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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato Parte_1 in Gela, Via Tevere n. 135, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Greco che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Gela, Via Cairoli n. 178, presso lo studio dell'Avv. Valentina Chiara Lo Porto, rappresentato e difeso dall'Avv. Giada Isidori per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
LE ZU e RE NA per procura in atti,
- intervenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la “ proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificato in data 24.2.2022 dalla dell'importo di euro 8.926,13 in Controparte_1 virtù dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Gela in data 14.6.2019. L'opponente esponeva che il precetto non teneva conto del pagamento intervenuto fino alla data di notifica del precetto di euro 4.680,00, per un residuo dovuto della minor somma di euro 2.040,00, oltre euro 153,75 per accessori, per un totale di euro 2.193,75, che erano addebitate due volte le competenze del precetto ex D.M. 55/2014, prima per euro 225,00 e dopo per euro 153,75, e che l'assegnazione della somma era avvenuta per scadenze mensili.
Si costituiva in giudizio la , rilevando che nel precetto era detratta la somma di Controparte_1 euro 2.640,00, che il terzo pignorato decadeva dal beneficio della rateizzazione e che, in ogni caso, era maturato un credito di euro 2.520,00, oltre euro 120,00 al mese da luglio 2022 e fino all'integrale pagamento.
Interveniva in giudizio la quale cessionaria del credito, chiedendo Controparte_2
l'estromissione del cedente.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per la detrazione dal precetto della somma di euro 6.732,38 e per la condanna ex art. 96 c.p.c., la Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione e la per l'estromissione del cedente. Controparte_2
Alla stessa udienza il giudice emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre evidenziare che non può essere estromesso il cedente CP_1
, considerato che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto
[...] controverso per atto tra vivi a titolo particolare lo stesso prosegue tra le parti originarie e, in presenza dell'intervento del successore, solo se le altre parti vi consentono, fattispecie che non si è verificata,
l'alienante può essere estromesso.
Nel merito, il precetto è fondato sull'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di
Gela in data 14.6.2019, la quale ha assegnato la “somma di euro 120,00 dalla retribuzione mensile corrisposta all'esecutato fino a completa soddisfazione del credito azionato, oltre interessi e spese” in relazione ad un credito complessivo di euro 9.816,19.
Il precetto opposto, pur detraendo la somma ritenuta già corrisposta di euro 2.640,00, ha precettato l'intero importo ancora rimanente.
Orbene, il titolo esecutivo è rappresentato dall'ordinanza di assegnazione di somme, la quale riconosce dovuta la somma di euro 9.816,19, ma disciplina anche le modalità di pagamento, da quantificarsi in euro 120,00 mensili.
Considerato che per colmare la somma di euro 9.816,19 sono necessarie ottantuno mensilità, oltre un residuo di euro 96,19, che l'ordinanza è del 14.6.2019 e che il precetto è stato notificato a febbraio
2022, dunque ben prima della fine dei prelievi per ottantuno mensilità, l'importo precettato è errato, in quanto, se non corrisposte, potevano essere precettate solo le somme maturate fino alla notifica del precetto.
Poiché a tale data, febbraio 2022, risultano pagati, giusta bonifici in atti (doc. n. 3 fascicolo parte attrice), euro 360,00, euro 1.440,00, euro 360,00 ed euro 480,00, per complessivi euro 2.640,00 e, calcolando che, atteso il carattere immediatamente esecutivo dell'ordinanza di assegnazione, i pagamenti di 120,00 euro mensili decorrono da luglio 2019, al febbraio 2022 dovevano essere pagate trentuno mensilità, dunque euro 3.720,00, l'importo che poteva essere precettato a febbraio 2022 era di euro 1.080,00 (3.720,00 - 2.640,00 = 1.080,00).
Sul punto si precisa che parte opposta non può invocare una asserita decadenza dalla rateizzazione, atteso che le modalità di erogazione delle somme sono cristallizzate nell'ordinanza di assegnazione, salvo sollevare la questione davanti al giudice dell'esecuzione.
Peraltro, occorre precisare che la non debenza di una parte soltanto della somma portata nel precetto al momento della notifica dello stesso non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/07/2024, n.
20238; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/11/2020, n. 24704).
