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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Valeria Rossi, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 16.12.2025 per la decisione ex art. 281- sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta e hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127-ter c.p.c. e 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA – I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott.ssa Valeria Rossi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°7495 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: proprietà
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. CACCAVALE MARIA CRISTINA, presso il cui studio sito in Casalnuovo di Napoli alla via Roma n. 109 elett.te dom.ta
1
- ATTRICE
E
, , rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_1 CP_2 giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. SABBATINO
NI e dall'avv. SANTANIELLO GIUSEPPE, presso il cui studio del primo sito in
Sant'Anastasia alla Piazza Carlo Cattaneo n. 8 elett.te dom.ti
- CONVENUTI
NONCHÉ
Controparte_3
- CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 e in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo, dunque, lo svolgimento del processo).
2. La controversia prende le mosse dall'atto di citazione con cui l'attrice agisce al fine di sentire accertare e dichiarare i confini tra le proprietà sue e dei convenuti, nonché di definire gli stessi ai sensi dell'art. 951 c.c. e, per l'effetto, ottenere la restituzione del possesso della superficie indebi- tamente utilizzata dai convenuti , e . CP_2 Controparte_1 Controparte_3
In particolare, l'attrice rappresenta che, con atto di donazione del 05.08.1982, il padre,
[...]
, aveva donato, riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà ai figli Parte_2 CP_4 [...]
, e di cespiti consistenti in un fabbricato con annesse CP_5 CP_3 CP_6 Parte_1 aree scoperte sito in LL alla Via San Giorgio n. 25, con attribuzione in favore di essa attrice: di una zona di terreno della superficie di circa 1943 mq, confinante a nord con strada Pozzo Bianco e a sud con terreno donato a , identificata catastalmente con la particella 146; di una Testimone_1 zona di terreno con forma a “elle”, della superficie di circa 407,00 mq, confinante a nord con la zo- netta donata a e a sud con la zonetta di terreno donata a e con Persona_1 Controparte_3 il passaggio comune largo 4,75m, identificata con la particella 665.
L'assetto proprietario del fabbricato sarebbe in seguito mutato per effetto di un atto di permuta e cessione per scrittura privata datato 28.05.1991, sottoscritto dai germani Con atto di do- CP_3 nazione del 14.09.2015 poi, donava poi al figlio la piena ed Persona_1 Controparte_1 esclusiva proprietà dell'intero complesso dei beni immobili facenti parte del fabbricato sito in LL
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alla Via San Giorgio n. 23, ad egli pervenuti dal padre in nuda proprietà attra- Persona_2 verso il sopra richiamato atto di donazione.
Tali essendo le vicende giuridiche che hanno interessato i beni oggetto di causa, l'attrice eviden- zia che gli appezzamenti di terreno da lei ricevuti sono retrostanti al fabbricato donato dal padre e confinano con quelli di proprietà di , e . Ricevu- CP_2 Controparte_1 Controparte_3 to incarico da parte dell'attrice di individuare e delimitare i confini di proprietà delle aree retrostanti al citato fabbricato, l'ing. predisponeva una relazione tecnica, in cui si legge, Persona_3 per quanto occupa in questa sede: Attualmente, in base alle misurazioni effettuate sul luogo, « prendendo come riferimento il grafico allegato all'Atto di Donazione per Notaio Persona_4 del 05/08/1982, nel quale sono indicate le misurazioni dei confini di proprietà rispetto al fabbricato, si è rilevato quanto segue. Percorrendo l'androne coperto del fabbricato in direzione verso il confine con il Cimitero, retrostante alla porzione del fabbricato a sinistra si incontrano in ordine (confronta grafico allegato): […]; C) Tettoia coperta e chiusa su tre lati, ad esclusione del lato a confine con il viale comune, tenuta in uso da e ricadente per circa la metà CP_2 sull'area comune ai 5 germani e per la restante porzione sulla particella 2347 di proprietà di
D) Tettoia coperta chiusa su tre lati e a confine con il muro di recinzione del Parte_1 parcheggio del cimitero, tenuta in uso da e ricadente sulla particella 2347 di Controparte_1 proprietà ad esclusione della fascia larga 1,20m rispetto al muro di recinzione, che Parte_1 ricade sulla particella 2348 espropriata dal di LL;
E) Area cortilizia di forma CP_7 irregolare con piccolo manufatto in muratura, utilizzata da e ricadente sulla Controparte_3
».particella 145 di sua proprietà; […]
Si sono costituiti in giudizio e i quali, resistendo alla domanda Controparte_1 CP_2 di regolamento di confini, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in relazione alla spiegata domanda di regolamento di confini, deducendo che la ricostruzione attorea delle pre- gresse vicende negoziali relative ai beni oggetto di causa sarebbe parziale e incompleta, non avendo l'attrice fatto menzione né considerato l'intervenuta stipula tra le parti del giudizio di un ulteriore atto di compravendita del 24.06.1992, in virtù del quale l'attrice avrebbe ceduto a titolo oneroso ai CP_ fratelli , , e la proprietà della particella 2347, quale residua Per_1 CP_6 Controparte_3 porzione del succitato appezzamento a forma di “elle” donatole dal padre nel 1982. In subordine, i convenuti hanno eccepito l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà delle aree ricadenti nella suddetta particella 2347.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta , regolarmen- Controparte_3 te citata con notifica a mani proprie e non costituitasi.
