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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/11/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 352 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 36/2024 R.G. vertente
TRA
con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Francesco Napolitano, del foro di Napoli presso il quale è elettivamente domicilia in Napoli,
Viale Augusto n. 162
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via Svezia n. 1, CP_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Santarelli del foro di Teramo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
NONCHE'
CP_2
APPELLATA – CONTUMACE IN PRIMO E
[...] CP_3
OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di Teramo n. 1669/2022 pubblicata il
19.12.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< … 1) In via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283/351 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata:
2) rigettare la domanda formulata dal sig.
contro
CP_1 Parte_1
3) Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. … >>
Appellato
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'aquila, dichiarare preliminarmente l'acquiescenza ex art.
329 comma II° c.p.c. sul capo relativo al quantum del risarcimento liquidato nel provvedimento impugnato e, in via principale, rigettare il gravame interposto dalla , stante Pt_1 Parte_1
l'infondatezza delle avverse censure. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresi i compensi maturati nella fase inibitoria, da distrarre in favore del Procuratore antistatario.
In via istruttoria, questa difesa reitera la propria opposizione avverso le generiche e pretestuose richieste istruttorie dell'appellante, eccependo l'inattendibilità dei testi escussi all'ultima udienza del 9.10.2024, con allegazione a sospetto degli stessi. In subordine, si chiede la rinnovazione dell'istruttoria orale, anche con l'escussione degli ulteriori testi indicati nell'istanza di rimessione in termini del 7.10.2024, a conferma delle circostanze ivi articolate e, in particolare, a prova contraria sulla seguente ulteriore circostanza: A) “Vero che la targa del motociclo del Sig. CP_1 rimaneva intatta a seguito dell'occorso incidente e che la stessa non subiva alcun
[...] distaccamento dal mezzo”. Il tutto, in ossequio ai principi del contraddittorio e del giusto processo, garantiti dal previgente art. 702 ter comma III° c.p.c., abrogato in corso di causa, secondo cui “se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183”, oggi garantiti dalla nuova previsione di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. per i procedimenti semplificati di cognizione, sui quali questa difesa ha affidato correttamente la propria strategia processuale, in virtù dell'incarto documentale prodotto e tenuto conto che, ove il giudice di primo grado avesse ritenuto di procedere con un'istruttoria “non sommaria”, senz'altro avrebbe fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c.” . Con acquisizione di tutti gli atti e documenti di cui all'indice del fascicolo di parte>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopra indicata ordinanza il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda proposta da l quale, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 23.5.2022, aveva convenuto in giudizio CP_1 2 e la per sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_2 Controparte_4 risarcimento dei danni in proprio favore, danni conseguenti al sinistro verificatosi il 13.9.2019, alle ore 10,40 circa, in Roseto degli Abruzzi (TE) località C.da Mazzocco, allorquando il alla CP_1 guida del proprio motociclo Piaggio Vespa tg. X6Y982, assicurato con la Controparte_5 percorrendo la strada provinciale n. 20, con direzione monti-mare, nel mentre usciva da una curva volgente a sinistra, s'imbatteva su di una targa abbandonata sul manto stradale, appartenente al motociclo avente il n. DP09112, assicurato presso la e di proprietà della Controparte_6
e così, a seguito dell'impatto, rovinava al suolo unitamente al motociclo condotto, riportando CP_2 gravi lesioni personali. Pertanto, il Tribunale condannava i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 134.882,77 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo e alla rivalutazione della somma dalla data del presente provvedimento al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite.
La motivazione della decisione è, in estrema sintesi, basata:
a) sull'accertamento contenuto nella sentenza n. 690/21 del 27.10.2021 emessa dal Giudice di
Pace di Teramo, passata in giudicato, con la quale è stata accolta la domanda di di CP_1 risarcimento del danno relativo al mezzo accertandosi la esclusiva responsabilità del sinistro in capo ad con conseguente condanna della medesima, rimasta anche in quel giudizio CP_2 contumace, e della accertamento ritenuto avente efficacia di giudicato riflesso, ai Controparte_5 sensi dell'art. 2909 c.c., pure nei confronti della Controparte_6
b) sulla documentazione sanitaria allegata agli atti comprovante le lesioni dedotte nonché sulle conclusioni della ctu medico legale secondo cui << … a seguito del sinistro del 13 settembre 2019 il
Sig. di anni 69, pensionato riportava: Politrauma con frattura pluriframmentaria CP_1 ala iliaca dx e cedimento tetto e muro anteroposteriore dell'acetabolo dx;
alle lesioni è conseguito un periodo Inabilità Temporanea al 100% di giorni 60, un periodo di Inabilità Temporanea al 75% di giorni 60, un periodo di Inabilità Temporanea al 50% di giorni 50, un periodo di Inabilità
Temporanea al 25% di giorni 50. Residuano postumi che, alla luce delle considerazioni su esposte alle quali si rimanda, integrano un danno biologico valutabile nella misura del 28%. Tali postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica del IZ essendo in pensione. Dalla lettura degli atti, sono state esibite spese mediche pertinenti con l'evento e congrue con le comuni tariffe vigenti. Non si prevedono future spese mediche”>>.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello titolare del rapporto Parte_1 giuridico controverso a partire dall'1.7.2023, quale successore della già Controparte_7
[...]
