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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14425/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 14425/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Folco
-ricorrente- contro
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
MOSE ha così concluso: Pt_1
“Reiectiis contrariis e previe le declaratorie del caso;
Previa eventuale audizione del ricorrente e l'esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, In via preliminare e urgente: disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, fino alla conclusione del presente giudizio. In via principale, nel merito: accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti, e quindi annullarli e/o dichiararli nulli o inefficaci e conseguentemente revocarne ogni effetto”
ha così concluso: Controparte_1
“Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17.7.2025 il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione prot. n. 427/2025, adottato e notificato dal Prefetto di il CP_1
14.7.2025 chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'annullamento del medesimo provvedimento.
Con decreto in data 25.7.2025 il Giudice sospendeva il decreto di espulsione e fissava udienza di comparizione al 12.8.2025.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa di costituzione in data Controparte_1
11.8.25, chiedendo il rigetto del ricorso, con conseguente condanna alle spese.
All'udienza del 12.8.2025 il ricorrente produceva copia del decreto del Giudice di Pace di del 18.7.2025, che non convalidava le misure alternative all'espulsione della consegna CP_1 del passaporto e dell'obbligo di presentazione quotidiano alla Questura imposte a carico del ricorrente in esecuzione del medesimo decreto di espulsione oggetto del presente ricorso, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga in considerazione degli stabili legami familiari del ricorrente sul territorio. Si procedeva quindi all'interrogatorio libero del sig. Pt_1
All'esito, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la lite. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione.
2. In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere sul presente ricorso.
Invero, l'art. 1, c. 2-bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con la L. 271/2004, stabilisce la competenza per materia del Tribunale ordinario nel caso in cui sia pendente un giudizio ex art. 31 c. 3 TUI presso il Tribunale per i minorenni, prevedendo testualmente: “in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Secondo l'orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la norma sopra citata va interpretata “nel senso che il legislatore non ha inteso mantenere la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, ma ha compreso anche le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nel medesimo art. 13 cit., e ciò sul rilievo che si è voluta fare salva la vis attractiva di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare. Si è, pertanto, ritenuto che il D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis convertito con modificazioni nella L. n. 271/2004, costituisca una disciplina speciale rispetto a quella
2 generale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in adesione al criterio di collegamento territoriale con il luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione” (così Cass.
13.2.2023, n. 4388; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 16075/2019; Cass. n. 18622/2018 e Cass.
n. 5111/2021).
Nel caso di specie, dunque, essendo pacifica e incontestata la pendenza – al momento del deposito del presente ricorso – di un procedimento ex art. 31 c. 3 TUI dinanzi al Tribunale per i Minorenni (cfr. docc. 2 ricorrente), va affermata la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 1 c. 2-bis d.l. 241/2004.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
3.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 14.7.2025. L'espulsione del ricorrente trova la sua origine principalmente nell'irregolarità del soggiorno del ricorrente ex art. 13 c. 2 lett. b) TUI a seguito del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per manifesta infondatezza. Per tale motivo, e ritenendo altresì sussistente il pericolo di fuga, il Prefetto ha disposto che l'espulsione venisse eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera ai sensi dell'art. 13 cc. 4 e 5 TUI.
Si ritiene tuttavia che, pur essendo pacifica e incontestata l'attuale situazione di irregolarità del soggiorno, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c. 1.1.
TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del ricorrente.
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di
3 ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
3.2. Nel caso di specie, è stato provato nel corso dell'istruttoria che il ricorrente vive in Italia dal giugno 2007, insieme alla moglie (conosciuta e sposata in Italia;
cfr. certificato di matrimonio sub doc. 5) e ai tre figli minori, tutti regolarmente iscritti a scuola in Italia (cfr. doc. 3); il nucleo familiare è mantenuto economicamente dalla compagna del ricorrente, che ha un contratto come addetta alle pulizie presso la Cooperativa Frassati (cfr. doc. 4); inoltre, Contr come già rilevato, è pendente ricorso ex art. 31 c. 3 avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino per il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori (cfr. doc. 2), nonché ricorso davanti al Tribunale di Torino avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di rigetto del permesso di soggiorno richiesto dal sig. per motivi familiari (rigetto su cui si Pt_1 fonda l'impugnato decreto di espulsione) con richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (proc. RG n. 15810/25).
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale, e priva di legami significativi nel Paese d'origine, se si considera che egli non fa
4 rientro in Sierra Leone da quasi vent'anni e che attualmente convive in Italia con la moglie e i tre figli minorenni. Per contro, risultano a suo carico due precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti: si tratta tuttavia di fatti commessi tra il 2011 e il 2012, in relazione ai quali il ricorrente ha definitivamente espiato la pena detentiva in data 16.6.2016 (cfr. estratto del casellario giudiziale in atti), circostanza che porta a ritenere le suddette condotte criminosi subvalenti rispetto alla solida integrazione sociale. Ciò, a maggior ragione, se si considera che l'ultimo fatto-reato è stato commesso il 9.4.2012 e che, successivamente a tale data, il ricorrente non solo non ha commesso ulteriori reati, ma ha contratto matrimonio e generato la terza figlia a dimostrazione di un graduale e costante radicamento sul Persona_4 territorio nazionale.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
4. Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della mancata costituzione in giudizio della PA convenuta.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del decreto di espulsione prot. n. 427/2025, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
14.7.2025;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 14 agosto 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 14425/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Folco
-ricorrente- contro
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
MOSE ha così concluso: Pt_1
“Reiectiis contrariis e previe le declaratorie del caso;
Previa eventuale audizione del ricorrente e l'esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, In via preliminare e urgente: disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, fino alla conclusione del presente giudizio. In via principale, nel merito: accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti, e quindi annullarli e/o dichiararli nulli o inefficaci e conseguentemente revocarne ogni effetto”
ha così concluso: Controparte_1
“Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17.7.2025 il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione prot. n. 427/2025, adottato e notificato dal Prefetto di il CP_1
14.7.2025 chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, l'annullamento del medesimo provvedimento.
Con decreto in data 25.7.2025 il Giudice sospendeva il decreto di espulsione e fissava udienza di comparizione al 12.8.2025.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa di costituzione in data Controparte_1
11.8.25, chiedendo il rigetto del ricorso, con conseguente condanna alle spese.
All'udienza del 12.8.2025 il ricorrente produceva copia del decreto del Giudice di Pace di del 18.7.2025, che non convalidava le misure alternative all'espulsione della consegna CP_1 del passaporto e dell'obbligo di presentazione quotidiano alla Questura imposte a carico del ricorrente in esecuzione del medesimo decreto di espulsione oggetto del presente ricorso, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga in considerazione degli stabili legami familiari del ricorrente sul territorio. Si procedeva quindi all'interrogatorio libero del sig. Pt_1
All'esito, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la lite. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione.
2. In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere sul presente ricorso.
Invero, l'art. 1, c. 2-bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con la L. 271/2004, stabilisce la competenza per materia del Tribunale ordinario nel caso in cui sia pendente un giudizio ex art. 31 c. 3 TUI presso il Tribunale per i minorenni, prevedendo testualmente: “in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Secondo l'orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la norma sopra citata va interpretata “nel senso che il legislatore non ha inteso mantenere la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, ma ha compreso anche le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nel medesimo art. 13 cit., e ciò sul rilievo che si è voluta fare salva la vis attractiva di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare. Si è, pertanto, ritenuto che il D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis convertito con modificazioni nella L. n. 271/2004, costituisca una disciplina speciale rispetto a quella
2 generale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in adesione al criterio di collegamento territoriale con il luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione” (così Cass.
13.2.2023, n. 4388; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 16075/2019; Cass. n. 18622/2018 e Cass.
n. 5111/2021).
Nel caso di specie, dunque, essendo pacifica e incontestata la pendenza – al momento del deposito del presente ricorso – di un procedimento ex art. 31 c. 3 TUI dinanzi al Tribunale per i Minorenni (cfr. docc. 2 ricorrente), va affermata la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 1 c. 2-bis d.l. 241/2004.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
3.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 14.7.2025. L'espulsione del ricorrente trova la sua origine principalmente nell'irregolarità del soggiorno del ricorrente ex art. 13 c. 2 lett. b) TUI a seguito del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per manifesta infondatezza. Per tale motivo, e ritenendo altresì sussistente il pericolo di fuga, il Prefetto ha disposto che l'espulsione venisse eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera ai sensi dell'art. 13 cc. 4 e 5 TUI.
Si ritiene tuttavia che, pur essendo pacifica e incontestata l'attuale situazione di irregolarità del soggiorno, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c. 1.1.
TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del ricorrente.
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di
3 ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
3.2. Nel caso di specie, è stato provato nel corso dell'istruttoria che il ricorrente vive in Italia dal giugno 2007, insieme alla moglie (conosciuta e sposata in Italia;
cfr. certificato di matrimonio sub doc. 5) e ai tre figli minori, tutti regolarmente iscritti a scuola in Italia (cfr. doc. 3); il nucleo familiare è mantenuto economicamente dalla compagna del ricorrente, che ha un contratto come addetta alle pulizie presso la Cooperativa Frassati (cfr. doc. 4); inoltre, Contr come già rilevato, è pendente ricorso ex art. 31 c. 3 avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino per il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori (cfr. doc. 2), nonché ricorso davanti al Tribunale di Torino avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di rigetto del permesso di soggiorno richiesto dal sig. per motivi familiari (rigetto su cui si Pt_1 fonda l'impugnato decreto di espulsione) con richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (proc. RG n. 15810/25).
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale, e priva di legami significativi nel Paese d'origine, se si considera che egli non fa
4 rientro in Sierra Leone da quasi vent'anni e che attualmente convive in Italia con la moglie e i tre figli minorenni. Per contro, risultano a suo carico due precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti: si tratta tuttavia di fatti commessi tra il 2011 e il 2012, in relazione ai quali il ricorrente ha definitivamente espiato la pena detentiva in data 16.6.2016 (cfr. estratto del casellario giudiziale in atti), circostanza che porta a ritenere le suddette condotte criminosi subvalenti rispetto alla solida integrazione sociale. Ciò, a maggior ragione, se si considera che l'ultimo fatto-reato è stato commesso il 9.4.2012 e che, successivamente a tale data, il ricorrente non solo non ha commesso ulteriori reati, ma ha contratto matrimonio e generato la terza figlia a dimostrazione di un graduale e costante radicamento sul Persona_4 territorio nazionale.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
4. Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della mancata costituzione in giudizio della PA convenuta.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del decreto di espulsione prot. n. 427/2025, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
14.7.2025;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 14 agosto 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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