Trib. Gela, sentenza 18/12/2025, n. 665
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Sentenza 18 dicembre 2025

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  • Accolto
    Errata quantificazione del credito precettato

    Il giudice ha ritenuto che l'importo precettato fosse errato poiché non teneva conto dei pagamenti effettuati e delle rate mensili dovute fino alla notifica del precetto. Ha inoltre considerato i pagamenti successivi alla notifica del precetto, come consentito dalla natura del giudizio di opposizione.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna per lite temeraria

    Non specificato nel dispositivo, ma implicito nel rigetto della domanda principale di opposizione (sebbene il precetto sia stato annullato, la parte opponente risulta comunque debitrice di una somma residua).

  • Rigettato
    Intervento del cessionario del credito

    Il giudice ha rigettato la richiesta di estromissione del cedente, richiamando l'art. 111 c.p.c. che prevede la prosecuzione del processo tra le parti originarie in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi, salvo consenso delle altre parti che non è stato dato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 18/12/2025, n. 665
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 665
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

    Testo completo