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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA RE, a seguito dell'udienza del 21.10.2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5451/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di legale rappresentante della (P.IVA: ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dall'avvocato Carmelo Guidotto, come da procura in atti
-ricorrente- contro
anche quale mandatario di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli, giusta procura in atti
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Direttore Regionale e legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maugeri, giusta procura in tatti
e nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Responsabile Controparte_4 P.IVA_4
Atti Introduttivi del giudizio per la , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Fornaro, CP_5 come da procura in atti
-resistenti- avente ad oggetto: opposizione avverso intimazioni di pagamento – cartelle esattoriali – avvisi di addebito
1 Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 5 giugno 2024, n.q. di legale rappresentante della proponeva Parte_1 Pt_2 opposizione avverso le intimazioni di pagamento notificate il 16 maggio 2024, n. 293 2023
9003800436 000 del 27 gennaio 2023 e n. 293 2023 9010257262 000 del 1° giugno 2023, afferenti a n.4 cartelle di pagamento e n. 12 avvisi di addebito per premi e contributi CP_3 CP_1 anni relativi al periodi compreso tra il 2012 il 2016; atti tutti asseritamente mai notificati.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, il ricorrente deduceva:
- che le intimazioni di pagamento opposte erano state emesse in violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, siccome sanciti dallo Statuto del Contribuente (L. n.
212/2000), modificato dal D. Lgs. n. 219/2023;
- che le intimazioni erano comunque da ritenersi nulle per l'omessa notifica degli atti presupposti
(cartelle e avvisi di addebito), avendo il contribuente avuto conoscenza degli stessi solo con la notifica degli atti impugnati e che, non essendo mai stati notificati i titoli predetti, i crediti portati dagli stessi erano da considerarsi prescritti per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995; parimenti prescritti dovevano, altresì, ritenersi i crediti per interessi di mora e sanzioni amministrative per decorrenza dei termini di cui all'art. 2948 c.c. e all'art. 28
L. n. 689/1981.
Su tali premesse, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, il ricorrente concludeva chiedendo: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nonché degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento impugnati, per violazione dello Statuto del Contribuente, per la mancata notifica degli stessi e per prescrizione;
- condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto
2 professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata in data 16 luglio 2024, si costituiva l' , il quale eccepiva in CP_1 via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 dalla data di notifica degli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni di pagamento e tutti ritualmente notificati alle date ivi indicate. Sicché doveva ritenersi precluso l'esame nel merito della controversia e, in particolare, dell'eccezione di prescrizione anteriore alla notifica degli avvisi a causa della loro mancata impugnazione nei termini perentori di legge.
Quanto alla prescrizione successiva alle predette notifiche, rilevava il proprio difetto di legittima- zione passiva, evidenziando che l'eccezione relativa doveva ritenersi rivolta all'agente della riscossione, esclusivo titolare del potere esattivo.
In ogni caso, doveva tenersi conto che il termine di cui all'art. 3, comma 9, L. n 335/1995 era rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 in forza del D.L. n. 18/2020 e che, pertanto, alcuna prescrizione doveva ritenersi maturata. Sul punto richiamava precedenti di questo Ufficio.
In conclusione, l'ente impositore chiedeva: “- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del d. lgs. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in Cont capo all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l' dal pagamento delle spese processuali;
CP_1
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione”.
Si costituiva l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nella CP_3 controversia de qua quanto alla fase di riscossione dei crediti, portati dai ruoli formati dall'ente impositore e trasmessi al concessionario, trattandosi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. anche sotto il profilo della prescrizione, eventualmente maturata in epoca successiva alla trasmissione dei ruoli e relativa all'attività di esazione, di cui era esclusivo titolare . CP_7
Eccepiva, infine, l'inammissibilità dell'opposizione, tardivamente proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (opposizione a ruolo) e all'art. 617 c.p.c.
(opposizione agli atti esecutivi con riferimento all'intimazione e ai titoli sottesi, qui impugnati).
Pertanto, così concludeva: “
1. In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta, ordinare/autorizzare l'opponente alla
3 notifica/rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria e l' alla chiamata in CP_3 causa dell' già CP_4 Controparte_8 Controparte_9
, per essere manlevato da responsabilità e pregiudizi
[...] scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
2. In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica della cartella, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per CP_3 decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99
e 617 c.p.c.; 3. Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma
5, art.24 D.Lgs.46/99; 4. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente n.q. di legale rappr. p.t. della nei Parte_1 CP_10 confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità CP_3 delle suindicate iscrizioni a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali e degli atti ad CP_3 essi presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto per CP_1 contributi previdenziali non versati all' .
5.Condannare l'opponente al pagamento delle CP_3 intere spese di giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse.
6. Ove rilevata, invece, responsabilità dell' in ordine agli atti ed attività esecutiva di esclusiva Controparte_11 competenza esattoriale da cui sia conseguita la prescrizione del credito previdenziale (vizi di notifica cartella, mancanza o intempestività di atti interruttivi della prescrizione del credito), condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente”.
Instava, infine, , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione ai CP_7 sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi debitori iscritti a ruolo e in relazione agli avvisi di addebito di esclusiva competenza dell' . CP_1
Nel merito, il concessionario documentava l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento, sottese all'intimazione, e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, nello specifico n. 3 intimazioni di pagamento relative ai titoli opposti (cartelle e avvisi di addebito), specificando di aver fatto ricorso alle diverse forme di notifica consentite tempo per tempo, sia mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario per la quale trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario, sia con invio tramite PEC ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'TR
4 Digitale), che equipara la trasmissione via PEC alla notifica postale.
Contestava le eccezioni di decadenza e di prescrizione dei crediti, connesse all'omessa notificazione delle cartelle esattoriali, che dovevano ritenersi infondate alla luce della documentazione attestante la regolarità della notifica di tutte le cartelle sottese alle intimazioni di pagamento oggetto di ricorso.
Evidenziava, inoltre, come le suddette eccezioni dovessero in ogni caso essere CP_7 considerate inammissibili, data la regolare notificazione delle cartelle esattoriali, l'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione e, soprattutto, in quanto non dirette nei confronti delle
Amministrazioni titolari dei crediti iscritti a ruolo. Sul punto, infatti, il concessionario rilevava la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni relative a fasi antecedenti alla consegna del ruolo e, in ogni caso, l'inammissibilità di ogni eccezione di merito in quanto tardivamente proposta nei termini cui sopra.
Rilevava, infine, che – con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione – doveva altresì tenersi in considerazione la normativa emergenziale in materia di COVID-19, secondo cui
– nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 – i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero anche dei carichi affidati agli agenti della riscossione erano sospesi.
L'ente esattore resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “… 2) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle intimazioni in quanto infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti;
3) ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente eccezione, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei Controparte_12 carichi debitori iscritti a ruolo e in relazione agli avvisi di addebito di esclusiva competenza CP_ dell' per i motivi esposti;
4) nel merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell
[...]
per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto, tenere indenne il Controparte_4
Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore della ricorrente;
6) in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Concesso un termine per il deposito di note difensive e sostituita l'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e definita nei termini che seguono.
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1. Qualificazione della domanda
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
6 Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
1.1Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni opposte, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica delle stesse intimazioni;
ha, altresì, eccepito – seppure genericamente – la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sì come dedotta in intimazione.
Nella specie, l'opposizione, volta a far valere la mancata notifica degli atti prodromici – al fine della validità formale delle intimazioni - e la violazione dei principi di chiarezza e di motivazione di cui allo Statuto del Contribuente, va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c.
(sul punto, Cass. 18256/2020) e deve ritenersi ammissibile in quanto proposta entro il termine di
20 giorni (5 giugno 2024) dalla incontestata notifica degli atti opposti (16 maggio 2024).
Quanto invece all'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, l'azione promossa va qualificata come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo la società contestato che le cartelle e gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del
2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
7
2. Sulla posizione processuale di CP_7
Limitatamente ai motivi di opposizione sulla prescrizione dei crediti sottesi alle intimazioni opposte, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , e ciò al fine di dirimere in ordine CP_7 ai rapporti con gli enti impositori.
Va, infatti, osservato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (e anche ad avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione – quale adiectus solutionis causa – l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito
(in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno)
e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che,
8 secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)...
" (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dalla società ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, oltre a far valere presunti vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU.
(cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … … Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche
d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non CP_1 già l'Agente della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746)
o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c.
(cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando
a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie,
Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
3. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione
Parte ricorrente ha, dunque, eccepito la prescrizione anche a voler ritenere notificate le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione
9 CP_ (“le pretese della Pubblica TR , Comuni, Regioni Controparte_4 CP_3 etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo” ipotesi non verificatasi nel caso che ci occupa” – v. pag. 8 ricorso introduttivo).
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. E' poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n.
12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis
l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, gli enti resistenti hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
3.1 In particolare, dalla documentazione prodotta da , che pure va acquisita al CP_7 giudizio in disparte la dedotta carenza di legittimazione passiva dell - si evince che le CP_4 cartelle di pagamento sono state notificate rispettivamente: 1) la n. 293 2014 0031562323 000 il
06/02/2015 ex art. 140 cpc per irreperibilità di , n.q. di legale rappresentante;
Parte_1
2) la n. 293 2015 0037209426 000 il 21/07/2015 a mezzo pec all'indirizzo 3) n. Email_1
293 2015 00559204 20 000 il 04/02/2016 sempre a mezzo pec;
4) la n. 293 2016 0060864359 000 il 06/09/2016 anch'essa a mezzo pec al medesimo indirizzo.
Tali notifiche devono considerarsi valide e regolari, e peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente successiva alla produzione documentale predetta.
3.2 Quanto, invece, agli avvisi di addebito, l' ha prodotto documentazione attestante CP_1 la notifica degli stessi a mezzo del servizio postale e via pec all'indirizzo e Email_1 precisamente: 1) avviso di addebito n. 593 20130002300079 000, notificato per compiuta giacenza
10 il 10 maggio 2013; 2) avviso di addebito n. 593 2013 0002946029 000, notificato il 20 dicembre
2013; 3) avviso di addebito n. 593 2013 0005680229 000, notificato all'indirizzo societario il 12 marzo 2014 per compiuta giacenza;
4) avviso di addebito n. 593 2013 0006459712 000 notificato il 12 marzo 2014 all'indirizzo societario;
5) avviso di addebito n. 593 2014 0008216478 000, notificato il 14 febbraio 2015; 6) avviso di addebito n. 593 2015 0000044286 000, notificato il 21 febbraio 2015; 7) avviso di addebito n. 593 2015 0000248482 000 il 30 aprile 2015; 8) avviso di addebito n. 593 2015 0005128962 000, notificato il 26 novembre 2015; 9) avviso di addebito n.
593 2015 0005129063 000, notificato il 26 novembre 2015; 10) avviso di addebito n. 593 2016
0003466467 000, notificato il 2 luglio 2016; 11) avviso di addebito n. 593 2016 0003939252 000, notificato il 12 agosto 2016; 12) avviso di addebito n. 593 2017 0001860075 000, notificato il 28 agosto 2017 per compiuta giacenza.
A seguito della predetta produzione documentale, con le note telematiche del 28 agosto
2024, parte ricorrente contesta la validità delle notifiche relative agli avvisi di addebito, notificati per compiuta giacenza, in quanto le stesse sarebbero nulle “per violazione dell'art. 8 comma 4 della legga 890/1982, che prevede come adempimento fondamentale ed essenziale ai fini della validazione del procedimento notificatorio compiuto dall'agente postale, la spedizione e consegna della raccomandata informativa (cd. CAD), non prodotta dall'Ente previdenziale” e cita a sostegno della propria difesa Cassazione a Sezioni Unite n. 10012/2021 sulla notifica a irreperibile, seguita da ordinanza n. 9125/2024.
L'eccezione appare fondata.
E invero, l'orientamento nomofilattico della Suprema Corte con l'ordinanza del 2024, resa in materia di crediti contributivi INPS e richiamata dal ricorrente, così si esprime: “invero, le
Sezioni unite di questa Corte (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa"); hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine
11 sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla sentenza n. 18225/2024, resa in fattispecie analoga (cartelle esattoriali su imposte): “Come è noto, la Corte cost. 14/01/2010, n. 3, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, faceva decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario, dal momento della spedizione della raccomandata con la quale si dà notizia degli estremi dell'atto affisso e depositato, anziché prevedere che la notificazione si debba ritenere eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero dalla data di ritiro del piego raccomandato, se anteriore.
A conclusione di un dibattito serrato, Sez. U, sent. n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 -
01) ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) del-
l'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Tale prova manca in atti, di talché – alla luce dei principi sopraenunciati – la notifica degli avvisi n. 1, n. 3 e n. 12 deve ritenersi nulla e i crediti ivi portati, risalenti all'anno 2012, devono ritenersi ampiamente prescritti alla data di notifica delle intimazioni opposte (16 maggio 2024) in mancanza di prova di atti interruttivi intermedi.
Quanto agli avvisi notificati via pec, in riferimento ai quali il ricorrente eccepisce che l' ha CP_1 prodotto copia in XML dell'asserita notifica, tale da non consentire la verifica, mediante produzione della notifica in formato .eml, circa il contenuto della stessa, si osserva che – al contrario – la prova della regolare notifica telematica è data dalla ricevuta di avvenuta consegna, prodotta dall'ente impositore nell'originario formato digitale .xml: la cosiddetta RAC, ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, genera infatti la presunzione di conoscenza da parte del medesimo.
L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato “Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono
12 prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.». L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”) prevede: «1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare
l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
Nel caso di specie, il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni sull'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatario, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti).
Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 82/ 2005 dispone:
«2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data
e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»
Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
Parte Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto dà certezza ed è quindi idonea a
13 dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente dall' e avente CP_1
a oggetto “Avvisi Di Addebito – Agricoli con Lavoratori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre
2016 alle ore 12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n.
30532/2018).
Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n. 16528/2018).
Dalla regolarità delle notifiche predette, discende l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo, stante l'assenza di impugnazione degli avvisi di addebito nel termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 con la conseguente definitività e incontestabilità dei crediti ivi portati.
Parimenti va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, relativamente alla notifica delle cartelle e degli altri avvisi di addebito, non specificamente contestata da parte ricorrente.
Fermi i superiori rilievi, quanto alla prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, vale il principio secondo cui “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” (Cass. n. 31282/ 2019).
Nella fattispecie, l'originario opponente – con il ricorso in opposizione, a mezzo del quale, secondo il principio nomofilattico sopra esposto, avrebbe dovuto introdurre correttamente e ritualmente la questione – si è limitato a eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle e degli avvisi (“Invero, in assenza di valida e regolare notifica degli atti presupposti, i contributi ed i premi assicurativi, riferiti all'anno di imposta 2012 - 2016, alla data di conoscenza della predetta intimazione (16.05.2024), sono prescritti”).
Di talché l'eccezione deve essere respinta.
3.3 La dichiarazione di regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni di pagamento, assorbe e travolge i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., in ordine alla quale CP_13
[...] conserva la propria posizione di legittimato passivo.
4. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto e vanno dichiarati prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. n. 593 20130002300079 000, n. 593 2013 0005680229 000 e n. 593
2017 0001860075 000.
La domanda va rigettata nel resto.
5. Stante l'esito della lite, le spese di giudizio vanno parzialmente compensate per metà, nel resto seguendo la soccombenza e vanno liquidate a favore dell' e dell' tenuto conto del CP_1 CP_3 decisum e nella misura specificata in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Vanno invece compensate le spese di lite tra il ricorrente e il concessionario, tenuto conto della opinabilità della questione afferente la legittimazione passiva di , solo di recente risolta dalla CP_7 giurisprudenza di legittimità e con orientamento peraltro non pacifico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 593 20130002300079 000, n. 593 2013 0005680229 000 e n. 593 2017 0001860075 000 che, per l'effetto, annulla;
rigetta nel resto;
dichiara compensate per metà le spese di lite che per il residuo pone a carico dell'opponente e liquida in favore di e , che si liquidano in complessivi € 2.100,25 (valore medio scaglione tra €.52.001 CP_1 CP_3
e €. 260.000) ciascuno, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e . CP_7
Catania 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA RE
15
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA RE, a seguito dell'udienza del 21.10.2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5451/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di legale rappresentante della (P.IVA: ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dall'avvocato Carmelo Guidotto, come da procura in atti
-ricorrente- contro
anche quale mandatario di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli, giusta procura in atti
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Direttore Regionale e legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maugeri, giusta procura in tatti
e nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Responsabile Controparte_4 P.IVA_4
Atti Introduttivi del giudizio per la , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Fornaro, CP_5 come da procura in atti
-resistenti- avente ad oggetto: opposizione avverso intimazioni di pagamento – cartelle esattoriali – avvisi di addebito
1 Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 5 giugno 2024, n.q. di legale rappresentante della proponeva Parte_1 Pt_2 opposizione avverso le intimazioni di pagamento notificate il 16 maggio 2024, n. 293 2023
9003800436 000 del 27 gennaio 2023 e n. 293 2023 9010257262 000 del 1° giugno 2023, afferenti a n.4 cartelle di pagamento e n. 12 avvisi di addebito per premi e contributi CP_3 CP_1 anni relativi al periodi compreso tra il 2012 il 2016; atti tutti asseritamente mai notificati.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, il ricorrente deduceva:
- che le intimazioni di pagamento opposte erano state emesse in violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, siccome sanciti dallo Statuto del Contribuente (L. n.
212/2000), modificato dal D. Lgs. n. 219/2023;
- che le intimazioni erano comunque da ritenersi nulle per l'omessa notifica degli atti presupposti
(cartelle e avvisi di addebito), avendo il contribuente avuto conoscenza degli stessi solo con la notifica degli atti impugnati e che, non essendo mai stati notificati i titoli predetti, i crediti portati dagli stessi erano da considerarsi prescritti per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995; parimenti prescritti dovevano, altresì, ritenersi i crediti per interessi di mora e sanzioni amministrative per decorrenza dei termini di cui all'art. 2948 c.c. e all'art. 28
L. n. 689/1981.
Su tali premesse, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, il ricorrente concludeva chiedendo: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
- in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nonché degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento impugnati, per violazione dello Statuto del Contribuente, per la mancata notifica degli stessi e per prescrizione;
- condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto
2 professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria depositata in data 16 luglio 2024, si costituiva l' , il quale eccepiva in CP_1 via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 dalla data di notifica degli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni di pagamento e tutti ritualmente notificati alle date ivi indicate. Sicché doveva ritenersi precluso l'esame nel merito della controversia e, in particolare, dell'eccezione di prescrizione anteriore alla notifica degli avvisi a causa della loro mancata impugnazione nei termini perentori di legge.
Quanto alla prescrizione successiva alle predette notifiche, rilevava il proprio difetto di legittima- zione passiva, evidenziando che l'eccezione relativa doveva ritenersi rivolta all'agente della riscossione, esclusivo titolare del potere esattivo.
In ogni caso, doveva tenersi conto che il termine di cui all'art. 3, comma 9, L. n 335/1995 era rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 in forza del D.L. n. 18/2020 e che, pertanto, alcuna prescrizione doveva ritenersi maturata. Sul punto richiamava precedenti di questo Ufficio.
In conclusione, l'ente impositore chiedeva: “- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del d. lgs. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in Cont capo all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l' dal pagamento delle spese processuali;
CP_1
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione”.
Si costituiva l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nella CP_3 controversia de qua quanto alla fase di riscossione dei crediti, portati dai ruoli formati dall'ente impositore e trasmessi al concessionario, trattandosi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. anche sotto il profilo della prescrizione, eventualmente maturata in epoca successiva alla trasmissione dei ruoli e relativa all'attività di esazione, di cui era esclusivo titolare . CP_7
Eccepiva, infine, l'inammissibilità dell'opposizione, tardivamente proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (opposizione a ruolo) e all'art. 617 c.p.c.
(opposizione agli atti esecutivi con riferimento all'intimazione e ai titoli sottesi, qui impugnati).
