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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15618/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Vitrò Presidente Relatore dott. Alberto La Manna Giudice dott.ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15618/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICCONE Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI e dell'avv. MARESCOTTI FABRIZIO ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE CP_1 P.IVA_2
ANDREA CONVENUTA
Oggetto della causa: violazione marchio, risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1) Accertare e dichiarare che è legittima titolare di diritti di esclusiva, Parte_1 titolati e non, sul marchio “DNA” con le caratteristiche grafiche e con riferimento ai prodotti articoli per la pesca di cui agli atti di causa;
pagina 1 di 19 2) Dichiarare la nullità del marchio “DNA” registrato in favore di il 3 CP_1 settembre 2021 con domanda n. 302021000045962 del 12 marzo 2021 per i motivi di cui agli atti di causa;
3) Inibire ex art. 124 c.p.i. a ogni utilizzazione illecita della denominazione CP_1
“DNA” e comunque ogni forma di promozione, commercializzazione e pubblicizzazione di confezioni di monofilo e/o altri articoli per la pesca con le caratteristiche grafiche e di colore di cui agli atti di causa, nonché ex artt. 2599 e/o 2043 c.c. ogni altro atto di concorrenza sleale e/o illecito aquiliano ai danni di Parte_1
4) Ordinare, ex artt. 124 c.p.i. e 2599 c.c., il ritiro dal commercio di tutte le confezioni e/o comunque di tutti i prodotti commercializzati da con le etichette a CP_1 marchio “DNA” con le caratteristiche di cui agli atti di causa;
5) Fissare, ex art. 124, 2° comma, c.p.i., nella misura unitaria di euro 300,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia (ma tenendo conto della gravità e dell'estensione dell'illecito), la penalità dovuta per ogni violazione o inosservanza della predetta inibitoria successivamente constatata e dunque per ogni confezione e/o per ogni etichetta reperita in commercio con il marchio “DNA”, nonché di € 100,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza;
6) Disporre ex art. 124 c.p.i. la distruzione, a spese di di tutte le etichette e/o CP_1 confezioni di prodotti commercializzati dalla medesima con il marchio “DNA” oggetto di contraffazione;
7) Condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, patiti e CP_1 patiendi da per effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti, Parte_1 procedendo alla liquidazione degli stessi in base ai criteri ex art. 125 c.p.i. e/o comunque ex artt. 2600 e/o 2043 c.c., anche in via equitativa, come descritto negli atti di causa;
8) Condannare in ogni caso ex art. 125, comma 3, c.p.i., alla retroversione CP_1 degli utili che siano stati dalla stessa conseguiti a séguito della commercializzazione dei prodotti con le confezioni a marchio “DNA” con le caratteristiche di cui agli atti di causa;
9) Ordinare ex art. 126 c.p.i. la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura della attrice ma a spese della convenuta, per due volte in giorni consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani nazionali, nonché su almeno due riviste specializzate con riserva di precisarle;
10) Pronunciare comunque ex art. 2599 c.c. ogni eventuale ulteriore opportuno provvedimento affinché siano definitivamente eliminati gli effetti degli illeciti denunciati;
11) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da di nullità del marchio CP_1
“DNA” richiesto di registrazione da con domanda n. 302021000049532 del Parte_1
18 marzo 2021 per i motivi di cui agli atti di causa;
12) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da di inibitoria a CP_1 [...]
di ogni ulteriore utilizzazione della denominazione “DNA” e comunque ogni Pt_1 ulteriore forma di promozione, commercializzazione e pubblicizzazione di confezioni di pagina 2 di 19 monofilo e/o altri articoli per la pesca con le caratteristiche grafiche e di colore di cui agli atti di causa, nonché ex artt. 2599 e/o 2043 c.c. ogni ulteriore atto di concorrenza sleale e/o illecito aquiliano ai danni di in quanto domanda inammissibile CP_1 perché indeterminata e comunque infondata nel merito;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta titolare di un qualche diritto CP_1 sul marchio figurativo “DNA”, riconoscere la legittimazione di di Parte_1 proseguire nell'utilizzazione del relativo segno distintivo nei limiti dell'accertato preuso;
-In ogni caso, condannare la società convenuta alla rifusione integrale di compensi e spese del presente giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge, anche in relazione all'art. 96 c.p.c.».
Per la parte convenuta:
-In via principale, nel merito:
− Rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma della legittimità della domanda di registrazione del marchio depositata dalla avente ad oggetto la linea di prodotti “DNA”; CP_1
-In via riconvenzionale, nel merito:
− accertare e dichiarare la nullità del marchio “DNA” la cui richiesta di registrazione è stata depositata da con domanda n. 302021000049532, del 18.3.2021, Parte_1 con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge;
− in ogni caso, inibire ex art. 124 C.P.I. a ogni ulteriore utilizzazione Parte_1 illecita della denominazione “DNA” e comunque ogni ulteriore forma di promozione, commercializzazione e pubblicizzazione di confezioni di monofilo e/o altri articoli per la pesca con le caratteristiche grafiche e di colore di cui in narrativa, nonché ex artt. 2599 e/o 2043 c.c. ogni ulteriore atto di concorrenza sleale e/o illecito aquiliano ai danni di
CP_1
-In via istruttoria: istanze così come rassegnate nella seconda e terza memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., rispettivamente datate 9.5.2022 e 30.5.2022, nel limite del non ammesso.
