Art. 6.
L' articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:
1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi.
Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136 .
Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate".
L' articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
"Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:
1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi.
Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136 .
Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate".