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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 64/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC LO Presidente
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice
Dott.ssa AN LA GOT relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINÀ Parte_1 C.F._1
PE, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Verdi n. 53, presso il difensore
ATTORE OPPONENTE CON DOMANDA RICONVENZIONALE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LA IN, elettivamente domiciliata in Trapani, via M. Fardella n. 6, presso il difensore
CONVENUTO OPPOSTO
e nei confronti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LA AN. elettivamente domiciliata in Trapani, via Michelangelo Fardella n. 6, presso il difensore
RZ AM
*****************
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Tutte le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni avanti a questo giudice all'udienza del 29 ottobre 2024 riportandosi alle conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In termini generali, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel corso del quale il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito.
In tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421).
Inoltre, se per un verso, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
La verifica delle condizioni di ammissibilità del suddetto giudizio di opposizione, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto.
A tal fine, incombe sull'opponente l'onere della prova, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività.
Al riguardo, va rilevato che l'esame sul rispetto dei termini spetta soltanto ed esclusivamente al
Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e dunque sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 4762/1983).
Nel caso di specie, è emersa dagli atti di causa la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a mezzo UNEP in data 27.11.2021 ed essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 05.01.2022.
pagina 2 di 8 Entrando nel merito, deve tenersi conto che oggetto della causa è il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, richiesto ed emesso per l'esecuzione del testamento olografo redatto in data 24/07/2007 da , deceduto in data 26/02/2015, e pubblicato in data Persona_1
23/02/2021.
Il de cuius nel detto testamento olografo ha dichiarato di avere un debito con la madre di sua figlia , ossia , senza fare menzione dell'origine del CP_2 CP_2 Controparte_1 detto debito, e ha istituito ex art. 659 c.c. un legato di euro 40.000,00 a favore della creditrice.
Nel testamento, quindi, ha posto la prestazione del legato a carico dei tre Persona_1 figli stabilendo specificatamente la somma di euro 10.000,00 a carico della figlia la CP_2 somma di euro 15.000,00 a carico del figlio e la somma di euro 15.000,00 a carico del Parte_1 figlio . Per_2
ha pagato il proprio debito alla madre , mentre Controparte_2 Controparte_1
ha rinunciato all'eredità del padre ex art. 519 c.c. Persona_3
Parte opposta, ritenendo che a seguito della rinuncia di la quota sullo stesso gravante Per_2 sia ricaduta sul fratello , essendo stati entrambi istituiti eredi nella medesima quota, ha Parte_1 chiesto e, poi, ingiunto il pagamento a della somma di euro 30.000,00. Parte_1
, ritenendo la causa comune con la sorella consanguinea Parte_1 Controparte_2
, opponendosi all'ingiunzione ha chiesto di chiamare in causa la stessa e a fondamento
[...] dell'opposizione ha eccepito la nullità del testamento del padre per falsità materiale ritenendo, quindi, che da tale accertamento conseguisse il venir meno della prova scritta su cui si fonda il decreto ingiuntivo impugnato e, anche, la causa interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c. del diritto fatto valere dalla signora nei confronti del de cuius , Controparte_1 Persona_1 con inesistenza della ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. che risulterebbe non provato.
L'opponente, inoltre, ha eccepito la prescrizione del credito azionato essendo trascorso il termine ordinario di dieci anni per esercitare il diritto di credito, poiché il testamento risulta redatto il 24/12/2007 e pubblicato il 23/02/2021 e riguarda un debito sorto anteriormente alla data di redazione del documento, e azionabile anche prima della morte del de cuius, avvenuta il 26/02/2015.
Costituitasi parte opposta, ha contestato l'opposizione e ha chiesto la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo sostenendo la olografia del testamento e, in merito alla sollevata eccezione di prescrizione, rilevando che il pagamento richiesto non deriva da una comune obbligazione e non può ricondursi, quindi, nell'ambito negoziale, ma deve ricondursi ad un legato imposto agli eredi dal testatore ex art. 659 c.c.
pagina 3 di 8 Costituitasi, la terza chiamata, , figlia del de cuius e della parte Controparte_2 opposta e consanguinea dell'opponente, ha contestato le affermazioni di parte opponente e chiamante in causa affermando che il testamento olografo è scritto di pugno dal proprio defunto genitore che, riconoscendo un proprio debito nei confronti di , ha ritenuto di Controparte_1 imporre ai propri figli un onere in favore della stessa, da cui aveva ricevuto sempre appoggio e solidarietà senza che costei gli avesse mai richiesto un contraccambio.