-Con il favore delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA, spese a forfait 15% e successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 19/7/2021 la ha convenuto in giudizio la Parte_1
affermando: CP_1
-che la società è stata costituita nel 2011 a Bologna ed opera nel settore Parte_1 degli articoli sportivi, in particolare attrezzature per il settore della pesca;
-che la società è stata costituita dal signor anche attualmente legale CP_2 rappresentante, il quale - unitamente alla signora che tuttora presta Parte_2
pagina 3 di 19 saltuarie collaborazioni - aveva già operato nello stesso settore anche nel periodo antecedente al 2011 attraverso la RI WA (il signor ha avuto dal 1996 un CP_2 rapporto di agenzia con la RI WA, rapporto poi risolto il 28 febbraio 2011, poco prima del fallimento della società);
-che il sig. una volta costituita l'attuale società ha CP_2 Parte_1 deciso di proporre sul mercato prodotti monofilo da pesca mediante un restyling di alcune caratteristiche confezioni a marchio “DNA” (che in precedenza venivano commercializzate dalla , confezioni a cui è stato aggiunto, sia pure Controparte_3 in posizione marginale, il simbolo della nuova società , simbolo Parte_1 caratterizzato dalla stilizzazione di una “W” disegnata in colore azzurro;
-che a partire dal 2011 vengono quindi associate a monofili da pesca a Parte_1 marchio “DNA” caratterizzate tutte dal seguente motivo grafico:
-motivo grafico costituito dalla presenza della denominazione “DNA”, scritta anch'essa in caratteri di fantasia profilati e obliqui, che risulta sovrapposta a un motivo grafico caratterizzato dai seguenti aspetti:
.una prima serie di linee reciprocamente parallele e piegate a U con concavità verso l'alto;
.una seconda serie, affiancata alla prima, di linee reciprocamente parallele e piegate a U con concavità verso il basso;
.sullo sfondo una banda sostanzialmente semicircolare.
-che ha messo in commercio tre linee distinte di monofilo da pesca a Parte_1 marchio “DNA” inerenti rispettivamente a “finali competizione”, “finali carpa”, “lenze e bolognese”, con confezioni di colore diverso, ma tutte contraddistinte dalla denominazione “DNA” con il suddetto motivo figurativo;
-qui di seguito le immagini delle attuali confezioni (sia a forma di astucci Parte_1 sia a forma circolare), tutte presenti nell'estratto del catalogo : Parte_1
1) “DNA – finali competizione”
pagina 4 di 19 Il “DNA - finali competizione”, contenuto in astucci di colore rosa, è un monofilo morbido al tatto, molto elastico, la cui trasparenza di colore ne incentiva la credibilità della presentazione dell'esca agli occhi dei pesci;
di conseguenza risulta particolarmente adatto per coloro che praticano il mondo delle gare, sia a livello amatoriale sia ai massimi livelli.
2) “DNA – finali carpa”
Il “DNA – finali carpa” si è presto affiancato al “DNA - finali competizione” per cercare di rispondere alle esigenze di coloro che si dedicano alla pesca delle carpe, molto probabilmente il pesce più combattivo presente nelle acque del nostro Paese. Si tratta, quindi, di un monofilo in nylon, dotato quindi di maggiore potenza e resistenza ed indicato per tutte le tattiche di pesca rivolte ai pesci di grossa taglia ed elevata combattività.
3) “DNA – lenze e bolognese”
Il “DNA - lenze e bolognese” riguarda invece un monofilo con la prerogativa di scorrere in modo fluido tra gli anelli della canna, risultando quindi molto adatto per la pesca con la canna bolognese;
-che trattasi di confezioni che aveva commissionato - come semplici Parte_1 etichette o anche già nella forma di astucci - sin dal 2011, come risulta dalla documentazione prodotta;
-che i suddetti prodotti con quelle confezioni a marchio “DNA” sono stati subito capillarmente commercializzati da a diversi clienti dislocati nel Parte_1 pagina 5 di 19 territorio nazionale e non solo, come risulta dalla documentazione prodotta (in precedenza come doc. 4 si è prodotto l'attuale catalogo del 2021);
-che dall'estratto sito internet “NTSUMI online store” dell'8 giugno 2021, risulta venduto il prodotto Wild Fishing “DNA – finali competizione” al prezzo di 7,99 dollari ad astuccio;
-che da diversi anni compaiono su internet lusinghiere recensioni dei prodotti “DNA” di , definiti da soggetti terzi come «una gamma di monofili di sicura Parte_1 affidabilità», facente riferimento a «poche ma selezionate proposte, che soddisfino la richiesta di fili per l'imbobinamento del mulinello e per il confezionamento di finali di legatura degli ami» (cfr. estratto dal sito di Matchfishing Italia, sezione News, del 19 luglio 2017 ); si richiamano altresì le recensioni presenti sulle pagine facebook della stessa rispettivamente dedicati a “DNA – finali competizione” (1 dicembre Parte_1
2016, “DNA – Lenze e bolognese” (3 febbraio 2017), nonché a tutte e tre le tipologie di monofilo (29 settembre 2018, pagina tradotta anche in lingua spagnola;
-che, quindi, è assolutamente pacifica l'affermazione sul mercato del marchio “DNA” con il motivo grafico suddetto in favore della società ; segno distintivo Parte_1 oggetto di diritti di privativa non titolati ex art. 2, comma 4, c.p.i. della società
[...]
ed opponibili nei confronti di qualunque soggetto terzo che faccia uso dello Pt_1 stesso segno senza il consenso della medesima;
-che, in aggiunta, ha anche depositato - recentemente in data 18 marzo Parte_1
2021 - la domanda per la registrazione del marchio nazionale “DNA” con il motivo grafico sopra descritto con riferimento a prodotti articoli per la pesca menzionati nella classe 28 (la domanda di marchio n. 302021000049532 pubblicata sul bollettino dell'UIBM il 29 maggio 2021);
-che la , poi, con stupore ha riscontrato la presenza sul mercato, ad opera Parte_1 della di analoghi prodotti monofilo per la pesca contenuti in analoghe CP_1 confezioni a marchio “DNA” con lo stesso motivo grafico nell'mbito delle quali è stato sostituito il simbolo della “W” di con la dicitura “Sarfix”; Parte_1
-che ha infatti potuto acquistare identiche confezioni (fatta salva la Parte_1 dicitura “Sarfix” di cui si è scritto, riportata in caratteri assolutamente marginali) a marchio “DNA – finali competizione”, a marchio “DNA – finali carpa” (doc. 28), nonché l'ulteriore prodotto, sempre contenente la dicitura “DNA” con lo stesso motivo grafico
“DNA – speciale mulinello”.
-che, oltretutto, anche le confezioni “DNA – Sarfix” vengono messe in commercio in colore giallo per le “ ” (e in colore rosso per le “Finali ; Parte_3 Parte_4
-che ha così appreso che aveva acquisito dal Parte_1 CP_1 [...] la titolarità del marchio nazionale figurativo “Sarfix”, il quale Controparte_4 solo risulta essere stato registrato il 27 gennaio 2012, a seguito di domanda depositata l'8 luglio 2011, a nome dello stesso per prodotti delle Controparte_4 classi 25 e 28);
-che è infatti vero che la associava – come oggi vorrebbe fare Controparte_3
– il marchio “Sarfix” alle confezioni “DNA” con quel caratteristico motivo CP_1
pagina 6 di 19 grafico poi riaffermatosi sul mercato associato a (cfr. un estratto di un Parte_1 catalogo della RI), ma che sono ancor più vere ed indiscutibili le seguenti ulteriori considerazioni:
. ha acquisito dal solo i diritti di esclusiva sul marchio CP_1 Controparte_4
“Sarfix” (l'unico che era stato registrato presso l'UIBM);
.sino ai primi mesi del 2021 non aveva mai associato il marchio “Sarfix” ai CP_1 prodotti monofilo a marchio “DNA”, i quali, al contrario, si erano riaffermati sul mercato solo grazie alla rinnovata attività di;
Parte_1
-che, a riprova della consapevolezza di di non avere acquisito alcun diritto dal CP_1 sul marchio “DNA” vi è la circostanza che recentemente la stessa Controparte_4 in data 12 marzo 2021 ha depositato all'UIBM la domanda per la CP_1 registrazione del marchio denominativo “DNA” sempre per articoli per la pesca di cui alla classe 28;
-che in data 19 marzo 2021 ha subito diffidato rivendicando il Parte_1 CP_1 preuso del suo marchio figurativo “DNA” con le caratteristiche grafiche prima descritte, così intimando a quest'ultima di immediatamente cessare «la illegittima produzione, pubblicizzazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti monofilo da pesca come già precisati»;
-che il successivo 29 marzo 2011 ha riscontrato la suddetta diffida, senza CP_1 rivendicare alcun diritto sul marchio figurativo “DNA” combinato alle caratteristiche grafiche delle confezioni di , ma opponendo la propria domanda di marchio Parte_1 denominativo “DNA” del 12 marzo 2021 alla domanda di marchio figurativo “DNA” di del 18 marzo 2021; Parte_1
-che ha replicato ribadendo di essere in grado di documentare un proprio Parte_1 preuso sin dal 2011 del segno distintivo “DNA” combinato a particolari caratteristiche figurative per contraddistinguere le sue diverse linee di monofilo per la pesca.
A questo punto l'attrice ha affermato:
-che la promozione e commercializzazione di analoghi prodotti monofilo per la pesca inserite in confezioni a marchio “DNA”, con le stesse caratteristiche grafiche che dal 2011 caratterizzano le confezioni dei prodotti , configura la violazione Parte_1 dell'art. 20, comma 1, lett. a) e lett. b), c.p.i., cioè la contraffazione del suo marchio di fatto “DNA”, usato e noto nel mercato di riferimento dal 2011;
-che è violato anche l'art. 21, co. 2, CPI;
- che il marchio oggetto della domanda depositata dalla presso l'UIBM in data CP_1 Contr 12/3/2025 è privo di novità ex art. 12, co. 1 lett. a oltre ad essere registrato in malafede ex art. 19 co. 2 CPI;
-che il comportamento della integra anche gli estremi della concorrenza CP_1 sleale per utilizzo di confezioni “DNA” identiche a quelle attoree on conseguente confusione, per appropriazione di pregi e agganciamento all'altrui attività e per denigrazione, oltre che per scorrettezza professionale;
-che vengono chiesti l'inibitoria e i provvedimenti accessori e che spetta alla
[...]
il risarcimento dei danni, in particolare del lucro cessante, anche sotto forma di Pt_1
pagina 7 di 19 royalty mancata, e del danno all'immagine, oltre alla restituzione degli utili ex art. 125 co. 3 CPI.
La convenuta costituitasi con comparsa del 13/1/2022, ha contestato le CP_1 domande attoree, eccependo:
-che la in bonis commercializzava, quantomeno dal 2008, i prodotti Controparte_3 aventi marchio Sarfix, tra i quali si poteva rinvenire, altresì, la linea di monofili da pesca
“DNA”, linea che era venduta solo nell'alveo dei prodotti aventi marchio Sarfix;
-che, a seguito del fallimento della la Curatela aveva registrato il Controparte_3 marchio Sarfix e poi la se lo era aggiudicato in data 14/6/2013; CP_1
-che negli anni successivi (2011, 2012 016) nei forum su internet la linea DNA era stata associata al marchio Sarfix;
-che ad un certo punto aveva deciso di rinnovare alcune linee di prodotti CP_1 afferenti al marchio Sarfix, in particolare il rilancio dei prodotti a marchio Sarfix
“DNA”, aveva commissionato la ricerca di anteriorità, non aveva trovato alcuna notizia sull'uso del termine “DNA”, aveva completato le linee di prodotti e, dal febbraio 2021, aveva cominciato la produzione dei fili “DNA” Sarfix;
-che aveva anche proceduto a depositare domanda per la registrazione del CP_1 marchio ”DNA”, in data 12/3/2021;
-che la , da parte sua, si era appropriata indebitamente di alcuni dei Parte_1 prodotti Sarfix, della linea “DNA”, commercializzati dalla RI, senza apportare alcuna modifica al prodotto in sé;
-che la linea dei prodotti “DNA” era riconducibile alla titolare del Controparte_3 marchio Sarfix;
-che non era provato un uso costante de marchio “DNA” da parte dell'attrice, essendovi state solo vendite sporadiche, dal 2011 al 2020 (come da fatture per le quali non era comunque stato prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili), per soli circa €. 6.000;
-che comunque non era provato che i prodotti oggetto delle fatture dell'attrice fossero effettivamente stati consegnati ai clienti;
-che la linea “DNA”, avente logo “W”, commercializzata dall'attrice, non aveva in ogni caso alcun carattere di novità rispetto a quella della acquisita Controparte_3 legittimamente dalla seguito dell'aggiudicazione del marchio Sarffix;
CP_1
-che i prodotti della linea “DNA”, aventi logo “W” non sono contraddistinti da alcuna originalità: la non ha immesso nel mercato un prodotto nuovo, ma si è Parte_1 appropriata della linea dei prodotti della Sarfix;
-che la è la legittima detentrice di ogni diritto derivante dall'utilizzo del CP_1 marchio Sarfix e dei prodotti presenti nel catalogo di tale marchio, tra cui la linea
“DNA”;
-che la scelta di registrare tale ultimo marchio ha avuto riferimento ad un diritto che era già nella disponibilità della convenuta;
-che è infondata anche l'accusa attorea di concorrenza sleale;
pagina 8 di 19 -che, in via riconvenzionale, viene chiesta la dichiarazione di nullità del marchio
“DNA” oggetto della domanda di registrazione dell'attrice e che sia a questa inibita ogni ulteriore utilizzazione della denominazione “DNA” e ogni ulteriore commercializzazione di confezioni per monofilo da pesca con le caratteristiche grafiche e di colore indicate dalle parti.