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4. Venendo all'eccezione preliminare sollevata dai convenuti concernente l'asserito difetto di le- gittimazione attiva dell'attrice rispetto alla proposta domanda giudiziale , in tema di legitimatio ad causam è noto che essa deve essere verificata sulla base di quanto affermato dall'attore nella do- manda e si risolve nella titolarità del potere o del dovere – rispettivamente per la legittimazione atti- va o passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto con- troverso, che attiene invece al merito (cfr. Cass. n. 6160/2000 e n. 1188/1995). Ebbene, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che la questione concernente la validità e l'efficacia del contratto di compravendita del 24.06.1992, con cui, nella ricostruzione offerta dai convenuti, l'attrice si sarebbe
“spogliata” della proprietà della particella 2347, attenga al merito della controversia, rappresentan- do detto contratto un titolo opposto dai convenuti a quello vantato dall'attrice e dal cui esame non si potrà prescindere al fine di stabilire giudizialmente i confini tra le proprietà oggetto di contesa. Si riscontra, invero, una perfetta coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella stessa domanda si afferma titolare del diritto, di talché non è dato discorrere di alcu- na carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice.
5. Nel merito, tutto quanto premesso sub 2 in ordine ai fatti di causa, i termini della controversia possono così sintetizzarsi: parte attrice lamenta che le tettorie di e Controparte_1 CP_2 ricadrebbero in parte anche nella particella 2347, ritenuta di sua proprietà, su tale assunto fondando la domanda di regolamento di confine all'esame di questo Giudice.
6. Orbene, la domanda proposta dall'attrice deve essere accolta per le ragioni che si espongono.
7. Occorre preliminarmente procedere alla qualificazione della domanda proposta. Sul punto, giova rammentare che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualifica- zione della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener con- to del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e del- le eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto (in termini, cfr. Cass. n. 31630/2023 e n. 27428/2005).
Ebbene, va individuato il criterio discretivo tra l'azione di regolamento di confini e l'altra azione
– quella di rivendicazione – che, nel caso di specie, potrebbe venire in rilievo, opponendo i conve- nuti all'attrice un titolo modificativo dell'assetto proprietario determinato da quello brandito da con- troparte. Non si tratta, ovviamente, di una questione meramente classificatoria, riverberandosi l'inquadramento dell'azione in un senso o nell'altro sul contenuto dell'onere della prova incomben- te in capo alle parti del giudizio.
Al riguardo, si ricorda che l'azione di regolamento di confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettiva
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o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se og- getto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà. Diversamente,
l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa, sicché, come tale va qualificata l'azione finalizzata alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest'ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto (cfr. Cass. n.
28349/2011). Questo perché l'azione di regolamento di confini presuppone l'assenza di demarca- zione visibile (incertezza oggettiva) tra i fondi o la sua inidoneità a separarli in modo certo e defini- tivo (incertezza soggettiva), per cui l'attribuzione a una delle parti della zona occupata dall'altra, che può costituire una conseguenza naturale della determinazione del confine, non trasforma l'azione di regolamento di confini in quella di rivendicazione, la quale, come detto, postula invece la contestazione fra le parti dei rispettivi titoli di proprietà (cfr. Cass. n. 11942/2003). In definitiva,
l'azione di rivendica postula l'esistenza di un conflitto tra titoli determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio diverso e incompatibi- le titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre l'azione di regolamento di confini presuppone non una controversia sui titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive pro- prietà, causata dall'incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario, l'obbligo di ri- lascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta (cfr. Cass. n. 6681/2000 e, in termini, Cass.
