro e in giudizio non ha dedotto motivazioni espresse a giustificazione del predetto contegno.
Alla luce di ciò, non può che prendersi atto dell’illegittimità del contegno omissivo da questa tenuto, a fronte dell’inutile spirare del termine di legge.
Constatato come la domanda di accesso sia stata proposta per finalità defensionali (con riferimento a separato giudizio che il ricorrente afferma di voler intraprendere “ al fine della tutela del proprio diritto soggettivo fondamentale al riconoscimento della protezione internazionale ”), all’accertata illegittimità del silenzio della suindicata Amministrazione, opposto all’azionato accesso, consegue l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente all’ostensione dei seguenti documenti:
1) provvedimento con il quale è stata stabilita la data del colloquio personale presso la competente C.T. di Roma ex art. 27, comma 2 del D.Lgs n. 25 del 2008 e s.m.i.;
2) tutti gli atti relativi al processo notificatorio del suddetto provvedimento
6. – Così delimitata l’accoglibilità del gravame, rileva conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare far le parti le spese di lite.
7. – Sussistono i presupposti per confermare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente commissione, i cui importi verranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione; e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’interno, Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale, l’ostensione della documentazione indicata in motivazione al punto 5., entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
RT GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT GO | TO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.