Art. 1.
Il contributo del Governo italiano a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di cui alla legge 23 giugno 1962, n. 906 , e' prorogato fino all'anno 1969 ed aumentato, a decorrere dall'anno 1965, a lire 200.000.000.
Il contributo del Governo italiano a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di cui alla legge 23 giugno 1962, n. 906 , e' prorogato fino all'anno 1969 ed aumentato, a decorrere dall'anno 1965, a lire 200.000.000.