2) Le domande attoree vanno parzialmente accolte.
2.1) In primo luogo si ritiene che l'attrice abbia provato i suoi diritti Parte_1 di esclusiva sul marchio “DNA”, per uso costante e notorio e non puramente locale del corrispondente marchio di fatto.
Si osserva, in particolare:
-che l'art. 2, co. 4 CPI prevede: “4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine”, in tal modo riconoscendo protezione anche al “marchio di fatto”;
-che l'art. 12, co. 1, lett. a) CPI, prevede:
-“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso”;
-che, secondo la giurisprudenza:
-Cass. Civ., sez. I, 20/05/2016, n.10519: “Il preuso di un marchio di fatto con notorietà non puramente locale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato a opera di terzi, venendo in tale caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 r.d. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione”;
-Cass. Civ., sez. I, 16/03/2023, n.7658: “La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere « puramente locale », giusta l'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.”;
pagina 9 di 19 Impresa, 15/06/2022, n.1831: “L'uso, per essere idoneo a far Controparte_6 sorgere un diritto di marchio di fatto in capo all'utilizzatore, deve determinare una notorietà del segno, ossia una sua percezione come segno distintivo da parte del pubblico, identificata come notorietà qualificata in un ambito territoriale relativamente ampio, non necessariamente esteso sull'intero territorio nazionale, essendo sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto che la notorietà si riverberi ultra-localmente”;
Si nota, dunque, che non un "qualsiasi" uso di un segno distintivo può togliere il requisito della novità a un successivo marchio registrato, bensì un uso"qualificato", ossia tale da rendere il segno stesso conosciuto e percepito dal pubblico come distintivo del prodotto o servizio in quanto proveniente da una determinata impresa.
Quanto al requisito della estensione territoriale, se non può essere più ritenuto sufficiente l'uso in una sola regione, è comunque sufficiente, per integrare la fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto, un uso ultra-locale.
Nel presente caso, l'effettivo preuso, costante, dotato di notorietà non puramente locale, del marchio di fatto “DNA” da parte della , dal 2011 in poi, emerge Parte_1 dalla documentazione prodotta in causa e dalle dichiarazioni testimoniali assunte.
In particolare circa la documentazione, attestano tale uso notorio e diffuso in tutta Italia:
-le fatture di vendita da parte di da pesca con il marchio “DNA”, nei Parte_5 confronti di imprese clienti di tutta l'Italia, costantemente dal 2011 al 2021 (doc. 10 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 38 bis, oltre all'estratto autentico delle scritture contabili, doc. da 38 ter a 44ter; riepilogo di cui al doc. 52);
-la costante e intensa attività pubblicitaria sui siti internet, i social, sui cataloghi (doc. 14 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 45, 46, 47, 48, 48 bis, 49, 50, 51, 53); per es.:
doc. 21: dall'estratto sito internet “NTSUMI online store” dell'8 giugno 2021, risulta venduto il prodotto Wild Fishing “DNA – finali competizione” al prezzo di 7,99 dollari ad astuccio;
doc. 18: volantino realizzato per i mondiali di pesca nell'anno 2018;
doc. 22: pubblicità Matchfishing anno 2017;
Parte
doc. 46: estratto di post della pagina facebook di ell'anno 2017 tra i tantissimi, quello pubblicato il 27 gennaio 2017, da cui si evince che «Tutta la linea dei fili DNA originali, è distribuita solo dalla
Parte ;
Parte
doc. 48: estratto di post della pagina facebook di ell'anno 2018; tra i tantissimi quello pubblicato
Parte il 21 dicembre 2018: «La famiglia dei fili DNA. The original» accompagnati dal logo di doc. 48 bis: estratto dal sito internet della Fipsas con riferimento ai mondiali di pesca sportiva tenutisi
Parte ad Ostellato nella provincia di Ferrara nel luglio 2018, mondiali ai quali si riferisce il volantino contenente anche i prodotti a marchio “DNA” (doc. 18), a dimostrazione della grande visibilità di quell'avvenimento al quale avevano partecipato esponenti di ben 29 Paesi;
Parte
doc. 49: estratto di post della pagina facebook di ell'anno 2019; tra i tantissimi quello pubblicato il 21 luglio 2019 ove i prodotti “DNA - finali competizione” e “DNA – finali carpa” vengono pubblicizzati come «Unico» e anche «Il nostro fiore all'occhiello»; si evidenzia altresì quello pubblicato il 27 maggio 2019 ove gli stessi prodotti “DNA” WF vengono presentati come «una certezza»;
pagina 10 di 19 Parte
-le lusinghiere recensioni su internet (doc. da 22 a 25): i prodotti “DNA” di ono definiti da soggetti terzi come «una gamma di monofili di sicura affidabilità», facente riferimento a «poche ma selezionate proposte, che soddisfino la richiesta di fili per l'imbobinamento del mulinello e per il confezionamento di finali di legatura degli ami» (cfr. estratto dal sito di Matchfishing Italia, sezione News, del 19 luglio 2017 ); altresì le recensioni presenti sulle pagine facebook della stessa rispettivamente Parte_1 dedicati a “DNA – finali competizione” (1 dicembre 2016, “DNA – Lenze e bolognese” (3 febbraio 2017), nonché a tutte e tre le tipologie di monofilo (29 settembre 2018, pagina tradotta anche in lingua spagnola);
Si osserva anche che la diffusione sull'intero territorio nazionale della Parte commercializzazione dei monofili da pesca “DNA” di è riconosciuta anche dalla parte convenuta (per es. pag. 6 della comparsa conclusionale).
I testimoni, poi, hanno coerentemente confermato l'uso costante e diffuso del Parte marchio “DNA” da parte di l'effettiva consegna della merce così contraddistinta ai clienti e la pubblicità sui social e internet.
In tal senso i testi: , la cui moglie ha un negozio di articoli per la pesca a Testimone_1
Chivasso, “Hobby Pesca Sport” (ha dichiarato, tra l'altro: “Confermo di aver postato sul mio profilo FB questo documento, per far conoscere il prodotto. ADR: alcuni delle persone che hanno messo il “like” sul mio posto sono miei amici che fanno legare di pesca con me…. Preciso che in questa schermata internet, i prodotti sono quelli in alto (stivali, zaino, ecc.). Poi c'è, in basso a CP_1 sinistra, il richiamo ai prodotti più venduti, DNA, e non c'entra più la Sono i bestseller del CP_1 Parte sito”); collaboratrice e dipendente di al 2015 e che si occupa di Persona_1 marketing e magazzino (fra l'altro conferma la consegna della merce ai clienti, la Parte pubblicazione dei post sulla pagina FB di la provenienza del doc. 52 attoreo dal Parte programma gestionale di la pubblicità su riviste); , impiegata contabile CP_7 Parte di conferma fatture e consegne, il doc. 532 attoreo, i post sui social); CP_8 Part
negoziante a IS (“Continuo ancora oggi ad acquistare monofilo DNA alla
[...] come anche negli anni passati”); , titolare di un negozio di articoli da pesca Parte_6 Part Part a ME (RA) (“compro anche dalla circa dal 2014-2015….compro da anche questi monofili DNA”);
Tali dichiarazioni non sono contraddette dai testi della , CP_1 Tes_2 rappresentante della dipendente della , CP_1 Testimone_3 CP_1 Tes_4 impiegata amministrativa di , che si sono limitati a dire di non aver visto i post e CP_1 Parte gli articoli sulla
Né rilevano le contestazioni e osservazioni avanzate dalla convenuta CP_1
In primo luogo, non è provato che la abbia acquistato dal CP_1 CP_4
oltre al marchio “Sarfix”, anche la titolarità di ulteriori segni utilizzati dalla
[...]
RI, come il “DNA”, dal momento che il risulta aver registrato Controparte_4 solo il marchio “Sarfix” (doc. 31 attoreo, domanda 2011, registrazione 2012) e che dal doc. 3 di parte convenuta risulta la cessione, in data 14/6/3013, a solo del CP_1 marchio figurato Sarfix: pagina 11 di 19 senza alcun accenno ad un trasferimento della linea “DNA”.
Si nota, poi, che, indipendentemente dal fatto che la RI avesse o meno utilizzato, prima della registrazione del marchio Sarfix, tale marchio in associazione con il segno DNA delle linee di monofili, va senz'altro escluso che la abbia usato il CP_1 segno DNA negli anni successivi all'acquisto del marchio Sarfix.
Infatti, da un lato, le conversazioni sui forum di cui ai doc. 5, 6, 7 di parte convneuta (datati 2011, 2012, 2016) sono pochissime, non dimostrano una diffusione dei prodotti di prima del 2021, con associazione del marchio DNA a quello Sarfix e CP_1 sembrano riferibili a meri ricordi degli utenti circa la passata attività della CP_9
Dall'altro lato sono i testimoni stessi della parte convenuta ad escludere un'associazione, prima del 2021, da parte della a quello Sarfix: Parte_7 teste (“Io non ho mai visto pubblicizzati sui cataloghi . Iniziammo a venderli a Tes_3 Parte_8 inizio 2021. Poi ci hanno bloccato le vendite”); (“Lorittopesca era un nostro cliente;
Tes_4 per un certo periodo il monofilo DNA Sarfix è stato ad esso venduto da (sarà stato per 2 mesi;
CP_1 il filo era in fase embrionale, stavamo cercando di capire come posizionarlo sul mercato, poi abbiamo Part ricevuto la lettera di e non lo abbiamo più commercializzato)… Preparavo io queste slide;
ma non ci ho mai messo il monofilo DNA”). Parte
Non rilevano, poi, le osservazioni della circa il fatto che la i sarebbe CP_1 appropriata dei prodotti Sarfix della linea DNA (trattandosi di affermazione generica e rispetto la quale la è chiaramente carente di legittimazione attiva), né quelle circa CP_1
l'assenza, nella linea “DNA” avente logo “W”, del carattere della novità rispetto ai prodotti della dal momento che la presente causa verte sull'uso del marchio di CP_9 fatto e sulla sua violazione, non sull'originalità dei prodotti.
Né rileva l'osservazione della secondo la quale non vi sarebbe stato un uso CP_1 Parte notorio del marchio di fatto di erché il fatturato degli anni dal 2011 in poi circa la linea DNA sarebbe stato troppo esiguo.
Infatti, il preuso di un marchio di fatto è integrato da un uso costante nel tempo, diffuso nell'intero territorio nazionale e ampiamente pubblicizzato, non rilevando l'entità dei ricavi, considerato anche che si tratta di articoli (monofili da pesca) venduti a prezzo basso.
2.2) Pertanto, essendosi riconosciuto il preuso a livello nazionale del marchio di fatto
“DNA” da parte dell'tutrice, va conseguentemente dichiarato nullo il marchio nazionale “DNA” n. 302021000045962 registrato da (doc. 33 e 37 attorei), per CP_1 assenza di novità.
Vanno poi respinte le domande riconvenzionali della CP_1
-la domanda di dichiarazione della nullità del marchio “DNA” la cui richiesta di registrazione è stata depositata da con domanda n. Parte_1 Parte 302021000049532, del 18.3.2021, dal momento che è il marchio di prevalere;
pagina 12 di 19 Parte
-la domanda di inibitoria a carico di le domande accessorie.
A proposito della domanda della di dichiarazione della nullità della CP_1 domanda di marchio dell'attrice, si osserva che tale domanda della convenuta deve propriamente essere dichiarata inammissibile considerato: Parte
-che la registrazione richiesta da n data 18 marzo 2021 (doc. 26 attoreo) si trova attualmente ancora allo stato di domanda perché ha proposto opposizione nei CP_1 confronti di tale domanda, facendo leva sul marchio denominativo “DNA” da essa registrato;
-che il procedimento di opposizione alla registrazione del marchio è stato sospeso dall'UIBM ex art. 180, comma 1, lett. e), c.p.i. (doc. 38 attoreo), in attesa del passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, di questo Tribunale, sulla validità del marchio
“DNA” di CP_1
-che, allora, la domanda riconvenzionale di nullità proposta da va dichiarata CP_1 inammissibile ai sensi dell'art. 120, co. 1, CPI, secondo il quale, se l'azione di nullità è proposta quando il titolo non è ancora stato concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'UIBM ha provveduto sulla domanda di concessione;
né è possibile attivare la procedura di richiesta all'UIBM di velocizzare la decisione sulla domanda di registrazione (ex art. 12 co. 1 CPI), dal momento che l'Ufficio Brevetti, come appena esposto, ha, in base ad altra norma del CPI (art. 180), sospeso il procedimento di opposizione alla registrazione del marchio.
2.4) Va poi accolta la domanda attorea di contraffazione
L'utilizzo da parte di del marchio “DNA”, relativamente ai medesimi CP_1 Parte prodotti distribuiti da monofili da pesca) e nei confronti della stessa tipologia di clientela, a partire dal febbraio 2021, è ammesso dalla convenuta stessa.
Tale condotta emerge comunque anche dalla documentazione prodotta dall'attrice (doc. da 27 a 29; doc. da 54 a 68; doc. 78 ter e 79) e dalla conferma risultante dalle dichiarazioni testimoniali dei testi attorei e anche di quelli convocati dalla convenuta.
Pertanto, alla convenuta è imputabile la violazione del marchio di fatto “DNA” attoreo ai sensi dell'art. 20 CPI.
Pertanto sono accoglibili anche le domande attoree di inibitoria e provvedimenti accessori.
Per quanto riguarda l'accusa di concorrenza sleale, si ritiene che sia addebitabile alla la fattispecie di sviamento di clientela per imitazione del segno distintivo CP_1
DNA”.
Né la contraffazione del marchio e tale tipologia di concorrenza sleale sono esclusi dal fatto che la apponesse sulle proprie confezioni di monofili da pesca anche il CP_1 proprio marchio Sarfix, sia perché dalla documentazione in atti emerge che lo stesso pagina 13 di 19 avesse dimensioni minori del segno “DNA” e dunque fosse inidoneo prevalere sul medesimo, sia perché in ogni caso l'apposizione di altro marchio non è di per sé idonea ad escludere la confusione nel pubblico dei consumatori, che è portato a percepire l'apposizione di altro marchio (neanche in posizione prevalente) come distintivo di una sotto-linea di prodotti del medesimo imprenditore.
Non è accoglibile, invece, la domanda attorea di accertamento di altre fattispecie di concorrenza sleale, non risultando provato che le confezioni attoree (pretesamente imitate dalla convenuta) abbiano forme e colori dotati di capacità individualizzante, né che la convenuta abbia diffuso commenti denigratori relativamente all'attrice o si sia appropriata di specifici pregi della medesima.
2.5) Il danno
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni, l'attrice ha chiesto il risarcimento del lucro cessante, anche attraverso la liquidazione della giusta royalty, il risarcimento del danno all'immagine e la retroversione degli utili.
In sede di istruzione della causa, è stata ordinata alla convenuta l'esibizione delle scritture contabili ed è stato posto al CTU il seguente quesito peritale:
Su istanza di parte attrice, l'accertamento è stato esteso anche all'anno 2023.
Il CTU ha accertato quanto segue:
i ricavi di nell'anno 2021 derivanti dalla vendita dei prodotti monofilo CP_1 DNA ammontano ad euro 15.530 (ALLEGATO 6)
i ricavi di nell'anno 2022 derivanti dalla vendita dei prodotti monofilo CP_1 DNA ammontano ad euro 486 (ALLEGATO 7)
ai fini della quantificazione dell'utile (punto 2 del quesito), in assenza di una contabilità industriale che permetta di verificare quali siano i costi specificamente riferibili ai prodotti per cui è causa, e considerata altresì l'esiguità dei ricavi, che non giustifica ulteriori approfondimenti, si ritiene di fare riferimento ai bilanci 2021 e 2022 di In particolare, l'esame del CP_1 conto economico 2021 e 2022 evidenzia i seguenti indici di redditività 2021 2022 EBIT rispetto a % 4% CP_10
rispetto a % 4% CP_11 CP_10
possiamo quindi, in via approssimata e provvisoria, stimare gli utili conseguiti da nell'ordine del 5% dei ricavi delle vendite dei prodotti per cui è CP_1 causa, ottenendo così il seguente risultato: pagina 14 di 19 ricavi 2021 (euro 15.530 * 5% = euro 776, pari agli utili 2021 derivanti dalla vendita dei prodotti Parte_9 ricavi 2022 (euro 486 * 5% = euro 25 circa, pari agli utili 2022 derivanti dalla vendita dei prodotti Parte_9 per un totale complessivo di euro 800 circa
quanto alle royalties che la avrebbe dovuto pagare per ottenere la CP_1 licenza d'uso del marchio DNA, in assenza di paramenti oggettivi, si può indicativamente quantificare nell'ordine del 5%-15% dei ricavi, adottando quale valore medio il 10% ed ottenendo quindi i seguenti risultati: ricavi 2021 (euro 15.530 * 10% = euro 1.550 circa, pari alle royalties che la avrebbe dovuto pagare nel 2021 per ottenere la licenza d'uso del CP_1 marchio DNA ricavi 2022 (euro 486 * 10% = euro 48 circa, pari alle royalties che la CP_1 avrebbe dovuto pagare nel 2022 per ottenere la licenza d'uso del marchio DNA per un totale complessivo di euro 1.600 circa
A questo punto, da un lato si ritiene accoglibile la valutazione del CTU circa i ricavi, considerato:
-che l'osservazione dell'attrice circa il fatto che il CTU non abbia tenuto conto delle rimanenze di magazzino è irrilevante, dal momento che le rimanenze non hanno comunque prodotto utili e che viene pronunciata l'inibitoria rispetto future vendite di prodotti Camor contrassegnati dal marchio “DNA”;
-che dalle testimonianze dei testi della convenuta stessa emerge che la distribuzione di prodotti Camor con segno “DNA”, iniziata nel 2021, non è stata portata molto avanti, essendo stata interrotta tendenzialmente dopo l'invio della diffida dell'attrice (marzo 2021).
