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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Gen. N. 155/2025 La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IZ RIGA Presidente Dr. NA IA TRACANNA Consigliere rel. Dr. Massimo DE CESARE Consigliere
all'udienza di discussione del 4/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. CELIDONIO GIOVANNI AUTIERO
APPELLANTE
E
L' 1- Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSETTINI FRANCESCO
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza n. 70/2024 in data 5 febbraio 2025 del Tribunale di Sulmona in funzione di giudice del lavoro.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Sulmona ha rigettato la domanda formulata da infermiera professionale categoria D, Parte_1 dipendente della dal 3.7.2013, in servizio nel Controparte_3 reparto UTIC – Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Sulmona. Il primo Giudice ha motivato il proprio convincimento ritenendo non sussistenti nel caso di specie i requisiti propri del demansionamento ovvero della dequalificazione professionale, che richiedono il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione. Per il Tribunale nel caso de quo non è stato accertato lo svolgimento in via prevalente delle mansioni inferiori da parte dell'infermiera, atteso che in ogni caso le mansioni cui è stata adibita di fatto la ricorrente (cura dell'igiene personale dei pazienti), non sono del tutto estranee alla sua professionalità, consistendo in una forma di collaborazione con gli OSS, mediante lo svolgimento di compiti che implicano un contatto diretto con il paziente e che consentono di verificare le condizioni generali di salute dello stesso, al fine di valutare la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e la necessità di un ulteriore intervento infermieristico. Avverso la suindicata decisione, pubblicata in data 5 febbraio 2025, non notificata, ha proposto appello la lavoratrice, con ricorso depositato il 27/5/2025, sulla scorta dei seguenti motivi. In primo luogo, ha censurato la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 52 c. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per aver il primo Giudice erroneamente ritenuto che, per il concretizzarsi del demansionamento, l'attività ritenuta dequalificante debba essere svolta in maniera prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza. Dall'istruttoria svolta in primo grado sarebbe emerso chiaramente, infatti, che la ricorrente ha svolto in via sistematica e continuativa tutte quelle attività proprie degli O.S.S., sacrificando, anche se solo in parte, le mansioni del proprio profilo di inquadramento. L'appellante ha altresì lamentato la violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt.112 cpc, 2697, 2727, 2729 e 1218 c.c. per aver il primo giudice fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, ritenendo insufficienti le allegazioni svolte da parte ricorrente negli scritti difensivi, ai fini della prova del patito danno da demansionamento, omettendo il Tribunale di valutare, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta e la durata del demansionamento. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che nel periodo luglio 2013 (data di assunzione) – novembre 2022 (data della domanda) presso il Presidio Ospedaliero di Sulmona, la ricorrente
, Infermiera di cat.”D”, anche a causa della carenza di personale Parte_1 ausiliario e di supporto O.S.S., in numero insufficiente a garantire le esigenze primarie dei pazienti, è stata indotta ed adibita a svolgere, ordinariamente e stabilmente, mansioni inferiori, estranee alla propria qualifica professionale e tutte proprie della figura di supporto dell'Operatore Socio Sanitario, ascritte all'inferiore categoria “B”.
pag. 2/6 Dichiarare la responsabilità della convenuta per aver a ciò Controparte_1 adibito la lavoratrice, in violazione della norma di cui all'art.52, comma I, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da demansionamento per lesione della professionalità del lavoratore, mediante pagamento della somma di Euro 40.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e Cont di giustizia. Condannare la convenuta alle spese e compensi del primo e presente grado di giudizio, oltre maggiorazione del 15% ex art.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.” Si è costituita la contestando quanto ex adverso dedotto dalla lavoratrice, CP_3 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo. L'appello non è fondato e va rigettato. Preliminarmente, va osservato che, seppure l'onere di provare il corretto adempimento del contratto di lavoro, in particolare, nella specie, dell'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto, grava sul datore di lavoro, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale (delineati da Cass. SS. UU. N. 13533/2001), è pur vero che tale onere sorge solo a fronte di una specifica allegazione, da parte del lavoratore, dell'inadempimento datoriale – o dell'inesatto adempimento – delle obbligazioni previste dal contratto. La Cassazione ha infatti ripetutamente affermato che “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass. sent. 35501/2022, Cass. 17365/2018, Cass. n. 1169/2018 Cass. 3 marzo 2016, n. 4211; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766). L'onere processuale per parte datoriale di controdedurre in ordine alla fondatezza della pretesa, allegando (e provando) fatti storici diversi, che abbiano valenza impeditiva dell'insorgere del diritto vantato dal lavoratore (risarcimento del danno), sussiste dunque solo nel caso in cui sia configurabile un sufficiente grado di determinatezza dei fatti rappresentanti inadempimento, allegati a sostegno della pretesa creditoria. E' necessario, pertanto, che il lavoratore indichi in maniera sufficientemente determinata l'oggetto delle mansioni realmente svolte, con specifica individuazione del tempo ad esse dedicato e degli elementi fattuali che le caratterizzano – relativi al proprio specifico rapporto – così che il datore di lavoro abbia la possibilità di verificare ed eventualmente contestare i fatti, attraverso la richiesta di prova contraria. Ciò è particolarmente dirimente specie quando il lavoratore stesso prospetti di aver svolto mansioni promiscue: in tal caso risulta infatti indispensabile che l'allegazione sia pag. 3/6 specifica in merito agli elementi dai quali desumere lo svolgimento in maniera prevalente delle mansioni inferiori, poiché diversamente il datore di lavoro sarebbe gravato dell'onere generico di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni inferiori da parte del lavoratore non era prevalente, prova negativa che per stesso insegnamento della Suprema Corte non può essergli richiesta. Nel caso in esame la ricorrente ha affermato di aver svolto e di continuare a svolgere, nel periodo sopra indicato, con regolarità e senza interruzione, tutte quelle mansioni di assistenza alla persona, alberghiere, cura ed igiene del paziente, riconducibili al profilo di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.), in modo esclusivo durante tutti i turni di notte (21 della sera alle ore 7 del mattino) e coadiuvando durante i turni della mattina e del pomeriggio il personale OSS, presente ma non sufficiente per svolgere con correttezza e regolarità le mansioni proprie di assistenza, igiene dei pazienti ed alberghiere. Ha dedotto che la sistematica e quotidiana adibizione a tali mansioni igienico - domestico - alberghiere, di pertinenza esclusiva del personale nel corso degli Pt_2 anni, aveva comportato un inevitabile sacrificio delle mansioni infermieristiche, proprie della qualifica professionale di appartenenza, con conseguente svilimento e lesione della professionalità acquisita. Al riguardo, le prove espletate nel corso del primo grado di giudizio hanno effettivamente evidenziato la carenza del personale socio-sanitario e la sua totale assenza durante il turno notturno;
non può dirsi tuttavia raggiunta la prova del requisito della prevalenza dello svolgimento delle mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste, anche in ragione della genericità delle deduzioni formulate dalla lavoratrice. In primo luogo, si rileva che alcune mansioni tra quelle indicate dalla ricorrente sono comuni sia al profilo dell'infermiere che dell'OSS, quali ad esempio la somministrazione della terapia e la medicazione, poiché rientra tra i compiti dell'infermiere garantire “la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche” ai sensi del DM 739/1994, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del profilo professionale dell'infermiere. Assolutamente generica è invece l'espressione “accudire i ricoverati”, non caratterizzante l'uno piuttosto che l'altro profilo. Neppure risulta in alcun modo individuata la parte del tempo in servizio che la ricorrente, nei turni a lei assegnati, avrebbe dedicato alle attività di natura alberghiera, di igiene e di trasporto dei pazienti, necessaria per poter verificare e valutare, previa specifica allegazione, il requisito della prevalenza delle mansioni inferiori. La ricorrente, peraltro, nulla ha dedotto sui turni dalla stessa svolti, né sul concreto svolgimento e ripartizione delle mansioni nell'arco della giornata lavorativa sua o degli OSS in servizio. Ha infatti lamentato la mancanza di OSS nel turno notturno, non ha dedotto tuttavia di aver svolto turni notturni e con quale frequenza, né quali delle mansioni di OSS
pag. 4/6 sarebbero state richieste nel turno notturno (posto che alcune di esse, quali il rifacimento dei letti o i pasti potrebbero non dover essere svolte, con continuità, in tutti i turni). A fronte di una generica indicazione dello svolgimento di mansioni di OSS, senza alcuna ulteriore indicazione utile a specificare di cosa si componga tale percentuale di attività, in relazione agli elementi sopra evidenziati, non può quindi ritenersi che sorga in capo al datore di lavoro alcun onere probatorio, non potendosi certo richiedere al datore, posto che il lavoratore ha svolto anche le mansioni proprie di infermiere, di dimostrare che il lavoratore non abbia rifatto i letti, non abbia trasportato i pazienti, non abbia somministrato le colazioni, in generale per tre quarti di tutto il suo tempo lavorativo, non meglio individuato, nell'arco di oltre quattro anni. Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, trovando conferma tale orientamento anche in una recente sentenza della Suprema Corte, su ricorso avverso una pronuncia di questa Corte d'Appello, relativa ad un contenzioso analogo a quello oggetto di causa, con la quale è stato affermato che “la sentenza impugnata assume correttamente che, quando il lavoratore denuncia l'illegittimità dell'esercizio dei poteri datoriali a causa dell'assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica ha l'onere di allegare gli elementi significativi ai fini dell'inesatto adempimento dell'obbligo datoriale di adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla categoria o mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, per cui la Corte non ha invertito l'onere della prova, ma ha correttamente stabilito che il lavoratore non avesse adempiuto agli oneri di allegazione su di esso gravanti.” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 25176/2025). L'appello pertanto deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbite tutte le restanti questioni relative all'allegazione specifica e alla prova del danno, in carenza del presupposto dell'inadempimento datoriale. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 3.473 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4/12/2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE pag. 5/6 NA IA AC
IZ IG
pag. 6/6
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg. Gen. N. 155/2025 La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IZ RIGA Presidente Dr. NA IA TRACANNA Consigliere rel. Dr. Massimo DE CESARE Consigliere
all'udienza di discussione del 4/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. CELIDONIO GIOVANNI AUTIERO
APPELLANTE
E
L' 1- Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSETTINI FRANCESCO
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza n. 70/2024 in data 5 febbraio 2025 del Tribunale di Sulmona in funzione di giudice del lavoro.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Sulmona ha rigettato la domanda formulata da infermiera professionale categoria D, Parte_1 dipendente della dal 3.7.2013, in servizio nel Controparte_3 reparto UTIC – Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Sulmona. Il primo Giudice ha motivato il proprio convincimento ritenendo non sussistenti nel caso di specie i requisiti propri del demansionamento ovvero della dequalificazione professionale, che richiedono il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione. Per il Tribunale nel caso de quo non è stato accertato lo svolgimento in via prevalente delle mansioni inferiori da parte dell'infermiera, atteso che in ogni caso le mansioni cui è stata adibita di fatto la ricorrente (cura dell'igiene personale dei pazienti), non sono del tutto estranee alla sua professionalità, consistendo in una forma di collaborazione con gli OSS, mediante lo svolgimento di compiti che implicano un contatto diretto con il paziente e che consentono di verificare le condizioni generali di salute dello stesso, al fine di valutare la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e la necessità di un ulteriore intervento infermieristico. Avverso la suindicata decisione, pubblicata in data 5 febbraio 2025, non notificata, ha proposto appello la lavoratrice, con ricorso depositato il 27/5/2025, sulla scorta dei seguenti motivi. In primo luogo, ha censurato la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 52 c. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per aver il primo Giudice erroneamente ritenuto che, per il concretizzarsi del demansionamento, l'attività ritenuta dequalificante debba essere svolta in maniera prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza. Dall'istruttoria svolta in primo grado sarebbe emerso chiaramente, infatti, che la ricorrente ha svolto in via sistematica e continuativa tutte quelle attività proprie degli O.S.S., sacrificando, anche se solo in parte, le mansioni del proprio profilo di inquadramento. L'appellante ha altresì lamentato la violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt.112 cpc, 2697, 2727, 2729 e 1218 c.c. per aver il primo giudice fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, ritenendo insufficienti le allegazioni svolte da parte ricorrente negli scritti difensivi, ai fini della prova del patito danno da demansionamento, omettendo il Tribunale di valutare, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta e la durata del demansionamento. Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che nel periodo luglio 2013 (data di assunzione) – novembre 2022 (data della domanda) presso il Presidio Ospedaliero di Sulmona, la ricorrente
, Infermiera di cat.”D”, anche a causa della carenza di personale Parte_1 ausiliario e di supporto O.S.S., in numero insufficiente a garantire le esigenze primarie dei pazienti, è stata indotta ed adibita a svolgere, ordinariamente e stabilmente, mansioni inferiori, estranee alla propria qualifica professionale e tutte proprie della figura di supporto dell'Operatore Socio Sanitario, ascritte all'inferiore categoria “B”.
