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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 406/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
FORTUNATO SE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4817/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701159-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701159-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701159-2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701159-2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TF901P701159/2025, relativo ad Irpef, addizionale regionale e comunale e IVA, anno imposta 2019, notificato il 07/08/2025.
Lamenta che l'ufficio abbia recuperato a tassazione ordinaria redditi per i quali il ricorrente aveva manifestato erroneamente l'opzione per il regime di vantaggio, volendo ottenere il regime forfettario.
L'amministrazione si è opposta, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione correttiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 8, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 consente di integrare le dichiarazioni annuali, al fine di correggere errori ed omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice. Il successivo comma 8 bis consentiva, inoltre, nella versione vigente ratione temporis, di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Cass. S.U., 30.6.2016, n. 13378 ha stabilito che, in tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 30.9.2015, n. 19410). In questa prospettiva
è stato affermato che le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti (Cass., ord. 14889/2024).
Nel caso in esame trattasi di mero errore nell'indicazione del regime fiscale richiesto, come palesa l'insussistenza e l'inapplicabilità del regime di vantaggio e le ulteriori richieste del ricorrente per le annualità precedenti e sucecssive, tutte a favore del regime forfettario.
Il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese, pari ad €. 1500,00 oltre accessori di legge.
Salerno, 16.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente SE OR TE AN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
FORTUNATO SE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4817/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701159-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701159-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701159-2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701159-2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TF901P701159/2025, relativo ad Irpef, addizionale regionale e comunale e IVA, anno imposta 2019, notificato il 07/08/2025.
Lamenta che l'ufficio abbia recuperato a tassazione ordinaria redditi per i quali il ricorrente aveva manifestato erroneamente l'opzione per il regime di vantaggio, volendo ottenere il regime forfettario.
L'amministrazione si è opposta, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione correttiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, comma 8, del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 consente di integrare le dichiarazioni annuali, al fine di correggere errori ed omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice. Il successivo comma 8 bis consentiva, inoltre, nella versione vigente ratione temporis, di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Cass. S.U., 30.6.2016, n. 13378 ha stabilito che, in tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione sia riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 30.9.2015, n. 19410). In questa prospettiva
è stato affermato che le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possano essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti (Cass., ord. 14889/2024).
Nel caso in esame trattasi di mero errore nell'indicazione del regime fiscale richiesto, come palesa l'insussistenza e l'inapplicabilità del regime di vantaggio e le ulteriori richieste del ricorrente per le annualità precedenti e sucecssive, tutte a favore del regime forfettario.
Il ricorso è accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese, pari ad €. 1500,00 oltre accessori di legge.
Salerno, 16.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente SE OR TE AN