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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.___3420 / 2021_____
VERBALE UDIENZA DEL 18 DICEMBRE 2025
Per l'ispettorato , sede di Avellino, è presente il dott. Parte_1
, funzionario delegato, il quale si riporta integralmente a quanto già esposto nelle Parte_2 proprie difese, alla comparsa di costituzione e risposta e alla documentazione allegata, ai verbali di causa, alle note difensive depositate e a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate.
In particolare, in ordine alla quantificazione delle sanzioni per infedele registrazione, si riporta a quanto esposto nel verbale di udienza del 16 ottobre 2024 anche alla luce delle circolari del
Ministero del Lavoro n. 26 del 12/10/2015 e n. 23 del 2011
La sussistenza e la legittimità delle violazioni di cui alle ordinanze opposte risulta dagli atti dell'accertamento e trova conferma nelle dichiarazioni dei testi sentiti in corso di causa.
Pertanto, chiede, ogni contraria istanza respinta e disattesa, la conferma dell'ordinanza opposta con condanna alle spese di lite del ricorrente quantificate ex art. 9 Dlgs n. 149/2015.
È presente l'avv. IO LA il quale impugna e contesta il dedotto ex adverso e si riporta a tutte le proprie difese chiedendo la nullità o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Si chiede in via gradata l'applicazione del minimo edittale.
Il Giudice
Esaminate le istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la discussione della causa ex art. 429 c.p.c.; esaminate le deduzioni delle parti costituite che hanno precisato le rispettive conclusioni;
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza formante parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. AS de TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3420 / 2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. Legge 689/81 e art. 6 DL. 150/2011
TRA
(C.F. titolare ditta SAMA, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._1
IO LA, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avellino, Via Esposito n. 4
RICORRENTE
E
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del direttore pro tempore, con sede in Avellino alla Via dei Due Principati n. 4 rappresentato e difeso dal Direttore dott. Antonio Zoina congiuntamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 comma 9 D. Lgs 150/2011, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in
Avellino alla Via dei Due Principati n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come rassegnate nel verbale di udienza odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02.09.2021, , proponeva opposizione avverso l'Ordinanza- Parte_3
Ingiunzione n. 172/2021 del 21/07/2021, prot. n. 14912 del 23/07/2021, notificata il 05.08.2021, emessa dall' , recante la Controparte_3 pretesa di €. 3.609,50, per sanzione amministrativa per le violazioni accertate, ed in particolare:
1) per non aver registrato nel LUL le prestazioni lavorative effettivamente rese dai lavoratori
[...]
e nel periodo settembre 2015 – marzo 2016 (sanzione applicata €. Per_1 Persona_2
1.100,00 a cui si sottrae la somma pagata di €. 500,00, somma residua €. 600,00);
2) per non aver registrato nel LUL le effettive ore di lavoro prestate dai lavoratori e Persona_1 nel periodo febbraio 2012 - luglio 2015 (sanzione applicata €. 3.000,00). Persona_2
Ha eccepito la nullità dell'ordinanza – ingiunzione per motivazione incongrua e contraddittoria;
ha rilevato ancora l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata e l'insussistenza nel merito del fatto oggetto di contestazione. Ne ha chiesto dunque la nullità previa adozione dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato. Cont Si costituiva in giudizio la rilevando la regolarità dell'ordinanza impugnata.
In corso giudizio, concessa la sospensione dell'ordinanza con decreto dell'8.10.2021, ammessa ed espletata la prova orale, la causa viene per la decisione all'udienza odierna del 18.12.2025.
Non si ravvisa il difetto di motivazione evidenziato dalla ricorrente dal momento che il provvedimento impugnato contiene analiticamente le ragioni delle contestazioni mosse, seppur richiamando in alcuni punti per relationem l'accertamento ispettivo conclusivo notificato al ricorrente. Dall'ingiunzione si rinviene la violazione contestata che ha consentito all'ingiunto di far valere le sue ragioni e di proporre l'odierna opposizione, scaturendo da ciò la validità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e in particolare del verbale di accertamento, noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione.
Preliminarmente non può accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa del ricorrente. A fronte di un Verbale Unico di accertamento notificato in data 3/2/2017 la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione opposta avvenuta il 5/8/2021 interrompe il termine prescrizionale.
Nel merito il ricorso è fondato.
Devesi innanzitutto premettere che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione dell' , quest'ultimo, pur formalmente convenuto, è da ritenersi ricorrente Controparte_1 sostanziale e quindi parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Inoltre, al fine di provare le violazioni non è sufficiente la semplice produzione del verbale ispettivo poiché le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per potere assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo – in mancanza della predetta conferma – il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice. La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998).
In base a tale orientamento, infatti, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. SS. UU. N.
12545/1992, n. 17355/2009).
Quindi, per giurisprudenza costante, la Direzione irrogante assume nel giudizio di opposizione la veste sostanziale di attore, anche sotto il profilo dell'onere probatorio, pertanto la stessa deve dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, per cui la mancanza di prove sufficienti per affermare la responsabilità dell'opponente impone al Tribunale – secondo la regola di giudizio dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/81, e dell'art. 116, comma 2, c.p.c.- di accogliere l'opposizione.
Tanto premesso, non si ritiene raggiunta la prova sottesa all'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione nel senso che non risulta adeguatamente dimostrata la circostanza per cui i sigg.ri e lavorassero per 8.30 ore giornaliere ossia dalle 08.30 alle 18.00 con una sola ora di Per_1 Per_2 pausa.
Decisive sul punto sono le risultanze fornite dalla sentenza n. 90/2022 del Tribunale di Avellino –
Sezione Lavoro R.G. 3615/2017. L'istruttoria assunta in tale procedimento non ha fatto emergere con certezza l'osservanza di un orario di lavoro di 8.30 ore giornaliere avendo il teste escusso riferito della presenza del a partire dalle 08.30 / 9.00. Testualmente la Testimone_1 Per_1 dichiarazione dell' in sentenza … è possessore di “un terreno vicino alla Tes_1 Testimone_1 fabbrica di posso dire che , che conosco in quanto amico e Persona_3 Persona_1 paesano come conosco anche , anche lui amico e paesano, lo vedevo alla Parte_3 fabbrica verso le ore 08.30, 09.00; lo vedevo che se andava verso le 18.00. … io non stavo sul terreno sempre, tutti i giorni, ma essendo anche disoccupato curavo il terreno, e quindi non tutti i giorni ma certo con assiduità ci stavo e ci sto ancora…nella fabbrica lavorava anche il cognato di
, un certo , ed il non so dire chi materialmente apriva;
il più delle Persona_1 Per_2 Per_4 volte quando io arrivavo ad orario che variava io lo vedevo già aperto. Il aveva una macchina Per_1
e anche la macchina posso dire oggi di averla vista negli anni verso le ore 08.30, 09 …. Gli operai se ne andav(ano) verso le 18.00 ci sono stati giorni in cui non ho visto il né la sua macchina. Per_1
Le buste paga acquisite in atti per essere state depositate dalla Direzione riportano un orario di lavoro per 8 ore giornaliere.
Il divario tra la tesi dell' (che sostiene l'osservanza di un orario per 8.30 ore giornaliere) CP_1
e quello del resistente (8 ore così come in busta paga) deve risolversi, in difetto di Pt_3 prova certa sul punto, a favore di quest'ultimo.
Come sopra ribadito, la Direzione irrogante assume nel giudizio di opposizione la veste sostanziale di attore, anche sotto il profilo dell'onere probatorio;
pertanto, la stessa deve dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, per cui la mancanza di prove sufficienti per affermare la responsabilità dell'opponente impone al Tribunale – secondo la regola di giudizio dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/81, e dell'art. 116, comma 2, c.p.c.- di accogliere l'opposizione.
Analogamente può riferirsi relativamente alla posizione del per il quale, invero, nemmeno Per_2 risulta l'accertamento giudiziale operato innanzi al Giudice del Lavoro.
Le testimonianze dei congiunti dei lavoratori e , ossia e Per_1 Per_2 Persona_5 [...]
(quest'ultima moglie del ), non possono da sole confermare lo svolgimento Controparte_5 Per_2 dell'orario lavorativo come riportato dalla Direzione, stante il rapporto di parentela stretta esistente tra tali parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate considerato che la sentenza del Giudice del
Lavoro, chiarificatrice dei punti in conflitto tra le parti, è giunta a procedimento in corso.
P.Q.M.
Il Giudice decidendo sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così decide:
in accoglimento del ricorso annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. 172/2021 del 21/07/2021, prot. n.
14912 del 23/07/2021, notificata il 05.08.2021; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino all'udienza del 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
AS de TI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.___3420 / 2021_____
VERBALE UDIENZA DEL 18 DICEMBRE 2025
Per l'ispettorato , sede di Avellino, è presente il dott. Parte_1
, funzionario delegato, il quale si riporta integralmente a quanto già esposto nelle Parte_2 proprie difese, alla comparsa di costituzione e risposta e alla documentazione allegata, ai verbali di causa, alle note difensive depositate e a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni ivi formulate.
In particolare, in ordine alla quantificazione delle sanzioni per infedele registrazione, si riporta a quanto esposto nel verbale di udienza del 16 ottobre 2024 anche alla luce delle circolari del
Ministero del Lavoro n. 26 del 12/10/2015 e n. 23 del 2011
La sussistenza e la legittimità delle violazioni di cui alle ordinanze opposte risulta dagli atti dell'accertamento e trova conferma nelle dichiarazioni dei testi sentiti in corso di causa.
Pertanto, chiede, ogni contraria istanza respinta e disattesa, la conferma dell'ordinanza opposta con condanna alle spese di lite del ricorrente quantificate ex art. 9 Dlgs n. 149/2015.
È presente l'avv. IO LA il quale impugna e contesta il dedotto ex adverso e si riporta a tutte le proprie difese chiedendo la nullità o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Si chiede in via gradata l'applicazione del minimo edittale.
Il Giudice
Esaminate le istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la discussione della causa ex art. 429 c.p.c.; esaminate le deduzioni delle parti costituite che hanno precisato le rispettive conclusioni;
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza formante parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. AS de TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3420 / 2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. Legge 689/81 e art. 6 DL. 150/2011
TRA
(C.F. titolare ditta SAMA, rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._1
IO LA, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avellino, Via Esposito n. 4
RICORRENTE
E
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del direttore pro tempore, con sede in Avellino alla Via dei Due Principati n. 4 rappresentato e difeso dal Direttore dott. Antonio Zoina congiuntamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 comma 9 D. Lgs 150/2011, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in
Avellino alla Via dei Due Principati n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come rassegnate nel verbale di udienza odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02.09.2021, , proponeva opposizione avverso l'Ordinanza- Parte_3
Ingiunzione n. 172/2021 del 21/07/2021, prot. n. 14912 del 23/07/2021, notificata il 05.08.2021, emessa dall' , recante la Controparte_3 pretesa di €. 3.609,50, per sanzione amministrativa per le violazioni accertate, ed in particolare:
1) per non aver registrato nel LUL le prestazioni lavorative effettivamente rese dai lavoratori
[...]
e nel periodo settembre 2015 – marzo 2016 (sanzione applicata €. Per_1 Persona_2
1.100,00 a cui si sottrae la somma pagata di €. 500,00, somma residua €. 600,00);
2) per non aver registrato nel LUL le effettive ore di lavoro prestate dai lavoratori e Persona_1 nel periodo febbraio 2012 - luglio 2015 (sanzione applicata €. 3.000,00). Persona_2
Ha eccepito la nullità dell'ordinanza – ingiunzione per motivazione incongrua e contraddittoria;
ha rilevato ancora l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata e l'insussistenza nel merito del fatto oggetto di contestazione. Ne ha chiesto dunque la nullità previa adozione dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato. Cont Si costituiva in giudizio la rilevando la regolarità dell'ordinanza impugnata.
In corso giudizio, concessa la sospensione dell'ordinanza con decreto dell'8.10.2021, ammessa ed espletata la prova orale, la causa viene per la decisione all'udienza odierna del 18.12.2025.
Non si ravvisa il difetto di motivazione evidenziato dalla ricorrente dal momento che il provvedimento impugnato contiene analiticamente le ragioni delle contestazioni mosse, seppur richiamando in alcuni punti per relationem l'accertamento ispettivo conclusivo notificato al ricorrente. Dall'ingiunzione si rinviene la violazione contestata che ha consentito all'ingiunto di far valere le sue ragioni e di proporre l'odierna opposizione, scaturendo da ciò la validità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e in particolare del verbale di accertamento, noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione.
Preliminarmente non può accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa del ricorrente. A fronte di un Verbale Unico di accertamento notificato in data 3/2/2017 la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione opposta avvenuta il 5/8/2021 interrompe il termine prescrizionale.
Nel merito il ricorso è fondato.
Devesi innanzitutto premettere che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione dell' , quest'ultimo, pur formalmente convenuto, è da ritenersi ricorrente Controparte_1 sostanziale e quindi parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Inoltre, al fine di provare le violazioni non è sufficiente la semplice produzione del verbale ispettivo poiché le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per potere assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo – in mancanza della predetta conferma – il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice. La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998).
In base a tale orientamento, infatti, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. SS. UU. N.
12545/1992, n. 17355/2009).
Quindi, per giurisprudenza costante, la Direzione irrogante assume nel giudizio di opposizione la veste sostanziale di attore, anche sotto il profilo dell'onere probatorio, pertanto la stessa deve dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, per cui la mancanza di prove sufficienti per affermare la responsabilità dell'opponente impone al Tribunale – secondo la regola di giudizio dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/81, e dell'art. 116, comma 2, c.p.c.- di accogliere l'opposizione.
Tanto premesso, non si ritiene raggiunta la prova sottesa all'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione nel senso che non risulta adeguatamente dimostrata la circostanza per cui i sigg.ri e lavorassero per 8.30 ore giornaliere ossia dalle 08.30 alle 18.00 con una sola ora di Per_1 Per_2 pausa.
Decisive sul punto sono le risultanze fornite dalla sentenza n. 90/2022 del Tribunale di Avellino –
Sezione Lavoro R.G. 3615/2017. L'istruttoria assunta in tale procedimento non ha fatto emergere con certezza l'osservanza di un orario di lavoro di 8.30 ore giornaliere avendo il teste escusso riferito della presenza del a partire dalle 08.30 / 9.00. Testualmente la Testimone_1 Per_1 dichiarazione dell' in sentenza … è possessore di “un terreno vicino alla Tes_1 Testimone_1 fabbrica di posso dire che , che conosco in quanto amico e Persona_3 Persona_1 paesano come conosco anche , anche lui amico e paesano, lo vedevo alla Parte_3 fabbrica verso le ore 08.30, 09.00; lo vedevo che se andava verso le 18.00. … io non stavo sul terreno sempre, tutti i giorni, ma essendo anche disoccupato curavo il terreno, e quindi non tutti i giorni ma certo con assiduità ci stavo e ci sto ancora…nella fabbrica lavorava anche il cognato di
, un certo , ed il non so dire chi materialmente apriva;
il più delle Persona_1 Per_2 Per_4 volte quando io arrivavo ad orario che variava io lo vedevo già aperto. Il aveva una macchina Per_1
e anche la macchina posso dire oggi di averla vista negli anni verso le ore 08.30, 09 …. Gli operai se ne andav(ano) verso le 18.00 ci sono stati giorni in cui non ho visto il né la sua macchina. Per_1
Le buste paga acquisite in atti per essere state depositate dalla Direzione riportano un orario di lavoro per 8 ore giornaliere.
Il divario tra la tesi dell' (che sostiene l'osservanza di un orario per 8.30 ore giornaliere) CP_1
e quello del resistente (8 ore così come in busta paga) deve risolversi, in difetto di Pt_3 prova certa sul punto, a favore di quest'ultimo.
Come sopra ribadito, la Direzione irrogante assume nel giudizio di opposizione la veste sostanziale di attore, anche sotto il profilo dell'onere probatorio;
pertanto, la stessa deve dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, per cui la mancanza di prove sufficienti per affermare la responsabilità dell'opponente impone al Tribunale – secondo la regola di giudizio dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/81, e dell'art. 116, comma 2, c.p.c.- di accogliere l'opposizione.
Analogamente può riferirsi relativamente alla posizione del per il quale, invero, nemmeno Per_2 risulta l'accertamento giudiziale operato innanzi al Giudice del Lavoro.
Le testimonianze dei congiunti dei lavoratori e , ossia e Per_1 Per_2 Persona_5 [...]
(quest'ultima moglie del ), non possono da sole confermare lo svolgimento Controparte_5 Per_2 dell'orario lavorativo come riportato dalla Direzione, stante il rapporto di parentela stretta esistente tra tali parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate considerato che la sentenza del Giudice del
Lavoro, chiarificatrice dei punti in conflitto tra le parti, è giunta a procedimento in corso.
P.Q.M.
Il Giudice decidendo sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così decide:
in accoglimento del ricorso annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. 172/2021 del 21/07/2021, prot. n.
14912 del 23/07/2021, notificata il 05.08.2021; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino all'udienza del 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
AS de TI