pag. 2/6 Dichiarare la responsabilità della convenuta per aver a ciò Controparte_1 adibito la lavoratrice, in violazione della norma di cui all'art.52, comma I, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da demansionamento per lesione della professionalità del lavoratore, mediante pagamento della somma di Euro 40.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e Cont di giustizia. Condannare la convenuta alle spese e compensi del primo e presente grado di giudizio, oltre maggiorazione del 15% ex art.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.” Si è costituita la contestando quanto ex adverso dedotto dalla lavoratrice, CP_3 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo. L'appello non è fondato e va rigettato. Preliminarmente, va osservato che, seppure l'onere di provare il corretto adempimento del contratto di lavoro, in particolare, nella specie, dell'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto, grava sul datore di lavoro, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale (delineati da Cass. SS. UU. N. 13533/2001), è pur vero che tale onere sorge solo a fronte di una specifica allegazione, da parte del lavoratore, dell'inadempimento datoriale – o dell'inesatto adempimento – delle obbligazioni previste dal contratto. La Cassazione ha infatti ripetutamente affermato che “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass. sent. 35501/2022, Cass. 17365/2018, Cass. n. 1169/2018 Cass. 3 marzo 2016, n. 4211; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766). L'onere processuale per parte datoriale di controdedurre in ordine alla fondatezza della pretesa, allegando (e provando) fatti storici diversi, che abbiano valenza impeditiva dell'insorgere del diritto vantato dal lavoratore (risarcimento del danno), sussiste dunque solo nel caso in cui sia configurabile un sufficiente grado di determinatezza dei fatti rappresentanti inadempimento, allegati a sostegno della pretesa creditoria. E' necessario, pertanto, che il lavoratore indichi in maniera sufficientemente determinata l'oggetto delle mansioni realmente svolte, con specifica individuazione del tempo ad esse dedicato e degli elementi fattuali che le caratterizzano – relativi al proprio specifico rapporto – così che il datore di lavoro abbia la possibilità di verificare ed eventualmente contestare i fatti, attraverso la richiesta di prova contraria. Ciò è particolarmente dirimente specie quando il lavoratore stesso prospetti di aver svolto mansioni promiscue: in tal caso risulta infatti indispensabile che l'allegazione sia pag. 3/6 specifica in merito agli elementi dai quali desumere lo svolgimento in maniera prevalente delle mansioni inferiori, poiché diversamente il datore di lavoro sarebbe gravato dell'onere generico di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni inferiori da parte del lavoratore non era prevalente, prova negativa che per stesso insegnamento della Suprema Corte non può essergli richiesta. Nel caso in esame la ricorrente ha affermato di aver svolto e di continuare a svolgere, nel periodo sopra indicato, con regolarità e senza interruzione, tutte quelle mansioni di assistenza alla persona, alberghiere, cura ed igiene del paziente, riconducibili al profilo di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.), in modo esclusivo durante tutti i turni di notte (21 della sera alle ore 7 del mattino) e coadiuvando durante i turni della mattina e del pomeriggio il personale OSS, presente ma non sufficiente per svolgere con correttezza e regolarità le mansioni proprie di assistenza, igiene dei pazienti ed alberghiere. Ha dedotto che la sistematica e quotidiana adibizione a tali mansioni igienico - domestico - alberghiere, di pertinenza esclusiva del personale nel corso degli Pt_2 anni, aveva comportato un inevitabile sacrificio delle mansioni infermieristiche, proprie della qualifica professionale di appartenenza, con conseguente svilimento e lesione della professionalità acquisita. Al riguardo, le prove espletate nel corso del primo grado di giudizio hanno effettivamente evidenziato la carenza del personale socio-sanitario e la sua totale assenza durante il turno notturno;