Pertanto, così concludeva: “
1. In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta, ordinare/autorizzare l'opponente alla
3 notifica/rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria e l' alla chiamata in CP_3 causa dell' già CP_4 Controparte_8 Controparte_9
, per essere manlevato da responsabilità e pregiudizi
[...] scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale;
2. In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica della cartella, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per CP_3 decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99
e 617 c.p.c.; 3. Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma
5, art.24 D.Lgs.46/99; 4. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente n.q. di legale rappr. p.t. della nei Parte_1 CP_10 confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità CP_3 delle suindicate iscrizioni a ruolo e delle conseguenti cartelle esattoriali e degli atti ad CP_3 essi presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto per CP_1 contributi previdenziali non versati all' .
5.Condannare l'opponente al pagamento delle CP_3 intere spese di giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse.
6. Ove rilevata, invece, responsabilità dell' in ordine agli atti ed attività esecutiva di esclusiva Controparte_11 competenza esattoriale da cui sia conseguita la prescrizione del credito previdenziale (vizi di notifica cartella, mancanza o intempestività di atti interruttivi della prescrizione del credito), condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente”.
Instava, infine, , eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione ai CP_7 sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi debitori iscritti a ruolo e in relazione agli avvisi di addebito di esclusiva competenza dell' . CP_1
Nel merito, il concessionario documentava l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento, sottese all'intimazione, e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, nello specifico n. 3 intimazioni di pagamento relative ai titoli opposti (cartelle e avvisi di addebito), specificando di aver fatto ricorso alle diverse forme di notifica consentite tempo per tempo, sia mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario per la quale trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario, sia con invio tramite PEC ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'TR
4 Digitale), che equipara la trasmissione via PEC alla notifica postale.
Contestava le eccezioni di decadenza e di prescrizione dei crediti, connesse all'omessa notificazione delle cartelle esattoriali, che dovevano ritenersi infondate alla luce della documentazione attestante la regolarità della notifica di tutte le cartelle sottese alle intimazioni di pagamento oggetto di ricorso.
Evidenziava, inoltre, come le suddette eccezioni dovessero in ogni caso essere CP_7 considerate inammissibili, data la regolare notificazione delle cartelle esattoriali, l'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione e, soprattutto, in quanto non dirette nei confronti delle
Amministrazioni titolari dei crediti iscritti a ruolo. Sul punto, infatti, il concessionario rilevava la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni relative a fasi antecedenti alla consegna del ruolo e, in ogni caso, l'inammissibilità di ogni eccezione di merito in quanto tardivamente proposta nei termini cui sopra.
Rilevava, infine, che – con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione – doveva altresì tenersi in considerazione la normativa emergenziale in materia di COVID-19, secondo cui
– nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 – i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero anche dei carichi affidati agli agenti della riscossione erano sospesi.
L'ente esattore resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “… 2) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle intimazioni in quanto infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti;
3) ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente eccezione, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei Controparte_12 carichi debitori iscritti a ruolo e in relazione agli avvisi di addebito di esclusiva competenza CP_ dell' per i motivi esposti;
4) nel merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell
[...]
per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto, tenere indenne il Controparte_4
Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore della ricorrente;
6) in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Concesso un termine per il deposito di note difensive e sostituita l'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione e definita nei termini che seguono.
5
1. Qualificazione della domanda
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
6 Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
1.1Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni opposte, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica delle stesse intimazioni;
ha, altresì, eccepito – seppure genericamente – la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sì come dedotta in intimazione.
Nella specie, l'opposizione, volta a far valere la mancata notifica degli atti prodromici – al fine della validità formale delle intimazioni - e la violazione dei principi di chiarezza e di motivazione di cui allo Statuto del Contribuente, va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c.
(sul punto, Cass. 18256/2020) e deve ritenersi ammissibile in quanto proposta entro il termine di
20 giorni (5 giugno 2024) dalla incontestata notifica degli atti opposti (16 maggio 2024).
Quanto invece all'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, l'azione promossa va qualificata come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo la società contestato che le cartelle e gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del
2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
7
2. Sulla posizione processuale di CP_7
Limitatamente ai motivi di opposizione sulla prescrizione dei crediti sottesi alle intimazioni opposte, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , e ciò al fine di dirimere in ordine CP_7 ai rapporti con gli enti impositori.
Va, infatti, osservato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (e anche ad avviso di addebito) nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione – quale adiectus solutionis causa – l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito
(in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno)
e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che,
8 secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)...
