Sentenza breve 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento M_D A0582CC REG2025 0072667 del 31.10.2025, notificato a mezzo pec in data 3.11.2025, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “ Sezione Rifornimenti e Mantenimento di SO ”;
- di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, il contratto di lavoro (comunicato unitamente al provvedimento di cui al punto 1) predisposto da parte resistente nella sola parte relativa all’assegnazione presso la “ Sezione Rifornimenti e Mantenimento di SO ”, nonché la determina assunta a seguito della riunione della “ competente Commissione sui transiti ” (e il relativo verbale della predetta riunione), cui fa riferimento il provvedimento del 31-10-2025), tra i “ rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (…)”, nelle sole parti in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente la “ Sezione Rifornimenti e Mantenimento di SO ”;
- nonché, per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, non cognito, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili,
nella sola ed eventuale parte relativa all’assegnazione del ricorrente presso la “ Sezione Rifornimenti e Mantenimento di SO”.
E PER LA NA
della P.A. resistente a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente), secondo i principi e/o le modalità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in corso di narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa CL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, con il verbale della Commissione Medica Ospedaliera 1^ Sezione del Dipartimento militare di medicina legale di Padova dd 23.7.2025 è stato dichiarato permanentemente non idoneo al s.m.i. e reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
2. Il predetto ha pertanto proposto il 28.7.2025 istanza di transito nei ruoli civili della P.A., producendo il 6.8.2025 una memoria in cui, evidenziate le proprie gravi condizioni psico-fisiche nonchè la propria situazione familiare, ha richiesto al Ministero intimato di valutare la possibilità di una assegnazione ad una sede di Trieste, luogo di residenza (indicando in proposito 9 sedi di servizio tra la città di Trieste ed i dintorni, quali Muggia ed Aurisina) o in subordine una sede di assegnazione quanto più vicina possibile alla propria residenza, anche se del caso con applicazione dell’istituto della compensazione.
3. Con il provvedimento dd 31.10.2025 il Ministero, premessa l’intervenuta attribuzione al ricorrente da parte della Commissione sui transiti del profilo professionale di “ Assistente amministrativo – cod. FA 1 della famiglia professionale ‘Assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale – Area Assistenti, ex fascia retributiva F3”, ne ha disposto l’assegnazione presso la Sezione Rifornimenti e Mantenimento di SO, per svolgervi il predetto incarico.
4. Tale determinazione è stata impugnata nel presente giudizio, per quanto specificamente attiene alla sede di servizio assegnata dall’amministrazione, deducendo a sostegno della domanda:
1) violazione della L. n. 241/1990;
2) violazione del D.Lgs 66/2010 e del DPR 90/2010;
3) violazione delle circolari n. 43267/B1 del 21.06.2011 e n. 51229 del 25.07.2023;
4) violazione dell’art. 2087 c.c. e della correlata normativa relativa alla sicurezza sul lavoro;
5) eccesso di potere;
6) carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti; ingiustizia manifesta;
7) carenza/vizio di motivazione;
8) violazione artt. 3, 24, 32 e 97 Costituzione.
Il ricorrente deduce in particolare l’incompatibilità tra la destinazione prescelta, situata in un’altra Regione e distante 143 km dal luogo di residenza e 84 km dall’ultima sede di servizio, e le patologie sofferte, rilevando come il Ministero intimato non abbia posto in essere una adeguata valutazione di destinazioni alternative più facilmente raggiungibili, essendosi limitato ad affermare genericamente che “ nella sede auspicata come anche nell’ambito della regione Friuli, non vi è possibilità di impiego in quanto i profili professionali attribuibili non sono presenti, ovvero non sono vacanti”.
Evidenzia altresì che una idonea valutazione della propria peculiare situazione familiare e medica, anche in deroga ai criteri ordinari, risulterebbe imposta anche dalle circolari 43267/B1 dd 21.6.2011 e 51229 del 25.7.2023, che dettano la disciplina di dettaglio in ordine alle fattispecie di cui trattasi, le quali in ogni caso prevedono una riassegnazione in via prioritaria “ nella regione di ultimo servizio”.
5. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza e con memoria prodotta il 10.12.2025 ha argomentato per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
6. All’udienza camerale del 17.12.2025, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione che affligge il provvedimento gravato, di cui ai punti 6) e 7) delle censure articolate da parte ricorrente.
7.1 Va infatti rilevato che il provvedimento della CMO che ha dichiarato il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio militare, ha altresì precisato che sono “ Controindicate mansioni/attività che comportano esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico ”, in ragione del quadro patologico sofferto, per cui risulta non giustificata e anzi contraddetta dagli stessi atti istruttori la scelta del Ministero intimato di assegnare il ricorrente ad una sede distante oltre 140 km dal luogo di residenza (e oltre 80 km dalla precedente sede di servizio), con percorrenza di quasi 300 km al giorno tra andata e ritorno, per svariate ore di viaggio.
7.2 Tale situazione ha peraltro già comportato un riacutizzarsi delle patologie del ricorrente, come si evince dalla documentazione medica prodotta il 10.12.2025.
7.3 E pertanto, come nei precedenti di questo Tar, va rilevato che “ la determinazione si pone (…) in palese contrasto con la condizione psicofisica dell’interessato, indubbiamente meritevole di considerazione e tutela, senza che siano al contempo valorizzati profili di particolare interesse pubblico, idonei a giustificare tale scelta sul piano del bilanciamento di interessi”, senza contare che “l’assegnazione del ricorrente ad una sede più prossima alla residenza, risponderebbe anche all’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica amministrazione” valorizzato anche dalle circolari , “potendo meglio garantirne il benessere lavorativo e quindi la qualità e continuità del suo servizio” (Tar FVG n. 3/2024; n. 541/2022).
Tanto più che, come indicato nel provvedimento gravato, il medico del lavoro ha indicato la compatibilità con mansioni sia amministrative, che tecniche e pertanto con un ventaglio assai ampio di mansioni e dalle note sindacali agli atti del giudizio si evince la disponibilità di posizioni di assistente amministrativo e di assistente tecnico nell’organico del personale civile presso sedi di Enti Militari nella provincia di Trieste.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento gravato nella parte di interesse del ricorrente.
8.1 Resta impregiudicata la successiva attività provvedimentale del Ministero intimato, che dovrà conformarsi a quanto espresso in motivazione, il che porta ad escludere una statuizione di condanna a carico del Ministero stesso nei termini auspicati dal ricorrente.
9. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni affrontate.
10. Ai sensi di legge, il Ministero sarà tenuto a rimborsare al ricorrente, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Dà atto che il Ministero intimato sarà tenuto a rimborsare al ricorrente, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
CL MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.