3 Si riassumono i motivi addotti a fondamento del gravame.
2.1. “Erroneità del provvedimento di primo grado nella applicabilità del principio dell'efficacia riflessa del giudicato. La decisione è errata in quanto viziata da omessa e/o insufficiente ed apparente motivazione ed omessa pronuncia, e va, pertanto, riformata”
Il principio dell'efficacia riflessa del giudicato, rappresentato dalla sentenza del Giudice di Pace di Teramo, è stato ormai abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità e, pertanto, la pronuncia resa in giudizio in cui l'assicuratore non ha partecipato o non è stato posto nella condizione di partecipare non può avere efficacia nei confronti dello stesso, come tempestivamente eccepito già in primo grado.
2.2. “Illegittimo rigetto delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado.
Violazione di norme di legge. Omessa motivazione dell'ordinanza di rigetto del 7/10/2022 – Nullità.”
Il giudice di prime cure, senza fornire alcuna motivazione, ha ingiustamente respinto le istanze istruttorie della resistente compagnia assicurativa la quale aveva chiesto di essere ammessa alla prova contraria e diretta mediante tre testimoni (due dei quali risultavano avere assistito al sinistro).
2.3. “Violazione dell'art. 2043 c.c. – Insussistenza del nesso eziologico tra i lamentati danni lesioni e l'evento per cui è causa – Della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio definito dal Giudice di Pace di Teramo definito con Sentenza n. 690/2021”.
E' stato erroneamente ritenuto sussistente il nesso eziologico tra evento e lesioni non tenendo, peraltro, conto della contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi escussi nel procedimento innanzi al
Giudice di Pace.
2.4. “Omessa valutazione della documentazione versata in atti dalla Compagnia volta a provare l'infondatezza della domanda attorea – La registrazione fonetica della chiamata al Servizio 118.”
Infine, il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento sulle sole argomentazioni errate e fuorvianti della parte ricorrente tralasciando completamente la documentazione prodotta dalla compagnia resistente che evidenziavano l'infondatezza dell'avversa pretesa. In particolare, è stata obliterato il contenuto della trascrizione della telefonata al 118 di (teste di parte Testimone_1 resistente non ammesso dal Tribunale) da cui emerge che alle domande di quest'ultimo, sollecitate dall'operatore del 118, l'infortunato dichiarava “di essere caduto da solo” senza accennare a possibili intralci presenti sulla sede stradale.
3. Si è costituito, depositando comparsa di costituzione e risposta, il quale ha CP_1 resistito agli avversi assunti, in particolare, eccependo in via pregiudiziale “l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'interposto appello per nullità e/o inesistenza insanabile della procura” in quanto la procura speciale alle liti conferita al difensore dell'appellante contiene l'espressa limitazione dello
4 ius postulandi alle sole impugnazioni incidentali, senza alcun riferimento alla possibilità di proporre impugnazioni principali.
4. Nella contumacia dell'appellata all'esito dell'udienza di trattazione del CP_2
10.4.2024, con ordinanza in pari data, il Collegio ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza appellata, fissando per la decisione, ex artt. 351, comma 4, e
281 sexies c.p.c., l'udienza di discussione orale del 22.5.2024 con termine per il deposito di memorie difensive sino al 29.4.2024. Depositate le predette memorie, all'odierna udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva con sentenza non definitiva n.
770/2024 pubblicata il 6.6.2024 con cui è stata respinta l'eccezione d'inammissibilità e/o improcedibilità sollevata dall'appellato e, di conseguenza, l'appello è stato dichiarato ammissibile.
5. Rimessa la causa in istruttoria, all'udienza del 9.10.2024, innanzi al consigliere delegato, sono stati sentiti i testimoni della parte appellante e come da Testimone_1 Persona_1 ordinanza collegiale ammissiva del 22.5.2024. Indi, sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 22.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Il primo motivo è fondato.
6.1. Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, a cui questa Corte intende aderire, il giudicato formatosi tra il danneggiato e il responsabile del sinistro non può opporsi all'assicuratore rimasto estraneo al processo, tenendo conto dei principi costituzionali sui diritti di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e soprattutto del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.), indirizzo che rende ormai superata la teoria del giudicato riflesso nei confronti del titolare del rapporto avente un nesso di pregiudizialità-dipendenza (v. Cass 12969/2022 e Cass. 18325/2019).
