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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 937/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
EZ AN TR AR, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4576/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SR01590 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate , Direzione provinciale di Palermo, (di seguito l'”Ufficio”) in data 16.12.2022 notificava al Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1) l'avviso di accertamento descritto in epigrafe, per mezzo del quale richiamate le risultanze del processo verbale di constatazione del
27.5.2022 (di seguito “PVC”) - redatto dalla Guardia di Finanza di Palermo, Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria nei confronti della ditta individuale Agrigroup di Ricorrente_1 (esercente attività di “coltivazione di cereali”) (di seguito la “Agrigroup”), legalmente rappresentata dal custode giudiziario, Dott.
Nominativo_1 - accertava in relazione all'anno di imposta 2019 l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse nei confronti della Società_1 SRL per un imponibile pari ad Euro 478.954,40 e relativa IVA pari d Euro 19.158,15.
Veniva accertata una maggiore IVA pari ad Euro 19.158,15 oltre sanzioni ed interessi.
1.1.- Tale avviso di accertamento veniva, altresì, notificato ad Dott. Nominativo_1, nella qualità di custode giudiziario della Agrigroup.
1.2.- Il Sig. Ricorrente_1 ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Ufficio, avverso il predetto avviso di accertamento, invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
i)- Mancato assolvimento dell'onere della prova – Violazione dell'art. 2697, primo comma, Cod. Civ.
ii)- infondatezza nel merito.
2.- L'Ufficio si è costituto nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Argomenta sulla piena legittimità dell'atto impugnato richiamandone il contenuto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Società è inammissibile.
3.- In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn. 26242 e 26243) - in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936) – la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
3.1.- La Corte in via preliminare, osserva che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs 546/92, “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale .. omissis”
3.1.1.- Ciò posto, dall'esame del ricorso si può evincere che lo stesso è stato notificato a PEC. Esaminando il quadro normativo di riferimento, secondo il comma 3 dell'art. 3 bis della L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.
1.4. L'art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.
3.1.2.- Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
3.1.3.- L'art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall'art. 16- quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n.
90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
3.1.4.- In buona sostanza l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato -
a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (Sez.
3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023, Rv. 668164 - 02).
3.1.5.- Come già chiarito in sede di legittimità, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art.
3-bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero - quando non sia possibile - in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (cfr. Cass.
n.20072 del 2015; conf. Cass. n. 22803 del 2023 in motiv.; Cass. n. 9878 del 2023).
3.1.6.- Orbene, la difesa della ricorrente, ancorchè dal ricorso si desuma che lo stesso è stato notificato a mezzo PEC, non ha prodotto alcuna ricevuta di accettazione e consegna con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs 546/92.
3.2- Inoltre, ferma restando la data in cui la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato l'atto impugnato (rimasta incontestata dall'Ufficio) - dalla quale, sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, decorre il termine decadenziale per impugnare di cui all'art. 21 del Dl. Lgs 546/92 -, il mancato deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o
".msg" e l'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml (ovvero - quando non sia possibile - in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza ), non consente alla Corte di verificare la tempestività della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92, prevista a pena di inammissibilità.
3.2.1.- E' pacifico in giurisprudenza che il rispetto del suddetto termine decadenziale costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso ed è pleonastico aggiungere che la decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 4247/2013) e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non puo' essere ricollegato alcun effetto sanante all'eventuale comportamento della resistente di accettazione del contraddittorio nel merito. (Cass. 16803/2017; Cass. 12442/2011; Cass. Ord 24074/2018).
3.2.2.- Infine è appena il caso di rammentare il consolidato principio di legittimità qui condiviso secondo il quale la Corte non può esercitare i poteri istruttori di cui all'art. 7 del D.Lgs 546/92 per sopperire a carenze probatorie delle parti ( ex pluribus Cass. n. 16171/18; 16476/20; 955/16, 10166/2024 e molte altre).
3.3.- Per tutto quanto precede la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 21 del D.Lgs 546/92 .
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, visto il disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs.
31.12.1992, n. 546, condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dall'ADE (difesa da proprio funzionario), che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal
D.M. 147/2022, già ridotti ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 - in Euro 1.927,20 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione XII, rileva l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dall'ADE che liquida in Euro 1.927,20, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
LA GA EN Lo AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
EZ AN TR AR, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4576/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SR01590 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate , Direzione provinciale di Palermo, (di seguito l'”Ufficio”) in data 16.12.2022 notificava al Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1) l'avviso di accertamento descritto in epigrafe, per mezzo del quale richiamate le risultanze del processo verbale di constatazione del
27.5.2022 (di seguito “PVC”) - redatto dalla Guardia di Finanza di Palermo, Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria nei confronti della ditta individuale Agrigroup di Ricorrente_1 (esercente attività di “coltivazione di cereali”) (di seguito la “Agrigroup”), legalmente rappresentata dal custode giudiziario, Dott.
Nominativo_1 - accertava in relazione all'anno di imposta 2019 l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse nei confronti della Società_1 SRL per un imponibile pari ad Euro 478.954,40 e relativa IVA pari d Euro 19.158,15.
Veniva accertata una maggiore IVA pari ad Euro 19.158,15 oltre sanzioni ed interessi.
1.1.- Tale avviso di accertamento veniva, altresì, notificato ad Dott. Nominativo_1, nella qualità di custode giudiziario della Agrigroup.
1.2.- Il Sig. Ricorrente_1 ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Ufficio, avverso il predetto avviso di accertamento, invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
i)- Mancato assolvimento dell'onere della prova – Violazione dell'art. 2697, primo comma, Cod. Civ.
ii)- infondatezza nel merito.
2.- L'Ufficio si è costituto nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Argomenta sulla piena legittimità dell'atto impugnato richiamandone il contenuto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Società è inammissibile.
3.- In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn. 26242 e 26243) - in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936) – la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
3.1.- La Corte in via preliminare, osserva che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs 546/92, “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale .. omissis”
3.1.1.- Ciò posto, dall'esame del ricorso si può evincere che lo stesso è stato notificato a PEC. Esaminando il quadro normativo di riferimento, secondo il comma 3 dell'art. 3 bis della L. n. 53, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.
1.4. L'art. 6, comma 1, sopra richiamato prevede a sua volta che nella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.
3.1.2.- Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna è fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo ne abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
3.1.3.- L'art. 9 della L n. 53 del 1994 e succ. mod. prevede infine al comma 1-bis, introdotto dall'art. 16- quater della L. 228 del 2012 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'Avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed il comma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014 al D.L. n.
90 del 2014, ha dunque specificato che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
3.1.4.- In buona sostanza l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato -
a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (Sez.
3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023, Rv. 668164 - 02).
3.1.5.- Come già chiarito in sede di legittimità, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art.
3-bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero - quando non sia possibile - in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (cfr. Cass.
n.20072 del 2015; conf. Cass. n. 22803 del 2023 in motiv.; Cass. n. 9878 del 2023).
3.1.6.- Orbene, la difesa della ricorrente, ancorchè dal ricorso si desuma che lo stesso è stato notificato a mezzo PEC, non ha prodotto alcuna ricevuta di accettazione e consegna con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs 546/92.
3.2- Inoltre, ferma restando la data in cui la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato l'atto impugnato (rimasta incontestata dall'Ufficio) - dalla quale, sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, decorre il termine decadenziale per impugnare di cui all'art. 21 del Dl. Lgs 546/92 -, il mancato deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o
".msg" e l'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml (ovvero - quando non sia possibile - in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza ), non consente alla Corte di verificare la tempestività della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92, prevista a pena di inammissibilità.
3.2.1.- E' pacifico in giurisprudenza che il rispetto del suddetto termine decadenziale costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso ed è pleonastico aggiungere che la decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 4247/2013) e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non puo' essere ricollegato alcun effetto sanante all'eventuale comportamento della resistente di accettazione del contraddittorio nel merito. (Cass. 16803/2017; Cass. 12442/2011; Cass. Ord 24074/2018).
3.2.2.- Infine è appena il caso di rammentare il consolidato principio di legittimità qui condiviso secondo il quale la Corte non può esercitare i poteri istruttori di cui all'art. 7 del D.Lgs 546/92 per sopperire a carenze probatorie delle parti ( ex pluribus Cass. n. 16171/18; 16476/20; 955/16, 10166/2024 e molte altre).
3.3.- Per tutto quanto precede la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 21 del D.Lgs 546/92 .
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, visto il disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs.
31.12.1992, n. 546, condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dall'ADE (difesa da proprio funzionario), che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal
D.M. 147/2022, già ridotti ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 - in Euro 1.927,20 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione XII, rileva l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dall'ADE che liquida in Euro 1.927,20, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
LA GA EN Lo AN