Per altro profilo, poiché risultano in pendenza di questo giudizio ulteriori pagamenti di euro 960,00
e di euro 1.200,00 (doc.ti nn. 1 e 2 allegati alla memoria del 26.6.2023 di parte attrice), sempre perchè
l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, “il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/05/2022, n. 14705).
In definitiva, il precetto deve essere annullato e, avendo riguardo ai pagamenti intervenuti documentati per complessivi euro 4.800,00 (2.640,00 + 960,00 + 1.200,00 = 4.800,00) ed al fatto che ad oggi, dicembre 2025, sono passati da luglio 2019 settantasette mesi, la è Parte_1 tenuta al pagamento immediato di euro 4.440,00 (77 x 120 = 9.240,00; 9.240,00 - 4.800,00 =
4.440,00), oltre interessi legali dalla notifica del precetto, 24.2.2022, quale valido atto di costituzione in mora, e di euro 120,00 al mese da gennaio 2026 fino al soddisfacimento del credito residuo di euro
576,19 (9.816,19 - 9.240,00 = 576,19).
Parte opponente, la quale risulta comunque debitrice di somma residua, è tenuta al pagamento della metà delle spese processuali, mentre l'annullamento del precetto e l'esistenza alla data di notifica dello stesso di un credito inferiore, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
Il mero intervento ex art. 111 c.p.c. della , la quale non ha proposto domande Controparte_2 in assenza dell'estromissione del cedente, determina la compensazione delle spese processuali tra parte attrice, parte convenuta e l'interveniente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) annulla il precetto;
b) condanna la “ , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, al pagamento in favore della , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, della somma di euro 4.440,00, oltre interessi legali dal 24.2.2022, e della somma di euro
120,00 al mese da gennaio 2026 fino al soddisfacimento del credito residuo di euro 576,19; c) condanna la “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1 della metà delle spese processuali, metà pari ad euro 1.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA e spese successive;
d) compensa le spese nella restante misura della metà tra Parte_1
e ; e) compensa integralmente le spese processuali tra
[...] Controparte_1 Parte_1
, e
[...] Controparte_1 Controparte_2
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato Parte_1 in Gela, Via Tevere n. 135, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Greco che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Gela, Via Cairoli n. 178, presso lo studio dell'Avv. Valentina Chiara Lo Porto, rappresentato e difeso dall'Avv. Giada Isidori per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
LE ZU e RE NA per procura in atti,
- intervenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la “ proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificato in data 24.2.2022 dalla dell'importo di euro 8.926,13 in Controparte_1 virtù dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Gela in data 14.6.2019. L'opponente esponeva che il precetto non teneva conto del pagamento intervenuto fino alla data di notifica del precetto di euro 4.680,00, per un residuo dovuto della minor somma di euro 2.040,00, oltre euro 153,75 per accessori, per un totale di euro 2.193,75, che erano addebitate due volte le competenze del precetto ex D.M. 55/2014, prima per euro 225,00 e dopo per euro 153,75, e che l'assegnazione della somma era avvenuta per scadenze mensili.
Si costituiva in giudizio la , rilevando che nel precetto era detratta la somma di Controparte_1 euro 2.640,00, che il terzo pignorato decadeva dal beneficio della rateizzazione e che, in ogni caso, era maturato un credito di euro 2.520,00, oltre euro 120,00 al mese da luglio 2022 e fino all'integrale pagamento.
Interveniva in giudizio la quale cessionaria del credito, chiedendo Controparte_2
l'estromissione del cedente.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per la detrazione dal precetto della somma di euro 6.732,38 e per la condanna ex art. 96 c.p.c., la Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione e la per l'estromissione del cedente. Controparte_2
Alla stessa udienza il giudice emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre evidenziare che non può essere estromesso il cedente CP_1
, considerato che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto
[...] controverso per atto tra vivi a titolo particolare lo stesso prosegue tra le parti originarie e, in presenza dell'intervento del successore, solo se le altre parti vi consentono, fattispecie che non si è verificata,
l'alienante può essere estromesso.
Nel merito, il precetto è fondato sull'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di
Gela in data 14.6.2019, la quale ha assegnato la “somma di euro 120,00 dalla retribuzione mensile corrisposta all'esecutato fino a completa soddisfazione del credito azionato, oltre interessi e spese” in relazione ad un credito complessivo di euro 9.816,19.
