Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2021, n. 24255
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Sentenza 21 giugno 2021

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La scriminante dello stato di necessità è configurabile a condizione che l'agente non abbia altra scelta all'infuori di quella di subire il conseguente danno o di porre in essere l'azione che gli si imputa come reato e sempre che tra il pregiudizio temuto e l'azione di difesa sussista un giusto rapporto di proporzione. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. con riferimento alle condotte di sevizie e di torture perpetrate da un soggetto ristretto in un campo di prigionia per migranti che, per ottenere la sua liberazione ed un miglior trattamento, aveva collaborato con i carcerieri ponendo in essere gravi condotte criminose in danno di altri prigionieri, sul presupposto della ritenuta insussistenza della mancanza di alternativa alla commissione delle crudeli vessazioni, nonché della sproporzione tra il pericolo paventato e le indicibili crudeltà commesse).(Conf., Sez. 4, n. 8471 del 1973, Rv. 125559-01)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2021, n. 24255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24255
    Data del deposito : 21 giugno 2021

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