" (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dalla società ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, oltre a far valere presunti vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU.
(cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … … Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche
d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non CP_1 già l'Agente della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746)
o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c.
(cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando
a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie,
Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
3. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione
Parte ricorrente ha, dunque, eccepito la prescrizione anche a voler ritenere notificate le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione
9 CP_ (“le pretese della Pubblica TR , Comuni, Regioni Controparte_4 CP_3 etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo” ipotesi non verificatasi nel caso che ci occupa” – v. pag. 8 ricorso introduttivo).
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. E' poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n.
12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis
l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, gli enti resistenti hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
3.1 In particolare, dalla documentazione prodotta da , che pure va acquisita al CP_7 giudizio in disparte la dedotta carenza di legittimazione passiva dell - si evince che le CP_4 cartelle di pagamento sono state notificate rispettivamente: 1) la n. 293 2014 0031562323 000 il
06/02/2015 ex art. 140 cpc per irreperibilità di , n.q. di legale rappresentante;
Parte_1
2) la n. 293 2015 0037209426 000 il 21/07/2015 a mezzo pec all'indirizzo 3) n. Email_1
293 2015 00559204 20 000 il 04/02/2016 sempre a mezzo pec;
4) la n. 293 2016 0060864359 000 il 06/09/2016 anch'essa a mezzo pec al medesimo indirizzo.
Tali notifiche devono considerarsi valide e regolari, e peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente successiva alla produzione documentale predetta.
3.2 Quanto, invece, agli avvisi di addebito, l' ha prodotto documentazione attestante CP_1 la notifica degli stessi a mezzo del servizio postale e via pec all'indirizzo e Email_1 precisamente: 1) avviso di addebito n. 593 20130002300079 000, notificato per compiuta giacenza
10 il 10 maggio 2013; 2) avviso di addebito n. 593 2013 0002946029 000, notificato il 20 dicembre
2013; 3) avviso di addebito n. 593 2013 0005680229 000, notificato all'indirizzo societario il 12 marzo 2014 per compiuta giacenza;
4) avviso di addebito n. 593 2013 0006459712 000 notificato il 12 marzo 2014 all'indirizzo societario;
5) avviso di addebito n. 593 2014 0008216478 000, notificato il 14 febbraio 2015; 6) avviso di addebito n. 593 2015 0000044286 000, notificato il 21 febbraio 2015; 7) avviso di addebito n. 593 2015 0000248482 000 il 30 aprile 2015; 8) avviso di addebito n. 593 2015 0005128962 000, notificato il 26 novembre 2015; 9) avviso di addebito n.
593 2015 0005129063 000, notificato il 26 novembre 2015; 10) avviso di addebito n. 593 2016
0003466467 000, notificato il 2 luglio 2016; 11) avviso di addebito n. 593 2016 0003939252 000, notificato il 12 agosto 2016; 12) avviso di addebito n. 593 2017 0001860075 000, notificato il 28 agosto 2017 per compiuta giacenza.
A seguito della predetta produzione documentale, con le note telematiche del 28 agosto
2024, parte ricorrente contesta la validità delle notifiche relative agli avvisi di addebito, notificati per compiuta giacenza, in quanto le stesse sarebbero nulle “per violazione dell'art. 8 comma 4 della legga 890/1982, che prevede come adempimento fondamentale ed essenziale ai fini della validazione del procedimento notificatorio compiuto dall'agente postale, la spedizione e consegna della raccomandata informativa (cd. CAD), non prodotta dall'Ente previdenziale” e cita a sostegno della propria difesa Cassazione a Sezioni Unite n. 10012/2021 sulla notifica a irreperibile, seguita da ordinanza n. 9125/2024.
L'eccezione appare fondata.
E invero, l'orientamento nomofilattico della Suprema Corte con l'ordinanza del 2024, resa in materia di crediti contributivi INPS e richiamata dal ricorrente, così si esprime: “invero, le
Sezioni unite di questa Corte (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa"); hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine
11 sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla sentenza n. 18225/2024, resa in fattispecie analoga (cartelle esattoriali su imposte): “Come è noto, la Corte cost. 14/01/2010, n. 3, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, faceva decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario, dal momento della spedizione della raccomandata con la quale si dà notizia degli estremi dell'atto affisso e depositato, anziché prevedere che la notificazione si debba ritenere eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero dalla data di ritiro del piego raccomandato, se anteriore.