non può dirsi tuttavia raggiunta la prova del requisito della prevalenza dello svolgimento delle mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste, anche in ragione della genericità delle deduzioni formulate dalla lavoratrice. In primo luogo, si rileva che alcune mansioni tra quelle indicate dalla ricorrente sono comuni sia al profilo dell'infermiere che dell'OSS, quali ad esempio la somministrazione della terapia e la medicazione, poiché rientra tra i compiti dell'infermiere garantire “la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche” ai sensi del DM 739/1994, Regolamento concernente l'individuazione della figura e del profilo professionale dell'infermiere. Assolutamente generica è invece l'espressione “accudire i ricoverati”, non caratterizzante l'uno piuttosto che l'altro profilo. Neppure risulta in alcun modo individuata la parte del tempo in servizio che la ricorrente, nei turni a lei assegnati, avrebbe dedicato alle attività di natura alberghiera, di igiene e di trasporto dei pazienti, necessaria per poter verificare e valutare, previa specifica allegazione, il requisito della prevalenza delle mansioni inferiori. La ricorrente, peraltro, nulla ha dedotto sui turni dalla stessa svolti, né sul concreto svolgimento e ripartizione delle mansioni nell'arco della giornata lavorativa sua o degli OSS in servizio. Ha infatti lamentato la mancanza di OSS nel turno notturno, non ha dedotto tuttavia di aver svolto turni notturni e con quale frequenza, né quali delle mansioni di OSS
pag. 4/6 sarebbero state richieste nel turno notturno (posto che alcune di esse, quali il rifacimento dei letti o i pasti potrebbero non dover essere svolte, con continuità, in tutti i turni). A fronte di una generica indicazione dello svolgimento di mansioni di OSS, senza alcuna ulteriore indicazione utile a specificare di cosa si componga tale percentuale di attività, in relazione agli elementi sopra evidenziati, non può quindi ritenersi che sorga in capo al datore di lavoro alcun onere probatorio, non potendosi certo richiedere al datore, posto che il lavoratore ha svolto anche le mansioni proprie di infermiere, di dimostrare che il lavoratore non abbia rifatto i letti, non abbia trasportato i pazienti, non abbia somministrato le colazioni, in generale per tre quarti di tutto il suo tempo lavorativo, non meglio individuato, nell'arco di oltre quattro anni. Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, trovando conferma tale orientamento anche in una recente sentenza della Suprema Corte, su ricorso avverso una pronuncia di questa Corte d'Appello, relativa ad un contenzioso analogo a quello oggetto di causa, con la quale è stato affermato che “la sentenza impugnata assume correttamente che, quando il lavoratore denuncia l'illegittimità dell'esercizio dei poteri datoriali a causa dell'assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica ha l'onere di allegare gli elementi significativi ai fini dell'inesatto adempimento dell'obbligo datoriale di adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla categoria o mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, per cui la Corte non ha invertito l'onere della prova, ma ha correttamente stabilito che il lavoratore non avesse adempiuto agli oneri di allegazione su di esso gravanti.” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 25176/2025). L'appello pertanto deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, restando assorbite tutte le restanti questioni relative all'allegazione specifica e alla prova del danno, in carenza del presupposto dell'inadempimento datoriale. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate per compensi professionali in € 3.473 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4/12/2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE pag. 5/6 NA IA AC
IZ IG
pag. 6/6