Dall'atro lato, si ritiene non corretta la valutazione del CTU (sia pure motivata dall'assenza di una contabilità analitica dell'impresa convenuta) circa la quantificazione dell'utile di CP_1
Infatti, il CTU ha calcolato l'utile netto, cioè la differenza tra i ricavi di vendita e tutti i costi diretti e indiretti (pag. 16 della CTU).
Tuttavia in sede di liquidazione del danno nell'ambito del diritto industriale, l'utile del contraffattore coincide con il ricavo al netto dei soli costi variabili incrementali relativi ai prodotti contraffatti, per cui devono essere esclusi (cioè non devono essere sottratti dal fatturato per calcolare l'utile): i costi fissi di produzione, gli ammortamenti, i costi variabili generali, amministrativi, commerciali, i costi variabili di produzione (compresi i costi del personale), che comunque la società avrebbe sostenuto anche in mancanza della produzione contraffattoria.
L'utile incrementale, dunque, viene ricavato sottraendo dal fatturato esclusivamente i costi variabili incrementali che sarebbero stati sostenuti per produrre e commercializzare i prodotti (per esempio: materie prime, imballi, spese di trasporto).
In tal senso la giurisprudenza:
- Cass. Civ., 14 maggio 2020, n. 8944: "L'utile del contraffattore, oggetto di retroversione, non consiste nella differenza tra il prezzo di acquisto del bene poi rivenduto (o della materia prima, ove pagina 15 di 19 essa sia oggetto di trasformazione da parte dell'autore della violazione) e il prezzo di rivendita, in quanto occorre considerare anche i costi particolari affrontati dalla società responsabile della contraffazione. Infatti, fattori negativi (quali ad esempio i costi produttivi e di distribuzione) concorrono a determinare l'utile e la mancata considerazione di essi porterebbe alla valorizzazione di un elemento economico diverso da quello preso in considerazione dalla norma";
- Trib. Torino Sez. spec. Impresa, 18/05/2021: “L'utile ricavato dal contraffattore va individuato nella differenza tra il valore del fatturato generato dal prodotto in contraffazione e il totale dei costi incrementali (ossia dei costi variabili direttamente imputabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti in contraffazione, con esclusione in linea di principio dei costi generali e commerciali);
- Trib. Genova Sez. spec. Impresa, 15/12/2020: “La retroversione degli utili deve essere calcolata utilizzando il criterio del margine operativo lordo, il c.d. MOL, che va computato in relazione ai soli costi e ricavi incrementali relativi al prodotto in contraffazione, e cioè non considerando quei costi comuni ad altre produzioni (costi fissi di struttura, finanziari e di personale, compreso l'accantonamento per TFR, nonché servizi non specificamente imputabili alla produzione e commercializzazione del prodotto contraffatto) che l'azienda avrebbe sostenuto comunque”.
Soltanto nel caso di contraffazione incolpevole, la deduzione può riguardare anche i costi fissi. In tal senso Corte Appello Torino Sez. spec. Impresa, 27/05/2019, n.887: “Poiché la finalità della retroversione è quella di disincentivare la contraffazione, nel caso in cui si verifichi una contraffazione colpevole, occorre tenere conto solamente dei costi c.d. variabili, legati cioè strettamente ai prodotti distribuiti (come, ad esempio, gli imballaggi, gli involucri, gli espositori, ecc.); laddove, invece, la contraffazione avvenga inconsapevolmente od incolpevolmente, occorre far riferimento anche ai costi fissi, che l'azienda ha comunque sopportato anche per la contraffazione (come, ad esempio, i costi del personale, dei macchinari, ecc.), applicando quindi il metodo detto del "full costing".
Nel presente caso la violazione del marchio è non incolpevole, dovendo conoscere la nei suoi esatti termini la vicenda del fallimento della RI e la successiva CP_1 diffusione del marchio “DNA”.
Pertanto, si ritiene di utilizzare il calcolo dell'utile incrementale effettuato dal CTP attoreo.
Il CTP attoreo, d.ssa nella memoria 29/7/2024, si è così espresso: Persona_2
pagina 16 di 19 A questo punto si osserva:
-che la misura indicata dell'utile incrementale (per l'anno 2021), di €. 9.200, non è contestata dal CTU (v. pag. 17 della sua relazione), né dalla parte convenuta (che contesta il metodo di calcolo, non l'entità suddetta);
-che tale determinazione dell'utile non può essere, “prospetticamente” ripetuta per gli anni 2022 e 2023, dal momento che il CTU ha praticamente rilevato l'assenza di ricavi di vendite di monofili contrassegnati “DNA” da parte della er quegli anni, CP_1 coerentemente a quanto affermato dai testi della convenuta, come sopra detto.
