Sentenza 19 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2018, n. 17706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17706 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA A MOTIVAZIONE SENTENZA SEMPLIFICATA sul ricorso proposto da: UR OR N. IL 16/04/1988 avverso l'ordinanza n. 321/2017 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 11/09/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. -_- ' - Uditi difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO UR FL, sottoposto a procedimento penale in stato di detenzione per la viola- zione dell'art. 648 cod. pen., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 11.9.2017 con la quale il Tribunale di Ancona ex art. 310 cod. proc. pen. ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. La difesa richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in rela- zione alla indicazione delle esigenze di cui all'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. e violazione di legge in relazione alla ritenuta applicazione del c.d. "braccialetto elettronico.
RITENUTO IN DIRITTO
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge quanto segue: - il UR OR, unitamente ad altre persone, nel mentre era alla guida di un mezzo diretto in Romania, è stato sottoposto a fermo di PG per la vio- lazione dell'art. 648 cod. pen., essendo state rinvenuti, nella sua disponibi- lità, numerosi oggetti di provenienza furtiva. - Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato il fermo applicando la mi- sura della custodia cautelare in carcere. - Adito dall'indagato, il Tribunale in data 28.4.2017 rigettava la richiesta di riesame. - Il 29.6.2017 la difesa chiedeva quindi la revoca o la sostituzione della mi- sura cautelare contestando i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cau- telari, allegando la disponibilità di un alloggio presso la propria moglie - Il giudice delle indagini preliminari rigettava l'istanza e con ordinanza del 24.7.2017. il Tribunale (quale giudice dell'appello) rigettava l'impugnazione respingendo la richiesta degli arresti domiciliari dando atto della mancanza concreta di dispositivi di controllo. - In data 11.8.2017 la difesa riproponeva al GIP la istanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari con o senza mezzo di controllo. Il Giu- dice delle indagini preliminari rigettava la istanza e il Tribunale, successi- vamente adito confermava la decisione, oggi in questa sede impugnata con ricorso. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari si è formato giudicato essendo il quadro cautelare cristallizzato nell'ordinanza gene- tica divenuta definitiva il 28.4.2017 Quando all'asserita modificazione delle esigenze incentrate sul pericolo di fuga (art. 274 lett. b) cod. proc. pen.) reiteratamente sostenuta dalla difesa, il Tribuna- le ha posto in evidenza come gli elementi e le circostanze di fatto esposte dalla di- fesa (rinvenimento di un'abitazione ove poter eseguire gli eventuali arresti donnici- liari e l'iscrizione dei figli alla scuola italiana per l'anno 2017/2018) non siano ido- nee a far ritenere mutato il quadro cautelare (già disegnato dal GIP nell'ordinanza genetica) in modo tale da potersi escludere l'adozione di mezzi di controllo su un eventuale regime degli arresti domiciliari, avendo il Tribunale sottolineato che il fatto di cui è accusato l'indagato, non sarebbe occasionale stando alla lettura del suo certificato penale. Si tratta di valutazione di merito non sindacabile in questa sede e comunque cor- retta in diritto. Circa la mancanza di disponibilità di strumenti elettronici di controllo va osservato poi, che il giudice, investito da una richiesta di applicazione della misura cautela- re degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, ac- certare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto dell'impossibilità di adottare tale modalità di con- trollo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna del- le misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto [Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665001]. Nel caso in esame, avendo il Tribunale esposto le ragioni per le quali ritiene insoddisfacente la soluzione dell'applicazione della sola misura cautelare degli arresti domiciliari, l'onere di motivazione risulta congruamente adempiuto. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 alla Cassa delle Am- mende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi stabilita. Si manda al sign. Cancelliere per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 alla Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter. Disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19.12.2017 Sentenza a motivazione semplificata. Il giudice estensore il Presidente U