Art. 4. Commissione scientifica nazionale per l'Antartide 1. E' istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:
1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;
2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;
3) coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;
4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;
5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;
6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attivita' scientifiche svolte in Antartide.
2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed e' composta da:
a) due esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
c) un esperto designato dal Ministro della sanita';
d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).
2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno.
3. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1997, n. 266 , come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36 , ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284 ".
1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;
2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;
3) coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;
4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;
5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;
6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attivita' scientifiche svolte in Antartide.
2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed e' composta da:
a) due esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
c) un esperto designato dal Ministro della sanita';
d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).
2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno.
3. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 agosto 1997, n. 266 , come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36 , ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284 ".