Pertanto, spetta all'attrice la retroversione degli utili nella misura di €. 9.200, considerato anche che tale misura sopravanza, ex art. 125, co. 3, CPI, la rilevata misura delle royalties, come calcolato dal CTU (€. 1.600).
Né tale misura può essere aumentata applicando, come richiesto dall'attrice, una maggiorazione del canone (il doppio o oltre) del canone royalty.
In particolare, per arrivare ad una royalty “ragionevole” ed anche “giusta”, secondo la giurisprudenza tradizionale, il giudice, valutata la situazione concreta, tendeva ad aumentare la royalty sino al doppio di quella corrente sul mercato. Non veniva considerato un atteggiamento «punitivo» della giurisprudenza, bensì un metodo per evitare situazioni premiali per l'infringer.
Tuttavia, la Suprema Corte (Cass civ., sez. I, n. 2/3/2021 n. 5666) ha affermato che non risulta doverosa l'applicazione di una maggiorazione alla royalty ricavabile dall'analisi di mercato, per il fatto che il contraffattore non assume gli stessi costi e rischi di un legittimo licenziatario.
In particolare, Cass. 5666/21 osserva:
- Le Sezioni Unite (Cass. 16601/2017) hanno chiarito, proprio richiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà intellettuale, che, nel vigente ordinamento nazionale, "alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi", purché la misura si regga "su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi" (nella specie, si discuteva del riconoscimento di una sentenza straniera).
-E' vero che la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2017 C- 367/2015), investita di questione pregiudiziale da un giudice polacco, ha affermato che l'art. 13 Direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, ai sensi della quale il titolare di un pagina 17 di 19 brevetto violato può chiedere o il risarcimento del danno effettivo o il pagamento di una somma equivalente al doppio della royalty.
- Giova, inoltre, rammentare che il legislatore comunitario ha abbandonato l'originaria formulazione dell'art. 13 della proposta di direttiva del 2003, in cui si prevedeva che il giudice potesse "alla luce della gravità e del carattere intenzionale o meno dell'infrazione" disporre "un risarcimento del danno pari al doppio del valore dei diritti" e che, nel Considerando n. 26 della Direttiva 2004/48, si legge espressamente che "il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche".
-La Corte, dunque, precisa che la Direttiva fissa uno standard minimo di risarcimento, non impedendo agli Stati membri di prevedere misure di protezione più incisive. Lo scopo non è quello di prevedere un
“risarcimento punitivo”, ma di adeguare meglio il risarcimento all'effettivo danno subito.
-Tuttavia, la Cassazione osserva che non vi sono, nel nostro ordinamento, specifici riferimenti normativi da cui dedurre una doverosità della maggiorazione della royalty media di settore, considerato che l'art. 125, comma 2, CPI si limita a dettare una regola di semplificazione della valutazione equitativa per le ipotesi in cui sia difficile determinare l'importo effettivo del danno.
E, nel presente caso, non risultano esistere i presupposti per fare luogo ad una maggiorazione della royalty (anche la recente pronuncia della Suprema Corte, ordinanza del 27 aprile 2025, n. 11031, prevede che una maggiorazione dell'importo in esame possa essere attuato solo con riguardo a specifiche circostanze concrete).
Pertanto, la va condannata a pagare all'attrice la somma di €. 9.200, oltre CP_1 alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 31/12/2021 alla domanda, oltre agli interessi legali (nella misura della metà del tasso legale) sulle somme via via rivalutate, ed oltre agli interessi legali, sull'intera somma come sopra calcolata, dalla domanda giudiziaria al saldo.
Non è poi provato uno specifico danno all'immagine.
3) Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano sulla base del danno riconosciuto.
E' irrilevante il rifiuto dell'attrice di aderire alla proposta conciliativa della convenuta, dal momento che questa, oltre al riconoscimento di una parte del danno, pretendeva di poter continuare l'uso del marchio “DNA”, circostanza non accettabile dall'attrice.
Si respinge l'istanza dell'attrice ex art. 96 c.p.c., mancandone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Accerta che è legittima titolare di diritti di esclusiva, sul marchio Parte_1
“DNA” con riferimento ai prodotti articoli per la pesca di cui agli atti di causa;
-Dichiara la nullità del marchio “DNA” registrato in favore di il 3 CP_1 settembre 2021 con domanda n. 302021000045962 del 12 marzo 2021;
pagina 18 di 19 -Inibisce ex art. 124 c.p.i. a ogni utilizzazione della denominazione “DNA”; CP_1
-Ordina, ex artt. 124 c.p.i., il ritiro dal commercio di tutte le confezioni e/o comunque di tutti i prodotti commercializzati da con le etichette a marchio “DNA”, CP_1 disponendone la distruzione a spese di CP_1
-Fissa, ex art. 124, 2° comma, c.p.i., nella misura unitaria di euro 300,00, la penalità dovuta per ogni violazione o inosservanza della predetta inibitoria successivamente constatata e dunque per ogni confezione reperita in commercio con il marchio “DNA”, nonché di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;
-Condanna a pagare all'attrice la somma di €. 9.200, oltre alla rivalutazione CP_1 monetaria, secondo gli indici Istat,dall 31/12/2021 alla domanda, oltre agli interessi legali (nella misura della metà del tasso legale) sulle somme via via rivalutate, ed oltre agli interessi legali, sull'intera somma come sopra calcolata, dalla domanda giudiziaria al saldo;
-Ordina ex art. 126 c.p.i. la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta sulla rivista specializzata “Pescare”, a cura dell'attrice e a spese della convenuta;
-Respinge le domande riconvenzionali della parte convenuta;
-Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, che liquida in €. 5.077,00 (€. 919,00 per fase studio, €. 777,00 per fase introduttiva, €. 1.680,00 per fase istruttoria, ed €. 1.701,00 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con provvedimento del giudice del 10/9/2024.
Manda alla cancelleria per la comunicazione all'UIBM ex art. 122 co. 5 e 8 Cpi
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 18/7/2025
Il Presidente estensore Silvia Vitrò
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