TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2786/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 13/2/2025, vertente tra nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Sorabella, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024 i signori e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 4/6/2011 a MI (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli _1
(nato il [...]) e (nato il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione Per_2 consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2786/2024 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MI (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
MI (LT) dell'anno 2011 al numero 12, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2786/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 13/2/2025, vertente tra nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Sorabella, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024 i signori e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 4/6/2011 a MI (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli _1
(nato il [...]) e (nato il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione Per_2 consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2786/2024 del R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MI (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
MI (LT) dell'anno 2011 al numero 12, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari