CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3307/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1800/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 13/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per l'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820229004543463 nonché le cartelle presupposte chiedendone l'annullamento: deduceva l'omessa notifica dei provvedimenti e l'estinzione del relativo debito (cfr. ricorso e cartelle in atti).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione la quale contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1800 del 09.06.2023, ha accolto il ricorso (con compensazione delle spese) ritenendo “inutilizzabile” la documentazione offerta dall'Agenzia delle entrate riscossione (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza limitatamente al capo che ha disposto la compensazione delle spese (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita, ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale).
Le Parti hanno versato in atti rispettive memorie e documentazione insistendo (cfr. memorie e difese in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettato l'appello proposto dal Contribuente.
Va accolto l'appello incidentale proposto dal'Agenzia delle entrate riscossione.
Va riformata la sentenza impugnata.
1.- Va, preliminarmente, disposta la cessazione della materia del contendere con riferimento alle Cartelle di pagamento n. 29820110026269179 e 29820120009131484 (cfr. provvedimenti in atti).
L'art. 1, c. 222, della Legge n. 197/2022 ha, infatti, “azzerato” i relativi carichi.
2.- L'art. 58 d. lgv. 546/1992 consente la produzione in appello della documentazione che venga ritenuta utile ai fini della decisione.
Dalla documentazione di che trattasi – offerta dall'Agenzia delle entrate riscossione - si evince che:
-la cartella di pagamento n. 29820110026269179 è stata notificata in data 12.04.2012 a mani di Nominativo_3, “suocera” del ricorrente;
-la cartella di pagamento n. 29820120009131484 è stata notificata in data 07.06.2012 a mani Nominativo_3 “suocera” del ricorrente;
-la cartella di pagamento n. 29820120016703207è stata notificata in data 05.12.2012 a mani di Nominativo_4
“figlio” del ricorrente;
- la cartella di pagamento n. 29820120037761033 è stata notificata in data
04.03.2013 a mani di Nominativo_3, “suocera” del ricorrente;
-la cartella di pagamento n. 29820160023202417 è stata notificata in data 24.02.2017 ex art. 26, c. 2 Dpr
602/73, mediante deposito alla CCIAA;
- la cartella di pagamento n. 29820170002511617 è stata notificata in data 08.05.2017 ex art. 26, c. 2 Dpr
602/73, mediante deposito alla CCIA;
- la cartella di pagamento n. 29820180002289511 è stata notificata per “compiuta giacenza” in data
23.05.2018 (per le tutte le procedure sopra descritte: cfr. documentazione in atti).
3.- Dalla scansione sopra descritta si evince che le cartelle di che trattasi (ad eccezione della n.
29820170002511617) erano note al ricorrente in quanto oggetto di “rateazione” a mezzo istanza del
14.03.2014 e di “definizione agevolata” a mezzo istanza del 15.05.2018 (cfr. documentazione in atti).
La rateazione e la domanda di adesione alla “definizione agevolata” hanno interrotto i termini di prescrizione ed hanno sospeso il relativo decorso il quale ha ripreso a decorrere a seguito della decadenza dal beneficio (avvenuto in data 02.03.2016 per la rateazione, e l' 18.03.2019 per la DAG – cfr. documentazione un atti).
Il pagamento degli importi di cui alle cartelle di pagamento n. 29820160023202417 e 2982017000251161
è stato sollecitato anche a mezzo dell'Avviso di intimazione n. 29820199001716322, notificato per “compiuta giacenza” in data 30.12.2019 (cfr. documentazione in atti).
4.- Qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata il relativo credito si “consolida” e non potranno più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica: pertanto - in relazione agli effetti della rateazione e della DAG - le pretese di cui all'Avviso di intimazione n. 29820229004543463 non possono ritenersi prescritte anche in considerazione del fatto che nel relativo computo dovrà essere considerato il periodo di sospensione Covid – 19 (art. 68, c. I D.L 18/20 - convertito con modifiche dalla l. 27/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello del contribuente non è fondato e va rigettato.
Va accolto l'appello incidentale.
In considerazione della parziale estinzione del giudizio (come sopra indicata) e della produzione documentale dell'Agenzia delle entrate riscossione avvenuta in grado appello, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle Cartelle nn. 29820110026269179
e 29820120009131484.
Rigetta l'appello del contribuente.
Accoglie l'appello incidentale del'Agenzia delle entrate riscossione.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG EN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3307/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1800/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 13/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229004543463 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per l'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Intimazione di pagamento n. 29820229004543463 nonché le cartelle presupposte chiedendone l'annullamento: deduceva l'omessa notifica dei provvedimenti e l'estinzione del relativo debito (cfr. ricorso e cartelle in atti).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione la quale contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1800 del 09.06.2023, ha accolto il ricorso (con compensazione delle spese) ritenendo “inutilizzabile” la documentazione offerta dall'Agenzia delle entrate riscossione (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza limitatamente al capo che ha disposto la compensazione delle spese (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita, ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale).
Le Parti hanno versato in atti rispettive memorie e documentazione insistendo (cfr. memorie e difese in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettato l'appello proposto dal Contribuente.
Va accolto l'appello incidentale proposto dal'Agenzia delle entrate riscossione.
Va riformata la sentenza impugnata.
1.- Va, preliminarmente, disposta la cessazione della materia del contendere con riferimento alle Cartelle di pagamento n. 29820110026269179 e 29820120009131484 (cfr. provvedimenti in atti).
L'art. 1, c. 222, della Legge n. 197/2022 ha, infatti, “azzerato” i relativi carichi.
2.- L'art. 58 d. lgv. 546/1992 consente la produzione in appello della documentazione che venga ritenuta utile ai fini della decisione.
Dalla documentazione di che trattasi – offerta dall'Agenzia delle entrate riscossione - si evince che:
-la cartella di pagamento n. 29820110026269179 è stata notificata in data 12.04.2012 a mani di Nominativo_3, “suocera” del ricorrente;
-la cartella di pagamento n. 29820120009131484 è stata notificata in data 07.06.2012 a mani Nominativo_3 “suocera” del ricorrente;
-la cartella di pagamento n. 29820120016703207è stata notificata in data 05.12.2012 a mani di Nominativo_4
“figlio” del ricorrente;
- la cartella di pagamento n. 29820120037761033 è stata notificata in data
04.03.2013 a mani di Nominativo_3, “suocera” del ricorrente;
-la cartella di pagamento n. 29820160023202417 è stata notificata in data 24.02.2017 ex art. 26, c. 2 Dpr
602/73, mediante deposito alla CCIAA;
- la cartella di pagamento n. 29820170002511617 è stata notificata in data 08.05.2017 ex art. 26, c. 2 Dpr
602/73, mediante deposito alla CCIA;
- la cartella di pagamento n. 29820180002289511 è stata notificata per “compiuta giacenza” in data
23.05.2018 (per le tutte le procedure sopra descritte: cfr. documentazione in atti).
3.- Dalla scansione sopra descritta si evince che le cartelle di che trattasi (ad eccezione della n.
29820170002511617) erano note al ricorrente in quanto oggetto di “rateazione” a mezzo istanza del
14.03.2014 e di “definizione agevolata” a mezzo istanza del 15.05.2018 (cfr. documentazione in atti).
La rateazione e la domanda di adesione alla “definizione agevolata” hanno interrotto i termini di prescrizione ed hanno sospeso il relativo decorso il quale ha ripreso a decorrere a seguito della decadenza dal beneficio (avvenuto in data 02.03.2016 per la rateazione, e l' 18.03.2019 per la DAG – cfr. documentazione un atti).
Il pagamento degli importi di cui alle cartelle di pagamento n. 29820160023202417 e 2982017000251161
è stato sollecitato anche a mezzo dell'Avviso di intimazione n. 29820199001716322, notificato per “compiuta giacenza” in data 30.12.2019 (cfr. documentazione in atti).
4.- Qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata il relativo credito si “consolida” e non potranno più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica: pertanto - in relazione agli effetti della rateazione e della DAG - le pretese di cui all'Avviso di intimazione n. 29820229004543463 non possono ritenersi prescritte anche in considerazione del fatto che nel relativo computo dovrà essere considerato il periodo di sospensione Covid – 19 (art. 68, c. I D.L 18/20 - convertito con modifiche dalla l. 27/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello del contribuente non è fondato e va rigettato.
Va accolto l'appello incidentale.
In considerazione della parziale estinzione del giudizio (come sopra indicata) e della produzione documentale dell'Agenzia delle entrate riscossione avvenuta in grado appello, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle Cartelle nn. 29820110026269179
e 29820120009131484.
Rigetta l'appello del contribuente.
Accoglie l'appello incidentale del'Agenzia delle entrate riscossione.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG EN