Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 113
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica provvedimenti e estinzione debito

    La Corte ha ritenuto che la rateazione e la domanda di definizione agevolata hanno interrotto i termini di prescrizione. Le pretese relative all'avviso di intimazione non possono ritenersi prescritte, anche considerando il periodo di sospensione Covid-19.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese del primo grado

    In considerazione della parziale estinzione del giudizio e della produzione documentale dell'Agenzia delle entrate riscossione avvenuta in grado appello, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.

  • Accolto
    Appello incidentale

    La Corte ha accolto l'appello incidentale, riformando la sentenza impugnata. Le spese del doppio grado sono state compensate.

  • Altro
    Estinzione carichi per legge

    L'art. 1, c. 222, della Legge n. 197/2022 ha "azzerato" i relativi carichi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 113
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo