Art. 5. ((Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa audizione delle parti se ritenuta necessaria, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1))
Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonche' il numero di codice fiscale di ciascuno.
Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore e al conduttore nel termine di venti giorni dalla pronuncia e almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.
((Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, e nei comuni con essi confinanti, la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fondati sulle cause indicate nel primo comma dell'articolo 3, e fissata, su richiesta del locatore, con decreto del pretore, il quale deve distribuire le esecuzioni tra il 1 luglio ed il 30 settembre 1980, tenendo conto della data originariamente stabilita e del numero delle richieste. Se la richiesta e' presentata dopo il 30 settembre 1980, la data e fissata dopo il ventesimo e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla richiesta stessa))
Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonche' il numero di codice fiscale di ciascuno.
Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore e al conduttore nel termine di venti giorni dalla pronuncia e almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.
((Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, e nei comuni con essi confinanti, la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fondati sulle cause indicate nel primo comma dell'articolo 3, e fissata, su richiesta del locatore, con decreto del pretore, il quale deve distribuire le esecuzioni tra il 1 luglio ed il 30 settembre 1980, tenendo conto della data originariamente stabilita e del numero delle richieste. Se la richiesta e' presentata dopo il 30 settembre 1980, la data e fissata dopo il ventesimo e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla richiesta stessa))