La terza chiamata ha rappresentato che, apprese le ultime volontà paterne, ha onorato il proprio debito con pagamenti rateali mensili di € 500,00 fino al saldo della somma posta a suo onere chiedendo, pertanto, affermarsi l'autenticità del testamento olografo e con esso l'obbligo del quale il de cuius ha onerato i propri eredi legittimi.
Autorizzata, appunto, la chiamata in causa del terzo, esperito il procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda, la causa, quindi, è stata istruita con produzione documentale e l'espletamento di una CTU grafologica;
sono state precisate le conclusioni come sopra riportato e dopo la discussione dei procuratori, la causa è stata posta in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Deve in primis essere esaminata la questione relativa alla autenticità del testamento.
A mente dell'art. 602 c.c. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Ed ancora l'art. 606 c.c. stabilisce che “il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza pagina 4 di 8 della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. civ. Sentenza n. 24835 del 17/08/2022).
Osserva il Tribunale che, applicando i sopra riportati principi generali dettati in tema di accertamento negativo nel caso di specie, l'onere della relativa prova grava sulla parte attrice opponente in riconvenzionale che ha contestato l'autenticità del testamento olografo proponendo domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (Cass. Civ. nn. 18363/2018;
11659/2023).
Ciò detto, il nominato CTU, dott.ssa , ha provveduto a verificare Persona_4
l'autenticità del testamento olografo, datato 24/12/2015, pubblicato il 23/02/2021 in notar Per_5
e registrato il 02/03/2021 raffrontandolo con altri documenti prodotti e scritture di
[...] provenienza certa del de cuius e, a seguito dell'indagine e tenuto conto delle Persona_1 osservazioni delle parti, nella propria consulenza grafica ha concluso che “L'indagine tecnico grafica condotta sul testamento in esame ci ha consentito di rilevare, al confronto con le autografie del de cuius, le congruenze delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari.
L'accertamento, infatti, ha evidenziato la piena accostabilità degli elementi grafici, riscontrando concordanze ed omografie d'ordine generale e nei connotati salienti e di dettaglio. Per questo, anche alla luce delle osservazioni dei cc.tt.pp., si può affermare che il testamento a firma Per_1
è autografo poiché sottoscritto dal de cuius. È possibile, invece, esprimere un giudizio di
[...] sola compatibilità relativamente alle scritture in corsivo a composizione delle disposizioni testamentarie, poiché non si dispone di sufficienti autografie in corsivo del de cuius così da concludere con un giudizio più conducente” (cfr. CTU pag. 65).
Non vi sono motivi per i quali il Decidente debba discostarsi delle già indicate conclusioni del
CTU che si condividono considerato che il processo logico della consulenza è privo di vizi sul piano logico-giuridico e che non è affetto da errori materiali ed avendo il CTU risposto chiaramente alle osservazioni delle parti.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il testamento di deve ritenersi Persona_1 valido documento contenente l'istituzione di un legato a favore della creditrice CP_1
.
[...]
Infatti, l'art. 662 c.c. stabilisce che “il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla
pagina 5 di 8 prestazione sono tenuti gli eredi. Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto”.
Nel caso di specie , quindi, nel proprio testamento ha fatto un legato alla Persona_1 parte opposta ponendo in capo ai tre figli ex art. 662 c.c. l'onere di pagare le somme di denaro indicate nella diversa misura stabilita per ciascuno.
Dunque, per il titolo per riscuotere la somma alla stessa riconosciuta dal Controparte_1 de cuius deriva dal testamento che contiene il legato a favore del creditore e, pertanto, la prescrizione decennale non può essere maturata.
E, comunque, fermo restando quanto detto, anche a volere considerare la dichiarazione di contenuta nel testamento come riconoscimento di debito deve ritenersi che detto Persona_1 riconoscimento interrompe la prescrizione del debito stesso, facendo decorrere un nuovo termine decennale.
Infatti, ai sensi dell'art. 2944 c.c. “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Nel caso di specie, quindi, anche il riconoscimento di debito a favore di parte convenuta opposta contenuto nel testamento avrebbe interrotto la prescrizione a prescindere che la stessa sia o meno maturata in precedenza.
Osserva il Tribunale che, comunque, il creditore avrebbe potuto fare valere il proprio diritto, sia quale legato sia quale riconoscimento di un debito a suo favore, contenuto nel testamento quando viene a conoscenza di quanto stabilito nel detto testamento.
Nel caso di specie, parte opponente rappresenta che la creditrice convenuta opposta avrebbe potuto fare valere il riconoscimento di debito anche prima della pubblicazione del testamento ma non prova il momento in cui la stessa ha avuto contezza del contenuto del documento per potersene avvalere.
In generale, il testamento può essere fatto valere all'apertura della successione ossia dopo la morte del testatore e al momento dell'apertura del testamento e il legato di denaro diventa efficace solo alla morte del testatore, al momento, appunto, dell'apertura della successione, salvo rinuncia del legatario.
Nel caso di specie, nessun legato poteva far valere la parte opposta creditrice nei confronti dei fratelli prima della morte del loro padre. Per_1
E, invero, la successione si è aperta al momento del decesso di avvenuto in Persona_1 data 26/02/2015 e il testamento risulta pubblicato in data 23/02/2021, mentre la notifica del decreto ingiuntivo con la richiesta di pagamento risulta effettuata in data 27/11/2021, pertanto, prima dello pagina 6 di 8 spirare dei termini della prescrizione decennale sia che la stessa voglia farsi decorrere dalla data di pubblicazione del testamento sia che i termini si conteggino dalla morte del de cuius.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata da parte opponente non può essere accolta.
Da ultimo, per verificare l'ammontare dovuto alla creditrice si osserva che il legato a favore non risulta posto da ex art. 662 c.c. a carico dei tre figli con Controparte_1 Persona_1 quote paritarie o solidarmente.
Pertanto, la statuizione generale dell'art. 772 c.c. che afferma che “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto” deve contemperarsi con il combinato disposto dell'art. 663
c.c. che, per quanto qui di interesse, stabilisce che “se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo”.
Nel caso di specie, il testatore nel documento testamentario, fatto il legato alla creditrice, ha specificamente imposto somme diverse a carico di ciascuno dei figli e li ha proprio indicati nominativamente e singolarmente, stabilendo, rispetto a ciascuno, la misura della quale ognuno era chiamato a saldare il debito (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione).
Pertanto, dalla lettura della scheda testamentaria, emerge chiara l'intenzione del testatore di attribuire a ciascun figlio l'onere del pagamento di una somma specifica e determinata e non dell'intero legato in solido con i fratelli.
Ne consegue che il legato attribuito da a favore di parte convenuta opposta, Persona_1
per la parte imposta in capo al figlio è soltanto l'importo Controparte_1 Parte_1 particolarmente e specificatamente indicato di euro 15.000,00 e solo di questo importo l'opponente è tenuto a rispondere ed esclusivamente questo ammontare deve pagare all'opposta.
Alla luce delle sopra espresse considerazioni, l'opposizione va parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo impugnato va revocato.
Le spese di lite, considerato l'esito del giudizio, il valore della causa, il comportamento processuale delle parti e l'attività espletata, vanno poste a carico dell'attore opponente e vanno liquidate in favore alla terza chiamata in causa per l'intero, poiché convenuta proprio dall'attore e, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, con la compensazione di un terzo a favore della convenuta opposta, applicando i valori medi dei parametri forensi, ed i minimi per la fase istruttoria, svoltasi con produzione documentale e solo CTU, e per la fase decisoria, resa in forma semplificata, nella misura liquidata in dispositivo secondo il DM 55/2014 coordinato con il
DM 147/2022. pagina 7 di 8 Per gli stessi motivi sopra rappresentati le spese della CTU, come liquidate in atti, vanno poste per l'intero definitivamente in capo alla parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 797/2021 (RG n. 2502/2021) emesso
[...] dall'intestato Tribunale nei 19-24/11/2021 per € 30.000,00, notificato in data 27/11/2021;
- Condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 15.000,00;
- Condanna al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio in favore Parte_1 di , che liquida in euro 3.507,33, già applicata la decurtazione di 1/3, per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio in favore Parte_1 di , che liquida in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2 forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- Pone le spese della CTU, liquidate nel corso del giudizio, interamente a carico di parte attrice opponente.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
AN LA
Il Presidente
IC LO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC LO Presidente
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice
Dott.ssa AN LA GOT relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINÀ Parte_1 C.F._1
PE, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Verdi n. 53, presso il difensore
ATTORE OPPONENTE CON DOMANDA RICONVENZIONALE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LA IN, elettivamente domiciliata in Trapani, via M. Fardella n. 6, presso il difensore
CONVENUTO OPPOSTO
e nei confronti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LA AN. elettivamente domiciliata in Trapani, via Michelangelo Fardella n. 6, presso il difensore
RZ AM
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pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Tutte le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni avanti a questo giudice all'udienza del 29 ottobre 2024 riportandosi alle conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In termini generali, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel corso del quale il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito.
In tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421).
Inoltre, se per un verso, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
La verifica delle condizioni di ammissibilità del suddetto giudizio di opposizione, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto.
A tal fine, incombe sull'opponente l'onere della prova, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività.
Al riguardo, va rilevato che l'esame sul rispetto dei termini spetta soltanto ed esclusivamente al
Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e dunque sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 4762/1983).
Nel caso di specie, è emersa dagli atti di causa la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato a mezzo UNEP in data 27.11.2021 ed essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 05.01.2022.
pagina 2 di 8 Entrando nel merito, deve tenersi conto che oggetto della causa è il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, richiesto ed emesso per l'esecuzione del testamento olografo redatto in data 24/07/2007 da , deceduto in data 26/02/2015, e pubblicato in data Persona_1
23/02/2021.
Il de cuius nel detto testamento olografo ha dichiarato di avere un debito con la madre di sua figlia , ossia , senza fare menzione dell'origine del CP_2 CP_2 Controparte_1 detto debito, e ha istituito ex art. 659 c.c. un legato di euro 40.000,00 a favore della creditrice.
Nel testamento, quindi, ha posto la prestazione del legato a carico dei tre Persona_1 figli stabilendo specificatamente la somma di euro 10.000,00 a carico della figlia la CP_2 somma di euro 15.000,00 a carico del figlio e la somma di euro 15.000,00 a carico del Parte_1 figlio . Per_2
ha pagato il proprio debito alla madre , mentre Controparte_2 Controparte_1
ha rinunciato all'eredità del padre ex art. 519 c.c. Persona_3
Parte opposta, ritenendo che a seguito della rinuncia di la quota sullo stesso gravante Per_2 sia ricaduta sul fratello , essendo stati entrambi istituiti eredi nella medesima quota, ha Parte_1 chiesto e, poi, ingiunto il pagamento a della somma di euro 30.000,00. Parte_1
, ritenendo la causa comune con la sorella consanguinea Parte_1 Controparte_2
, opponendosi all'ingiunzione ha chiesto di chiamare in causa la stessa e a fondamento
[...] dell'opposizione ha eccepito la nullità del testamento del padre per falsità materiale ritenendo, quindi, che da tale accertamento conseguisse il venir meno della prova scritta su cui si fonda il decreto ingiuntivo impugnato e, anche, la causa interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c. del diritto fatto valere dalla signora nei confronti del de cuius , Controparte_1 Persona_1 con inesistenza della ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. che risulterebbe non provato.
L'opponente, inoltre, ha eccepito la prescrizione del credito azionato essendo trascorso il termine ordinario di dieci anni per esercitare il diritto di credito, poiché il testamento risulta redatto il 24/12/2007 e pubblicato il 23/02/2021 e riguarda un debito sorto anteriormente alla data di redazione del documento, e azionabile anche prima della morte del de cuius, avvenuta il 26/02/2015.
Costituitasi parte opposta, ha contestato l'opposizione e ha chiesto la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo sostenendo la olografia del testamento e, in merito alla sollevata eccezione di prescrizione, rilevando che il pagamento richiesto non deriva da una comune obbligazione e non può ricondursi, quindi, nell'ambito negoziale, ma deve ricondursi ad un legato imposto agli eredi dal testatore ex art. 659 c.c.
pagina 3 di 8 Costituitasi, la terza chiamata, , figlia del de cuius e della parte Controparte_2 opposta e consanguinea dell'opponente, ha contestato le affermazioni di parte opponente e chiamante in causa affermando che il testamento olografo è scritto di pugno dal proprio defunto genitore che, riconoscendo un proprio debito nei confronti di , ha ritenuto di Controparte_1 imporre ai propri figli un onere in favore della stessa, da cui aveva ricevuto sempre appoggio e solidarietà senza che costei gli avesse mai richiesto un contraccambio.