6.2. Dunque, la sentenza pronunciata nel giudizio intercorso tra l'appellato CP_1
(proprietario del motociclo danneggiato) e l'appellata (quale responsabile del danno CP_2 al motociclo) ed avente ad oggetto il risarcimento del danno al mezzo del primo, al quale non ha partecipato l'appellante non ha efficacia di giudicato riflesso nei confronti di Parte_1 quest'ultima, nell'odierno giudizio tra tutte le predette parti ed avente ad oggetto il danno non patrimoniale subito dal conducente.
6.3. La pronuncia giudiziale inter alios passata in giudicato ha, comunque, efficacia di elemento di prova documentale, da valutarsi insieme alle altre risultanze istruttorie (v. Cass. 18325/2019 cit. e
Cass. 4241/2013. Del pari, anche alle prove acquisite nel relativo giudizio può essere riconosciuta una efficacia probatoria (v., ex multis, Cass. 25067/2018)
5 7. Il secondo motivo è assorbito dal fatto che la Corte, accogliendo la doglianza dell'appellante, ha ammesso la prova testimoniale richiesta ed ha proceduto ad escutere due dei testimoni indicati
(quelli a conoscenza diretta dei fatti).
8. Il terzo ed il quarto motivo – che, vertendo entrambi, sulla valutazione delle prove in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta di e l'evento dannoso, vanno trattati CP_8 insieme – sono infondati.
8.1. Il punto controverso essenziale da dirimere è se, come sostiene il danneggiato e ritenuto dal giudice di prime cure (seppure motivando malamente con riferimento alla teoria del giudicato riflesso), il sinistro si sia verificato a causa della presenza della targa nella sua corsia di marcia (targa su cui egli s'imbatteva cadendo rovinosamente a terra) oppure se il danneggiato, come eccepisce la odierna appellante, sia invece caduto per altra causa, riconducibile alla sua condotta di guida.
8.2. La tesi dell'attore, odierno appellato trova conforto nei seguenti elementi CP_1 di prova che, nel loro insieme, costituiscono un solido ed univoco quadro probatorio che non richiede ulteriori approfondimenti istruttori:
a) in sintesi, il testimone , sentito all'udienza del 9.10.2024, ha confermato Testimone_1 che il ed il ciclomotore si trovavano riversi sull'area adiacente alla sede stradale, oltre il suo CP_1 margine, sulla destra rispetto al suo senso di marcia (che è lo stesso del danneggiato); ciò collima con quanto esposto dall'attore; il teste ha, soprattutto, riferito di avere rinvenuto una targa sull'asfalto e nei pressi del ciclomotore incidentato, targa che egli poi provvedeva a spostare e metterla accanto a quest'ultimo al di fuori della sede stradale;
ciò riscontra, dunque, la tesi attorea;
è vero che il teste non ha saputo riferire il numero della targa (cioè confermare se fosse proprio quella DP09112 appartenente al motociclo di pacificamente distaccatasi dallo stesso e presente in CP_2 loco, anche se è controverso precisamente dove) ed ha aggiunto di ricordare che la Vespa del CP_1 non presentasse più la targa posteriore, ma la prima risposta è legata alla difficoltà di mantenere la memoria su una circostanza così particolare e la seconda affermazione è smentita dal fatto che è sempre stato pacifico tra le parti (oltre che documentalmente dimostrato dalle stesse fotografie prodotte dall'una e l'altra parte, incluse quelle del fascicolo redatto dal tecnico della compagnia di assicurazione) che la targa del ciclomotore del fosse rimasta intatta ed è spiegabile sempre CP_1 con la predetta obiettiva difficoltà di tenere il ricorso su un particolare secondario della vicenda
(evidentemente, su tale punto specifico, il teste si è confuso),
b) inoltre, il testimone (sentito all'udienza del 30.3.2021 innanzi al G.d.P. Testimone_2 di Teramo) riferiva di essere sopraggiunto sul luogo del sinistro circa un quarto d'ora dopo l'accaduto
(ciò è stato confermato dal teste il quale ha dichiarato che, poco dopo, arrivò un'altra Tes_1
6 autovettura il cui conducente conosceva o, comunque, sapeva chi fosse il ferito) quando il CP_1 era stato appena caricato sull'autoambulanza e di avere visto la targa DP09112 vicino al motociclo del <abbandonata sul manto stradale>>; dunque, il teste ha confermato la presenza della CP_1 targa della proprio vicino al motociclo dove l'aveva avvicinata (per ovvi motivi costituendo CP_2 in mezzo alla strada fonte di pericolo) il;
sulla particolare circostanza della sua posizione Tes_1 sul “manto stradale” anziché “al di fuori della sede stradale”, ancora una volta si ribadisce che si tratta di particolari secondari (se il motociclo era, come è pacifico, finito fuori la carreggiata, ciò che risulta importante è la posizione della targa vicino allo stesso che fa collimare le due deposizioni) sui quali
è comprensibile qualche imprecisione nel ricordo del testimone;
c) la targa in questione, DP09112, al contrario di quanto sostiene l'appellante con congetture in ordine alle deformazioni che la targa avrebbe dovuto subire in conseguenza delle supposte particolari modalità dell'urto da parte del ciclomotore del dalle fotografie versate in atti si presenta con CP_1 vistose ammaccature e scalfitture, del tutto compatibili con l'urto o il passaggio su di essa del predetto mezzo;
d) se, come è pacifico, la targa è stata persa lo stesso giorno o il giorno prima dal motociclo di proprietà di (la quale abitava nelle vicinanze del luogo del sinistro) non vi è nulla di CP_2 anomalo che essa si trovasse sulla carreggiata, mentre sarebbe strano che, come deduce l'appellante, essa si trovasse al di fuori della stessa, nella campagna circostante;
e) i danni riportati dal mezzo del (graffi su entrambi fianchi, ma più marcati a destra CP_1 con rotture sulla parte destra del manubrio) sono compatibili con la possibile dinamica del sinistro;
l'appellante ritiene diversamente sulla base di una ricostruzione unilaterale e del tutto ipotetica della dinamica, escludendo aprioristicamente che il fosse già uscito dalla curva volgente a sinistra CP_1
(e, quindi, non fosse ancora inclinato sulla sinistra) e che, pur essendosi imbattuto con la targa con tale inclinazione, per effetto dell'urto ovvero della manovra atta ad evitare in tutto o in parte l'urto, il mezzo potesse poi avere assunto una posizione piegata a destra;
f) infine, la circostanza (sia riferita dal teste sia risultante dalle trascrizioni della Tes_1 conversazione del medesimo con l'operatore del 118), che il quando si trovava riverso a terra CP_1 con gravi lesioni appena dopo la caduta, disse al di essere “scivolato” non contrasta con Tes_1 la tesi attorea;
invero, lo scivolamento (cioè lo scorrere sulla superficie stradale) non è incompatibile con la collisione con la targa (rispetto alla quale è configurabile come conseguenza) e/o con la manovra necessaria ad evitare l'urto con la stessa e/o a ridurne le conseguenze dell'impatto (manovra che ben può cagionare uno scivolamento laterale con caduta finale); insomma, prova senz'altro troppo l'assunto per cui l'affermazione “sono scivolato” escluda di per se stessa la circostanza che il CP_1
7 come da lui riferito, si sia imbattuto nella targa posta nella sua corsia di percorrenza e perciò sia caduto;
g) la tesi dell'appellante – per cui il sarebbe caduto da solo – è, per converso, poco
CP_1 verosimile alla luce della considerazione che il (nato nel 1953), uscito da una curva volgente
CP_1 sinistra, stava percorrendo, in condizioni di visibilità normali (erano le 10.40 del 13.9.2019), un tratto di strada in discesa di cui non risultano avvallamenti o altre irregolarità (anzi, queste sono state escluse dai testimoni e , sentiti innanzi al G.d.P.); il mezzo sul quale Testimone_2 Testimone_3 era in sella era una Piaggio Vespa 50 cc dalla velocità di punta molto modesta;
dunque, non vi sono né sono stati specificamente allegati i dati di fatto obiettivi per cui la responsabilità della caduta sarebbe, in tutto o anche solo in parte, stata causata dalla condotta del sull'entità delle lesioni
CP_1 riportate (frattura pluriframmentaria ala iliaca dx con cedimento detto e muro anteroposteriore dell'acetabolo dx e contusioni multiple) è appena il caso di evidenziare che la caduta da un ciclomotore, anche a velocità moderata, può cagionare ad una persona (non più giovanissima) lesioni non lievi del tipo di quelle accusate dal
CP_1
h) nel senso anzidetto, depone, infine, la succitata sentenza passata in giudicato del Giudice di
Pace di Teramo che ha affermato l'esclusiva responsabilità della ella causazione dei sinistro CP_2 per cui è causa.
8.3. Dunque, la valutazione del giudice di prime cure, seppure motivata diversamente come si
è innanzi illustrato, è condivisibile.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Esse sono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione conforme al decisum, secondo i valori medi per il giudizio di merito e minimi per la fase incidentale (tenuto conto della modestia delle questioni trattate e il carattere semplificato della stessa).
11. Il rigetto dell'appello principale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare in favore dell'appellato Parte_1 CP_1 le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa se dovuta e come per legge.
8 3) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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