n. 20144/2013).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, è evidente che la domanda proposta dall'attrice debba qualificarsi come azione di regolamento di confini. Ed invero, i convenuti eccepi- scono l'intervenuto acquisto – a titolo derivativo o, in subordine, originario – della proprietà della particella 2347 (oggetto dell'usurpazione nella sostanza denunciata dall'attrice), facendo leva su ti- toli ovvero su di una situazione fattuale per l'appunto successivi e, dunque, non incompatibili con l'incontestato titolo di proprietà vantato da parte attrice. Trattasi, in altre parole, di verificare soltan- to se, da un certo momento in poi, la proprietà dell'area contesa, fino ad allora pacificamente facen- te capo all'attrice sia stata effettivamente trasferita agli odierni convenuti in forza Parte_1 di un valido ed efficace successivo contratto di compravendita (in ipotesi, quello del 24.06.1992) o comunque si sia consolidata in capo ai convenuti per effetto dell'intervenuto acquisto per usucapio- ne dell'area. D'altronde, è noto che allorché il proprietario, convenuto con azione di regolamento di confini, proponga un'eccezione di usucapione con cui faccia valere una situazione «sopravvenuta» idonea ad eliminare l'incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato dall'attore, non muta la natura di detta azione, come invece nell'ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, del quale, in conseguenza,
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viene contestata la validità (cfr. Cass. n. 20144/2013 e 14460/2013). Nel caso di specie, la situazio- ne fatta valere dal convenuto non può che reputarsi “sopravvenuta” rispetto al titolo di acquisto van- tato dall'attrice, atteso che, secondo quanto dichiarato dai convenuti, il possesso ad usucapionem sarebbe iniziato dal momento della stipula del contratto di vendita del 24.06.1992, per effetto di un'immissione nella materiale disponibilità di un bene fino ad allora pacificamente di proprietà dell'attrice/pretesa dante causa. Ne discende che correttamente parte attrice ha qualificato la propria domanda quale azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
8. Deducono i convenuti nella comparsa di costituzione e risposta che la particella 2347 non « appartiene all'attrice almeno sin dall'anno 1992 e, pertanto, in relazione ad essa la sig.ra
[...]
», per averne ella trasferita la proprietà ai germani a titolo oneroso non vanta alcun diritto Pt_1 con atto di compravendita del 24.06.1992 in atti.
Appare, dunque, dirimente, ai fini della decisione della lite, verificare se effettivamente il suindi- cato atto abbia prodotto l'effetto traslativo invocato dai convenuti. Orbene, ritiene questo Giudice che tale effetto vada escluso, dovendosi dichiarare la nullità del contratto di vendita del 24.06.1992
(cfr. allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti costituiti), per costituire esso un atto tra vivi avente per oggetto il trasferimento o la costituzione di un diritto reale su un “edificio abusivo”. In materia, il concetto di edificio abusivo cui si deve fare riferimento è quello cd. formale, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.03.2019, n. 8230, secondo cui si con- sidera abusivo (e dunque non negoziabile) ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 46, co.
1 d.P.R. n. 380/2001 e all'art. 40, co. 2 legge n. 47/1985 – le quali sanzionano con la nullità la man- cata inclusione, negli atti tra vivi a effetti reali ivi previsti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile – quell'edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell'edificio in sé. Nel caso di specie, il contratto del 24.06.1992 non reca gli estremi di alcun titolo edilizio abilita- tivo, il quale, anzi, evidentemente all'epoca della sottoscrizione dell'atto neppure esisteva e dunque non poteva essere menzionato, atteso che nell'accordo stesso le parti si impegnano a trasformare la scrittura privata in atto pubblico non appena sanato il manufatto realizzato senza concessione «
.»edilizia nella zonetta di terreno in parola
Né varrebbe obiettare che la mentovata normativa non venga realmente in questione, avendo il contratto de quo ad oggetto una mera zonetta di terreno, rispetto alla quale non avrebbe senso di- scorrere di mancanza di permesso a costruire ovvero di permesso in sanatoria. Ed invero, non può dirsi che i convenuti abbiano acquistato il manufatto insistente sulla zonetta di terreno a titolo origi- nario per accessione ex art. 934 c.c., realizzando così un acquisto sottratto all'applicazione dell'art. 46, co. 1 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 40, co. 2 legge n. 47/1985, riguardanti i soli atti tra vivi e,
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perciò, gli acquisti a titolo derivativo. La fattispecie dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., infatti, ad avviso di questo Giudice si sarebbe già interamente perfezionata, esaurendo i propri effetti, in capo all'alienante, per cui da quel momento in poi le vicende circolatorie della zonetta di terreno erano destinate a riguardare anche l'immobile insistente su di essa, nel senso che il trasferimento del ter- reno non avrebbe potuto che implicare, salvo una diversa e qui mancante convenzione, anche il tra- sferimento dell'edificio su di esso realizzato.
9. Nemmeno si ritiene vada accolta la subordinata eccezione di intervenuto acquisto per usuca- pione della proprietà delle aree ricadenti nella particella 2347 formulata dai convenuti.
In tale ambito, intendendo il legislatore con le norme sull'usucapione garantire, a beneficio della certezza del diritto, la corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto, “ricucendo” la frat- tura tra le due situazioni venutasi a creare nella realtà materiale, l'acquisto della proprietà in virtù del possesso ad usucapionem ex art. 1158 c.c. non può che esigere la prova di una signoria sulla co- sa che si sia estrinsecata in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (cd. possesso “ad immagine” del diritto di proprietà). E così, in giurisprudenza è stato affermato che l'acquisto per tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di «usucapione esige la prova che uti proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene «e, dunque, la dimostrazione »dominus
, e dunque di ius excludendi aliosimmobile, una relazione materiale configurabile in termini di
»possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite
(cfr. Cass. n. 1796/2022); ancora, chi agisce in giudizio per sentire dichiarare l'intervenuta di aver acquistato il possesso di cosa altrui […], «usucapione in suo favore deve dare la prova ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo. L'attore deve, anche, fornire un prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite […]; la manifestazione del dominio da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente res esclusivo sulla
(cfr. Corte di Appello di »contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui
Reggio Calabria, n. 102/2023 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, quale ad es. Cass. n.
4863/2010, n. 17462/2009, n. 19478/2007); è stato, infine, aggiunto che per sacrificare le ragioni dell'altrui diritto di proprietà è necessaria una prova certa e rigorosa, da cui consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso costituisce una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo
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di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di uti dominus fatto contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Corte d'Appello di Napoli, n. 3151/2018).
Senonché, nel caso in esame ritiene questo Giudice che una tale rigorosa prova della signoria di fatto sulla cosa non sia stata fornita dai convenuti. Essi, infatti, hanno inteso provare l'intervenuto acquisto per usucapione articolando, entro i termini preclusivi della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2)
c.c., una prova orale diretta a dimostrare che, a partire dal 1992, avrebbero commissionato e fatto eseguire, in piena autonomia e di propria iniziativa, alcuni lavori sull'area in oggetto, quali ad esempio opere di manutenzione dell'autorimessa pertinenziale alle loro unità immobiliari, del posto auto pertinenziale, presenziando sempre da soli all'esecuzione di tali opere;
nonché di avere com- missionato a un geometra il deposito di una SCIA presso il Comune per la demolizione della tettoia dell'autorimessa ubicata all'interno della particella oggetto di causa. Ebbene, ad avviso del deciden- te, tali atti comportano solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa e, pertanto, non sono indicativi dell'intento inequivoco di colui che li compie di avere la cosa come propria, sì da disvelare concludentemente quel «dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato» che de- ve attuarsi «attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui».
10. Ciò posto, soccorre nella delimitazione dell'area di proprietà dell'attrice la relazione tecnica redatta dal C.T.U. ing. , depositata telematicamente in data 05.12.2023 e da inten- Persona_5 dersi in questa sede integralmente richiamata. Il tecnico, infatti, all'esito di accesso ai luoghi di cau- sa – di cui fornisce rilievi fotografici –, misurazioni effettuate editando lo stato degli immobili per cui è causa, ha risposto al quesito formulatogli dal Giudice dopo un'analisi degli atti forniti dalle parti, riportando il confronto tra lo stato di utilizzo attuale e i titoli di proprietà, supportati dai relati- vi schemi riassuntivi. In particolare, il C.T.U., nel rispondere ai quesiti demandatigli, ha determina- to due scenari (riportati nell'Allegato alla C.T.U. Appendice E – foglio 4/4), a seconda che si tenga o meno conto dell'atto di compravendita per scrittura privata del 24.06.1992.