A conclusione di un dibattito serrato, Sez. U, sent. n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 -
01) ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) del-
l'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Tale prova manca in atti, di talché – alla luce dei principi sopraenunciati – la notifica degli avvisi n. 1, n. 3 e n. 12 deve ritenersi nulla e i crediti ivi portati, risalenti all'anno 2012, devono ritenersi ampiamente prescritti alla data di notifica delle intimazioni opposte (16 maggio 2024) in mancanza di prova di atti interruttivi intermedi.
Quanto agli avvisi notificati via pec, in riferimento ai quali il ricorrente eccepisce che l' ha CP_1 prodotto copia in XML dell'asserita notifica, tale da non consentire la verifica, mediante produzione della notifica in formato .eml, circa il contenuto della stessa, si osserva che – al contrario – la prova della regolare notifica telematica è data dalla ricevuta di avvenuta consegna, prodotta dall'ente impositore nell'originario formato digitale .xml: la cosiddetta RAC, ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario, genera infatti la presunzione di conoscenza da parte del medesimo.
L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato “Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono
12 prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.». L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”) prevede: «1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare
l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
Nel caso di specie, il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni sull'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatario, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti).
Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 82/ 2005 dispone:
«2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data
e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»
Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
Parte Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto dà certezza ed è quindi idonea a
13 dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente dall' e avente CP_1
a oggetto “Avvisi Di Addebito – Agricoli con Lavoratori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre
2016 alle ore 12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n.
30532/2018).
Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n. 16528/2018).
Dalla regolarità delle notifiche predette, discende l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo, stante l'assenza di impugnazione degli avvisi di addebito nel termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 con la conseguente definitività e incontestabilità dei crediti ivi portati.
Parimenti va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, relativamente alla notifica delle cartelle e degli altri avvisi di addebito, non specificamente contestata da parte ricorrente.
Fermi i superiori rilievi, quanto alla prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, vale il principio secondo cui “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio” (Cass. n. 31282/ 2019).
Nella fattispecie, l'originario opponente – con il ricorso in opposizione, a mezzo del quale, secondo il principio nomofilattico sopra esposto, avrebbe dovuto introdurre correttamente e ritualmente la questione – si è limitato a eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle e degli avvisi (“Invero, in assenza di valida e regolare notifica degli atti presupposti, i contributi ed i premi assicurativi, riferiti all'anno di imposta 2012 - 2016, alla data di conoscenza della predetta intimazione (16.05.2024), sono prescritti”).
Di talché l'eccezione deve essere respinta.
3.3 La dichiarazione di regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito, sottesi alle intimazioni di pagamento, assorbe e travolge i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., in ordine alla quale CP_13
[...] conserva la propria posizione di legittimato passivo.
4. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto e vanno dichiarati prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. n. 593 20130002300079 000, n. 593 2013 0005680229 000 e n. 593
2017 0001860075 000.
La domanda va rigettata nel resto.
5. Stante l'esito della lite, le spese di giudizio vanno parzialmente compensate per metà, nel resto seguendo la soccombenza e vanno liquidate a favore dell' e dell' tenuto conto del CP_1 CP_3 decisum e nella misura specificata in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Vanno invece compensate le spese di lite tra il ricorrente e il concessionario, tenuto conto della opinabilità della questione afferente la legittimazione passiva di , solo di recente risolta dalla CP_7 giurisprudenza di legittimità e con orientamento peraltro non pacifico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando prescritti i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 593 20130002300079 000, n. 593 2013 0005680229 000 e n. 593 2017 0001860075 000 che, per l'effetto, annulla;
rigetta nel resto;
dichiara compensate per metà le spese di lite che per il residuo pone a carico dell'opponente e liquida in favore di e , che si liquidano in complessivi € 2.100,25 (valore medio scaglione tra €.52.001 CP_1 CP_3
e €. 260.000) ciascuno, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e . CP_7
Catania 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA RE
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