La terza chiamata ha rappresentato che, apprese le ultime volontà paterne, ha onorato il proprio debito con pagamenti rateali mensili di € 500,00 fino al saldo della somma posta a suo onere chiedendo, pertanto, affermarsi l'autenticità del testamento olografo e con esso l'obbligo del quale il de cuius ha onerato i propri eredi legittimi.
Autorizzata, appunto, la chiamata in causa del terzo, esperito il procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda, la causa, quindi, è stata istruita con produzione documentale e l'espletamento di una CTU grafologica;
sono state precisate le conclusioni come sopra riportato e dopo la discussione dei procuratori, la causa è stata posta in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Deve in primis essere esaminata la questione relativa alla autenticità del testamento.
A mente dell'art. 602 c.c. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Ed ancora l'art. 606 c.c. stabilisce che “il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza pagina 4 di 8 della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. civ. Sentenza n. 24835 del 17/08/2022).
Osserva il Tribunale che, applicando i sopra riportati principi generali dettati in tema di accertamento negativo nel caso di specie, l'onere della relativa prova grava sulla parte attrice opponente in riconvenzionale che ha contestato l'autenticità del testamento olografo proponendo domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (Cass. Civ. nn. 18363/2018;
11659/2023).
Ciò detto, il nominato CTU, dott.ssa , ha provveduto a verificare Persona_4
l'autenticità del testamento olografo, datato 24/12/2015, pubblicato il 23/02/2021 in notar Per_5
e registrato il 02/03/2021 raffrontandolo con altri documenti prodotti e scritture di
[...] provenienza certa del de cuius e, a seguito dell'indagine e tenuto conto delle Persona_1 osservazioni delle parti, nella propria consulenza grafica ha concluso che “L'indagine tecnico grafica condotta sul testamento in esame ci ha consentito di rilevare, al confronto con le autografie del de cuius, le congruenze delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari.
L'accertamento, infatti, ha evidenziato la piena accostabilità degli elementi grafici, riscontrando concordanze ed omografie d'ordine generale e nei connotati salienti e di dettaglio. Per questo, anche alla luce delle osservazioni dei cc.tt.pp., si può affermare che il testamento a firma Per_1
è autografo poiché sottoscritto dal de cuius. È possibile, invece, esprimere un giudizio di
[...] sola compatibilità relativamente alle scritture in corsivo a composizione delle disposizioni testamentarie, poiché non si dispone di sufficienti autografie in corsivo del de cuius così da concludere con un giudizio più conducente” (cfr. CTU pag. 65).
Non vi sono motivi per i quali il Decidente debba discostarsi delle già indicate conclusioni del
CTU che si condividono considerato che il processo logico della consulenza è privo di vizi sul piano logico-giuridico e che non è affetto da errori materiali ed avendo il CTU risposto chiaramente alle osservazioni delle parti.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il testamento di deve ritenersi Persona_1 valido documento contenente l'istituzione di un legato a favore della creditrice CP_1
.
[...]
Infatti, l'art. 662 c.c. stabilisce che “il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla
pagina 5 di 8 prestazione sono tenuti gli eredi. Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto”.
Nel caso di specie , quindi, nel proprio testamento ha fatto un legato alla Persona_1 parte opposta ponendo in capo ai tre figli ex art. 662 c.c. l'onere di pagare le somme di denaro indicate nella diversa misura stabilita per ciascuno.
Dunque, per il titolo per riscuotere la somma alla stessa riconosciuta dal Controparte_1 de cuius deriva dal testamento che contiene il legato a favore del creditore e, pertanto, la prescrizione decennale non può essere maturata.
E, comunque, fermo restando quanto detto, anche a volere considerare la dichiarazione di contenuta nel testamento come riconoscimento di debito deve ritenersi che detto Persona_1 riconoscimento interrompe la prescrizione del debito stesso, facendo decorrere un nuovo termine decennale.
Infatti, ai sensi dell'art. 2944 c.c. “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Nel caso di specie, quindi, anche il riconoscimento di debito a favore di parte convenuta opposta contenuto nel testamento avrebbe interrotto la prescrizione a prescindere che la stessa sia o meno maturata in precedenza.