Il precetto opposto, pur detraendo la somma ritenuta già corrisposta di euro 2.640,00, ha precettato l'intero importo ancora rimanente.
Orbene, il titolo esecutivo è rappresentato dall'ordinanza di assegnazione di somme, la quale riconosce dovuta la somma di euro 9.816,19, ma disciplina anche le modalità di pagamento, da quantificarsi in euro 120,00 mensili.
Considerato che per colmare la somma di euro 9.816,19 sono necessarie ottantuno mensilità, oltre un residuo di euro 96,19, che l'ordinanza è del 14.6.2019 e che il precetto è stato notificato a febbraio
2022, dunque ben prima della fine dei prelievi per ottantuno mensilità, l'importo precettato è errato, in quanto, se non corrisposte, potevano essere precettate solo le somme maturate fino alla notifica del precetto.
Poiché a tale data, febbraio 2022, risultano pagati, giusta bonifici in atti (doc. n. 3 fascicolo parte attrice), euro 360,00, euro 1.440,00, euro 360,00 ed euro 480,00, per complessivi euro 2.640,00 e, calcolando che, atteso il carattere immediatamente esecutivo dell'ordinanza di assegnazione, i pagamenti di 120,00 euro mensili decorrono da luglio 2019, al febbraio 2022 dovevano essere pagate trentuno mensilità, dunque euro 3.720,00, l'importo che poteva essere precettato a febbraio 2022 era di euro 1.080,00 (3.720,00 - 2.640,00 = 1.080,00).
Sul punto si precisa che parte opposta non può invocare una asserita decadenza dalla rateizzazione, atteso che le modalità di erogazione delle somme sono cristallizzate nell'ordinanza di assegnazione, salvo sollevare la questione davanti al giudice dell'esecuzione.
Peraltro, occorre precisare che la non debenza di una parte soltanto della somma portata nel precetto al momento della notifica dello stesso non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/07/2024, n.
20238; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/11/2020, n. 24704).
Per altro profilo, poiché risultano in pendenza di questo giudizio ulteriori pagamenti di euro 960,00
e di euro 1.200,00 (doc.ti nn. 1 e 2 allegati alla memoria del 26.6.2023 di parte attrice), sempre perchè
l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, “il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/05/2022, n. 14705).
In definitiva, il precetto deve essere annullato e, avendo riguardo ai pagamenti intervenuti documentati per complessivi euro 4.800,00 (2.640,00 + 960,00 + 1.200,00 = 4.800,00) ed al fatto che ad oggi, dicembre 2025, sono passati da luglio 2019 settantasette mesi, la è Parte_1 tenuta al pagamento immediato di euro 4.440,00 (77 x 120 = 9.240,00; 9.240,00 - 4.800,00 =
4.440,00), oltre interessi legali dalla notifica del precetto, 24.2.2022, quale valido atto di costituzione in mora, e di euro 120,00 al mese da gennaio 2026 fino al soddisfacimento del credito residuo di euro
576,19 (9.816,19 - 9.240,00 = 576,19).
Parte opponente, la quale risulta comunque debitrice di somma residua, è tenuta al pagamento della metà delle spese processuali, mentre l'annullamento del precetto e l'esistenza alla data di notifica dello stesso di un credito inferiore, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
Il mero intervento ex art. 111 c.p.c. della , la quale non ha proposto domande Controparte_2 in assenza dell'estromissione del cedente, determina la compensazione delle spese processuali tra parte attrice, parte convenuta e l'interveniente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) annulla il precetto;
b) condanna la “ , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, al pagamento in favore della , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, della somma di euro 4.440,00, oltre interessi legali dal 24.2.2022, e della somma di euro
120,00 al mese da gennaio 2026 fino al soddisfacimento del credito residuo di euro 576,19; c) condanna la “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1 della metà delle spese processuali, metà pari ad euro 1.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA e spese successive;
d) compensa le spese nella restante misura della metà tra Parte_1
e ; e) compensa integralmente le spese processuali tra
[...] Controparte_1 Parte_1
, e
[...] Controparte_1 Controparte_2
Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni