Art. 2.
Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Ceresole Reale e di Noasca e fra i comuni di Sala Dora e Valdigna d'Aosta.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Ceresole Reale e di Noasca e fra i comuni di Sala Dora e Valdigna d'Aosta.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.