Osserva il Tribunale che, comunque, il creditore avrebbe potuto fare valere il proprio diritto, sia quale legato sia quale riconoscimento di un debito a suo favore, contenuto nel testamento quando viene a conoscenza di quanto stabilito nel detto testamento.
Nel caso di specie, parte opponente rappresenta che la creditrice convenuta opposta avrebbe potuto fare valere il riconoscimento di debito anche prima della pubblicazione del testamento ma non prova il momento in cui la stessa ha avuto contezza del contenuto del documento per potersene avvalere.
In generale, il testamento può essere fatto valere all'apertura della successione ossia dopo la morte del testatore e al momento dell'apertura del testamento e il legato di denaro diventa efficace solo alla morte del testatore, al momento, appunto, dell'apertura della successione, salvo rinuncia del legatario.
Nel caso di specie, nessun legato poteva far valere la parte opposta creditrice nei confronti dei fratelli prima della morte del loro padre. Per_1
E, invero, la successione si è aperta al momento del decesso di avvenuto in Persona_1 data 26/02/2015 e il testamento risulta pubblicato in data 23/02/2021, mentre la notifica del decreto ingiuntivo con la richiesta di pagamento risulta effettuata in data 27/11/2021, pertanto, prima dello pagina 6 di 8 spirare dei termini della prescrizione decennale sia che la stessa voglia farsi decorrere dalla data di pubblicazione del testamento sia che i termini si conteggino dalla morte del de cuius.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata da parte opponente non può essere accolta.
Da ultimo, per verificare l'ammontare dovuto alla creditrice si osserva che il legato a favore non risulta posto da ex art. 662 c.c. a carico dei tre figli con Controparte_1 Persona_1 quote paritarie o solidarmente.
Pertanto, la statuizione generale dell'art. 772 c.c. che afferma che “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto” deve contemperarsi con il combinato disposto dell'art. 663
c.c. che, per quanto qui di interesse, stabilisce che “se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo”.
Nel caso di specie, il testatore nel documento testamentario, fatto il legato alla creditrice, ha specificamente imposto somme diverse a carico di ciascuno dei figli e li ha proprio indicati nominativamente e singolarmente, stabilendo, rispetto a ciascuno, la misura della quale ognuno era chiamato a saldare il debito (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione).
Pertanto, dalla lettura della scheda testamentaria, emerge chiara l'intenzione del testatore di attribuire a ciascun figlio l'onere del pagamento di una somma specifica e determinata e non dell'intero legato in solido con i fratelli.
Ne consegue che il legato attribuito da a favore di parte convenuta opposta, Persona_1
per la parte imposta in capo al figlio è soltanto l'importo Controparte_1 Parte_1 particolarmente e specificatamente indicato di euro 15.000,00 e solo di questo importo l'opponente è tenuto a rispondere ed esclusivamente questo ammontare deve pagare all'opposta.
Alla luce delle sopra espresse considerazioni, l'opposizione va parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo impugnato va revocato.
Le spese di lite, considerato l'esito del giudizio, il valore della causa, il comportamento processuale delle parti e l'attività espletata, vanno poste a carico dell'attore opponente e vanno liquidate in favore alla terza chiamata in causa per l'intero, poiché convenuta proprio dall'attore e, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, con la compensazione di un terzo a favore della convenuta opposta, applicando i valori medi dei parametri forensi, ed i minimi per la fase istruttoria, svoltasi con produzione documentale e solo CTU, e per la fase decisoria, resa in forma semplificata, nella misura liquidata in dispositivo secondo il DM 55/2014 coordinato con il
DM 147/2022. pagina 7 di 8 Per gli stessi motivi sopra rappresentati le spese della CTU, come liquidate in atti, vanno poste per l'intero definitivamente in capo alla parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 797/2021 (RG n. 2502/2021) emesso
[...] dall'intestato Tribunale nei 19-24/11/2021 per € 30.000,00, notificato in data 27/11/2021;
- Condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 15.000,00;
- Condanna al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio in favore Parte_1 di , che liquida in euro 3.507,33, già applicata la decurtazione di 1/3, per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio in favore Parte_1 di , che liquida in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2 forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- Pone le spese della CTU, liquidate nel corso del giudizio, interamente a carico di parte attrice opponente.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
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Il Presidente
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