Orbene, per le ragioni innanzi illustrate, nella delimitazione dei confini della proprietà attorea deve optarsi per lo Scenario 1, in cui si tiene conto esclusivamente della donazione del 05.08.1982 e dell'atto di cessione e permuta del 28.05.1991. In base a tale scenario, per quanto di interesse in questa sede e prendendo a riferimento la rappresentazione grafica di cui al foglio 4/4 dell'Appendice E alla C.T.U., del tutto sovrapponibile a quella contenuta nel foglio 2/4 della mede- sima Appendice, riportante non a caso lo stato delle sovrapposizioni tra lo stato attuale dei luoghi e l'atto di cessione e permuta del 28.05.1991 (ultimo che avrebbe modificato l'assetto proprietario degli immobili per cui è causa) risulta quanto segue: i) il box-auto raffigurato in blu, attualmente te- CP_ Con nuto in uso dall'attrice ricade su area di proprietà comune alla stessa e a , Parte_1
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squale, e;
ii) la tettoia contrassegnata dal colore verde (tettoia 1), tenuta CP_6 Controparte_3
CP_ attualmente in uso da , ricade in parte su area comune a , , CP_2 Per_1 CP_3 [...]
ed e in parte sulla particella 2347, ex part. 665, di proprietà dell'attrice, come CP_8 Parte_1 effettivamente da ella lamentato in citazione;
iii) la tettoia contrassegnata dal colore giallo (tettoia
2), tenuta attualmente in uso da , ricade in parte sulla proprietà di Controparte_1 Parte_1
(particella 2347, ex part. 665), come dall'attrice denunciato nel libello introduttivo, e in parte nella porzione di particella espropriata dal (la particella 2348: v. Appendice D della Controparte_9
C.T.U.); iv) l'area cortilizia e i manufatti contrassegnati dal colore arancione, tenuti in uso da
[...]
, ricadono sull'area di sua proprietà, confinante con un'area ad uso comune ma in Parte_3 parte di proprietà di (particella 2347, ex part. 665) e in parte di proprietà del Parte_1 Per_6
[... di LL a seguito di esproprio (particella 2348); v) la striscia di terreno contrassegnata dalla campitura magenta, tenuta in uso da , ricade in parte sull'area di sua proprietà, in par- CP_2 te sull'area di proprietà di e in parte nella porzione di particella espropriata dal Controparte_3
Comune di LL (part. 998: v. Appendice D della C.T.U.), confinando con la ridetta area ad uso comune ma in parte di proprietà di (particella 2347, ex part. 665) e in parte di pro- Parte_1 prietà del Comune di LL a seguito di esproprio (particella 2348).
Conclusivamente, la proprietà dell'attrice deve essere giudizialmente delimitata Parte_1 come segue. Percorso l'androne coperto del fabbricato in direzione verso il confine con il Cimitero, retrostante alla porzione del fabbricato sito in LL (NA) alla via San Giorgio n. 25, a sinistra si in- contra, di proprietà (comune o esclusiva) di a) il box-auto chiuso su quattro lati e Parte_1 con serranda con doghe di acciaio a movimentazione automatica (in proprietà comune ai cinque germani, attrice inclusa); b) l'area sottostante alla seconda metà, in direzione del Cimitero, della prima tettoria coperta e chiusa su tre lati ad esclusione del lato a confine con il viale comune, rica- dente catastalmente nella particella 2347 (ex part. 665); c) parte dell'area sottostante alla tettoia co- perta chiusa su tre lati e a confine con il muro di recinzione del parcheggio del cimitero, ricadente catastalmente nella particella 2347 (ex part. 665); risulta altresì di proprietà dell'attrice Pt_4
(d) l'area dell'androne coperto e viale comune ricadente nella particella 2347 (ex part. 665)
[...]
CP_ sino alla linea di esproprio. Ne consegue che e devono essere condannati a Controparte_1 rilasciare all'attrice l'area indebitamente usurpata con le tettoie 1 e 2, da loro attualmente tenute in uso, nonché a sostenere le spese necessarie alla richiesta apposizione di termini ex art. 951 c.c.
11. Poiché dagli atti di causa non è emersa alcuna incertezza oggettiva né soggettiva in ordine ai confini tra la proprietà attorea e quella di (la quale, del resto, non risulta avere Controparte_3 indebitamento occupato alcun bene di proprietà di , la domanda proposta da parte Parte_1 attrice, limitatamente alle pretese avanzate nei confronti di quest'ultima, deve essere rigettata (cfr.
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Cass. n. 3723/2011: «In tema di regolamento di confini, il giudice può riscontrare, anche d'ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione, consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi. Ne consegue che il giudice medesimo deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo»).
12. Nei rapporti tra l'attrice e i convenuti e , le Parte_1 Controparte_1 CP_2 spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022, in re- lazione al valore della controversia rapportato ex art. 15 c.p.c. al reddito dominicale/rendita catasta- le delle particelle oggetto di causa (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), alle attività concretamen- te esercitate dai difensori costituiti e tenendo conto dell'assenza di particolari questioni fattuali. An- che le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto del 25.05.2024, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste solidalmente e definitivamente in capo ai convenuti soccombenti
[...]
e , con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto già CP_10 CP_2 eventualmente versato al C.T.U.
Quanto, invece, ai rapporti tra l'attrice e la convenuta , Parte_1 Controparte_3 quest'ultima, essendo rimasta contumace, non ha sostenuto spese legali e, pertanto, l'attrice, ancor- ché parte soccombente nei suoi confronti, non deve essere condannata alla rifusione di alcuna spesa legale a favore di tale convenuta (cfr. Cass. n. 14972/2025).
Infine, visto che ex actis risulta che i convenuti costituitisi nel presente giudizio, pur ritualmente invitati al primo incontro di mediazione fissato per il 07.05.2018 e per l'11.06.2018 (quest'ultimo onde consentire la compiuta giacenza della raccomandata a.r. inviata a ), non si Controparte_1 presentavano senza nulla comunicare (v. verbale riepilogativo della seduta dell'11.06.2018, allegato all'atto di citazione), i predetti convenuti e , giusta il disposto Controparte_1 CP_2 dell'art. 12-bis, co. 2 d.lgs. n. 28/2010, vanno condannati al versamento a favore dell'entrata del bi- lancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il pre- sente giudizio, rispetto al quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità vertendosi in materia di diritti reali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_3
• Accoglie la domanda formulata dall'attrice e stabilisce giudizialmente il Parte_1 confine tra la sua proprietà e quella dei convenuti e secondo quanto indicato CP_1 CP_2 dal C.T.U. nello Scenario 1 di cui al foglio 4/4 dell'Appendice E alla relazione tecnica, e cioè: per-
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corso l'androne coperto del fabbricato sito in LL (NA) alla via San Giorgio n. 25 in direzione verso il confine con il Cimitero, retrostante alla porzione del fabbricato, a sinistra si incontra, di proprietà (comune o esclusiva) di a) il box-auto chiuso su quattro lati e con serran- Parte_1 da con doghe di acciaio a movimentazione automatica (in proprietà comune ai cinque germani, at- trice inclusa); b) l'area sottostante alla seconda metà, in direzione del Cimitero, della prima tettoria coperta e chiusa su tre lati ad esclusione del lato a confine con il viale comune, ricadente catastal- mente nella particella 2347 (ex part. 665); c) parte dell'area sottostante alla tettoia coperta chiusa su tre lati e a confine con il muro di recinzione del parcheggio del cimitero, ricadente catastalmente nella particella 2347 (ex part. 665); risulta altresì di proprietà dell'attrice (d) l'area Parte_1 dell'androne coperto e viale comune ricadente nella particella 2347 (ex part. 665) sino alla linea di esproprio;
per l'effetto, condanna e a rilasciare, a proprie spese, in Controparte_1 CP_2 favore dell'attrice l'area indebitamente usurpata con le tettoie da loro rispettivamente tenute in uso
(tettoia 2 e tettoia 1); condanna altresì e a partecipare alle spese Controparte_1 CP_2 necessarie all'apposizione dei termini;
• Condanna i convenuti e , in solido, al pagamento delle spe- Controparte_1 CP_2 se di lite in favore dell'attrice che si liquidano in € 125,00 per spese, € 1.278,00 per Parte_1 compensi, oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
• Condanna i convenuti e a versare in favore dell'entrata del Controparte_1 CP_2 bilancio dello Stato la somma di € 196,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il pre- sente giudizio;
• Pone definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto del 25.05.2024, a carico dei convenuti e , in solido tra loro, con conseguente diritto Controparte_1 CP_2 della parte vittoriosa di ripetere quanto già eventualmente versato al C.T.U.;
• Rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
; Parte_3
• Nulla sulle spese nei rapporti tra e . Parte_1 Controparte_3
Così deciso in Nola il 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Magi- Persona_7 strato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
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